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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 460/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4981/2022 depositato il 23/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 939/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00051/2019 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00051/2019 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00051/2019 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, in persona del Direttore pro-tempore propone appello avverso la sentenza n. 939/02/22 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, depositata il 22/02/2022
Conviene in giudizio:
1. Resistente_1,
2. Difensore_1
3. Resistente_3,
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Con sentenza n. 3904/04/2018 depositata il 27-9-2018 la C.T.P. di Siracusa respingeva il ricorso presentato dalla società Società_1 SRL avverso l'avviso di accertamento TY703T101507-12 notificato il 10/09/2012 per l'anno d'imposta 2007. Tale sentenza, seppur impugnata dalla parte, legittimava l'Ufficio all'iscrizione a ruolo ai fini della riscossione a titolo provvisorio delle somme dovute a seguito di sentenza non definitiva, ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 472 del 1997, l'Ufficio ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso (art.68, comma 1, lett.a), da cui la rituale notifica dell'intimazione di pagamento sopra indicata in data 5-4-2019.
La notifica della predetta intimazione, veniva effettuata nei confronti dei sigg.:
1. Resistente_1 – C.F. CF_Resistente_1
2. Difensore_1 – C.F.CF_Difensore_1
3. Resistente_3 – C.F.CF_Resistente_3
I predetti, unitamente alla società Società_1 (che risulta cessata in data 20/12/2014 e cancellata dal registro delle imprese presso la CCIAA in data 03/08/2016 a seguito di procedura di liquidazione volontaria con atto del 10/06/2004) hanno impugnato per i seguenti motivi: 1) Carenza di motivazione (art.7 della legge 27 luglio 2000, n.212);
2) Violazione dell'art.2495 c.c. e dell'art.8 del D.Lgs 472/1997;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art.36 del DPR 29.9.1973, N.602;
4) Violazione del contraddittorio (art.12 della legge 27 luglio 2000, n.212);
5) Insussistenza del debito tributario.
I giudici di prime cure con la sentenza n. 939-02-2022 hanno:
Rigettato per inammissibilità il ricorso della società Società_1 srl stante l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese ma hanno accolto il ricorso dei soci sul presupposto che “I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento dell'imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.
Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria”. L'Ufficio è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio per euro 640,00.
MOTIVI DI APPELLO
Violazione e falsa applicazione degli articoli 2495 cc, 42 del Dpr n. 600/1973 e 56 del Dpr n. 633/1972,
L'Ufficio fa riferimento all'entrata in vigore del d.lgs. n.6/2003 con cui è stata ridisegnata la disciplina delle società di capitali e con cui è stato fatto trasmigrare il testo dell'art. 2456 c.c. (con alcune aggiunte e precisazioni) nell'art. 2495 c.c.. Invero, l'art. 2495 c.c. prevede che “Approvato il bilancio finale di liquidazione,
i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”. Con la nuova formulazione dell'art. 2495 co.2 c.c. si è, dunque, voluto attribuire alla cancellazione della società (sia essa di capitali o di persone), una vera e propria “efficacia costitutiva” idonea a determinare da un lato, la totale estinzione della stessa e dall'altro, la possibilità di rifarsi esclusivamente sui soggetti fiscalmente responsabili (quindi soci, amministratori e liquidatori). A conferma del corretto operato dello scrivente Ufficio che ha legittimamente notificato l'intimazione ai soci si rappresenta che la Cassazione con l'ordinanza n. 10678 del 4 aprile 2022 ha sancito che l'amministrazione finanziaria può agire contro gli ex soci di una società estinta anche se non hanno percepito utili in sede di liquidazione dell'ente. Infatti, la possibilità di sopravvenienze attive o l'esistenza di diritti non contemplati nel bilancio finale giustificano l'interesse dell'agenzia delle entrate a procurarsi un titolo in considerazione della natura dinamica dello stesso interesse.
L'interesse dell'Erario ad agire nei confronti dei soci di una società estinta ha natura dinamica, e i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata anche se non abbiano goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione.
Non si può dubitare neppure “della sussistenza in capo all'ex socio della legittimazione attiva, pur in caso di incertezza o attuale mancanza di attivo e, conseguentemente, del relativo riparto, essa discendendo dalla qualità di successore che, per le esposte considerazioni, occorre riconoscere al socio anche in tale contesto”.
Richiama giurisprudenza della Cassazione (SU 4062/2010; ord. 10678/2022): la cancellazione società non esclude azione verso soci anche senza riparto, per possibile sopravvenienze attive. Controdeduzioni degli appellati
Gli appellati mettono in evidenza che i Giudici di Primo Grado, prima ancora di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla società Società_1, ha dichiarato inesistente la notifica, alla stessa società, dell'avviso 5.4.2019 (più precisamente dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO oggetto del ricorso) in quanto posteriore alla cancellazione/estinzione dal Registro delle Imprese;
l'Amministrazione finanziaria, nel ricorso di appello, inserisce tra le parti appellate il difensore in proprio, definendolo socio della società contro ogni evidenza documentale facilmente rilevabile dal Registro delle Imprese.
Nel merito, chiedono la conferma motivazioni CTP: Agenzia non ha provato assegnazioni ai soci (art. 36
DPR 602/1973).
L'Intimazione è illegittima: non è preceduta da atto motivato, e comprende IVA e sanzioni (non applicabili ai soci).
Violazione contraddittorio endoprocedimentale.
Insussistenza debito (errore su elenco clienti/fornitori).
Conclusioni: chiede il rigetto appello, conferma sentenza CTP, e l'inammissibilità dello stesso verso
Difensore_1 in quanto non socio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato sia pur limitatamente alla posizione dei due soci Resistente_1 e Resistente_3,. La CTP ha erroneamente ritenuto che l'Agenzia non potesse agire verso i soci in assenza di prova di riparto.
L'art. 2495 c.c. e l'art. 36 DPR 602/1973, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SU
4062/2010; Cass. 10678/2022), consentono l'azione verso i soci quali successori della società estinta, anche in assenza di riparto, per l'interesse dinamico dell'Erario e la possibile esistenza di sopravvenienze attive.
La cancellazione della società determina estinzione dell'ente, ma non estingue i debiti tributari, che si trasferiscono ai soci nei limiti di legge.
Pertanto, l'intimazione di pagamento è legittima e conforme alle norme richiamate.
La posizione Difensore_1: lo stesso era rappresentante legale e liquidatore della Società_1 SRL in Liquidazione, cod. fisc. P.IVA_1, cancellata dal Registro delle Imprese con domanda in data 23.12.2014 mentre gli ex soci sono Resistente_1 e Resistente_3. Pertanto sussiste il suo difetto di legittimazione passiva in quanto la sua posizione era riferita a quella della società estinta.
Atetsa la cmplessità delle questioni esaminate e la posizione non univoca della giurisprudenza anche di legittimità sui punti della controversia, si compensano le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia con riferimento ai soci Resistente_1, e Resistente_3,.Rileva il difetto di legittimazione passiva di Difensore_1.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo,13.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4981/2022 depositato il 23/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 939/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 22/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00051/2019 IRES-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00051/2019 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY7IPPN00051/2019 IRAP 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa, in persona del Direttore pro-tempore propone appello avverso la sentenza n. 939/02/22 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, depositata il 22/02/2022
Conviene in giudizio:
1. Resistente_1,
2. Difensore_1
3. Resistente_3,
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Con sentenza n. 3904/04/2018 depositata il 27-9-2018 la C.T.P. di Siracusa respingeva il ricorso presentato dalla società Società_1 SRL avverso l'avviso di accertamento TY703T101507-12 notificato il 10/09/2012 per l'anno d'imposta 2007. Tale sentenza, seppur impugnata dalla parte, legittimava l'Ufficio all'iscrizione a ruolo ai fini della riscossione a titolo provvisorio delle somme dovute a seguito di sentenza non definitiva, ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 472 del 1997, l'Ufficio ha provveduto all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso (art.68, comma 1, lett.a), da cui la rituale notifica dell'intimazione di pagamento sopra indicata in data 5-4-2019.
La notifica della predetta intimazione, veniva effettuata nei confronti dei sigg.:
1. Resistente_1 – C.F. CF_Resistente_1
2. Difensore_1 – C.F.CF_Difensore_1
3. Resistente_3 – C.F.CF_Resistente_3
I predetti, unitamente alla società Società_1 (che risulta cessata in data 20/12/2014 e cancellata dal registro delle imprese presso la CCIAA in data 03/08/2016 a seguito di procedura di liquidazione volontaria con atto del 10/06/2004) hanno impugnato per i seguenti motivi: 1) Carenza di motivazione (art.7 della legge 27 luglio 2000, n.212);
2) Violazione dell'art.2495 c.c. e dell'art.8 del D.Lgs 472/1997;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art.36 del DPR 29.9.1973, N.602;
4) Violazione del contraddittorio (art.12 della legge 27 luglio 2000, n.212);
5) Insussistenza del debito tributario.
I giudici di prime cure con la sentenza n. 939-02-2022 hanno:
Rigettato per inammissibilità il ricorso della società Società_1 srl stante l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese ma hanno accolto il ricorso dei soci sul presupposto che “I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento dell'imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.
Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria”. L'Ufficio è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio per euro 640,00.
MOTIVI DI APPELLO
Violazione e falsa applicazione degli articoli 2495 cc, 42 del Dpr n. 600/1973 e 56 del Dpr n. 633/1972,
L'Ufficio fa riferimento all'entrata in vigore del d.lgs. n.6/2003 con cui è stata ridisegnata la disciplina delle società di capitali e con cui è stato fatto trasmigrare il testo dell'art. 2456 c.c. (con alcune aggiunte e precisazioni) nell'art. 2495 c.c.. Invero, l'art. 2495 c.c. prevede che “Approvato il bilancio finale di liquidazione,
i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”. Con la nuova formulazione dell'art. 2495 co.2 c.c. si è, dunque, voluto attribuire alla cancellazione della società (sia essa di capitali o di persone), una vera e propria “efficacia costitutiva” idonea a determinare da un lato, la totale estinzione della stessa e dall'altro, la possibilità di rifarsi esclusivamente sui soggetti fiscalmente responsabili (quindi soci, amministratori e liquidatori). A conferma del corretto operato dello scrivente Ufficio che ha legittimamente notificato l'intimazione ai soci si rappresenta che la Cassazione con l'ordinanza n. 10678 del 4 aprile 2022 ha sancito che l'amministrazione finanziaria può agire contro gli ex soci di una società estinta anche se non hanno percepito utili in sede di liquidazione dell'ente. Infatti, la possibilità di sopravvenienze attive o l'esistenza di diritti non contemplati nel bilancio finale giustificano l'interesse dell'agenzia delle entrate a procurarsi un titolo in considerazione della natura dinamica dello stesso interesse.
L'interesse dell'Erario ad agire nei confronti dei soci di una società estinta ha natura dinamica, e i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata anche se non abbiano goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione.
Non si può dubitare neppure “della sussistenza in capo all'ex socio della legittimazione attiva, pur in caso di incertezza o attuale mancanza di attivo e, conseguentemente, del relativo riparto, essa discendendo dalla qualità di successore che, per le esposte considerazioni, occorre riconoscere al socio anche in tale contesto”.
Richiama giurisprudenza della Cassazione (SU 4062/2010; ord. 10678/2022): la cancellazione società non esclude azione verso soci anche senza riparto, per possibile sopravvenienze attive. Controdeduzioni degli appellati
Gli appellati mettono in evidenza che i Giudici di Primo Grado, prima ancora di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla società Società_1, ha dichiarato inesistente la notifica, alla stessa società, dell'avviso 5.4.2019 (più precisamente dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO oggetto del ricorso) in quanto posteriore alla cancellazione/estinzione dal Registro delle Imprese;
l'Amministrazione finanziaria, nel ricorso di appello, inserisce tra le parti appellate il difensore in proprio, definendolo socio della società contro ogni evidenza documentale facilmente rilevabile dal Registro delle Imprese.
Nel merito, chiedono la conferma motivazioni CTP: Agenzia non ha provato assegnazioni ai soci (art. 36
DPR 602/1973).
L'Intimazione è illegittima: non è preceduta da atto motivato, e comprende IVA e sanzioni (non applicabili ai soci).
Violazione contraddittorio endoprocedimentale.
Insussistenza debito (errore su elenco clienti/fornitori).
Conclusioni: chiede il rigetto appello, conferma sentenza CTP, e l'inammissibilità dello stesso verso
Difensore_1 in quanto non socio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato sia pur limitatamente alla posizione dei due soci Resistente_1 e Resistente_3,. La CTP ha erroneamente ritenuto che l'Agenzia non potesse agire verso i soci in assenza di prova di riparto.
L'art. 2495 c.c. e l'art. 36 DPR 602/1973, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SU
4062/2010; Cass. 10678/2022), consentono l'azione verso i soci quali successori della società estinta, anche in assenza di riparto, per l'interesse dinamico dell'Erario e la possibile esistenza di sopravvenienze attive.
La cancellazione della società determina estinzione dell'ente, ma non estingue i debiti tributari, che si trasferiscono ai soci nei limiti di legge.
Pertanto, l'intimazione di pagamento è legittima e conforme alle norme richiamate.
La posizione Difensore_1: lo stesso era rappresentante legale e liquidatore della Società_1 SRL in Liquidazione, cod. fisc. P.IVA_1, cancellata dal Registro delle Imprese con domanda in data 23.12.2014 mentre gli ex soci sono Resistente_1 e Resistente_3. Pertanto sussiste il suo difetto di legittimazione passiva in quanto la sua posizione era riferita a quella della società estinta.
Atetsa la cmplessità delle questioni esaminate e la posizione non univoca della giurisprudenza anche di legittimità sui punti della controversia, si compensano le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia con riferimento ai soci Resistente_1, e Resistente_3,.Rileva il difetto di legittimazione passiva di Difensore_1.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio
Palermo,13.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE