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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3951 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica,
in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 1663 del
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: opposizione a
ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
sito in Napoli alla via Pacuvio, 65, in Parte_1
persona dell'amm.re p.t. avv. Umberto Montella, c.f. P.IVA_1
rapp.to e difeso dall'avvocato Luigi Tancredi (c.f.:
, con studio sito in Napoli, al vico Tarsia n. 3, C.F._1
in virtù di procura in atti;
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., C.F. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande 21,
elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 (Avvocatura
), presso l'avv. Roberto Maisto ( ) in virtù CP_1 C.F._2
di procura notarile in atti
- resistente
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di discussione, le parti chiedevano dichiararsi la cessata matria del contendere con la compensazione delle spese di lite.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1
conveniva in giudizio l' , al fine di opporsi all'ordinanza di
[...] CP_1
ingiunzione n. OI-0001531620 del 29.11.2022 emessa ai sensi dell'art. 2, co. 1 – bis DL 463/1983 come modificato dal D. Lgs. 8/2016, per omesso versamento di trattenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2017, pari a € 10.000,00.
A sostegno della spiegata opposizione, parte ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti di accertamento prodromici nonché la decadenza della potestà sanzionatoria ex art. 14 Legge 689/1981.
Concludeva dunque per l'accoglimento della proposta opposizione con contestuale annullamento dell'ordinanza di ingiunzione.
Si costituiva l' , il quale contestava integralmente le difese CP_1
avverse, affermando che gli atti prodromici erano stati notificati ed era stato anche rispettato il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'illecito. Continuava sostenendo la legittimità dell'accertamento, rientrante peraltro nei limiti di prescrizione.
L' riteneva infondate le eccezioni sollevate, sostenendo la CP_1
legittimità e tempestività della notifica, nonché la correttezza dell'accertamento e la proporzionalità della sanzione, concludendo per il rigetto dell'opposizione con contestuale conferma dell'ingiunzione di pagamento impugnata.
2 Tuttavia, l' depositava altresì la prova della rideterminazione della CP_1
sanzione, che da 10.000,00 veniva ridotta a € 687,00 in base al D.L. n.
48/2023.
In data 02.02.24, il ricorrente pagava la sanzione ridotta, e pertanto, all'udienza di discussione entrambi le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia de contendere con compensazione delle spese di lite.
Orbene, va dichiarata cessata la materia del contendere avendo il ricorrente provveduto al pagamento di quanto dovuto. Parte_1
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/03/2024 quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ.
20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; civ.,
3 sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, 4630;
Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) e a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere. Nel caso de quo le parti hanno richiesto entrambe la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro così provvede: CP_1
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa interamente tra le parti le spese.
Così deciso in Napoli, 18/04/2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Maria Esposito
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione X civile, in composizione monocratica,
in persona del Giudice dott.ssa Esposito Maria, preso atto delle conclusioni rassegnate, ha pronunziato la presente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 1663 del
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2023, ad oggetto: opposizione a
ordinanza ingiunzione, vertente
TRA
sito in Napoli alla via Pacuvio, 65, in Parte_1
persona dell'amm.re p.t. avv. Umberto Montella, c.f. P.IVA_1
rapp.to e difeso dall'avvocato Luigi Tancredi (c.f.:
, con studio sito in Napoli, al vico Tarsia n. 3, C.F._1
in virtù di procura in atti;
- ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., C.F. in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande 21,
elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 (Avvocatura
), presso l'avv. Roberto Maisto ( ) in virtù CP_1 C.F._2
di procura notarile in atti
- resistente
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza di discussione, le parti chiedevano dichiararsi la cessata matria del contendere con la compensazione delle spese di lite.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1
conveniva in giudizio l' , al fine di opporsi all'ordinanza di
[...] CP_1
ingiunzione n. OI-0001531620 del 29.11.2022 emessa ai sensi dell'art. 2, co. 1 – bis DL 463/1983 come modificato dal D. Lgs. 8/2016, per omesso versamento di trattenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2017, pari a € 10.000,00.
A sostegno della spiegata opposizione, parte ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti di accertamento prodromici nonché la decadenza della potestà sanzionatoria ex art. 14 Legge 689/1981.
Concludeva dunque per l'accoglimento della proposta opposizione con contestuale annullamento dell'ordinanza di ingiunzione.
Si costituiva l' , il quale contestava integralmente le difese CP_1
avverse, affermando che gli atti prodromici erano stati notificati ed era stato anche rispettato il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'illecito. Continuava sostenendo la legittimità dell'accertamento, rientrante peraltro nei limiti di prescrizione.
L' riteneva infondate le eccezioni sollevate, sostenendo la CP_1
legittimità e tempestività della notifica, nonché la correttezza dell'accertamento e la proporzionalità della sanzione, concludendo per il rigetto dell'opposizione con contestuale conferma dell'ingiunzione di pagamento impugnata.
2 Tuttavia, l' depositava altresì la prova della rideterminazione della CP_1
sanzione, che da 10.000,00 veniva ridotta a € 687,00 in base al D.L. n.
48/2023.
In data 02.02.24, il ricorrente pagava la sanzione ridotta, e pertanto, all'udienza di discussione entrambi le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia de contendere con compensazione delle spese di lite.
Orbene, va dichiarata cessata la materia del contendere avendo il ricorrente provveduto al pagamento di quanto dovuto. Parte_1
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 15/03/2024 quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ.
20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; civ.,
3 sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, 4630;
Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) e a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Per quanto attiene al regime delle spese processuali, va ricordato che in caso di cessata materia del contendere le spese seguono il principio della soccombenza virtuale, secondo cui il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta cessata materia del contendere. Nel caso de quo le parti hanno richiesto entrambe la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro così provvede: CP_1
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa interamente tra le parti le spese.
Così deciso in Napoli, 18/04/2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Maria Esposito
4 L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto
con firma digitale e depositato in via telematica.
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