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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente SCAGLIONE ANTONINO, Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1110/2023 depositato il 15/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO - Viale Della Resistente_1, 19 92100 Agrigento AG
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 1T 001643 000 REGISTRO 2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento il 21 dicembre 2022 Ricorrente_1a mezzo posta elettronica certificata, la Sig.ra , nata ad [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , proponeva ricorso/reclamo avverso l'Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni Atto n. 2020 1T 001643 000, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento Ufficio Territoriale di Agrigento e notificato il 22.10.2022, col quale, in relazione all'atto di mutuo stipulato il Nominativo_128.05.2020 in Notaio , registrato il 10.06.2020 al n. 001643, si dichiarava la ricorrente decaduta dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, a cui era finalizzato il contratto di mutuo, come mutuataria, revocando l'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva delle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all'acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, non ricorrendo le condizioni di legge, per cui era dovuta l'imposta nella misura ordinaria. In conseguenza veniva chiesto il pagamento della differenza d'imposta dovuta, con gli interessi, e veniva irrogata la relativa sanzione.
La ricorrente preliminarmente evidenziava che con separato ricorso notificato il 18.11.2022 aveva impugnato l'Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento-Direzione provinciale di Agrigento-Ufficio Territoriale di Agrigento, relativo all'atto Notaio Trento stipulato il 30.07.2019, registrato il 27.08.2019, serie 1T, numero 003332, sulla base del quale l'Ufficio aveva disposto la decadenza delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, per cui l'Ufficio procedeva al recupero delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, in relazione al detto atto di compravendita in quanto la contribuente non aveva definito entro 3 anni dalla registrazione dell'atto l'immobile sito nel comune di Campobello di Licata, Contrada Piante, snc, censito al catasto urbano al foglio 23, particella 1023, cat. F/3. Affermava che con il ricorso sopra richiamato aveva chiesto lo sgravio e/o l'annullamento dell'avviso in quanto non aveva potuto ultimare e definire entro il termine di legge (3 anni dalla registrazione dell'atto) i lavori nell'immobile sopra descritto a causa dei due anni di pandemia ed il severo lockdown attuato, astrattamente ascrivibili alla causa di forza maggiore, che si è sostanziato in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo di essa ricorrente. Con il ricorso introduttivo del giudizio che ci occupa ribadiva sostanzialmente gli stessi motivi di impugnazione sopra riportati ed affermava di avere chiesto al Comune di Campobello di Licata la proroga del permesso di costruire già rilasciato, n. 7160 pratica edilizia n. 45/19 del 16.12.2019, al fine di potere completare i lavori e, di conseguenza, far attribuire all'immobile una categoria catastale rientrante in quelle agevolabili per legge. Così concludeva “CHIEDE che codesta On. Commissione Tributaria Provinciale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia, preliminarmente, sospendere l'avviso di liquidazione impugnato nonchè dichiarare – in accoglimento del presente ricorso – illegittimo avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle Sanzioni n. 2020 1T 001643000 del 17.10.2022 notificato in data 22/10/2022, imponendo all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento, lo sgravio e/o l'annullamento dell'avviso, pari a € 1.662,00, oltre la maggiore imposta di € 137,38 ed oltre sanzione e gli interessi come per legge per un totale di € 1.974,33”.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate il 22.05.2023, con cui contestava la fondatezza delle censure avanzate dalla parte ricorrente, evidenziando che la domanda di proroga era stata presentata al Comune di Campobello di Licata in data 23/09/2022 quando il termine di tre anni per la conclusione dei lavori era scaduto, con la conseguenza che la presentazione della domanda di proroga non era idonea ad evitare la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, anche in considerazione che la richiesta di proroga era stata presentata usufruendo del D.L. n. 76/2020, emanato in occasione dell'emergenza sanitaria Covid-19, che non può prorogare un termine ormai scaduto. Affermava che sulla questione l'Amministrazione Finanziaria con la Circolare n. 8/2022 del 29/03/2022 aveva fornito chiarimenti in merito alla sospensione dei termini afferenti alle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, concludendo per la non applicabilità dei termini di sospensione previsti per l'ultimazione di immobili trasferiti in corso di costruzione. Così, poi, concludeva: “CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992”. Con ordinanza del 18.12.2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e condannava la parte ricorrente al pagamento di € 300,00 a titolo di spese per la fase cautelare.
Il giorno 02.12.2025 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in decisione.
Ricorrente_1Il ricorso proposto dalla Sig.ra è infondato e va, pertanto, respinto.
L'unico motivo di ricorso si fonda sull'invocata applicazione della sospensione dei termini di decadenza dal beneficio fiscale goduto per effetto dell'emergenza da COVID 19.
La doglianza è priva di fondamento, rilevandosi che per potere godere delle agevolazioni fiscali previste correlate all'acquisto della prima casa l'unità immobiliare avrebbe dovuto essere ultimato e definito entro tre anni dalla registrazione dell'atto di compravendita, con l'attribuzione di una categoria catastale rientrante in quelle agevolabili in forza della normativa in materia.
Dagli atti versati nel processo emerge che nel caso di specie l'acquisto dell'immobile è stato Nominativo_1effettuato con l'atto pubblico redatto dal Notaio il 30.07.2019 e registrato il 27.08.2019 al numero 003332, mentre la richiesta di proroga è stata presentata presso il Comune di Campobello di Licata il 23 settembre 2022, Protocollata al n. 16934, quando era già scaduto il termine di tre anni utile per la definizione dell'immobile acquistato.
Legittimamente, quindi, l'Amministrazione Finanziaria con altro Avviso di liquidazione n. 2019 1T Ricorrente_1003332 000 Art. C.U. n. 2019/CAD000824, indicato dalla Sig.ra nel ricorso oggetto di questa controversia, ha provveduto alla revoca delle agevolazioni fruite in occasione della stipula dell'atto di acquisto del fabbricato con l'atto Notaio Trento del 30.07.2019, registrato il 27.08.2019, serie 1T, numero 003332, ed al recupero dell'imposta di registro nella misura ordinaria, evidenziandosi che il ricorso proposto dall'odierna ricorrente avverso detto avviso di liquidazione, iscritto al N. 690/2023 R.G.R., è stato rigettato con la sentenza n. 1415/2025 emessa dalla Sezione 4 di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, depositata il 06.05.2025.
La decadenza dal diritto di godere dei benefici fiscali prima casa collegati all'ultimazione e definizione del fabbricato acquistato entro tre anni dalla registrazione del rogito di compravendita, Ricorrente_1comporta anche la revoca del beneficio goduto dalla Sig.ra in occasione dell'atto in Notaio Nominativo_1 registrato al n. 1643 in data 28/05/2020, con cui essa ricorrente ha contratto il mutuo finalizzato all'acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione dell'immobile ad uso abitativo e relative pertinenze, avente i requisiti per agevolazioni prima casa, non ricorrendo per le motivazioni suddette le condizioni di cui alla nota II bis dell'art. 1 della tariffa parte prima allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile1986 n.131.
Legittimamente, quindi, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Agrigento ha emesso l'avviso di liquidazione oggi impugnato, provvedendo al recupero della differenza tra l'imposta sostitutiva liquidata con l'aliquota del 2% e quella già pagata in misura ridotta dello 0,25%, in quanto la ricorrente era decaduta dall'agevolazione prima casa, riguardante l'atto di compravendita stipulato il 30/07/2019 e registrato il 27/08/2019 sopra indicato.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore della parte resistente;
le stesse si liquidano in complessivi € 300,00, anche a titolo di compenso per l'attività di difesa svolta ed in misura già ridotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del D. Lgs. n. 546/1992, in aggiunta a quelle già liquidate in fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente, che liquida in € 300,00. Agrigento, 02 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore estensore Il Presidente Antonino Scaglione Michele Pellitteri
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente SCAGLIONE ANTONINO, Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1110/2023 depositato il 15/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AGRIGENTO - Viale Della Resistente_1, 19 92100 Agrigento AG
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 1T 001643 000 REGISTRO 2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento il 21 dicembre 2022 Ricorrente_1a mezzo posta elettronica certificata, la Sig.ra , nata ad [...] il [...] e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , proponeva ricorso/reclamo avverso l'Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni Atto n. 2020 1T 001643 000, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento Ufficio Territoriale di Agrigento e notificato il 22.10.2022, col quale, in relazione all'atto di mutuo stipulato il Nominativo_128.05.2020 in Notaio , registrato il 10.06.2020 al n. 001643, si dichiarava la ricorrente decaduta dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, a cui era finalizzato il contratto di mutuo, come mutuataria, revocando l'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva delle operazioni di credito a medio e lungo termine finalizzate all'acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, non ricorrendo le condizioni di legge, per cui era dovuta l'imposta nella misura ordinaria. In conseguenza veniva chiesto il pagamento della differenza d'imposta dovuta, con gli interessi, e veniva irrogata la relativa sanzione.
La ricorrente preliminarmente evidenziava che con separato ricorso notificato il 18.11.2022 aveva impugnato l'Avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Agrigento-Direzione provinciale di Agrigento-Ufficio Territoriale di Agrigento, relativo all'atto Notaio Trento stipulato il 30.07.2019, registrato il 27.08.2019, serie 1T, numero 003332, sulla base del quale l'Ufficio aveva disposto la decadenza delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, per cui l'Ufficio procedeva al recupero delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, in relazione al detto atto di compravendita in quanto la contribuente non aveva definito entro 3 anni dalla registrazione dell'atto l'immobile sito nel comune di Campobello di Licata, Contrada Piante, snc, censito al catasto urbano al foglio 23, particella 1023, cat. F/3. Affermava che con il ricorso sopra richiamato aveva chiesto lo sgravio e/o l'annullamento dell'avviso in quanto non aveva potuto ultimare e definire entro il termine di legge (3 anni dalla registrazione dell'atto) i lavori nell'immobile sopra descritto a causa dei due anni di pandemia ed il severo lockdown attuato, astrattamente ascrivibili alla causa di forza maggiore, che si è sostanziato in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo di essa ricorrente. Con il ricorso introduttivo del giudizio che ci occupa ribadiva sostanzialmente gli stessi motivi di impugnazione sopra riportati ed affermava di avere chiesto al Comune di Campobello di Licata la proroga del permesso di costruire già rilasciato, n. 7160 pratica edilizia n. 45/19 del 16.12.2019, al fine di potere completare i lavori e, di conseguenza, far attribuire all'immobile una categoria catastale rientrante in quelle agevolabili per legge. Così concludeva “CHIEDE che codesta On. Commissione Tributaria Provinciale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia, preliminarmente, sospendere l'avviso di liquidazione impugnato nonchè dichiarare – in accoglimento del presente ricorso – illegittimo avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle Sanzioni n. 2020 1T 001643000 del 17.10.2022 notificato in data 22/10/2022, imponendo all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento, lo sgravio e/o l'annullamento dell'avviso, pari a € 1.662,00, oltre la maggiore imposta di € 137,38 ed oltre sanzione e gli interessi come per legge per un totale di € 1.974,33”.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate il 22.05.2023, con cui contestava la fondatezza delle censure avanzate dalla parte ricorrente, evidenziando che la domanda di proroga era stata presentata al Comune di Campobello di Licata in data 23/09/2022 quando il termine di tre anni per la conclusione dei lavori era scaduto, con la conseguenza che la presentazione della domanda di proroga non era idonea ad evitare la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, anche in considerazione che la richiesta di proroga era stata presentata usufruendo del D.L. n. 76/2020, emanato in occasione dell'emergenza sanitaria Covid-19, che non può prorogare un termine ormai scaduto. Affermava che sulla questione l'Amministrazione Finanziaria con la Circolare n. 8/2022 del 29/03/2022 aveva fornito chiarimenti in merito alla sospensione dei termini afferenti alle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, concludendo per la non applicabilità dei termini di sospensione previsti per l'ultimazione di immobili trasferiti in corso di costruzione. Così, poi, concludeva: “CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992”. Con ordinanza del 18.12.2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e condannava la parte ricorrente al pagamento di € 300,00 a titolo di spese per la fase cautelare.
Il giorno 02.12.2025 la controversia veniva trattata in camera di consiglio e posta in decisione.
Ricorrente_1Il ricorso proposto dalla Sig.ra è infondato e va, pertanto, respinto.
L'unico motivo di ricorso si fonda sull'invocata applicazione della sospensione dei termini di decadenza dal beneficio fiscale goduto per effetto dell'emergenza da COVID 19.
La doglianza è priva di fondamento, rilevandosi che per potere godere delle agevolazioni fiscali previste correlate all'acquisto della prima casa l'unità immobiliare avrebbe dovuto essere ultimato e definito entro tre anni dalla registrazione dell'atto di compravendita, con l'attribuzione di una categoria catastale rientrante in quelle agevolabili in forza della normativa in materia.
Dagli atti versati nel processo emerge che nel caso di specie l'acquisto dell'immobile è stato Nominativo_1effettuato con l'atto pubblico redatto dal Notaio il 30.07.2019 e registrato il 27.08.2019 al numero 003332, mentre la richiesta di proroga è stata presentata presso il Comune di Campobello di Licata il 23 settembre 2022, Protocollata al n. 16934, quando era già scaduto il termine di tre anni utile per la definizione dell'immobile acquistato.
Legittimamente, quindi, l'Amministrazione Finanziaria con altro Avviso di liquidazione n. 2019 1T Ricorrente_1003332 000 Art. C.U. n. 2019/CAD000824, indicato dalla Sig.ra nel ricorso oggetto di questa controversia, ha provveduto alla revoca delle agevolazioni fruite in occasione della stipula dell'atto di acquisto del fabbricato con l'atto Notaio Trento del 30.07.2019, registrato il 27.08.2019, serie 1T, numero 003332, ed al recupero dell'imposta di registro nella misura ordinaria, evidenziandosi che il ricorso proposto dall'odierna ricorrente avverso detto avviso di liquidazione, iscritto al N. 690/2023 R.G.R., è stato rigettato con la sentenza n. 1415/2025 emessa dalla Sezione 4 di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, depositata il 06.05.2025.
La decadenza dal diritto di godere dei benefici fiscali prima casa collegati all'ultimazione e definizione del fabbricato acquistato entro tre anni dalla registrazione del rogito di compravendita, Ricorrente_1comporta anche la revoca del beneficio goduto dalla Sig.ra in occasione dell'atto in Notaio Nominativo_1 registrato al n. 1643 in data 28/05/2020, con cui essa ricorrente ha contratto il mutuo finalizzato all'acquisto, alla costruzione ed alla ristrutturazione dell'immobile ad uso abitativo e relative pertinenze, avente i requisiti per agevolazioni prima casa, non ricorrendo per le motivazioni suddette le condizioni di cui alla nota II bis dell'art. 1 della tariffa parte prima allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile1986 n.131.
Legittimamente, quindi, l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Agrigento ha emesso l'avviso di liquidazione oggi impugnato, provvedendo al recupero della differenza tra l'imposta sostitutiva liquidata con l'aliquota del 2% e quella già pagata in misura ridotta dello 0,25%, in quanto la ricorrente era decaduta dall'agevolazione prima casa, riguardante l'atto di compravendita stipulato il 30/07/2019 e registrato il 27/08/2019 sopra indicato.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore della parte resistente;
le stesse si liquidano in complessivi € 300,00, anche a titolo di compenso per l'attività di difesa svolta ed in misura già ridotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del D. Lgs. n. 546/1992, in aggiunta a quelle già liquidate in fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente, che liquida in € 300,00. Agrigento, 02 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore estensore Il Presidente Antonino Scaglione Michele Pellitteri