Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 640/ 2021 RG, alla quale è riunita la causa n.793/2021 RG, proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
Avv. Gianluca Ciampolini, Livia Cherubino appellanti nonché Parte_4
Avv. Augusto Sinagra, Lorenzo Minisci nei confronti di
Controparte_1 avv. Oronzo Mazzotta appellata, appellante nella causa riunita
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena, giudice del lavoro, n. 140/2021, pubblicata il 1.6.2021. All'udienza del 23 gennaio 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Il Tribunale di Siena, con la decisione impugnata, ha accolto in parte il ricorso proposto dai lavoratori oggi appellanti nei confronti della , a sua Controparte_1 volta appellante nella causa riunita.
In particolare, il primo Giudice ha dichiarato sussistente il diritto di ciascuno dei ricorrenti al trasferimento delle posizioni previdenziali dalla Cassa di previdenza aziendale per il Personale del - Sezione “Fondo Integrativo Controparte_1
a Prestazione Definita” -, come di seguito quantificate alla data della domanda amministrativa (richiesta di trasferimento):
− € 38.771,82; Parte_2
− € 36.617,05; Parte_1
− € 36.049,47; Parte_3
Ha ordinato alla di trasferire: CP_1
- la posizione previdenziale di al Fondo esterno Parte_2 [...]
5 dal 04.10.2018; Controparte_2
- la posizione previdenziale di al Fondo esterno UnipolSai Previdenza Parte_1
Futura PIP di tipo assicurativo – Fondo Pensione, n. Albo 5099 dal 28.06.2019;
- la posizione previdenziale di al Fondo esterno Parte_3 Controparte_2
n. Albo COVIP 5 dal 07-12.09.2018;
[...]
- la posizione previdenziale di al Fondo esterno UnipolSai Previdenza Parte_4
Futura PIP di tipo assicurativo – , n. Albo 5099 dal 29.11.2019. CP_2
Ha condannato la previdenza aziendale al pagamento in favore dei ricorrenti CP_1 delle spese processuali. Ha posto definitivamente a carico della Cassa di previdenza aziendale le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
La questione sottoposta al Tribunale di Siena riguarda, in sostanza, il diritto dei lavoratori – tutti dipendenti di MPS da epoca antecedente al 1.1.1991 - ad ottenere la portabilità ad altro fondo di previdenza integrativa della quota loro riferibile nel
Fondo a prestazione definita della banca stessa.
Il Tribunale di Siena, con la decisione oggi impugnata, ha aderito alla soluzione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.477 del 2015
e ha accertato il diritto dei lavoratori ricorrenti al trasferimento delle rispettive posizioni previdenziali;
ha determinato le singole quote mediante CTU contabile.
Avverso tale decisione hanno proposto distinti appelli i tre lavoratori in questione e la . Controparte_1
La contestazione degli appellanti riguarda unicamente il quantum. Essi lamentano che il primo Giudice abbia adottato il conteggio effettuato dal CTU senza tenere conto delle note critiche del CTP. il Giudice di prime cure, sostengono gli appellanti, disattendendo i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, ed aderendo pedissequamente alla consulenza tecnica d'ufficio - che non si è fatta carico di esaminare e confutare le osservazioni del Consulente Tecnico di Parte in punto mancata utilizzazione dei tassi di rendimento di cui ai Bilanci della - senza, a sua CP_1 volta, null'altro argomentare, è incorso nel vizio di motivazione della sentenza appellata. Secondo i lavoratori, dovrebbe essere utilizzato proprio il metodo di calcolo indicato nella loro consulenza tecnica, in parte qua non confutata ed addirittura nemmeno considerata né dal Consulente Tecnico d'Ufficio, né dal Giudice.
Metodo che, per la corretta individuazione delle posizioni individuali, deve comprendere due componenti:
1 - La prima, rappresentata dal valore della dotazione iniziale maggiorata degli interessi determinati utilizzando il tasso di rendimento del patrimonio del Fondo integrativo, ossia la dotazione iniziale riconosciuta alla a ciascuno degli odierni CP_1 appellanti con lettera del 25.09.1998.
2 - La seconda, costituita dal cumulo dei contributi versati dalla alla dal CP_3 CP_1
1999 alla data di richiesta di trasferimento maggiorata, anno per anno, degli interessi determinati con il tasso di rendimento del patrimonio del Fondo integrativo.
Da parte sua, la , con ampi argomenti, contesta la Controparte_1 decisione appellata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto dei lavoratori ricorrenti al trasferimento della propria posizione previdenziale costituita presso il Fondo aziendale. Nel caso in esame, infatti, trattandosi di fondo a ripartizione o a capitalizzazione collettiva, non è possibile individuare una posizione individuale trasferibile. Secondo la , dunque, la decisione delle S.U. del 2015 non è immune CP_1 da censure e comunque non sarebbe applicabile al caso in esame, non essendo venuto meno il requisito di appartenenza al Fondo (i lavoratori sono ancora dipendenti di MPS).
Le due cause sono state riunite ai sensi di legge, trattandosi di appelli avverso la stessa sentenza.
Così riassunti i termini della questione e le difese delle parti, logicamente preliminare
è l'esame dell'appello della in quanto verte sull'an del diritto al Controparte_1 trasferimento invocato dai lavoratori (mentre il loro appello concerne solo il quantum).
L'appello della deve comunque essere respinto. CP_1
Come è noto, sulla questione relativa alla possibilità di individuare una quota individuale nei Fondi a prestazione definita si è registrato, in passato, un contrasto di giurisprudenza nell'ambito della Sezione Lavoro della Corte, composto nel 2015 con la sentenza delle Sezioni Unite già citata, che ha ritenuto il diritto alla portabilità sussistente in ogni caso, quindi anche nei fondi a prestazione definita. Dopo questa decisione le Sezioni Unite, seppure pronunciando su tema diverso, hanno emesso due sentenze che, in un passo, sembrano smentire l'assunto delle
Sezioni Unite (sentenze nn. 4684 e 6345 del 2015).
La questione è stata, quindi, rimessa nuovamente alle Sezioni Unite nel 2022 e la
Suprema Corte, con sentenza 12209 del 2022, ha confermato il carattere generale del diritto alla portabilità (con molte argomentazioni tratte anche dal diritto UE).
Secondo le S.U., dunque, in tema di previdenza complementare, il diritto alla portabilità della posizione previdenziale individuale, previsto originariamente dall'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 ed oggi dall'art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005, comportante il trasferimento dei contributi maturati da un dipendente, cessato prima di aver conseguito il diritto alla pensione complementare, verso un fondo cui il medesimo acceda in relazione ad una nuova attività, si applica a tutti i fondi complementari preesistenti all'entrata in vigore della l. n. 421 del 1992, indipendentemente dalle loro caratteristiche strutturali, ivi compresi quelli funzionanti secondo il sistema cd. a ripartizione o a capitalizzazione collettiva e a prestazione definita, essendo comunque ravvisabile una posizione individuale di valore determinabile, la cui consistenza va parametrata ai contributi versati al fondo, compresi quelli datoriali, ed ai rendimenti provenienti dal loro impiego produttivo.
Sulla base di tale autorevole decisione, alla quale questa Corte territoriale aderisce con convinzione, l'appello della sul diritto dei tre lavoratori al trasferimento CP_1 della propria posizione previdenziale non può che ritenersi infondato.
Del resto, sulla medesima questione della portabilità questa Corte registra un precedente specifico, la sentenza 27/2021, favorevole alle ragioni dei lavoratori
Passando, quindi, ad esaminare l'appello dei lavoratori, che concerne solo il quantum, giova evidenziare che le S.U., con la decisione del 2022, si sono per la prima volta pronunciate sul criterio di calcolo in concreto di questa quota individuale.
La posizione individuale, secondo le S.U., è di valore determinabile e la sua consistenza va parametrata ai contributi versati al fondo, compresi quelli datoriali, ed ai rendimenti provenienti dal loro impiego produttivo.
Da notare che la sentenza delle S.U., al punto 105 precisa che: “La tesi propugnata dal ricorrente incidentale e volta ad incrementare la posizione individuale anche da epoca precedente al ridetto 1998, tenuto conto della eventuale redditività del denaro accumulato dal fondo e utilizzato, come si assume, per l'attività propria della Banca e in ogni caso incrementata dei rendimenti non prodotti, ma che si sarebbe potuto realizzare, da un lato investe un accertamento di fatto, inammissibile in sede di legittimità, dall'altro postula un interesse, difficilmente ipotizzabile in capo all'iscritto al fondo, a contestare la gestione degli investimenti o a dolersi dei mancati investimenti”.
Questa Corte ha dunque verificato, a mezzo di CTU, la corrispondenza del criterio di calcolo utilizzato dallo stesso CTU in primo grado rispetto a quello indicato dalle
Sezioni Unite.
Il CTU incaricato dalla Corte ha precisato che il calcolo effettuato in primo grado non era interamente coerente con le indicazioni contenute nella citata sentenza delle S.U. ed ha quindi effettuato un nuovo conteggio delle posizioni individuali dei tre lavoratori in questi termini:
04/10/2018 38.123,49 43.222,32 Parte_2
28/06/2019 35.776,48 40.326,10 Parte_1
07/09/2018 35.302,56 40.059,53 Parte_3
29/11/2019 39.012,36 43.862,50 Parte_4
I lavoratori, nelle note autorizzate, hanno contestato la (nuova) CTU sotto tre profili:
1) In primo luogo, perché non considera, ai fini della quantificazione della quota portabile, il cosiddetto zainetto, ossia la quantificazione che, ad altri fini, della quota aveva fatto la nel 1998. CP_3
Sul punto, il CTU precisa che non emergono criteri per quantificarlo: “nell'Accordo del
30.06.1998, e nella successiva comunicazione della Banca indirizzata ai ricorrenti, erano forniti solo riferimenti indiretti sulle modalità di costruzione del dato della dotazione iniziale, riferimenti che non ne consentono la puntuale ricostruzione al fine di assumerne la validità quale dato certo di partenza per l'elaborazione dei calcoli successivi”.
Da notare che, nel caso sottoposto alle Sezioni Unite, il problema non si poneva perché in quella ipotesi i lavoratori avevano cessato il rapporto prima del 1998.
Del resto, correttamente la difesa della ribadisce che: “Non è un caso, infatti, CP_1 che le parti sociali all'epoca dell'esercizio del diritto di opzione abbiano previsto di determinare una dotazione iniziale per i soli dipendenti che avrebbero optato per l'adesione alla sezione Fondo Complementare a Contribuzione Definita. Come esposto nella narrativa, all'epoca dell'esercizio del diritto di opzione, il MPS aveva fornito ai propri dipendenti un'informativa completa per poter decidere a quel regime previdenziale aderire. Tra i dati forniti c'era anche l'indicazione (approssimativa e non definitiva) di una dotazione iniziale per i soli dipendenti che avrebbero optato per l'adesione alla sezione Fondo Complementare a Contribuzione Definita” mentre “I ricorrenti hanno invece optato per l'adesione al Fondo Integrativo a prestazione definita”.
2) La seconda critica (che è formulata in via subordinata rispetto alla valorizzazione dello zainetto) riguarda il fatto che, per il periodo fino al 1998, il CTU ha considerato che i contributi versati alla non producessero interessi, richiamando la decisione CP_1 delle S.U. che, come detto, precisa che i lavoratori non avrebbero titolo a dolersi del mancato investimento dei loro contributi.
Il caso in esame, tuttavia, risulta diverso perché la questi contributi li ha CP_1 effettivamente investiti, così che essi hanno di fatto maturato interessi e secondo i lavoratori questo dato è rilevabile dai bilanci. Lo stesso CTU, infatti, nella perizia resa in primo grado, aveva tenuto conto di questi rendimenti.
3) La terza censura riguarda il fatto che il CTU ha determinato le quote individuali sulla base di calcoli attuariali, ossia operando un calcolo di probabilità rispetto ad alcuni eventi (es. cessazione del rapporto per morte dell'assicurato prima che siano trascorsi
5 anni dall'iscrizione). Secondo il CTU, infatti, tale calcolo sarebbe doveroso quando le prestazioni presentano un certo margine di incertezza. Secondo i lavoratori, invece, la quota deve essere calcolata al momento della richiesta di liquidazione cioè quando
è certo che questi ipotetici eventi non si sono verificati.
Orbene, la prima questione (zainetto) è infondata per le ragioni sopra esposte.
In una fattispecie del tutto analoga, questa Corte ha già precisato che:
“Ed invero, quanto alla valorizzazione, ai fini della quantificazione della posizione previdenziale individuale, del cosiddetto zainetto, cioè la dotazione iniziale che la banca aveva indicato nel settembre 1998 ai lavoratori per il caso essi avessero scelto di aderire al fondo di nuova costituzione a contribuzione definita, il collegio ritiene che il CTU abbia adeguatamente replicato, quando ha rilevato come nell'Accordo del
30.06.1998, e nella successiva comunicazione della banca indirizzata ai ricorrenti, fossero “forniti solo riferimenti indiretti sulle modalità di costruzione del dato della dotazione iniziale, riferimenti che non ne consentono la puntuale ricostruzione al fine di assumerne la validità quale dato certo di partenza per l'elaborazione dei calcoli successivi” (così il CTU nella sua relazione di chiarimenti a pag. 4). Del resto non può trascurarsi come quella quantificazione fosse stata operata dalla banca in relazione alla possibilità che i lavoratori scegliessero di aderire al fondo a contribuzione definita, quindi a fronte di un'importante modificazione dell'assetto della posizione previdenziale di coloro che avessero effettivamente fatto tale scelta, ma anche del sistema previdenziale aziendale. Ne deriva che quella quantificazione ben avrebbe potuto rispondere a criteri diversi dal solo cumulo di contributi e rendimenti, così che essa non può fondatamente considerarsi quale dotazione iniziale oggi anche della quota dei ricorrenti, che all'epoca non avevano scelto il fondo a contribuzione definita”
(sentenza del 13.6.2024, RG 636/21).
La seconda e la terza censura sono, invece, fondate in quanto è evidente che se la ha effettivamente investito quei contributi e questi investimenti hanno CP_1 prodotto dei frutti, gli incrementi non possono essere esclusi dal calcolo della quota individuale da trasferire.
Allo stesso modo, è corretto ritenere che, se determinate variabili non si sono verificate al momento della richiesta di liquidazione della quota individuale, la loro ipotetica possibilità non dovrebbe rilevare nel calcolo che oggi si effettua.
Sulla base di queste precisazioni, la Corte ha invitato le parti ad effettuare nuovi conteggi. I lavoratori hanno dunque depositato i conteggi richiesti e la banca non ne ha contestato l'esattezza, pur ribadendo la correttezza, sul piano dei criteri di calcolo, di quelli resi dal CTU.
Valutazione CTP Attrice Ricorrente
Data valutazione
43.222,32 57.603,19 59.765,58 Pt_2
40.326,10 51.595,61 53.532,48 Per_1
Pt_ 40.059,53 53.657,41 55.579,57
Da notare che i primi conteggi sono quelli del CTU al 31.3.2023, i secondi quelli di parte, sempre al 31.3.2023, i terzi sono quelli di parte aggiornati al 29.4.2024.
In questa fase, l'appellante non ha depositato propri conteggi ed ha Pt_4 nominato un nuovo difensore.
Il CTP della , in ogni caso, ha provveduto ad effettuare i conteggi anche per il CP_1 ulla base dei criteri indicati nella citata ordinanza e già verificati per gli altri Pt_4 tre appellanti, con questo risultato: € 55.039,87 al 31.3.2023, € 57.106,04 al 29 aprile
2024.
Nel corso dell'udienza del 14 novembre 2024, le parti hanno chiesto di produrre documentazione proveniente dall'INPS che attesta il montante contributivo fino al
1985 compreso che, in precedenza, non era stato possibile acquisire al processo. Non vi è stata opposizione da parte della . La Corte ha quindi Controparte_1 autorizzato le parti a depositare nuovi conteggi che, applicando pur sempre i criteri indicati nella precedente ordinanza, tenessero conto anche della documentazione pervenuta dall'INPS.
I nuovi conteggi sono stati depositati con valorizzazione della contribuzione sull'imponibile retributivo di cui agli estratti contributivi INPS integrati e portano a questi valori, calcolati al 15.12.2024:
€ 77.471,50 Pt_2
€ 71.970,60 Pt_1
€ 70.806,43 Pt_3
Anche la difesa di ha depositato nuovi conteggi ma utilizzando parametri Pt_4 diversi da quelli indicati dalla Corte, parametri che ha illustrato nelle note autorizzate.
Il totale è notevolmente più elevato: € 251.636,45.
Orbene, secondo la Corte i conteggi depositati dal on possono essere posti Pt_4
a base della decisione in quanto utilizzano dichiaratamente criteri diversi da quelli indicati:
1 – calcolano i contributi dovuti sulla retribuzione annua in misura pari al 28,6% in luogo del 1,5% previsto dall'art.26 dello Statuto della ed utilizzato dal CTU e CP_1 dalle altre parti in causa,
2- per la determinazione dei tassi di rivalutazione, utilizzano il tasso nominale minimo e quello massimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive invece dei rendimenti effettivi conseguiti dal Fondo investendo il proprio patrimonio (ad esempio, per l'anno 1990 viene applicato un tasso del 13,06% invece del 6,09%).
Anche in questo caso, comunque, la difesa della , oltre a non Controparte_1 contestare i nuovi conteggi depositati dagli altri appellanti, ha formulato i calcoli anche per ulla base delle indicazioni fornite dalla Corte, sempre aggiornati Pt_4 al 15.12.2024, in questi termini:
77.998,18. Pt_4
Questo conteggio non è stato contestato dal salvo ribadire la necessità di Pt_4 utilizzare criteri diversi.
In definitiva, sulla base dei criteri indicati dalle S.U., tenuto conto dei doverosi adattamenti al caso concreto, i conteggi da ultimo depositati dai lavoratori (e dal CTP della per il he non ha provveduto) possono essere posti a base della CP_1 Pt_4 decisione del quantum. Il loro appello merita, quindi, accoglimento in questi termini mentre l'appello della deve essere respinto. CP_1
La parziale riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado che vanno poste a carico della , secondo la norma della CP_1 soccombenza.
In particolare, le spese vengono calcolate, secondo il valore della causa, applicata la maggiorazione per la presenza di più parti in causa, secondo il DM 147/22, quanto al primo grado, in complessivi € 13.398,00 e, quanto al secondo grado, in € 11.456,00 per e ed in € 7.160,00 per quanto riguarda il Pt_2 Pt_1 Pt_3 Parte_4 quale ha nominato un nuovo difensore.
Per il rigetto del suo appello sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art.1, comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore Controparte_1 importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata:
Determina le posizioni previdenziali di cui alla sentenza di primo grado, quantificate alla data del 15.12.2024, in € 77.471,50 per € 71.970,60 per Parte_2 [...]
€ 70.806,43 per ed € 77.998,18 per Pt_1 Parte_3 Parte_4
Respinge l'appello della e conferma, per il resto, la sentenza impugnata. CP_1
Condanna la a rifondere ai lavoratori appellanti le spese del doppio grado che CP_1 liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 13.398,00 e, quanto al secondo grado, in € 11.456,00 per e ed in € 7.160,00 per quanto riguarda Pt_2 Pt_1 Pt_3
il tutto oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge. Parte_4
Pone definitivamente a carico della le spese di CTU, liquidate in separato CP_1 decreto.
Dichiara che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater
DPR 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art.1, comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo Controparte_1 di contributo unificato.
Firenze, 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore Flavio Baraschi