Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1237/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente
dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1237/2025 R.G. promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Paola Emilia Bellosi presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati in Ravenna (RA), Via Le Corbusier n. 33, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1) e restano affidati ad entrambi i genitori mantenendo la residenza CP_1 Controparte_2
con la madre in Ravenna via Agro Pontino n.16 int. 9 mentre il padre Parte_2 [...]
trasferirà altrove la propria residenza;
Parte_1
2) L'affidamento dei figli minori sarà condiviso da parte di entrambi i genitori, impegnandosi i medesimi a farsi carico della loro cura, crescita ed educazione, nel rispetto delle caratteristiche, delle esigenze, delle aspirazioni e delle inclinazioni dei medesimi, secondo un progetto educativo concordato e coerente nonché condiviso. pagina 1 di 5
Essi si impegno, altresì, a rispettare la privacy e la vita privata reciproca con impegno a mantenere un contegno vicendevolmente rispettoso della persona altrui;
3) I figli e - affidati ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso CP_1 CP_2
la residenza materna – trascorreranno con il padre 2 fine settimana al mese -alternativamente con quello della madre - dal sabato all'uscita di scuola sino al lunedì mattina con riaccompagno a scuola e nella settimana in cui staranno il fine settimana con la madre trascorreranno con il padre 2 pomeriggi con pernotto e riaccompagno a scuola la mattina successiva ed indicativamente le giornate del martedì e mercoledì .
Nel periodo delle vacanze natalizie i minori trascorreranno con i genitori un periodo di circa 7/8 giorni ciascuno, scelto in modo tale che un anno comprenda il giorno di Natale e l'anno seguente quello di
Capodanno, nel rispetto del principio dell'alternanza e così per ogni periodo festivo e vacanziero. Il periodo Pasquale verrà trascorso un anno con il padre e l'anno successivo con la madre. Nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno 15 gg -anche consecutivi con ciascun genitore;
entrambi i genitori comunicheranno sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando avranno i figli con sé . In ordine ad eventuali impossibilità sopravvenute da parte di uno dei genitori e con impegno a comunicarlo il prima possibile,
l'altro si renderà e/o potrà rendersi disponibile a sostituirlo, senza che possa essere richiesto il recupero del periodo. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori, ciascuno nei tempi in cui hanno i figli con sé. Viceversa, ogni decisione di carattere straordinario e di maggiore interesse di , inerente il percorso scolastico, sportivo e ricreativo, Pt_3
l'educazione, la salute et cetera, dovrà essere assunta in pieno concerto tra i genitori.
4) verserà a - quale contributo al mantenimento in favore dei Parte_1 Parte_2
figli e - sino alla loro indipendenza economica - la somma mensile di euro 550,00 (da CP_1 CP_2
versarsi entro il 20° giorno di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in conformità agli indici Istat, secondo le vigenti disposizioni di legge). Il contributo al mantenimento verrà corrisposto con bonifico bancario sul seguente iban: [...] sul conto in essere presso CP_3
a far data dal mese di aprile 2025;
In ordine alle spese straordinarie i genitori vi provvederanno nella misura del 50% ciascuno nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Ravenna, di seguito ritrascritto:
pagina 2 di 5 a) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale e giustificativa da parte dell'altro entro il 5° giorno del mese successivo:
- Spese scolastiche: tasse, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche, trasporto pubblico da e per la scuola;
-Spese parascolastiche: pre-scuola e dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e idonei;
-Spese mediche sanitarie: tickets sanitari, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico.
b) Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori:
- Spese scolastiche: rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni;
-Spese parascolastiche: doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica;
-Spese mediche sanitarie: tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
-Spese ludiche, sportive e artistiche: vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro.
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo e-mail, whatsapp) dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso sempre per iscritto entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Anche le spese straordinarie“ da concordare di cui al punto b” dovranno essere rimborsate dal genitore che non le ha anticipate/sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale e giustificativa da parte dell'altro al massimo entro il 5° giorno del mese successivo.
pagina 3 di 5 5) L'Assegno Unico di legge verrà percepito interamente dalla madre dei minori conviventi Parte_2
– e si impegna sin da ora a sottoscrivere ogni documento necessario -
[...] Parte_1
inoltre saranno nella esclusiva disponibilità della madre eventuali altri benefici che dovessero essere erogati in favore dei figli minori ed il padre si impegna sin da ora a sottoscrivere qualsivoglia documento necessario. Le parti concordano e danno atto che le detrazioni per i figli fiscalmente a carico, ove possibile in relazione alla normativa vigente, nonché le detrazioni per spese sanitarie, di istruzione ed altri oneri, siano usufruite dai genitori in misura del 50% ciascuno.
6) I genitori si autorizzano, reciprocamente, a recarsi all'estero anche in compagnia dei figli e ad autorizzare al rinnovo del passaporto di entrambi i figli.
7) Le parti dichiarano di disporre ciascuno di reddito proprio e di essere economicamente autosufficienti ed ogni rapporto economico pregresso è stato definito con la sottoscrizione del presente ricorso ed i ricorrenti espressamente dichiarano di aver risolto ogni e qualsivoglia pendenza tra loro eccezion fatta per gli accordi portati dal presente ricorso nell'interesse dei figli minori e . CP_2 Persona_1
8) Le spese legali compensate fra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/3/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 7/5/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi dei figli minori e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1237/2025 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 5/6/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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