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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2024, n. 3261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3261 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8410/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata posta in deliberazione all'udienza camerale del 8 ottobre 2024 e promossa da:
nata a [...] (G) il 10 agosto 1983 (c.f.: Parte_1
), assistita e difesa dall'Avv. Ciro FRANCO presso il cui studio C.F._1
a Modena, via Emilia Est n. 25, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) assistito e difeso dall'Avv. Stefania SPADA presso il cui studio C.F._2
a Bologna, Via Belvedere n. 10, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
*** CONCLUSIONI: Le parti private hanno concluso come da verbale del 4 dicembre 2024. Il PM ha concluso: “nulla si oppone”
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio a San Parte_1 Controparte_1
EV (FG) il 23 agosto 2000. Dall'unione sono nati , il 18 settembre 2000, e , il 7 maggio 2005. Per_1 Per_2
Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nel verbale dell'11 settembre 2018, omologato con decreto 3752/18 del 25 ottobre 2018, stabilendo tra l'altro che: pagina 1 di 3 - la signora provvedesse al pagamento del canone di locazione Pt_1 dell'abitazione familiare pari a 99,00 euro mensili direttamente all' CP_2
- la madre versasse al padre l'importo complessivo di 500,00 euro mensili (250,00 per ciascun figlio) per il mantenimento ordinario della prole;
- le parti si facessero carico delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei ragazzi.
2. Con ricorso depositato il 10 giugno 2024 la signora ha chiesto che: Pt_1
- sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con memoria ex art. 473 bis.17, primo comma c.p.c ha altresì chiesto che:
- sia revocato l'assegno previsto a suo carico per il mantenimento ordinario dei figli e l'obbligo di farsi carico del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi;
- sia revocato l'obbligo disposto a suo carico di pagare il canone di locazione della ex casa familiare. Si è costituito in giudizio il signor , il quale ha aderito alle richieste CP_1 della ricorrente. Nell'udienza del 4 dicembre 2024 sono comparse entrambe le parti che hanno confermato di non essersi riconciliate e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
*** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni delle parti. Le condizioni concordate tra i signori e non presentano Pt_1 CP_1 profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Le spese debbono essere integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto e della parziale soccombenza rispetto alle originarie domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
(G) il 10 agosto 1983 e nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 23 agosto 2000 in San EV (FG), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n, 200, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2000;
pagina 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di provvedere alle annotazioni di legge;
3) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
- revoca, con decorso dal gennaio 2020, l'assegno per il mantenimento di e Per_1
e l'obbligo in capo ai genitori di sostenere a metà per ciascuno le spese Per_2 straordinarie affrontate nell'interesse dei figli;
- revoca l'obbligo in capo alla ricorrente di pagare il canone di locazione dovuto all'ente pubblico di Bologna e inerente alla casa coniugale sita in OI (BO) CP_2 alla Via Marconi n. 3, atteso il trasferimento dell'intestazione dell'immobile al signor nel 2018; CP_1
4) compensa integralmente le spese di lite con rinuncia alla solidarietà da parte dei legali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta l'11 dicembre 2024
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata posta in deliberazione all'udienza camerale del 8 ottobre 2024 e promossa da:
nata a [...] (G) il 10 agosto 1983 (c.f.: Parte_1
), assistita e difesa dall'Avv. Ciro FRANCO presso il cui studio C.F._1
a Modena, via Emilia Est n. 25, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) assistito e difeso dall'Avv. Stefania SPADA presso il cui studio C.F._2
a Bologna, Via Belvedere n. 10, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
*** CONCLUSIONI: Le parti private hanno concluso come da verbale del 4 dicembre 2024. Il PM ha concluso: “nulla si oppone”
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio a San Parte_1 Controparte_1
EV (FG) il 23 agosto 2000. Dall'unione sono nati , il 18 settembre 2000, e , il 7 maggio 2005. Per_1 Per_2
Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nel verbale dell'11 settembre 2018, omologato con decreto 3752/18 del 25 ottobre 2018, stabilendo tra l'altro che: pagina 1 di 3 - la signora provvedesse al pagamento del canone di locazione Pt_1 dell'abitazione familiare pari a 99,00 euro mensili direttamente all' CP_2
- la madre versasse al padre l'importo complessivo di 500,00 euro mensili (250,00 per ciascun figlio) per il mantenimento ordinario della prole;
- le parti si facessero carico delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei ragazzi.
2. Con ricorso depositato il 10 giugno 2024 la signora ha chiesto che: Pt_1
- sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con memoria ex art. 473 bis.17, primo comma c.p.c ha altresì chiesto che:
- sia revocato l'assegno previsto a suo carico per il mantenimento ordinario dei figli e l'obbligo di farsi carico del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi;
- sia revocato l'obbligo disposto a suo carico di pagare il canone di locazione della ex casa familiare. Si è costituito in giudizio il signor , il quale ha aderito alle richieste CP_1 della ricorrente. Nell'udienza del 4 dicembre 2024 sono comparse entrambe le parti che hanno confermato di non essersi riconciliate e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte. La Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
*** La cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da anni e che pertanto sono ampiamente decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti e dalle dichiarazioni delle parti. Le condizioni concordate tra i signori e non presentano Pt_1 CP_1 profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Le spese debbono essere integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto e della parziale soccombenza rispetto alle originarie domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
(G) il 10 agosto 1983 e nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio il 23 agosto 2000 in San EV (FG), matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n, 200, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2000;
pagina 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di provvedere alle annotazioni di legge;
3) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
- revoca, con decorso dal gennaio 2020, l'assegno per il mantenimento di e Per_1
e l'obbligo in capo ai genitori di sostenere a metà per ciascuno le spese Per_2 straordinarie affrontate nell'interesse dei figli;
- revoca l'obbligo in capo alla ricorrente di pagare il canone di locazione dovuto all'ente pubblico di Bologna e inerente alla casa coniugale sita in OI (BO) CP_2 alla Via Marconi n. 3, atteso il trasferimento dell'intestazione dell'immobile al signor nel 2018; CP_1
4) compensa integralmente le spese di lite con rinuncia alla solidarietà da parte dei legali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta l'11 dicembre 2024
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
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