Sentenza breve 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 07/04/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00754/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2025, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Caponnetto e Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
a) del provvedimento n.-OMISSIS-, notificato il 23/12/2024 del Settore V del Comune di Agrigento, col quale è stata ingiunta la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi relativamente alle seguenti opere realizzate in Agrigento, C. da Zingarello, sul terreno censito in Catasto al foglio -OMISSIS-:
- delimitazione del lotto con pali in ferro conficcati nel terreno e rete metallica;
- terrazzamento di mq. 100 circa, nel lato sud-est del lotto, mediante abbassamento del livello del terreno di m. 0,80 circa, per una lunghezza di m. 15 circa, dove, a delimitazione del terrazzamento stesso, è stata realizzata una gittata di calcestruzzo a livello del piano di campagna, largo cm. 30;
- collocazione, nel terrazzamento, di una cisterna interrata prefabbricata in calcestruzzo vibro compresso della capienza di lt. 10.000 circa;
collocazione di massi a ridosso del terrazzamento per un’altezza di m. 1 circa e una lunghezza di m. 15;
b) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Elena Farhat e udito il difensore per parte, come specificato nel verbale;
Ritenuto la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alla parte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo parte ricorrente è insorta avverso l’ordinanza di demolizione e di ripristino stato dei luoghi, meglio indicata in epigrafe, riferita a una serie di opere edili realizzate senza titolo sulla sua proprietà.
2. I motivi di doglianza proposti nel ricorso sono i seguenti.
2.1. “ Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 31, 6 e 10 del d.p.r. 380/2001; artt. 3 e 5 della l.r. 16/2016). opere che possono ritenersi sussumibili nella categoria della libera attività edilizia per la quale il difetto dell’autorizzazione potrebbe, al più, comportare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria; illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere sotto il profilo più grave dello straripamento ”.
2.2. “ Erronea applicazione di legge. travisamento dei fatti ed eccesso di potere”.
2.3. “ Violazione dell’art. 31 del d.p.r. 6 giugno 2001, n.380 e dell’art. 1 della legge regionale 10 agosto 2016 n.16 ”.
3. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
4. All’udienza camerale del 3 aprile 2025 è stato dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile irricevibilità del ricorso in quanto l'atto impugnato è stato notificato il 23 dicembre 2024 e il ricorso introduttivo è stato notificato il 22 febbraio 2025, e sulla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.). La causa è stata trattenuta, infine, in decisione.
5. Il Collegio rileva d’ufficio la tardività del ricorso presentato in quanto l’ordinanza di demolizione è stata notificata a entrambi i ricorrenti in data 23.12.2024 e il ricorso è stato notificato al Comune in data 22.2.2025, oltre i termini decadenziali di cui all’art. 29 c.p.a..
6. Pertanto, non si può che prendere atto della irricevibilità del ricorso e pronunciare sentenza di rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a..
7. Nessuna statuizione è dovuta sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Nulla sulle spese per il Comune non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e la sua proprietà.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.