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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di LECCE III sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Maria Gabriella Perrone Presidente f.f. dott. Italo Mirko De Pasquale Giudice dott. Annafrancesca Capone Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Letto il ricorso depositati, ex art. 37, comma 2, CCII da Parte_1 diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ) con sede in Corigliano d'Otranto (LE)
[...] P.IVA_1
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- i crediti dei ricorrenti sono fondati su titolo giudiziale;
- il debitore è imprenditore commerciale;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: la parte resistente – non costituendosi- non ha documentato detti requisiti né gli stessi emergono dagli atti di causa non
1 emergendo l'avvenuto deposito di nessun bilancio a far data dalla sua costituzione;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza:
- dalla debitoria complessiva, che ammonta ad una cifra ben superiore al limite previsto dalla legge, ovvero ad oltre € 72.000,00 ( di cui oltre 12.000 per debiti AdE, oltre euro 47.000 per debiti INPS);
- dalla mancata costituzione in giudizio della debitrice e la mancata dimostrazione della insussistenza dei presupposti dimensionali;
- dal mancato recupero dei crediti per mezzo delle procedure esecutive ordinarie azionate dal ricorrente e dagli intervenuti.
- dalla mancata titolarità di beni immobili;
- dal mancato deposito dei bilanci societari;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di Controparte_1
(C.F. ) con sede in Corigliano
[...] P.IVA_1
D'Otranto ( Le) alla via Cavour 23- 73022 NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Maria Gabriella Perrone;
NOMINA Curatrice la Dott. Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale il deposito in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA
2 dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39; FISSA l'udienza del 07.10.2025 ore 09.30 per l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo dinanzi al G.D.; ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso della società in liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione mediante trasmissione, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
AVVISA il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, previa verifica della disponibilità di tempo e risorse professionali ed organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tuti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore INVITA il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII SEGNALA al curatore che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;
ORDINA al Curatore entro il 30 gg. di presentare al Giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli
3 amministratori e degli organi di controllo della società ai sensi dell'art. 130 co. 1 D.Lgs n.14/2019; RILEVA che, a norma dell'art. 155-sexies disp. att. c.p.c., “Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento”. Per quanto precede autorizza sin da ora il curatore, ai sensi del combinato disposto ex artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp. att. c.p.c., ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e/o a quelle alle quali le stesse possono accedere, all'anagrafe tributaria compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative a rapporti intrattenuti con Istituti di credito e datori di lavoro o committenti, riferite alla posizione dell'impresa fallita. MANDA ALLA CANCELLERIA perché provveda entro il giorno successivo al deposito, alla notificazione del testo integrale della presente sentenza al fallito, alla comunicazione per estratto al curatore, al P.M. e al creditore istante e alla trasmissione per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese di Lecce per l'annotazione di cui all'art.45 d.lgs n.14/2019; AUTORIZZA la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza e di tutte le spese della procedura fino all'acquisizione di liquidità. La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Lecce 29.03.2025 Il Presidente f.f.
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di LECCE III sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Maria Gabriella Perrone Presidente f.f. dott. Italo Mirko De Pasquale Giudice dott. Annafrancesca Capone Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Letto il ricorso depositati, ex art. 37, comma 2, CCII da Parte_1 diretto a ottenere l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F. ) con sede in Corigliano d'Otranto (LE)
[...] P.IVA_1
Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che la società debitrice non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione
Ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:
- i crediti dei ricorrenti sono fondati su titolo giudiziale;
- il debitore è imprenditore commerciale;
- il debitore non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: la parte resistente – non costituendosi- non ha documentato detti requisiti né gli stessi emergono dagli atti di causa non
1 emergendo l'avvenuto deposito di nessun bilancio a far data dalla sua costituzione;
-che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza:
- dalla debitoria complessiva, che ammonta ad una cifra ben superiore al limite previsto dalla legge, ovvero ad oltre € 72.000,00 ( di cui oltre 12.000 per debiti AdE, oltre euro 47.000 per debiti INPS);
- dalla mancata costituzione in giudizio della debitrice e la mancata dimostrazione della insussistenza dei presupposti dimensionali;
- dal mancato recupero dei crediti per mezzo delle procedure esecutive ordinarie azionate dal ricorrente e dagli intervenuti.
- dalla mancata titolarità di beni immobili;
- dal mancato deposito dei bilanci societari;
P.Q.M.
Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
nei confronti di Controparte_1
(C.F. ) con sede in Corigliano
[...] P.IVA_1
D'Otranto ( Le) alla via Cavour 23- 73022 NOMINA
Giudice Delegato il Dott. Maria Gabriella Perrone;
NOMINA Curatrice la Dott. Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale il deposito in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA
2 dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39; FISSA l'udienza del 07.10.2025 ore 09.30 per l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo dinanzi al G.D.; ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sulle cose in possesso della società in liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza di cui al capo precedente per la presentazione mediante trasmissione, all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
AVVISA il curatore/la curatrice che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, previa verifica della disponibilità di tempo e risorse professionali ed organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tuti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore INVITA il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII SEGNALA al curatore che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;
ORDINA al Curatore entro il 30 gg. di presentare al Giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli
3 amministratori e degli organi di controllo della società ai sensi dell'art. 130 co. 1 D.Lgs n.14/2019; RILEVA che, a norma dell'art. 155-sexies disp. att. c.p.c., “Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell'ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento”. Per quanto precede autorizza sin da ora il curatore, ai sensi del combinato disposto ex artt. 492 bis c.p.c. e 155 sexies disp. att. c.p.c., ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e/o a quelle alle quali le stesse possono accedere, all'anagrafe tributaria compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative a rapporti intrattenuti con Istituti di credito e datori di lavoro o committenti, riferite alla posizione dell'impresa fallita. MANDA ALLA CANCELLERIA perché provveda entro il giorno successivo al deposito, alla notificazione del testo integrale della presente sentenza al fallito, alla comunicazione per estratto al curatore, al P.M. e al creditore istante e alla trasmissione per estratto, anche per via telematica, all'ufficio del registro delle imprese di Lecce per l'annotazione di cui all'art.45 d.lgs n.14/2019; AUTORIZZA la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza e di tutte le spese della procedura fino all'acquisizione di liquidità. La presente sentenza produce i suoi effetti dalla data del deposito nella cancelleria;
gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Lecce 29.03.2025 Il Presidente f.f.
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone
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