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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 14/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN Julia Presidente rel.
POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3085/2024 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti domiciliatari Scala Elena e Berti Ivano Parte_1
ricorrente contro
, contumace Controparte_1
resistente e
Pubblico CP_2
intervenuto
In punto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 30.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
pagina 1 di 4 “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, a parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza n. 46/2023 del 24.07.2023 del Tribunale di Bolzano, adottare i seguenti provvedimenti:
1. Disporre l'affidamento della figlia minore , nata a [...] il Persona_1
06.10.2018 in via esclusiva alla madre , che conseguentemente ne assumerà la Parte_1
responsabilità genitoriale, con collocamento presso la sua residenza a Bolzano, via
Dante 7;
2. Disporre che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e cura della figlia minore saranno adottate dalla madre , qualora il padre Parte_1 [...]
, preventivamente contattato telefonicamente, si rendesse irreperibile;
Parte_2
3. Disporre che corrisponderà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento della minore e sino al Persona_1
raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, un importo mensile pari ad €
300,00. Tale importo dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con annuale rivalutazione secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione novembre 2025. La signora YA provvederà a comunicare le Pt_1
coordinate bancarie del conto dove effettuare il versamento;
4. [rinunciato all'udienza del 30.01.2025]
5. Per la richiesta ed emissione di qualsiasi documento personale necessario per la figlia minore comune è sufficiente la sottoscrizione della madre . Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite.” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal ricorrente. "
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/10/2024 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1
di affidamento e mantenimento della comune figlia minore (nata Persona_1
a Bolzano il 06.10.2018) determinate ai sensi dell'art. 337-bis ss. c.c. con sentenza n.
46/2023 del 24.07.2023 del Tribunale di Bolzano.
pagina 2 di 4 Nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo con pedissequo decreto di fissazione d'udienza il resistente non si costituiva in giudizio, talché veniva dichiarato contumace.
Ciò premesso, le conclusioni formulate dalla parte ricorrente possono trovare accoglimento come segue, atteso che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondono anche agli interessi della figlia comune, ragion per cui il Tribunale ritiene superflua l'audizione della stessa.
Vale preliminarmente evidenziare che le modifiche richieste riguardano l'affidamento della minore (affidamento esclusivo c.d. rafforzato anziché congiunto), l'importo dovuto dal padre quale contributo per il mantenimento della figlia (Euro 300,00 anziché Euro 150,00) nonché l'autorizzazione della madre al rilascio di documenti validi per l'espatrio della minore anche senza il consenso del padre.
Ciò premesso, può trovare accoglimento la richiesta della ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato della figlia ad essa, stante il totale disinteresse mostrato dalla parte resistente nei confronti della figlia, in ordine alla regolamentazione dei diritti e doveri genitoriali. Risulta così plausibilmente allegato dalla ricorrente che il padre ha esercitato il diritto-dovere di visita stabilito di comune accordo nella sopra indicata sentenza solo per poche volte, per poi rendersi addirittura irreperibile, e ciò ormai da tanti mesi. Stante l'affidamento c.d. superesclusivo della figlia alla madre, nulla dovrà essere disposto in ordine alla richiesta della stessa di autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio della minore anche senza il consenso del padre, dovendosi ritenere tale facoltà senz'altro già ricompresa nel regime di affidamento disposto.
Stante la mancante contribuzione diretta da parte del padre al mantenimento della figlia, è giustificato anche l'aumento del relativo importo da lui dovuto alla madre, da
Euro 150,00 pattuito in sede di regolamentazione ex art. 337-bis c.c. ad Euro 300,00
(valuta novembre 2024).
Secondo l'esito di lite parte resistente deve essere condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, a modifica delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della comune figlia minore (nata a [...] il [...]) Persona_1
determinate ai sensi dell'art. 337-bis ss. c.c. con sentenza n. 46/2023 del 24.07.2023 del Tribunale di Bolzano, così
DISPONE
1. La figlia minore viene affidata in via esclusiva c.d. Persona_2
rafforzata alla madre (con estensione alle decisioni di maggior interesse per la minore, che saranno prese in via esclusiva dalla madre, e tra le quali - a titolo esemplificativo - si segnalano: rilascio documento valido per espatrio;
scolastiche; salute e istruzione);
2. a carico del padre viene posto l'obbligo di pagare a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore con decorrenza da Persona_2
novembre 2024 l'importo mensile di Euro 300,00 da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte ricorrente;
l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della
Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione in novembre 2025;
3. parte resistente viene condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che vengono liquidate in Euro 3.800,00 per compenso, oltre accessori come per legge (spese forfettarie del 15%, IVA, CAP) ed oltre a spese successive occorrende.
4. ferme le ulteriori condizioni stabilite nella sentenza sopra indicata.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 04/02/2025
Il Presidente est. dott. Julia Dorfmann
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN Julia Presidente rel.
POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 3085/2024 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avv.ti domiciliatari Scala Elena e Berti Ivano Parte_1
ricorrente contro
, contumace Controparte_1
resistente e
Pubblico CP_2
intervenuto
In punto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale
(contenzioso)
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 30.01.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente:
pagina 1 di 4 “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis reiectis, a parziale modifica delle condizioni previste dalla sentenza n. 46/2023 del 24.07.2023 del Tribunale di Bolzano, adottare i seguenti provvedimenti:
1. Disporre l'affidamento della figlia minore , nata a [...] il Persona_1
06.10.2018 in via esclusiva alla madre , che conseguentemente ne assumerà la Parte_1
responsabilità genitoriale, con collocamento presso la sua residenza a Bolzano, via
Dante 7;
2. Disporre che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e cura della figlia minore saranno adottate dalla madre , qualora il padre Parte_1 [...]
, preventivamente contattato telefonicamente, si rendesse irreperibile;
Parte_2
3. Disporre che corrisponderà alla signora a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento della minore e sino al Persona_1
raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, un importo mensile pari ad €
300,00. Tale importo dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con annuale rivalutazione secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione novembre 2025. La signora YA provvederà a comunicare le Pt_1
coordinate bancarie del conto dove effettuare il versamento;
4. [rinunciato all'udienza del 30.01.2025]
5. Per la richiesta ed emissione di qualsiasi documento personale necessario per la figlia minore comune è sufficiente la sottoscrizione della madre . Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite.” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dal ricorrente. "
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/10/2024 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1
di affidamento e mantenimento della comune figlia minore (nata Persona_1
a Bolzano il 06.10.2018) determinate ai sensi dell'art. 337-bis ss. c.c. con sentenza n.
46/2023 del 24.07.2023 del Tribunale di Bolzano.
pagina 2 di 4 Nonostante regolare notifica del ricorso introduttivo con pedissequo decreto di fissazione d'udienza il resistente non si costituiva in giudizio, talché veniva dichiarato contumace.
Ciò premesso, le conclusioni formulate dalla parte ricorrente possono trovare accoglimento come segue, atteso che non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondono anche agli interessi della figlia comune, ragion per cui il Tribunale ritiene superflua l'audizione della stessa.
Vale preliminarmente evidenziare che le modifiche richieste riguardano l'affidamento della minore (affidamento esclusivo c.d. rafforzato anziché congiunto), l'importo dovuto dal padre quale contributo per il mantenimento della figlia (Euro 300,00 anziché Euro 150,00) nonché l'autorizzazione della madre al rilascio di documenti validi per l'espatrio della minore anche senza il consenso del padre.
Ciò premesso, può trovare accoglimento la richiesta della ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato della figlia ad essa, stante il totale disinteresse mostrato dalla parte resistente nei confronti della figlia, in ordine alla regolamentazione dei diritti e doveri genitoriali. Risulta così plausibilmente allegato dalla ricorrente che il padre ha esercitato il diritto-dovere di visita stabilito di comune accordo nella sopra indicata sentenza solo per poche volte, per poi rendersi addirittura irreperibile, e ciò ormai da tanti mesi. Stante l'affidamento c.d. superesclusivo della figlia alla madre, nulla dovrà essere disposto in ordine alla richiesta della stessa di autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio della minore anche senza il consenso del padre, dovendosi ritenere tale facoltà senz'altro già ricompresa nel regime di affidamento disposto.
Stante la mancante contribuzione diretta da parte del padre al mantenimento della figlia, è giustificato anche l'aumento del relativo importo da lui dovuto alla madre, da
Euro 150,00 pattuito in sede di regolamentazione ex art. 337-bis c.c. ad Euro 300,00
(valuta novembre 2024).
Secondo l'esito di lite parte resistente deve essere condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, a modifica delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della comune figlia minore (nata a [...] il [...]) Persona_1
determinate ai sensi dell'art. 337-bis ss. c.c. con sentenza n. 46/2023 del 24.07.2023 del Tribunale di Bolzano, così
DISPONE
1. La figlia minore viene affidata in via esclusiva c.d. Persona_2
rafforzata alla madre (con estensione alle decisioni di maggior interesse per la minore, che saranno prese in via esclusiva dalla madre, e tra le quali - a titolo esemplificativo - si segnalano: rilascio documento valido per espatrio;
scolastiche; salute e istruzione);
2. a carico del padre viene posto l'obbligo di pagare a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore con decorrenza da Persona_2
novembre 2024 l'importo mensile di Euro 300,00 da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla parte ricorrente;
l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della
Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione in novembre 2025;
3. parte resistente viene condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che vengono liquidate in Euro 3.800,00 per compenso, oltre accessori come per legge (spese forfettarie del 15%, IVA, CAP) ed oltre a spese successive occorrende.
4. ferme le ulteriori condizioni stabilite nella sentenza sopra indicata.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del 04/02/2025
Il Presidente est. dott. Julia Dorfmann
pagina 4 di 4