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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/11/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 243/2021
Udienza del 28.11.2025
Sono presenti: l'Avv. Fontana per parte attrice;
l'Avv. Pasquini, in sostituzione dell'Avv. Malavasi, per parte convenuta. I procuratori quali discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, sia in punto di merito che di rito.
Il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Presidente Giulio Giuntoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 243 dell'anno 2021 Promosso da:
Parte_1
Difensore: Avv. Alessandro Fontana
- parte attrice - contro
Controparte_1
Difensori: Avv.ti Manuela Malavasi e Roberto Perrone
- parte convenuta -
Conclusioni così precisate: conclusioni di parte attrice:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento di (di seguito banca) per Controparte_1 la linea di credito revolving dell'attore a causa di: (i) addebito di interessi superiori alla soglia usuraria;
(ii) applicazione di TAEG superiore a quello previsto dal contratto;
(iii) imputazione dei pagamenti agli interessi, anziché al capitale, e/o capitalizzazione degli interessi;
- condannare la banca a rimborsare all'attore la somma che è stata illegittimamente addebitata, e rideterminare l'esatto saldo del rapporto mediante l'integrale eliminazione di ogni interesse addebitato, a partire dalla stipula del contratto, per l'usurarietà degli interessi addebitati, e quindi condannare la banca a rimborsare all'attore euro 5.200,00, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali dai singoli versamenti fino al saldo e interessi legali al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 1284 comma 4 c.c., dall'introduzione del giudizio fino al saldo;
- condannare la banca a rimborsare all'attore la somma che è stata illegittimamente addebitata, e rideterminare gli interessi addebitati dalla banca a partire dalla stipula del contratto, con ricalcolo degli interessi mediante applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB e/o dall'art. 125-bis comma 7 TUB e/o del tasso di interesse legale, al posto del tasso di interesse contrattuale, e quindi condannare la banca a pagina 1 di 7 rimborsare all'attore euro 5.169,81, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali dai singoli versamenti fino al saldo e interessi legali al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 1284 comma 4 c.c., dall'introduzione del giudizio fino al saldo;
- condannare la banca a
rimborsare all'attore la somma che è stata illegittimamente addebitata, e rideterminare l'esatto saldo del rapporto mediante il ricalcolo dei versamenti effettuati dall'attore, che si dovranno imputare esclusivamente al capitale, a partire dalla stipula del contratto, e quindi condannare la banca a
rimborsare all'attore euro 4.289,92, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali dai singoli versamenti fino al saldo e interessi legali al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 1284 comma 4 c.c., dall'introduzione del giudizio fino al saldo;
- condannare la banca a
rimborsare le spese del ctp dell'attore; - respingere la domanda riconvenzionale di , Controparte_1 in quanto improcedibile per il mancato svolgimento della mediazione, e comunque infondata in fatto e in diritto, e in ogni caso prescritta;
- con vittoria di spese legali, con distrazione in favore del difensore avv. Alessandro Fontana, che si dichiara antistatario, e con spese di ctu interamente a carico della banca convenuta”.
conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare − accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione delle somme corrisposte in data antecedente al 4 marzo 2020, pari quantomeno ad Euro 1.720,61; nel merito, − in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
− in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la legittimità del rapporto di credito revolving oggetto di causa e l'esistenza del credito dal medesimo derivante e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento della somma di Euro 3.755,65, oltre Parte_1 successivi interessi convenzionali di mora dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (6 maggio 2020), ovvero della maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
− in via subordinata, compensare l'eventuale credito di ripetizione vantato dalla Sig.ra con il credito vantato da nei confronti della medesima, a Parte_1 Controparte_1 titolo di saldo scaduto del rapporto di credito revolving, pari ad Euro 3.755,65 ovvero alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
in ogni caso − con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di sentir rideterminare il saldo finale del rapporto in essere tra le parti e relativo alla concessione in favore di parte attrice di una carta di credito revolving. In particolare, a fondamento della propria richiesta la Signora deduceva: i) di aver Parte_1 stipulato il 03/04/2007 con un contratto per una linea di credito revolving con fido Controparte_1 massimo concedibile di euro 600,00, alla quale era collegata una carta di credito;
ii) di aver comunicato all'istituto di credito, con pec del 17/02/2020, il recesso dalla linea di credito revolving, chiedendo il relativo saldo ed interrompendo i pagamenti;
iii) di aver, infine, esperito il procedimento dinanzi l'Arbitro Bancario Finanziario con esito negativo;
iv) che, tuttavia, nel corso del rapporto l'istituto di credito aveva illegittimamente addebitato all'attrice interessi usurari, un taeg effettivo superiore rispetto a quello indicato in contratto e un'illegittima imputazione dei pagamenti effettuati;
v) che, pertanto, parte attrice ha diritto alla rideterminazione del saldo del rapporto alla data di estinzione dello stesso.
pagina 2 di 7 Radicatosi il contraddittorio l'istituto di credito convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ed eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto con riferimento alle rimesse solutorie effettuate nel periodo antecedente la data del 4/3/2010 (ovvero dieci anni decorrenti dalla proposizione da parte dell'attrice del reclamo dinanzi all'ABF, avvenuta in data 4.3.2020); parte convenuta chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, il pagamento del saldo scaduto della linea di credito, pari ad Euro 3.755,65 alla data di estinzione del rapporto. Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. parte attrice eccepiva la prescrizione della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta. La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali e l'assunzione di CTU contabile. Con le note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza, l'attrice ha eccepito la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. a causa della sottoscrizione presso un fornitore di beni che non era iscritto nell'elenco istituito presso l' CP_2
All'udienza tenutasi in data odierna le parti hanno proceduto alla discussione orale della causa ed il giudice ha dato lettura del dispositivo.
2. Con la propria nota conclusiva, parte attrice ha rilevato la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. deducendo che lo stesso sarebbe stato sottoscritto presso un fornitore di beni non iscritto nell'elenco istituito presso l' CP_2
In particolare, l'art. 3 del d. lgs n. 374/1999, applicabile ratione temporis, stabilisce che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato a coloro che siano iscritti in un Con elenco istituito presso l' . Il successivo regolamento attuativo adottato con d.m. n. 485 del 13/12/2001 stabilisce all'art. 3 che “ai fini del decreto legislativo (n. 374 del 1999) e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali”. La medesima norma stabilisce altresì alcune deroghe chiarendo che “ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”. In pratica, la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' La deroga all'obbligo di iscrizione in tale albo, prevista all'art. 3, secondo comma, D.M. n. 485 CP_2 del 2001, è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti pagina 3 di 7 nell'albo istituito presso l' e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di CP_2 agenzia. Proprio in applicazione dei summenzionati principi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che
“nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999”, ed allo stesso modo, CP_2
“nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, D.Lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo CP_2 comma, cod. proc. Civ.” (Cass. 12828/2025).
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie si osserva quanto segue. Da una lettura del contratto di cui si tratta (v. doc. 1 fascicolo attrice), non si evincono riferimenti circa la promozione e/o conclusione dello stesso da parte di soggetto promotore di beni e/o servizi diverso rispetto alla società finanziaria che offre il servizio. Invero, dall'intestazione contrattuale si evince come lo stesso sia stato predisposto e sottoscritto direttamente da soggetto abilitato che esercita proprio l'attività finanziaria. Controparte_1 Per tale motivo, non trattandosi di contratto sottoscritto presso un fornitore di beni non iscritto nell'elenco istituito presso l' non si ravvisano i presupposti per la richiesta declaratoria di nullità. CP_2
2.1 La convenuta ha eccepito in via preliminare, la prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione dell'indebito per il periodo anteriore al decennio dalla notifica del reclamo all'ABF. L'eccezione, tuttavia, deve essere rigettata per i motivi che si andranno ad evidenziare. Secondo il consolidamento orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione non decorre, né dalla data di chiusura del conto, né dall'annotazione dell'addebito o dell'accredito, ma ciò che rileva è se il correntista abbia versato somme di denaro alla banca con finalità di adempimento del debito o no. La soluzione si fonda dunque sulla differenza tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: se i versamenti effettuati dal correntista sono al di sotto del fido concesso dalla banca non hanno natura solutoria, se invece sono extra fido, ovvero sul conto passivo e non assistito da apertura di credito, hanno natura solutoria. Nella fattispecie in esame, essendo il credito revolving una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostruisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese, i pagamenti effettuati presentano una natura prettamente ripristinatoria e non solutoria in favore dell'istituto di credito. Il dies a quo del termine di prescrizione non può quindi iniziare a decorrere né dalla stipula del contratto, né tantomeno dalla contabilizzazione degli interessi, ma dal pagamento dell'ultima rata, avvenuta, nel caso che ci occupa, in data 17.7.2019 (v. estratto conto, doc. 9 fascicolo convenuta) e dunque certamente entro i dieci anni antecedenti alla notifica dell'atto di citazione. L'eccezione deve pertanto ritenersi meritevole di rigetto.
2.2 L'attrice ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità degli interessi addebitati dalla società finanziaria per superamento della soglia legale determinata ai fini dell'usurarietà. pagina 4 di 7 La domanda deve essere rigettata. Relativamente all'asserita usurarietà degli interessi pattuiti (fermo il principio di portata generale – suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente, ovvero di apertura di credito, cui è assimilabile la carta revolving – dell'assoluta irrilevanza dell'usura “sopravvenuta”, Cass. SS.UU. 24675/2017) occorre anzitutto fare chiarezza sul criterio di calcolo adottabile. A tal proposito si rileva che l'interpretazione definitivamente sancita da Cass. S.U. 16303/2018 prima, con riferimento alla commissione di massimo scoperto, e da Cass. S.U. 19597/2020 poi, in relazione agli interessi moratori, prevede espressamente l'utilizzabilità delle rilevazioni TA ed esclude la fondatezza dei criteri “all inclusive”.
Orbene, applicando alla fattispecie in esame il criterio di calcolo indicato dalla Banca d'Italia, il C.T.U. non ha riscontrato la violazione della disciplina dell'usura contrattuale.
Invero, le condizioni economiche pattuite nel rapporto sottoscritto tra le parti sono risultate rispettose del tasso soglia di usura. Di conseguenza, la doglianza in esame deve essere disattesa.
2.3 L'attrice sostiene che il TAEG effettivamente applicato sia superiore a quello indicato in contratto, poiché l'indicazione della banca non avrebbe tenuto conto delle spese assicurative. In primo luogo, deve tenersi conto della data di stipula del contratto nell'anno 2007 che induce a ritenere non applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 125 bis TUB, posto che la disciplina ivi racchiusa (che prevede al VI co. la nullità delle clausole relative ai costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato, con applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. VII), riguarda esclusivamente i contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/2010 (conforme nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Napoli, 5/05/2021; Tribunale Cosenza, 23/06/2023). Diversamente, ai contratti precedenti a quella data si applica ratione temporis il testo dell'ex art. 124 TUB, il quale prevedeva la sanzione dell'applicazione del tasso nominale minimo dei Bot solo in caso di assenza o nullità del TAEG e non quando lo stesso non fosse indicato correttamente nel contratto (circostanza pacificamente estranea al caso che ci occupa). Ciò posto, al netto di ogni considerazione circa la natura obbligatoria o facoltativa della polizza assicurative che secondo parte attrice andrebbe ricompresa nel calcolo del taeg, si evidenzia che sulla fattispecie in esame, un TAEG errato o diverso da quello pattuito potrebbe comportare solo il risarcimento dei danni (qui non richiesto) e non la nullità della clausola contrattuale con l'applicazione dell'interesse sostitutivo ex art. 117 TUB, in quanto la sua indicazione assolve solo ad una funzione di informazione e trasparenza, rendendo edotto il mutuatario del costo complessivo dell'operazione (per tutte, Corte Appello Venezia sentenza 2.2.2021). L'esaminanda domanda deve essere pertanto rigettata.
2.4 L'attrice ha contestato alla società finanziaria “di avere imputato i pagamenti effettuati dall'attore agli interessi, anziché al capitale”. Secondo la prospettazione di parte attrice, difatti, il finanziamento revolving non è un conto corrente, pertanto non sarebbe possibile applicare l'art. 1194 c.c., e l'imputazione dei pagamenti agli interessi comporterebbe la violazione della delibera CICR 09/02/2000, comportando un'illegittima capitalizzazione degli interessi.
pagina 5 di 7 Sul punto il CTU ha escluso la sussistenza di pratiche anatocistiche, avendo accertato che il meccanismo di imputazione della rata non prevede il calcolo di interessi su interessi vietato dall'art. 1283 c.c.. Ad ogni modo, secondo quanto riferito dal CTU, nel caso di specie è stato applicato il principio di imputazione dei pagamenti di cui all'art 1194 c.c.. È orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Cass., sez. I, 26.5.2016, n. 10941, pur con riguardo a contratti di conto corrente bancario con apertura di fido) che l'art. 1194 c.c. non trovi applicazione al credito revolving, in quanto tale forma di credito è caratterizzata dalla flessibilità di utilizzo entro i limiti della disponibilità finanziaria concessa e dalla possibilità di ricostituzione della disponibilità in ragione di susseguenti versamenti, in ciò risultando perciò assimilabile per
“caratteristiche strutturali e tipologiche” all'apertura di credito bancario (art. 1842 ss. cod. civ.), alla cui disciplina risulta prossimo la peculiare tipologia di fido qui in esame. Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte e quella di merito, esaminando l'analoga questione con riferimento al rapporto di conto corrente bancario, hanno precisato che la disposizione citata, secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità del credito per capitale e del credito per interessi e spese, con la conseguenza che il debitore non può dirsi soggetto al divieto in esame fino a quando il credito sia incerto, non liquido e non esigibile. Inoltre, è costantemente affermato anche che i saldi passivi in corso di rapporto, prima della sua chiusura, non possono qualificarsi debiti liquidi ed esigibili della banca (considerata la struttura unitaria del rapporto di conto corrente, che rende un credito certo, liquido ed esigibile solo alla chiusura del conto): l'istituto non può quindi imputare prima agli interessi contabilizzati nel corso del rapporto quelle rimesse via via effettuate sul conto del cliente (si vedano Tribunale Catania, 11/04/2024, n.1785; Trib. Catania, sent. n. 199/2018; Trib. Torino 21.1.2010; Trib. Torino 5.10.2007; App. Torino 14.11.2007; Trib. Lecce 3.11.2005; Trib. Catania 18.8.2006; Cass. civ., n. 10281/2001). Ne discende l'impossibilità di assoggettare il finanziamento revolving alla disciplina dei pagamenti di cui all'art. 1194 c.c., con l'effetto che i versamenti del cliente risultano da imputare interamente a capitale, dovendosi invece avere un conteggio separato quanto agli interessi maturati e dovuti. Acclarata la stretta contiguità – sotto il profilo qui in esame – del finanziamento revolving all'apertura di credito, deve ritenersi illegittima una modalità di imputazione dei versamenti eseguiti dal cliente difforme da quella testé indicata. Per tali motivi, questo Giudice ritiene compatibile con il parametro normativo e giurisprudenziale il calcolo del saldo alla fine del rapporto, così come eseguito dal consulente tecnico d'ufficio nell'ipotesi in cui viene esclusa l'applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c.. L'applicazione di tale criterio di calcolo comporta un recupero a favore dell'attrice dell'importo di euro 3.728,00.
2.5 In via riconvenzionale parte convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento del saldo di cui al rapporto intercorso tra le parti previa, se del caso, compensazione con quanto risultato all'esito dell'istruttoria in favore di parte attrice stessa. L'attrice ha eccepito la prescrizione della summenzionata domanda riconvenzionale. L'eccezione di prescrizione deve essere disattesa. Lo stesso meccanismo della carta di credito revolving impone all'istituto di credito di chiedere il pagamento di quanto dovuto solo all'esito del rapporto.
Considerato che
il rapporto è terminato nell'anno 2020 ed il presente procedimento è stato introdotto nel 2021, risulta manifesta l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione, la quale deve essere pertanto disattesa.
pagina 6 di 7 Venendo al merito della questione, parte convenuta ha adempiuto al proprio onere probatorio producendo in giudizio copia del contratto sottoscritto tra le parti e l'estratto conto relativo all'intera durata del rapporto. Dall'esame della documentazione prodotta in atti (Cfr contratto ed estratti conto), risulta che alla data del 31.12.2020 (data di chiusura del rapporto), il saldo era pari ad euro 3.759,00 a favore della banca. Da tale importo devono essere sottratta la somma di euro 3.728,00, quale credito restitutorio dell'attrice derivante da una corretta imputazione dei pagamenti effettuati dalla Signora al capitale e non Pt_1 agli interessi, in disapplicazione – per i motivi già espressi – dell'articolo 1194 c.c. Si ottiene pertanto un credito a favore della società finanziaria pari ad euro 31,00, di cui l'attrice deve essere condannata al pagamento.
3. Considerata la parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: rettifica il saldo contabile della linea di credito revolving, rideterminandolo nell'importo di euro 31,00 a favore della banca;
condanna l'attrice al pagamento della somma di euro 31,00 in favore di oltre Controparte_1 interessi legali dalla chiusura del rapporto al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti, ivi comprese le spese di CTU.
Così deciso in Massa, in data 28.11.2025. Il Presidente del Tribunale Giulio Giuntoli
pagina 7 di 7
Udienza del 28.11.2025
Sono presenti: l'Avv. Fontana per parte attrice;
l'Avv. Pasquini, in sostituzione dell'Avv. Malavasi, per parte convenuta. I procuratori quali discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi, sia in punto di merito che di rito.
Il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in persona del Presidente Giulio Giuntoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 243 dell'anno 2021 Promosso da:
Parte_1
Difensore: Avv. Alessandro Fontana
- parte attrice - contro
Controparte_1
Difensori: Avv.ti Manuela Malavasi e Roberto Perrone
- parte convenuta -
Conclusioni così precisate: conclusioni di parte attrice:
“- accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento di (di seguito banca) per Controparte_1 la linea di credito revolving dell'attore a causa di: (i) addebito di interessi superiori alla soglia usuraria;
(ii) applicazione di TAEG superiore a quello previsto dal contratto;
(iii) imputazione dei pagamenti agli interessi, anziché al capitale, e/o capitalizzazione degli interessi;
- condannare la banca a rimborsare all'attore la somma che è stata illegittimamente addebitata, e rideterminare l'esatto saldo del rapporto mediante l'integrale eliminazione di ogni interesse addebitato, a partire dalla stipula del contratto, per l'usurarietà degli interessi addebitati, e quindi condannare la banca a rimborsare all'attore euro 5.200,00, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali dai singoli versamenti fino al saldo e interessi legali al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 1284 comma 4 c.c., dall'introduzione del giudizio fino al saldo;
- condannare la banca a rimborsare all'attore la somma che è stata illegittimamente addebitata, e rideterminare gli interessi addebitati dalla banca a partire dalla stipula del contratto, con ricalcolo degli interessi mediante applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB e/o dall'art. 125-bis comma 7 TUB e/o del tasso di interesse legale, al posto del tasso di interesse contrattuale, e quindi condannare la banca a pagina 1 di 7 rimborsare all'attore euro 5.169,81, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali dai singoli versamenti fino al saldo e interessi legali al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 1284 comma 4 c.c., dall'introduzione del giudizio fino al saldo;
- condannare la banca a
rimborsare all'attore la somma che è stata illegittimamente addebitata, e rideterminare l'esatto saldo del rapporto mediante il ricalcolo dei versamenti effettuati dall'attore, che si dovranno imputare esclusivamente al capitale, a partire dalla stipula del contratto, e quindi condannare la banca a
rimborsare all'attore euro 4.289,92, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali dai singoli versamenti fino al saldo e interessi legali al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 1284 comma 4 c.c., dall'introduzione del giudizio fino al saldo;
- condannare la banca a
rimborsare le spese del ctp dell'attore; - respingere la domanda riconvenzionale di , Controparte_1 in quanto improcedibile per il mancato svolgimento della mediazione, e comunque infondata in fatto e in diritto, e in ogni caso prescritta;
- con vittoria di spese legali, con distrazione in favore del difensore avv. Alessandro Fontana, che si dichiara antistatario, e con spese di ctu interamente a carico della banca convenuta”.
conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione: in via preliminare − accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda di ripetizione delle somme corrisposte in data antecedente al 4 marzo 2020, pari quantomeno ad Euro 1.720,61; nel merito, − in via principale, respingere integralmente le domande avversarie in quanto del tutto infondate per i motivi illustrati in atti;
− in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la legittimità del rapporto di credito revolving oggetto di causa e l'esistenza del credito dal medesimo derivante e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento della somma di Euro 3.755,65, oltre Parte_1 successivi interessi convenzionali di mora dalla data della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (6 maggio 2020), ovvero della maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
− in via subordinata, compensare l'eventuale credito di ripetizione vantato dalla Sig.ra con il credito vantato da nei confronti della medesima, a Parte_1 Controparte_1 titolo di saldo scaduto del rapporto di credito revolving, pari ad Euro 3.755,65 ovvero alla maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa;
in ogni caso − con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. FATTO E DIRITTO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di sentir rideterminare il saldo finale del rapporto in essere tra le parti e relativo alla concessione in favore di parte attrice di una carta di credito revolving. In particolare, a fondamento della propria richiesta la Signora deduceva: i) di aver Parte_1 stipulato il 03/04/2007 con un contratto per una linea di credito revolving con fido Controparte_1 massimo concedibile di euro 600,00, alla quale era collegata una carta di credito;
ii) di aver comunicato all'istituto di credito, con pec del 17/02/2020, il recesso dalla linea di credito revolving, chiedendo il relativo saldo ed interrompendo i pagamenti;
iii) di aver, infine, esperito il procedimento dinanzi l'Arbitro Bancario Finanziario con esito negativo;
iv) che, tuttavia, nel corso del rapporto l'istituto di credito aveva illegittimamente addebitato all'attrice interessi usurari, un taeg effettivo superiore rispetto a quello indicato in contratto e un'illegittima imputazione dei pagamenti effettuati;
v) che, pertanto, parte attrice ha diritto alla rideterminazione del saldo del rapporto alla data di estinzione dello stesso.
pagina 2 di 7 Radicatosi il contraddittorio l'istituto di credito convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ed eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto con riferimento alle rimesse solutorie effettuate nel periodo antecedente la data del 4/3/2010 (ovvero dieci anni decorrenti dalla proposizione da parte dell'attrice del reclamo dinanzi all'ABF, avvenuta in data 4.3.2020); parte convenuta chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale, il pagamento del saldo scaduto della linea di credito, pari ad Euro 3.755,65 alla data di estinzione del rapporto. Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. parte attrice eccepiva la prescrizione della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta. La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali e l'assunzione di CTU contabile. Con le note conclusive depositate in vista dell'odierna udienza, l'attrice ha eccepito la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. a causa della sottoscrizione presso un fornitore di beni che non era iscritto nell'elenco istituito presso l' CP_2
All'udienza tenutasi in data odierna le parti hanno proceduto alla discussione orale della causa ed il giudice ha dato lettura del dispositivo.
2. Con la propria nota conclusiva, parte attrice ha rilevato la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. deducendo che lo stesso sarebbe stato sottoscritto presso un fornitore di beni non iscritto nell'elenco istituito presso l' CP_2
In particolare, l'art. 3 del d. lgs n. 374/1999, applicabile ratione temporis, stabilisce che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria è riservato a coloro che siano iscritti in un Con elenco istituito presso l' . Il successivo regolamento attuativo adottato con d.m. n. 485 del 13/12/2001 stabilisce all'art. 3 che “ai fini del decreto legislativo (n. 374 del 1999) e del presente regolamento, esercita nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali”. La medesima norma stabilisce altresì alcune deroghe chiarendo che “ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”. In pratica, la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria – per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento – ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' La deroga all'obbligo di iscrizione in tale albo, prevista all'art. 3, secondo comma, D.M. n. 485 CP_2 del 2001, è circoscritta alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti pagina 3 di 7 nell'albo istituito presso l' e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di CP_2 agenzia. Proprio in applicazione dei summenzionati principi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che
“nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999”, ed allo stesso modo, CP_2
“nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, D.Lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo CP_2 comma, cod. proc. Civ.” (Cass. 12828/2025).
Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie si osserva quanto segue. Da una lettura del contratto di cui si tratta (v. doc. 1 fascicolo attrice), non si evincono riferimenti circa la promozione e/o conclusione dello stesso da parte di soggetto promotore di beni e/o servizi diverso rispetto alla società finanziaria che offre il servizio. Invero, dall'intestazione contrattuale si evince come lo stesso sia stato predisposto e sottoscritto direttamente da soggetto abilitato che esercita proprio l'attività finanziaria. Controparte_1 Per tale motivo, non trattandosi di contratto sottoscritto presso un fornitore di beni non iscritto nell'elenco istituito presso l' non si ravvisano i presupposti per la richiesta declaratoria di nullità. CP_2
2.1 La convenuta ha eccepito in via preliminare, la prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione dell'indebito per il periodo anteriore al decennio dalla notifica del reclamo all'ABF. L'eccezione, tuttavia, deve essere rigettata per i motivi che si andranno ad evidenziare. Secondo il consolidamento orientamento della giurisprudenza di legittimità, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione non decorre, né dalla data di chiusura del conto, né dall'annotazione dell'addebito o dell'accredito, ma ciò che rileva è se il correntista abbia versato somme di denaro alla banca con finalità di adempimento del debito o no. La soluzione si fonda dunque sulla differenza tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: se i versamenti effettuati dal correntista sono al di sotto del fido concesso dalla banca non hanno natura solutoria, se invece sono extra fido, ovvero sul conto passivo e non assistito da apertura di credito, hanno natura solutoria. Nella fattispecie in esame, essendo il credito revolving una forma di apertura di credito nella quale il fido si ricostruisce man mano che si effettuano i rimborsi, consentendo all'utilizzatore di effettuare ulteriori spese, i pagamenti effettuati presentano una natura prettamente ripristinatoria e non solutoria in favore dell'istituto di credito. Il dies a quo del termine di prescrizione non può quindi iniziare a decorrere né dalla stipula del contratto, né tantomeno dalla contabilizzazione degli interessi, ma dal pagamento dell'ultima rata, avvenuta, nel caso che ci occupa, in data 17.7.2019 (v. estratto conto, doc. 9 fascicolo convenuta) e dunque certamente entro i dieci anni antecedenti alla notifica dell'atto di citazione. L'eccezione deve pertanto ritenersi meritevole di rigetto.
2.2 L'attrice ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità degli interessi addebitati dalla società finanziaria per superamento della soglia legale determinata ai fini dell'usurarietà. pagina 4 di 7 La domanda deve essere rigettata. Relativamente all'asserita usurarietà degli interessi pattuiti (fermo il principio di portata generale – suscettibile di applicazione anche ad un contratto di conto corrente, ovvero di apertura di credito, cui è assimilabile la carta revolving – dell'assoluta irrilevanza dell'usura “sopravvenuta”, Cass. SS.UU. 24675/2017) occorre anzitutto fare chiarezza sul criterio di calcolo adottabile. A tal proposito si rileva che l'interpretazione definitivamente sancita da Cass. S.U. 16303/2018 prima, con riferimento alla commissione di massimo scoperto, e da Cass. S.U. 19597/2020 poi, in relazione agli interessi moratori, prevede espressamente l'utilizzabilità delle rilevazioni TA ed esclude la fondatezza dei criteri “all inclusive”.
Orbene, applicando alla fattispecie in esame il criterio di calcolo indicato dalla Banca d'Italia, il C.T.U. non ha riscontrato la violazione della disciplina dell'usura contrattuale.
Invero, le condizioni economiche pattuite nel rapporto sottoscritto tra le parti sono risultate rispettose del tasso soglia di usura. Di conseguenza, la doglianza in esame deve essere disattesa.
2.3 L'attrice sostiene che il TAEG effettivamente applicato sia superiore a quello indicato in contratto, poiché l'indicazione della banca non avrebbe tenuto conto delle spese assicurative. In primo luogo, deve tenersi conto della data di stipula del contratto nell'anno 2007 che induce a ritenere non applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 125 bis TUB, posto che la disciplina ivi racchiusa (che prevede al VI co. la nullità delle clausole relative ai costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato, con applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. VII), riguarda esclusivamente i contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/2010 (conforme nella giurisprudenza di merito, Tribunale di Napoli, 5/05/2021; Tribunale Cosenza, 23/06/2023). Diversamente, ai contratti precedenti a quella data si applica ratione temporis il testo dell'ex art. 124 TUB, il quale prevedeva la sanzione dell'applicazione del tasso nominale minimo dei Bot solo in caso di assenza o nullità del TAEG e non quando lo stesso non fosse indicato correttamente nel contratto (circostanza pacificamente estranea al caso che ci occupa). Ciò posto, al netto di ogni considerazione circa la natura obbligatoria o facoltativa della polizza assicurative che secondo parte attrice andrebbe ricompresa nel calcolo del taeg, si evidenzia che sulla fattispecie in esame, un TAEG errato o diverso da quello pattuito potrebbe comportare solo il risarcimento dei danni (qui non richiesto) e non la nullità della clausola contrattuale con l'applicazione dell'interesse sostitutivo ex art. 117 TUB, in quanto la sua indicazione assolve solo ad una funzione di informazione e trasparenza, rendendo edotto il mutuatario del costo complessivo dell'operazione (per tutte, Corte Appello Venezia sentenza 2.2.2021). L'esaminanda domanda deve essere pertanto rigettata.
2.4 L'attrice ha contestato alla società finanziaria “di avere imputato i pagamenti effettuati dall'attore agli interessi, anziché al capitale”. Secondo la prospettazione di parte attrice, difatti, il finanziamento revolving non è un conto corrente, pertanto non sarebbe possibile applicare l'art. 1194 c.c., e l'imputazione dei pagamenti agli interessi comporterebbe la violazione della delibera CICR 09/02/2000, comportando un'illegittima capitalizzazione degli interessi.
pagina 5 di 7 Sul punto il CTU ha escluso la sussistenza di pratiche anatocistiche, avendo accertato che il meccanismo di imputazione della rata non prevede il calcolo di interessi su interessi vietato dall'art. 1283 c.c.. Ad ogni modo, secondo quanto riferito dal CTU, nel caso di specie è stato applicato il principio di imputazione dei pagamenti di cui all'art 1194 c.c.. È orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Cass., sez. I, 26.5.2016, n. 10941, pur con riguardo a contratti di conto corrente bancario con apertura di fido) che l'art. 1194 c.c. non trovi applicazione al credito revolving, in quanto tale forma di credito è caratterizzata dalla flessibilità di utilizzo entro i limiti della disponibilità finanziaria concessa e dalla possibilità di ricostituzione della disponibilità in ragione di susseguenti versamenti, in ciò risultando perciò assimilabile per
“caratteristiche strutturali e tipologiche” all'apertura di credito bancario (art. 1842 ss. cod. civ.), alla cui disciplina risulta prossimo la peculiare tipologia di fido qui in esame. Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte e quella di merito, esaminando l'analoga questione con riferimento al rapporto di conto corrente bancario, hanno precisato che la disposizione citata, secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità del credito per capitale e del credito per interessi e spese, con la conseguenza che il debitore non può dirsi soggetto al divieto in esame fino a quando il credito sia incerto, non liquido e non esigibile. Inoltre, è costantemente affermato anche che i saldi passivi in corso di rapporto, prima della sua chiusura, non possono qualificarsi debiti liquidi ed esigibili della banca (considerata la struttura unitaria del rapporto di conto corrente, che rende un credito certo, liquido ed esigibile solo alla chiusura del conto): l'istituto non può quindi imputare prima agli interessi contabilizzati nel corso del rapporto quelle rimesse via via effettuate sul conto del cliente (si vedano Tribunale Catania, 11/04/2024, n.1785; Trib. Catania, sent. n. 199/2018; Trib. Torino 21.1.2010; Trib. Torino 5.10.2007; App. Torino 14.11.2007; Trib. Lecce 3.11.2005; Trib. Catania 18.8.2006; Cass. civ., n. 10281/2001). Ne discende l'impossibilità di assoggettare il finanziamento revolving alla disciplina dei pagamenti di cui all'art. 1194 c.c., con l'effetto che i versamenti del cliente risultano da imputare interamente a capitale, dovendosi invece avere un conteggio separato quanto agli interessi maturati e dovuti. Acclarata la stretta contiguità – sotto il profilo qui in esame – del finanziamento revolving all'apertura di credito, deve ritenersi illegittima una modalità di imputazione dei versamenti eseguiti dal cliente difforme da quella testé indicata. Per tali motivi, questo Giudice ritiene compatibile con il parametro normativo e giurisprudenziale il calcolo del saldo alla fine del rapporto, così come eseguito dal consulente tecnico d'ufficio nell'ipotesi in cui viene esclusa l'applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c.. L'applicazione di tale criterio di calcolo comporta un recupero a favore dell'attrice dell'importo di euro 3.728,00.
2.5 In via riconvenzionale parte convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento del saldo di cui al rapporto intercorso tra le parti previa, se del caso, compensazione con quanto risultato all'esito dell'istruttoria in favore di parte attrice stessa. L'attrice ha eccepito la prescrizione della summenzionata domanda riconvenzionale. L'eccezione di prescrizione deve essere disattesa. Lo stesso meccanismo della carta di credito revolving impone all'istituto di credito di chiedere il pagamento di quanto dovuto solo all'esito del rapporto.
Considerato che
il rapporto è terminato nell'anno 2020 ed il presente procedimento è stato introdotto nel 2021, risulta manifesta l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione, la quale deve essere pertanto disattesa.
pagina 6 di 7 Venendo al merito della questione, parte convenuta ha adempiuto al proprio onere probatorio producendo in giudizio copia del contratto sottoscritto tra le parti e l'estratto conto relativo all'intera durata del rapporto. Dall'esame della documentazione prodotta in atti (Cfr contratto ed estratti conto), risulta che alla data del 31.12.2020 (data di chiusura del rapporto), il saldo era pari ad euro 3.759,00 a favore della banca. Da tale importo devono essere sottratta la somma di euro 3.728,00, quale credito restitutorio dell'attrice derivante da una corretta imputazione dei pagamenti effettuati dalla Signora al capitale e non Pt_1 agli interessi, in disapplicazione – per i motivi già espressi – dell'articolo 1194 c.c. Si ottiene pertanto un credito a favore della società finanziaria pari ad euro 31,00, di cui l'attrice deve essere condannata al pagamento.
3. Considerata la parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: rettifica il saldo contabile della linea di credito revolving, rideterminandolo nell'importo di euro 31,00 a favore della banca;
condanna l'attrice al pagamento della somma di euro 31,00 in favore di oltre Controparte_1 interessi legali dalla chiusura del rapporto al saldo;
compensa le spese di lite tra le parti, ivi comprese le spese di CTU.
Così deciso in Massa, in data 28.11.2025. Il Presidente del Tribunale Giulio Giuntoli
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