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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/10/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 2392 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2392 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Maria Vittoria Gerace e Sabrina Tedesco, con le quali è elettivamente domiciliata in Siderno (RC) via Circonvallazione Sud n. 69/A ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Angelo Labrini, , ed , con CP_2 CP_3 CP_4
i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48, resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Maria Cirillo, con la quale è elettivamente domiciliata in Salerno, via Arcangelo Rotunno n. 15 resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/07/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000471708000, notificata in data 27/06/2022, 3
limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420140001046438000, n.
09420140017920173000, n. 09420150010472876000, 09420150021769750000
e n. 09420160019152082000, ed agli avvisi di addebito n.
39420120002516570000, n. 39420120003890647000, n.
39420130000520891000, n. 39420130003892650000, n.
39420140001379007000, n. 39420140002897634000, n.
39420140005381340000, n. 39420150002002385000, n.
39420150002910957000, n. 39420160001525947000 e n.
39420160004038462000, enti creditori e CP_6 CP_1
A tal fine, ha esposto:
- che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito in questione non sono mai stati notificati;
- che è maturata la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie;
- che gli interessi pretesi da sono illegittimi. Controparte_5
Alla luce di quanto esposto, ha poi formulato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato o degli effetti dello stesso provvedimento, anche inaudita altera parte,la nullità della intimazione di pagamento, oggi impugnata, nonché delle cartelle di pagamentoe avvisi di addebito retro indicati, per mancata allegazione e/o produzione degli atti presupposti, per l'illegittimità delle cartelle di pagamento richiamate attraverso la intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della notifica delle cartelle, per l'infondatezza della pretesa creditoria (prescrizione), per nullità della intimazione di pagamento, per mancanza di motivazione ed erronea applicazione del calcolo degli interessi. Con salvezza di ogni altro diritto azione e ragione e con vittoria di spese e di competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito in giudizio anticipante e oneri come per legge”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la rituale notifica degli 4
avvisi di addebito e la tardività dell'opposizione proposta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 26/03/2023, si è costituita
[...]
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la Controparte_5
tardività dell'opposizione proposta, il corretto calcolo degli interessi nonché la rituale notifica delle cartelle opposte e di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto della domanda.
Con note depositate in data 2/04/2024, parte ricorrente, munita di procura speciale, ha dichiarato di insistere nelle conclusioni formulate soltanto con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420120002516570000 n.
39420120003890647000, n. 39420130000520891000 e di rinunciare alla domanda con riferimento agli altri atti.
Con decreto del 21/07/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste la legittimazione passiva sia dell' che di in quanto, CP_1 Controparte_5
rispettivamente, ente titolare del credito e ente che ha emesso l'atto impugnato.
Inoltre, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, 5
provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_7
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass. 6
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito sia la mancata notifica che la prescrizione delle cartelle di pagamento che degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta.
Tuttavia, con note depositate in data 2/04/2024, il procuratore della ricorrente, munito di procura speciale appositamente depositata, ha dichiarato di insistere nelle conclusioni formulate esclusivamente con riferimento ai seguenti avvisi di addebito: 39420120002516570000, 39420120003890647000,
39420130000520891000.
Invece, con riferimento agli altri avvisi di addebito e alle cartelle di pagamento impugnate attraverso l'intimazione di pagamento opposta, ha dichiarato di rinunciare alla domanda ammettendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata.
Pertanto, con riferimento alle cartelle di pagamento n.
09420140001046438000, n. 09420140017920173000, n.
09420150010472876000, n. 09420150021769750000 e n.
09420160019152082000 e agli avvisi di addebito n. 39420130003892650000, n.
39420140001379007000, n. 39420140002897634000, n.
39420140005381340000, n. 39420150002002385000, n.
39420150002910957000, n. 39420160001525947000 e n.
39420160004038462000 va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, 7
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, o discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili, se non per un unico elemento, costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti 8
sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82,
n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei 9
limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, certamente è venuta meno la materia del contendere, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 09420140001046438000, n.
09420140017920173000, n. 09420150010472876000, n.
09420150021769750000 e n. 09420160019152082000 e agli avvisi di addebito n. 39420130003892650000, n. 39420140001379007000, n.
39420140002897634000, n. 39420140005381340000, n.
39420150002002385000, n. 39420150002910957000, n.
39420160001525947000 e n. 39420160004038462000 in quanto il difensore della ricorrente, con note depositate in data 2/04/2024, corredate dalla procura speciale appositamente sottoscritta dalla ricorrente in pari data, ha dichiarato di rinunciare alla domanda.
Osserva il giudicante che la rinuncia all'azione non necessita di accettazione ad opera della controparte, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, in quanto gli effetti conseguenti a tale rinuncia sono identici a quelli che produrrebbe una pronuncia di rigetto alla quale il convenuto potrebbe aspirare.
Pertanto, dal momento che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, il convenuto vede soddisfatta la sua pretesa e l'accettazione della rinuncia alla domanda diviene irrilevante perché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito eguale a quella alla quale, in assenza della rinuncia, avrebbe potuto aspirare il convenuto.
Invece, con riferimento agli avvisi di addebito n.
39420120002516570000, 39420120003890647000, 39420130000520891000, parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni formulate.
Orbene, l nel costituirsi in giudizio, ha versato in atti gli avvisi di CP_1
addebito in questione, corredati dalla prova dell'avvenuta notifica. 10
Infatti, l'avviso di addebito n. 39420120002516570000 è stato notificato in data 12/1072012, l'avviso di addebito n. 39420120003890647000 è stato notificato per compiuta giacenza il 16/02/2013 (per mancata risposta del destinatario, con avviso trasmesso in data 11/01/2013), l'avviso di addebito n.
39420130000520891000 è stato notificato in data 11/04/2013.
Con riferimento all'atto notificato in assenza (o rifiuto) del destinatario, la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n.
890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd.
C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
6242 del 10/03/2017; Sez. 5 - , Ordinanza n. 2638 del 30/01/2019).
Nella specie, l'avviso risulta trasmesso, secondo quanto attestato sulla cartolina di ricevimento, in data 11/01/2013
In ogni caso, anche in presenza della prova della notifica, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione, ma al solo fine di contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e quindi l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini. 11
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica degli avvisi di addebito, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale .
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Orbene, assume di aver allegato i seguenti Controparte_5
atti interruttivi della prescrizione: intimazione di pagamento n. 12
09420189003068201000; intimazione di pagamento n. 09420199002314068000
e preavviso di fermo amministrativo n. 09480201400005796000.
Tuttavia, con riferimento al preavviso di fermo n.
09480201400005796000, l'ente di riscossione ha allegato soltanto una relata di notifica, che riporta il numero dell'atto, ma non l'atto stesso sicché non è possibile verificare la riconducibilità dell'atto, sia pure notificato alla ricorrente, agli avvisi di addebito oggetto di domanda.
Pertanto, non è possibile verificare la portata interruttiva della prescrizione dell'atto in questione.
Allo stesso modo, con riferimento all'intimazione di pagamento n.
09420189003068201000, l'ente di riscossione ha allegato soltanto una relata di notifica, che riporta il numero dell'atto, ma non l'atto stesso sicché non è possibile verificare la riconducibilità dell'atto, sia pure notificato alla ricorrente, agli avvisi di addebito oggetto di domanda.
Pertanto, non è possibile verificare la portata interruttiva della prescrizione dell'atto in questione.
Invece, l'ente di riscossione ha allegato l'intimazione di pagamento n.
09420199002314068000 corredata dalla prova dell'avvenuta notifica, perfezionatasi a mezzo pec in data 12/03/2019 che richiama, tra gli altri, gli avvisi di addebito n. 39420120002516570000, notificato in data 12/10/2012,
l'avviso di addebito n. 39420120003890647000, notificato in data 16/02/2023,
39420130000520891000, notificato in data 11/03/2013.
Tuttavia, l'atto in questione è stato notificato in un momento in cui la prescrizione quinquennale, successiva alla notifica degli avvisi di addebito, era già maturata.
Ne discende l'accoglimento del ricorso, per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite, tenendo conto del concreto dispiegarsi del giudizio, dell'esito complessivo della controversia e della parziale rinuncia alla domanda, restano integralmente compensate tra le parti. 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 2392/2022 , Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento con riferimento alle cartelle di pagamento n. 09420140001046438000, n.
09420140017920173000, n. 09420150010472876000, n.
09420150021769750000 e n. 09420160019152082000 e agli avvisi di addebito n. 39420130003892650000, n. 39420140001379007000, n.
39420140002897634000, n. 39420140005381340000, n.
39420150002002385000, n. 39420150002910957000, n.
39420160001525947000 e n. 39420160004038462000 ;
-Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 09420229000471708000 esclusivamente con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420120002516570000, n. 39420120003890647000, n.
39420130000520891000:
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 03/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 2392 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
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Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2392 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Maria Vittoria Gerace e Sabrina Tedesco, con le quali è elettivamente domiciliata in Siderno (RC) via Circonvallazione Sud n. 69/A ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Angelo Labrini, , ed , con CP_2 CP_3 CP_4
i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Matteotti n. 48, resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Maria Cirillo, con la quale è elettivamente domiciliata in Salerno, via Arcangelo Rotunno n. 15 resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/07/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000471708000, notificata in data 27/06/2022, 3
limitatamente alle cartelle di pagamento n. 09420140001046438000, n.
09420140017920173000, n. 09420150010472876000, 09420150021769750000
e n. 09420160019152082000, ed agli avvisi di addebito n.
39420120002516570000, n. 39420120003890647000, n.
39420130000520891000, n. 39420130003892650000, n.
39420140001379007000, n. 39420140002897634000, n.
39420140005381340000, n. 39420150002002385000, n.
39420150002910957000, n. 39420160001525947000 e n.
39420160004038462000, enti creditori e CP_6 CP_1
A tal fine, ha esposto:
- che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito in questione non sono mai stati notificati;
- che è maturata la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie;
- che gli interessi pretesi da sono illegittimi. Controparte_5
Alla luce di quanto esposto, ha poi formulato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato o degli effetti dello stesso provvedimento, anche inaudita altera parte,la nullità della intimazione di pagamento, oggi impugnata, nonché delle cartelle di pagamentoe avvisi di addebito retro indicati, per mancata allegazione e/o produzione degli atti presupposti, per l'illegittimità delle cartelle di pagamento richiamate attraverso la intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della notifica delle cartelle, per l'infondatezza della pretesa creditoria (prescrizione), per nullità della intimazione di pagamento, per mancanza di motivazione ed erronea applicazione del calcolo degli interessi. Con salvezza di ogni altro diritto azione e ragione e con vittoria di spese e di competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito in giudizio anticipante e oneri come per legge”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la rituale notifica degli 4
avvisi di addebito e la tardività dell'opposizione proposta, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 26/03/2023, si è costituita
[...]
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la Controparte_5
tardività dell'opposizione proposta, il corretto calcolo degli interessi nonché la rituale notifica delle cartelle opposte e di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per l'inammissibilità ed il rigetto della domanda.
Con note depositate in data 2/04/2024, parte ricorrente, munita di procura speciale, ha dichiarato di insistere nelle conclusioni formulate soltanto con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420120002516570000 n.
39420120003890647000, n. 39420130000520891000 e di rinunciare alla domanda con riferimento agli altri atti.
Con decreto del 21/07/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste la legittimazione passiva sia dell' che di in quanto, CP_1 Controparte_5
rispettivamente, ente titolare del credito e ente che ha emesso l'atto impugnato.
Inoltre, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, 5
provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_7
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass. 6
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito sia la mancata notifica che la prescrizione delle cartelle di pagamento che degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta.
Tuttavia, con note depositate in data 2/04/2024, il procuratore della ricorrente, munito di procura speciale appositamente depositata, ha dichiarato di insistere nelle conclusioni formulate esclusivamente con riferimento ai seguenti avvisi di addebito: 39420120002516570000, 39420120003890647000,
39420130000520891000.
Invece, con riferimento agli altri avvisi di addebito e alle cartelle di pagamento impugnate attraverso l'intimazione di pagamento opposta, ha dichiarato di rinunciare alla domanda ammettendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata.
Pertanto, con riferimento alle cartelle di pagamento n.
09420140001046438000, n. 09420140017920173000, n.
09420150010472876000, n. 09420150021769750000 e n.
09420160019152082000 e agli avvisi di addebito n. 39420130003892650000, n.
39420140001379007000, n. 39420140002897634000, n.
39420140005381340000, n. 39420150002002385000, n.
39420150002910957000, n. 39420160001525947000 e n.
39420160004038462000 va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, 7
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, o discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili, se non per un unico elemento, costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti 8
sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82,
n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei 9
limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, certamente è venuta meno la materia del contendere, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 09420140001046438000, n.
09420140017920173000, n. 09420150010472876000, n.
09420150021769750000 e n. 09420160019152082000 e agli avvisi di addebito n. 39420130003892650000, n. 39420140001379007000, n.
39420140002897634000, n. 39420140005381340000, n.
39420150002002385000, n. 39420150002910957000, n.
39420160001525947000 e n. 39420160004038462000 in quanto il difensore della ricorrente, con note depositate in data 2/04/2024, corredate dalla procura speciale appositamente sottoscritta dalla ricorrente in pari data, ha dichiarato di rinunciare alla domanda.
Osserva il giudicante che la rinuncia all'azione non necessita di accettazione ad opera della controparte, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, in quanto gli effetti conseguenti a tale rinuncia sono identici a quelli che produrrebbe una pronuncia di rigetto alla quale il convenuto potrebbe aspirare.
Pertanto, dal momento che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda, il convenuto vede soddisfatta la sua pretesa e l'accettazione della rinuncia alla domanda diviene irrilevante perché alla rinuncia consegue una pronuncia di merito eguale a quella alla quale, in assenza della rinuncia, avrebbe potuto aspirare il convenuto.
Invece, con riferimento agli avvisi di addebito n.
39420120002516570000, 39420120003890647000, 39420130000520891000, parte ricorrente ha insistito nelle conclusioni formulate.
Orbene, l nel costituirsi in giudizio, ha versato in atti gli avvisi di CP_1
addebito in questione, corredati dalla prova dell'avvenuta notifica. 10
Infatti, l'avviso di addebito n. 39420120002516570000 è stato notificato in data 12/1072012, l'avviso di addebito n. 39420120003890647000 è stato notificato per compiuta giacenza il 16/02/2013 (per mancata risposta del destinatario, con avviso trasmesso in data 11/01/2013), l'avviso di addebito n.
39420130000520891000 è stato notificato in data 11/04/2013.
Con riferimento all'atto notificato in assenza (o rifiuto) del destinatario, la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n.
890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd.
C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
6242 del 10/03/2017; Sez. 5 - , Ordinanza n. 2638 del 30/01/2019).
Nella specie, l'avviso risulta trasmesso, secondo quanto attestato sulla cartolina di ricevimento, in data 11/01/2013
In ogni caso, anche in presenza della prova della notifica, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione, ma al solo fine di contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e quindi l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini. 11
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica degli avvisi di addebito, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale .
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Orbene, assume di aver allegato i seguenti Controparte_5
atti interruttivi della prescrizione: intimazione di pagamento n. 12
09420189003068201000; intimazione di pagamento n. 09420199002314068000
e preavviso di fermo amministrativo n. 09480201400005796000.
Tuttavia, con riferimento al preavviso di fermo n.
09480201400005796000, l'ente di riscossione ha allegato soltanto una relata di notifica, che riporta il numero dell'atto, ma non l'atto stesso sicché non è possibile verificare la riconducibilità dell'atto, sia pure notificato alla ricorrente, agli avvisi di addebito oggetto di domanda.
Pertanto, non è possibile verificare la portata interruttiva della prescrizione dell'atto in questione.
Allo stesso modo, con riferimento all'intimazione di pagamento n.
09420189003068201000, l'ente di riscossione ha allegato soltanto una relata di notifica, che riporta il numero dell'atto, ma non l'atto stesso sicché non è possibile verificare la riconducibilità dell'atto, sia pure notificato alla ricorrente, agli avvisi di addebito oggetto di domanda.
Pertanto, non è possibile verificare la portata interruttiva della prescrizione dell'atto in questione.
Invece, l'ente di riscossione ha allegato l'intimazione di pagamento n.
09420199002314068000 corredata dalla prova dell'avvenuta notifica, perfezionatasi a mezzo pec in data 12/03/2019 che richiama, tra gli altri, gli avvisi di addebito n. 39420120002516570000, notificato in data 12/10/2012,
l'avviso di addebito n. 39420120003890647000, notificato in data 16/02/2023,
39420130000520891000, notificato in data 11/03/2013.
Tuttavia, l'atto in questione è stato notificato in un momento in cui la prescrizione quinquennale, successiva alla notifica degli avvisi di addebito, era già maturata.
Ne discende l'accoglimento del ricorso, per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite, tenendo conto del concreto dispiegarsi del giudizio, dell'esito complessivo della controversia e della parziale rinuncia alla domanda, restano integralmente compensate tra le parti. 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 2392/2022 , Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento con riferimento alle cartelle di pagamento n. 09420140001046438000, n.
09420140017920173000, n. 09420150010472876000, n.
09420150021769750000 e n. 09420160019152082000 e agli avvisi di addebito n. 39420130003892650000, n. 39420140001379007000, n.
39420140002897634000, n. 39420140005381340000, n.
39420150002002385000, n. 39420150002910957000, n.
39420160001525947000 e n. 39420160004038462000 ;
-Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 09420229000471708000 esclusivamente con riferimento agli avvisi di addebito n. 39420120002516570000, n. 39420120003890647000, n.
39420130000520891000:
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 03/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci