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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/10/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 953\2019 promossa da:
c.f. , nella sua qualità di socio accomandatario e Parte_1 C.F._1 rappresentante della società denominata “ , Parte_2 rappresentato difeso rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Sellitto nonché dall'avv. Luigi Iosa, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giuseppina MOSCATELLI, ubicato in Trinitapoli
(FG) alla via V. Veneto n. 20; attore contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mastrangelo, presso il cui studio sito in Controparte_1
San Severo alla Via M. Del Giudice n.3, ha eletto domicilio;
convenuto motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella sua qualità di socio accomandatario e Parte_1 legale rappresentante p.t. della società in accomandita semplice Parte_2
, ha convenuto innanzi al Tribunale di Foggia , nella sua veste di
[...] Controparte_1 titolare e rappresentante della ditta individuale “ ”, deducendo che: Controparte_1
-in data 15/09/2014, si recava presso l'autofficina di al fine di effettuare il tagliando Controparte_1 sul veicolo AUDI A4 TDI- Tg. DY533BY, intestato alla società Parte_2
e poi, il giorno successivo, ritirata la vettura dal meccanico, partiva verso Pescara per
[...] motivi di lavoro;
pagina 1 di 5 - durante il viaggio in autostrada, l'auto si bloccava sulla corsia di sorpasso in direzione Pescara all'altezza dell'uscita del casello autostradale “Val di Sangro”, ma grazie ad una tempestiva manovra di fortuna, il conducente riusciva ad indirizzare la macchina verso la corsia di emergenza, evitando, così, di impattare con le altre autovetture in transito;
- l'auto in panne veniva trasportata con il soccorso stradale presso l'officina “Audi Zentrum Abruzzo
S.R.L.”, ove si accertava che “dopo accertamento diagnosi si riscontra mancanza di olio per lubrificazione differenziale. Causando danneggiamento organi differenziale con conseguenza danneggiamenti altri organi di trasmissione”, per un ammontare dei danni quantificato in € 8.441,00;
- la responsabilità nella causazione dei danni occorsi all'autovettura dell'attore va ascritta esclusivamente al convenuto poiché, nel corso delle operazioni relative al tagliando del veicolo, il personale dipendente dell'autofficina ” scaricava negligentemente l'olio del Controparte_1 differenziale, caricando, erroneamente, solo ed esclusivamente l'olio del cambio.
Parte attrice chiedeva al Tribunale di Foggia di volere così provvedere: “previo accertamento della responsabilità del sig. nella causazione del danno patito da parte attrice, Controparte_1 condannare il convenuto al pagamento della somma di € 8.444,00, oltre interessi compensativi, calcolati dal 16/09/2014 fino all'effettivo soddisfo, oltre alla rifusione delle spese processuali e delle relative competenze professionali da distrarre in favore dei medesimi procuratori di parte attrice ex art. 93 c.p.c”.
Si costituiva il convenuto, il quale, impugnando e contestando ogni avversa deduzione e domanda, chiedeva : “1)in via principale, nel merito, per l'integrale rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sprovvista di prova per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze professionali;
2)in via riconvenzionale, nel merito, si chiede l'accoglimento della domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condannare il sig. quale socio accomandatario e rappresentante della Soc. “ Parte_1 [...]
, al pagamento della fattura n. 25/2015 dell'importo di €. Parte_2
820,88=, in favore del , con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e Controparte_1 competenze professionali di lite”.
La causa è stata istruita con l'espletamento della prova testimoniale.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa viene decisa.
Vale rilevare che la legge professionale relativa alle imprese di autoriparazione (L. 5 febbraio 1992 n.
122) definisce l'attività di autoriparazione come “l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli
e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose”; tuttavia, la legge professionale non disciplina la pagina 2 di 5 responsabilità civile degli autoriparatori, nella cui categoria rientrano le figure professionali del meccanico, del motorista, del carrozziere, dell'elettrauto e del gommista,– dovendosi per ciò fare riferimento alle disposizioni generali dettate dall'ordinamento in materia di responsabilità per danni derivante da inadempimento contrattuale.
Le attività che l'autoriparatore svolge in forma autonoma nell'ambito della propria azienda sono di diversa natura: offre suggerimenti ed indicazioni tecniche al cliente, esegue controlli sui veicoli, fornisce componenti di ricambio, esegue interventi di manutenzione, riparazione o sostituzione.
Tale attività complessa è riconducibile al contratto di prestazione d'opera.
La disciplina della responsabilità civile dell'autoriparatore, pertanto, è innanzitutto rinvenibile nei principi che la legge stabilisce in materia di prestazione d'opera nonché nelle norme in materia di adempimento degli obblighi nascenti da contratto.
La prestazione dell'autoriparatore non comprende soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma anche la produzione di un risultato utile, vale a dire il corretto intervento di riparazione, di sostituzione o di manutenzione richiesto dal cliente.
L'autoriparatore deve sempre svolgere la propria opera con la diligenza professionale propria dell'artigiano qualificato ed esperto nell'attività dell'autoriparazione. Non basta, dunque, la diligenza generica del buon padre di famiglia, ma occorre un grado di diligenza qualificata, che comporta l'obbligo di compiere il proprio lavoro a perfetta regola d'arte e secondo la perizia professionale, le regole tecniche e l'esperienza concreta tipiche della figura dell'autoriparatore modello, professionalmente preparato.
L'autoriparatore deve sempre rifiutarsi di eseguire interventi che siano contrari alle specifiche prescrizioni imposte da normative tecniche di settore o che siano comunque tali da compromettere o non garantire le condizioni minime di sicurezza attiva del veicolo;
ne consegue che, se il cliente richiede, per motivi di economicità, di eseguire un intervento parziale o non conforme alle regole dell'arte (ma tale da non pregiudicare la sicurezza del veicolo) l'autoriparatore deve informare espressamente il cliente dei rischi e delle corrette modalità di intervento;
se il cliente insiste nella sua richiesta, malgrado l'informativa ricevuta, è opportuno che l'autoriparatore proceda all'intervento soltanto dietro autorizzazione scritta del cliente, contenente una clausola di esonero da eventuali responsabilità.
Diligenza vuole che se, nel corso dell'esecuzione di un intervento commissionato dal cliente,
l'autoriparatore si accorga dell'esistenza di difetti o condizioni di inidoneità del veicolo non segnalati o non conosciuti dallo stesso proprietario del mezzo, tali da pregiudicare la sicurezza del veicolo e, dunque, da mettere a rischio l'incolumità dei passeggeri, l'autoriparatore ha sempre l'obbligo giuridico pagina 3 di 5 di informare il cliente in ordine ai problemi ed ai difetti riscontrati e di far presente i rischi connessi, illustrando gli interventi necessari per assicurare il perfetto stato di efficienza e sicurezza del veicolo.
Se invece il cliente chiede di eseguire un intervento soltanto parziale o comunque non conforme alla sola regola dell'arte, se l'intervento non vietato dalle normative tecniche di settore è tale comunque da compromettere o da non assicurare le condizioni minime di sicurezza del veicolo, l'autoriparatore dovrà rifiutarsi di eseguirlo, senza possibilità di concordare clausole di esonero da responsabilità.
Nel caso di specie, si ritiene che non sia stata provata la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni occorsi all'auto di proprietà dell'attore.
Il teste, , escusso all'udienza del 14\10\2020, ha dichiarato: “Con riferimento alla Testimone_1 circostanza nr.2 (Vero è che, come si rileva dalla disamina della fattura, prodotta e trasmessa al dott. tramite il summenzionato messaggio di posta elettronica, l'auto è stata fortemente Pt_1 danneggiata a causa della mancanza dell'olio per lubrificazione del differenziale) preciso che sono a conoscenza della circostanza perché ho assistito personalmente alle attività di riparazione dell'auto essendo responsabile service dell'officina e preciso che l'auto è stata danneggiata a causa della mancanza del differenziale”; “Preciso che io sono all'accettazione delle auto in ingresso per cui come per ogni auto quando ne arriva una preparo io la scheda”; “Nella scheda vengono precisate le modalità di intervento dell'auto e preciso che l'auto in questione è arrivata con il carroattrezzi”; “Con riferimento alla circostanza n.1 della memoria nr. 3 di parte attrice (Vero è che durante le lavorazioni, eseguite dal personale dell'officina“ AUDI ZENTRUM ABRUZZO S.R.L.” sul veicolo - AUDI A4 TDI-
Tg. DY533BY- intestato alla società in accomandita semplice “ Parte_2
, non è stato riscontrato alcun residuo metallico nell'olio motore ?) non mi
[...] risulta che ci fossero residui metallici nell'olio motore ma privo di lubrificazione nel differenziale e con frammenti metallici”; “Preciso altresì che ero presente nell'occasione tanto è che ho inviato foto e preventivo al cliente”.
Il teste , escusso all'udienza del 14\10\2024, ha dichiarato: “Confermo la circostanza Testimone_2
n.1 della memoria nr. 2 del convenuto (“Vero che esso teste lavorava presso la Autofficina di Cavallo
Antonio?”)”; “Con riferimento alla lett.c (“Vero che il , così come commissionato dal Controparte_1
procedeva esclusivamente alla sostituzione dell'olio motore e del cambio, senza svolgere Pt_1 alcuna manutenzione e/o intervento al differenziale?”) preciso che mio padre ha sostituito l'olio motore e al cambio senza svolgere alcuna attività di manutenzione né intervento al differenziale”;
“Conosco la circostanza perché me ne sono occupato personalmente”; “Con riferimento alla D (“Vero che il informava il di aver riscontrato nell'olio motore residui metallici?”) Controparte_1 Pt_1 preciso che mio padre ha informato il della presenza di residui metallici nell'olio al cambio e Pt_1
pagina 4 di 5 tanto so in quanto ero personalmente presente”. “Con riferimento alla lettera E (“Vero che, la sera del
16/09/2014, esso teste, unitamente al provava su strada l'autovettura prima di consegnarla?”)
Pt_1 preciso che dopo l'intervento abbiamo provato con il l'autovettura, abbiamo fatto una ventina
Pt_1 di km lanciando la macchina a velocità sostenuta. Guidava il ed io ero di fianco”; “Quando è
Pt_1 successo l'accaduto, stava verso Pescara, il mi ha contattato e mi sono offerto di aiutarlo per
Pt_1 vedere cosa fosse successo all'auto ma lui ha rifiutato dicendo che si sarebbe rivolto all'Audi”.
Le dichiarazioni testimoniali di provano che il guasto all'auto in questione è stato Testimone_1 provocato dalla mancanza di olio nel differenziale alla cui sostituzione l'officina non aveva CP_1 provveduto ma non consentono di ritenere provato che l'accordo delle parti abbia previsto oltre all'intervento all'olio al motore e al cambio anche il gruppo differenziale.
Nessun'altra prova in tal senso è stata fornita.
Né alcun rilievo può rivestire la trascrizione della conversazione allegata in atti poiché tale trascrizione non è avvenuta nel contraddittorio delle parti.
In merito alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, si ritiene meriti accoglimento atteso che la stessa si riferisce ad interventi di manutenzione eseguiti sull'auto dell'attore da parte dell'autofficina , rispetto ai quali non ha eccepito nulla né ha fornito prova del relativo CP_1 Pt_1 pagamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM in vigore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda dell'attore.
- accoglie la domanda riconvenzionale del convenuto e, per l'effetto, condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto della somma di € 820,88, oltre interessi di legge;
-condanna, altresì, parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 322,00 per compenso professionale, oltre iva, cap e rimb. Forf. nella misura del 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 21 ottobre 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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