Articolo 1 della Legge 30 aprile 1976, n. 312
Articolo 2
Versione
10 giugno 1976
Art. 1.
L'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario fino ad un massimo di ottanta ore mensili, prevista dall' articolo 21 della legge 8 marzo 1975, n. 39 , si applica anche nei confronti del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, addetto ai servizi elettorali, in occasione delle consultazioni popolari svoltesi nell'anno 1975, per il periodo corrispondente a quello previsto dalla legge per lo svolgimento dei servizi predetti.
L'autorizzazione e' estesa nei confronti del personale addetto ai servizi dell'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in occasione della verifica di legittimita' delle richieste di referendum e per il periodo intercorrente tra il 1 settembre ed il 30 dicembre 1975.
Entrata in vigore il 10 giugno 1976