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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 3216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3216 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 13382/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Giudice
Dott.ssa NN D'Addabbo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13382/2023 promossa da:
nata a [...], il [...] Parte_1
e nato a [...], il [...] Parte_2
Entrambi difesi e rappresentati dagli Avv.ti ELENA GURIOLI e FUGHELLI STEFANO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/10/2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n.206/2024 pubblicata il 19.01.2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
pagina 1 di 5 Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, all'udienza del 31.10.2024 sono comparse le parti che hanno confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
[nata a [...] il [...]] e [nato a [...] il Parte_2
21/06/1977] celebrato a GUBBIO (PG) il 21.06.2008 trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di GUBBIO (PG) al n. 39, P. II, S. A, Anno 2008;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che la cessazione degli effetti civili
è sottoposta alle seguenti condizioni:
A) in conseguenza del trasferimento della moglie unitamente alla prole presso altra abitazione, la casa adibita a residenza familiare resterà in godimento al marito Parte_2
B) i figli minori NN, ed resteranno affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 CP_1
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Al fine di salvaguardare le figure genitoriali, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli e continueranno a curarne la salute, l'educazione e l'istruzione, consultandosi pagina 2 di 5 tra loro ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle aspirazioni ed inclinazioni naturali degli stessi. Ciascun genitore curerà, senza interferenze dell'altro, la quotidianità del rapporto con i figli quando questi si trovino presso di lui, assumendo autonomamente le relative decisioni nelle questioni di ordinaria amministrazione;
C) il signor in considerazione della tipologia di lavoro e delle conseguenti frequenti Pt_2
trasferte, nell'impossibilità di predeterminare un calendario di visite, potrà vedere e tenere con sé i figli compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, quando desidera, previo adeguato preavviso alla OR e nel rispetto degli impegni familiari quotidiani, Parte_1
con la frequenza minima di una volta a settimana;
ciascuno dei coniugi potrà, sia durante il periodo estivo che durante il periodo invernale e nelle altre festività, portare i figli in vacanza presso località da comunicare all'altro genitore e previo consenso dello stesso;
D) la OR , potrà recarsi ed alloggiare, unitamente ai figli NN, ed Parte_1 Per_1
, presso l'abitazione di residenza del signor per brevi periodi di tempo (a CP_1 Parte_2
titolo esemplificativo: a fine settimana alternati durante l'anno scolastico o per periodi più lunghi di tempo durante i periodi di vacanza estiva o scolastica) per consentire il mantenimento del rapporto tra gli stessi ed i nonni paterni (residenti in [...]) e la coltivazione dei legami con l'ambiente nel quale sono cresciuti sino ad oggi i bambini, in un'ottica di tutela relazionale degli stessi;
E) il signor corrisponderà alla OR a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1
mantenimento ordinario in favore dei figli e sino alla loro autosufficienza economica la somma di
€. 450,00 mensili ciascuno, annualmente rivalutabili secondo le variazioni degli indici ISTAT, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con bonifico bancario su conto corrente intestato alla OR
; Parte_1
F) con le medesime modalità e termini, il signor corrisponderà inoltre la somma Parte_2 mensile di €. 650,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie;
Parte_1
G) le spese straordinarie per attività extrascolastiche e ludico ricreative, scolastiche, mediche non mutuabili, culturali, e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita dei figli sarà ripartita tra i coniugi al 50%;
H) In particolare, allo scopo di meglio individuare la ripartizione delle spese, i coniugi convengono che:
- ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento siano le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita quali vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica, spese per l'ordinaria cura della persona;
- ricomprese tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli siano le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e pagina 3 di 5 dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori (a causa o dopo lo scioglimento dell'unione) documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese quelle per trattamenti e farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per attrezzature e corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per le relative attrezzature). Sono altresì ricomprese le spese per il conseguimento della patente di guida, per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, spese per uscite scolastiche senza pernottamento, spese per visite mediche specialistiche prescritte dal medico di medicina generale, ticket sanitari, spese per apparecchi dentistici, spese oculistiche (comprese quelle per l'uso di lenti se prescritte), spese mediche aventi carattere di urgenza ed in generale le spese sostenute per accertamenti e trattamenti medico diagnostici presso strutture del SSN. Tali spese dovranno essere comunque documentate ai fini del rimborso;
- ricomprese tra le spese straordinarie da concordare preventivamente, siano tutte le altre spese (ad esempio: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, da effettuare presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici erogati in libera professione, compresi gli interventi chirurgici presso strutture private, tasse scolastiche per istituti privati e corsi universitari, di Il rimborso delle spese straordinarie, nella quota sopra indicata, avverrà, in favore del genitore che le ha anticipate, entro i quindici giorni successivi all'esibizione della relativa ricevuta fiscale
(che dovrà essere intestata al figlio anche ai fini della corretta deducibilità della stessa) o del preventivo concordato;
I) i coniugi si accordano affinché i figli siano posti fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
L) i genitori convengono che l'Assegno Unico sia percepito dalla OR , che si Parte_1
impegna a fare quanto necessario per la relativa richiesta;
M) le frequentazioni dei genitori con eventuali nuovi partners si svolgeranno al di fuori dei rispettivi domicili, nel rispetto della privacy dei figli, con assoluto riguardo alla stabilità emotiva, all'interesse morale e materiale degli stessi al fine di evitare qualsiasi forma di pregiudizio: l'inserimento di eventuali nuove figure dovrà essere graduale e svolgersi nel rispetto dei ruoli delle figure genitoriali biologiche;
N) per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti fanno integrale rinvio alla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l'esercizio congiunto della responsabilità
pagina 4 di 5 genitoriale;
O) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio della carta di identità valevole per l'espatrio ed al passaporto anche in relazione ai figli ed al rilascio – rinnovo dei passaporti per i figli stessi.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di GUBBIO (PG) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.
Il Giudice relatore
Dott.ssa NN D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Giudice
Dott.ssa NN D'Addabbo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13382/2023 promossa da:
nata a [...], il [...] Parte_1
e nato a [...], il [...] Parte_2
Entrambi difesi e rappresentati dagli Avv.ti ELENA GURIOLI e FUGHELLI STEFANO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/10/2023 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n.206/2024 pubblicata il 19.01.2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
pagina 1 di 5 Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, all'udienza del 31.10.2024 sono comparse le parti che hanno confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898
e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
[nata a [...] il [...]] e [nato a [...] il Parte_2
21/06/1977] celebrato a GUBBIO (PG) il 21.06.2008 trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di GUBBIO (PG) al n. 39, P. II, S. A, Anno 2008;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che la cessazione degli effetti civili
è sottoposta alle seguenti condizioni:
A) in conseguenza del trasferimento della moglie unitamente alla prole presso altra abitazione, la casa adibita a residenza familiare resterà in godimento al marito Parte_2
B) i figli minori NN, ed resteranno affidati ad entrambi i genitori, con Per_1 CP_1
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Al fine di salvaguardare le figure genitoriali, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli e continueranno a curarne la salute, l'educazione e l'istruzione, consultandosi pagina 2 di 5 tra loro ed assumendo congiuntamente le decisioni più importanti, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle aspirazioni ed inclinazioni naturali degli stessi. Ciascun genitore curerà, senza interferenze dell'altro, la quotidianità del rapporto con i figli quando questi si trovino presso di lui, assumendo autonomamente le relative decisioni nelle questioni di ordinaria amministrazione;
C) il signor in considerazione della tipologia di lavoro e delle conseguenti frequenti Pt_2
trasferte, nell'impossibilità di predeterminare un calendario di visite, potrà vedere e tenere con sé i figli compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici, quando desidera, previo adeguato preavviso alla OR e nel rispetto degli impegni familiari quotidiani, Parte_1
con la frequenza minima di una volta a settimana;
ciascuno dei coniugi potrà, sia durante il periodo estivo che durante il periodo invernale e nelle altre festività, portare i figli in vacanza presso località da comunicare all'altro genitore e previo consenso dello stesso;
D) la OR , potrà recarsi ed alloggiare, unitamente ai figli NN, ed Parte_1 Per_1
, presso l'abitazione di residenza del signor per brevi periodi di tempo (a CP_1 Parte_2
titolo esemplificativo: a fine settimana alternati durante l'anno scolastico o per periodi più lunghi di tempo durante i periodi di vacanza estiva o scolastica) per consentire il mantenimento del rapporto tra gli stessi ed i nonni paterni (residenti in [...]) e la coltivazione dei legami con l'ambiente nel quale sono cresciuti sino ad oggi i bambini, in un'ottica di tutela relazionale degli stessi;
E) il signor corrisponderà alla OR a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1
mantenimento ordinario in favore dei figli e sino alla loro autosufficienza economica la somma di
€. 450,00 mensili ciascuno, annualmente rivalutabili secondo le variazioni degli indici ISTAT, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con bonifico bancario su conto corrente intestato alla OR
; Parte_1
F) con le medesime modalità e termini, il signor corrisponderà inoltre la somma Parte_2 mensile di €. 650,00 a titolo di assegno di mantenimento in favore della moglie;
Parte_1
G) le spese straordinarie per attività extrascolastiche e ludico ricreative, scolastiche, mediche non mutuabili, culturali, e ogni altra e diversa spesa che dovesse rendersi necessaria al di fuori delle ordinarie esigenze di vita dei figli sarà ripartita tra i coniugi al 50%;
H) In particolare, allo scopo di meglio individuare la ripartizione delle spese, i coniugi convengono che:
- ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento siano le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita quali vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica, spese per l'ordinaria cura della persona;
- ricomprese tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli siano le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e pagina 3 di 5 dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori (a causa o dopo lo scioglimento dell'unione) documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese quelle per trattamenti e farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per attrezzature e corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per le relative attrezzature). Sono altresì ricomprese le spese per il conseguimento della patente di guida, per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico, spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica, spese per uscite scolastiche senza pernottamento, spese per visite mediche specialistiche prescritte dal medico di medicina generale, ticket sanitari, spese per apparecchi dentistici, spese oculistiche (comprese quelle per l'uso di lenti se prescritte), spese mediche aventi carattere di urgenza ed in generale le spese sostenute per accertamenti e trattamenti medico diagnostici presso strutture del SSN. Tali spese dovranno essere comunque documentate ai fini del rimborso;
- ricomprese tra le spese straordinarie da concordare preventivamente, siano tutte le altre spese (ad esempio: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, da effettuare presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici erogati in libera professione, compresi gli interventi chirurgici presso strutture private, tasse scolastiche per istituti privati e corsi universitari, di Il rimborso delle spese straordinarie, nella quota sopra indicata, avverrà, in favore del genitore che le ha anticipate, entro i quindici giorni successivi all'esibizione della relativa ricevuta fiscale
(che dovrà essere intestata al figlio anche ai fini della corretta deducibilità della stessa) o del preventivo concordato;
I) i coniugi si accordano affinché i figli siano posti fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
L) i genitori convengono che l'Assegno Unico sia percepito dalla OR , che si Parte_1
impegna a fare quanto necessario per la relativa richiesta;
M) le frequentazioni dei genitori con eventuali nuovi partners si svolgeranno al di fuori dei rispettivi domicili, nel rispetto della privacy dei figli, con assoluto riguardo alla stabilità emotiva, all'interesse morale e materiale degli stessi al fine di evitare qualsiasi forma di pregiudizio: l'inserimento di eventuali nuove figure dovrà essere graduale e svolgersi nel rispetto dei ruoli delle figure genitoriali biologiche;
N) per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le parti fanno integrale rinvio alla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l'esercizio congiunto della responsabilità
pagina 4 di 5 genitoriale;
O) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio della carta di identità valevole per l'espatrio ed al passaporto anche in relazione ai figli ed al rilascio – rinnovo dei passaporti per i figli stessi.
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di GUBBIO (PG) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.
Il Giudice relatore
Dott.ssa NN D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
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