Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 460
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso della società per inammissibilità stante l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.

  • Rigettato
    Violazione norme sulla responsabilità dei soci

    La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso della società per inammissibilità stante l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.

  • Rigettato
    Violazione norme sulla riscossione

    La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso della società per inammissibilità stante l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio

    La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso della società per inammissibilità stante l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.

  • Rigettato
    Insussistenza del debito tributario

    La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato il ricorso della società per inammissibilità stante l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.

  • Accolto
    Responsabilità dei soci per debiti della società estinta

    La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'art. 2495 c.c. e l'art. 36 DPR 602/1973 consentano l'azione verso i soci quali successori della società estinta, anche in assenza di riparto, per l'interesse dinamico dell'Erario e la possibile esistenza di sopravvenienze attive. L'intimazione di pagamento è ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'intimazione (mancanza atto motivato, IVA e sanzioni)

    La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'art. 2495 c.c. e l'art. 36 DPR 602/1973 consentano l'azione verso i soci quali successori della società estinta, anche in assenza di riparto, per l'interesse dinamico dell'Erario e la possibile esistenza di sopravvenienze attive. L'intimazione di pagamento è ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Violazione contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'art. 2495 c.c. e l'art. 36 DPR 602/1973 consentano l'azione verso i soci quali successori della società estinta, anche in assenza di riparto, per l'interesse dinamico dell'Erario e la possibile esistenza di sopravvenienze attive. L'intimazione di pagamento è ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Insussistenza debito (errore su elenco clienti/fornitori)

    La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'art. 2495 c.c. e l'art. 36 DPR 602/1973 consentano l'azione verso i soci quali successori della società estinta, anche in assenza di riparto, per l'interesse dinamico dell'Erario e la possibile esistenza di sopravvenienze attive. L'intimazione di pagamento è ritenuta legittima.

  • Accolto
    Responsabilità dei soci per debiti della società estinta

    La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'art. 2495 c.c. e l'art. 36 DPR 602/1973 consentano l'azione verso i soci quali successori della società estinta, anche in assenza di riparto, per l'interesse dinamico dell'Erario e la possibile esistenza di sopravvenienze attive. L'intimazione di pagamento è ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'intimazione (mancanza atto motivato, IVA e sanzioni)

    La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'art. 2495 c.c. e l'art. 36 DPR 602/1973 consentano l'azione verso i soci quali successori della società estinta, anche in assenza di riparto, per l'interesse dinamico dell'Erario e la possibile esistenza di sopravvenienze attive. L'intimazione di pagamento è ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Violazione contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'art. 2495 c.c. e l'art. 36 DPR 602/1973 consentano l'azione verso i soci quali successori della società estinta, anche in assenza di riparto, per l'interesse dinamico dell'Erario e la possibile esistenza di sopravvenienze attive. L'intimazione di pagamento è ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Insussistenza debito (errore su elenco clienti/fornitori)

    La Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che l'art. 2495 c.c. e l'art. 36 DPR 602/1973 consentano l'azione verso i soci quali successori della società estinta, anche in assenza di riparto, per l'interesse dinamico dell'Erario e la possibile esistenza di sopravvenienze attive. L'intimazione di pagamento è ritenuta legittima.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha rilevato il difetto di legittimazione passiva di Difensore_1.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 460
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 460
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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