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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3011/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3011/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
RT
CONVENUTO NON COSTITUITO
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 11,17 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per l'avv. ANDREOZZI MARA, anche in sostituzione dell'avv. Parte_1
PLACHESI PIETRO
Per ià contumace nessuno compare RT
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data 10.01.2025. Il difensore di parte attrice dichiara di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3011/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PLACHESI Parte_1 C.F._1 PIETRO e dell'avv. ANDREOZZI MARA, elettivamente domiciliato in VIALE MATTEOTTI, N. 97, 47121 FORLI' presso il difensore avv. PLACHESI PIETRO
ATTORE contro
RT
CONVENUTO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso all'udienza, tenutasi in presenza, del 22 gennaio 2025 ed in particolare ha precisato le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data 10.01.2025 ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra diversa istanza, domanda ed eccezione respinta, - accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla sig.ra nei confronti Parte_1 del sig. sia a titolo di rimborso per le spese di ristrutturazione dell'abitazione RT familiare oggi di proprietà esclusiva del sig. sia per la provvista messa a disposizione RT del convenuto per le quote ereditarie liquidate in favore dei di lui fratelli e, conseguentemente, condannare parte convenuta alla corresponsione della somma complessiva di €. 81.313,46 o di quella maggiore o minore somma che si determini in corso di causa (doc.4) oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
- accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla sig.ra nei confronti del sig. a titolo di arretrati per il mancato Parte_1 RT mantenimento dei figli minori a seguito della interruzione della convivenza, e conseguentemente, condannare il sig. al pagamento di €. 21.600,00 per quanto dovuto per il figlio RT (per gli anni dal 2013 al 2019) ed €. 36.000,00 (pari ad €. 300,00 mensili) per quanto dovuto _1 per il figlio (dal 2013 ad oggi), e così complessivamente di €. 57.600,00 o di quella maggiore o PE minore somma che si determini in corso di causa anche in via equitativa oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
- accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla sig.ra nei confronti del sig. a titolo di rimborso per le spese Parte_1 RT straordinarie sostenute da parte attrice per i figli (dal 2013 ad oggi) e (dal 2013 al _1 PE
2019) e, conseguentemente, condannare il sig. al pagamento di complessivi €. RT
pagina 2 di 7 10.000,00 (pari ad €. 1.000,00 per ciascun anno) o di quella maggiore o minore somma che si determini in corso di causa oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite”; parte convenuta è contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Forlì, , in qualità di ex convivente more uxorio, al fine di ottenere, per RT le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate –, l'accoglimento delle proprie domande così come precisate in udienza.
In sintesi, parte attrice deduceva di aver intrattenuto una relazione affettiva con , con RT convivenza dal 2000 al 2013 e nascita dei due figli e , rispettivamente nell'anno 2002 e _1 PE nell'anno 2007 e lamentava l'inadempimento dell'ex convivente more uxorio convenuto, tanto in relazione all'obbligazione assunta di restituire le spese sostenute, per finalità di convivenza, in via esclusiva da , ovvero per la ristrutturazione della casa familiare di proprietà di Parte_1
e per la liquidazione delle quote ereditarie spettanti ai fratelli di quest'ultimo, quanto RT
a titolo di contribuzione al mantenimento dei due figli e al rimborso delle relative spese straordinarie.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., il giudice effettuava le prescritte verifiche preliminari, dichiarava la contumace di parte convenuta, ritualmente citata e non costituita, e contestualmente assegnava i termini per le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.. All'udienza del 9.05.2024, il giudice prendeva atto dell'impossibilità allo stato per le parti di raggiungere una soluzione transattiva della vertenza ed ammetteva le prove richieste da parte attrice nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. La presente causa veniva, dunque, istruita mediante interrogatorio formale di parte convenuta, non comparsa senza giustificazione ed escussione dei testimoni ammessi. All'udienza del 22.01.2025, parte attrice precisava le conclusioni, parte convenuta già contumace non compariva e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
Le domande attoree proposte da nei confronti di parte convenuta Parte_1 contumace sono sostanzialmente fondate, in quanto supportate da sufficienti riscontri RT probatori e, dunque, vanno accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. In primo luogo e con specifico riferimento alle pretese economiche vantate a titolo personale da nei confronti dell'ex convivente more uxorio, a seguito della cessazione della Parte_1 convivenza avvenuta nell'anno 2013, dalla complessiva analisi degli atti del presente giudizio ordinario di cognizione, è emerso che l'odierna parte attrice è in effetti creditrice di della RT somma complessiva pari ad euro 81.313,46, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo. 1.1 Innanzitutto, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si rende necessaria una breve ricostruzione della disciplina relativa all'azione generale di ingiustificato arricchimento, con particolare riferimento ai rapporti intercorsi tra conviventi more uxorio, una volta cessata la convivenza e, quindi, la comunione di vita spirituale e materiale tra gli stessi. Come noto, l'art. 2041 c.c. testualmente prevede che “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale” e, dunque, gli elementi costitutivi dell'azione di arricchimento senza causa sono tanto l'arricchimento di chi ha ricevuto le somme, quanto il pregiudizio ovvero il depauperamento del solvens, nonché la necessaria correlazione tra pregiudizio ed arricchimento, la mancanza di giusta causa ed in ultima analisi la sussistenza del requisito di sussidiarietà dell'azione.
pagina 3 di 7 Tali generali principi vanno poi contestualizzati nell'ambito dello specifico caso oggetto di causa ovvero nel caso di cessazione della convivenza more uxorio. A tal proposito, pacifica è la giurisprudenza anche di legittimità nell'affermare la possibilità in astratto per l'ex convivente more uxorio di esercitare l'azione di cui all'art. 2041 c.c. (cfr. già Cass. n. 3713 del
13.03.2003, nonché più di recente Cass. n. 14732 del 7.06.2018 e Cass. n. 11303 del 12.06.2020), ma occorre altresì delineare gli stringenti limiti di prova entro cui una tale facoltà è ritenuta legittima, stante l'inevitabile rilevanza, alla luce del contesto affettivo e familiare che caratterizza tali casi, anche del diverso istituto giuridico dell'adempimento di un dovere morale e sociale, tale da far rientrare il versamento delle somme considerato nella previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c. in materia di obbligazioni naturali.
Quanto allo specifico discrimine intercorrente tra le due figure sopra richiamate, ci si limita a richiamare l'interpretazione fornita dalla consolidata giurisprudenza di legittimità nell'affermare come
“l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (cfr. Cass. n. 11330 del 15.05.2009, nonché anche Cass. n. 14732 del 7.06.2018). Ancora più di recente è stato ribadito come “un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens” (cfr. Cass. n. 18721 del 1.07.2021). 1.2 Tutto ciò doverosamente premesso e ricostruito in diritto, dall'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio, le circostanze fattuali sia dell'effettiva e continuativa convivenza more uxorio di e di a far data dall'anno 2000 e fino all'anno 2013 presso Parte_1 RT l'abitazione di proprietà di quest'ultimo sita in Forlì, via Borghina n. 13 (cfr. doc. n. 5), che della corresponsione in costanza di convivenza da parte dell'odierna parte attrice dell'importo pari ad euro 29.665,46 per la ristrutturazione dell'abitazione medesima (cfr. doc. n. 4) e dell'ulteriore importo pari ad euro 51.648,00 a titolo di liquidazione delle quote ereditarie spettanti ai fratelli di , RT rimasto proprietario esclusivo del bene immobile di provenienza ereditaria, hanno trovato conferma nelle dichiarazioni del testimone (cfr. verbale d'udienza del 24.10.2024). Testimone_1
Parimenti dimostrati in maniera idonea sono gli aspetti che legittimano la domanda restitutoria proposta da parte attrice tanto relativi alla sostanziale sproporzione tra le attribuzioni patrimoniali unilateralmente poste in essere da e la complessiva condizione economica della Parte_1 famiglia di fatto, quanto soprattutto il consapevole riconoscimento del proprio debito manifestato dall'ex convivente more uxorio sin dall'epoca dei fatti. RT
Nello specifico, il predetto testimone ha, infatti, dichiarato sul punto, sotto il vincolo del giuramento prestato, di aver “sentito personalmente dire che era in debito con RT Parte_1
per le spese di ristrutturazione dalla stessa anticipate, visto che lui non aveva disponibilità
[...] economica. Ciò è avvenuto in diverse circostanze, sia presso la mia abitazione, sia presso l'abitazione di mia figlia, anche alla presenza di mio marito” e ancora di aver “altresì sentito personalmente
riconoscere il debito verso mia figlia dell'importo oggetto del capitolo, a titolo di RT riconoscimento della quota ereditaria ai propri fratelli e sorelle”. A quest'ultimo proposito, si deve rilevare come il testimone escusso – madre di parte attrice (cfr. Cass. n. 2295 del 2.02.2021) – deve essere ritenuto in questa sede senza dubbio attendibile nella misura in pagina 4 di 7 cui, per un verso, ha risposto alle domande poste in maniera coerente e senza incorrere in contraddizioni e, per altro verso, ha dichiarato di aver assistito agli eventi oggetto del presente giudizio. Inoltre, quale ulteriore riscontro esterno, a tutto ciò si aggiunga il comportamento processuale tenuto dalla medesima parte convenuta, che ritualmente notificata, non ha partecipato all'udienza deputata a rendere il predetto interrogatorio formale ammesso sulle predette specifiche circostanze fattuali, senza fornire alcuna giustificazione. Ciò risulta pienamente in linea con il dettato dell'art. 232 c.p.c. in base al quale “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (cfr. Cass. n. 17719 del 06.08.2014). 2. In secondo luogo e con specifico riferimento, poi, alle pretese economiche vantate da nei confronti dell'ex convivente more uxorio a titolo di restituzione delle spese per Parte_1 il mantenimento ordinario dei due figli nati in costanza di convivenza (cfr. doc. nn. 1 e 2) e di fatto sostenute negli anni in via esclusiva dall'odierna parte attrice, le domande proposte risultano parimenti fondate, essendo stata raggiunta adeguata prova dei relativi presupposti.
Infatti, la specifica ricostruzione proposta da parte attrice circa la debenza del complessivo importo pari ad euro 57.600,00, a seguito della cessazione della convivenza avvenuta nell'anno 2013, in relazione alle spese ordinarie per il mantenimento di entrambi i figli, fino a quando sono stati collocati presso la madre, ha trovato puntuale dimostrazione alla luce della complessiva analisi degli atti del presente giudizio ordinario di cognizione.
Per un verso, debitamente provata è la circostanza fattuale per cui i due figli, e , _1 PE rispettivamente nati nel corso della convivenza nell'anno 2002 e nell'anno 2007 a far data dal mese di aprile 2013 – data di cessazione della convivenza more uxorio – sono stati collocati e hanno avuto la loro residenza effettiva presso la nuova abitazione della madre (cfr. doc. n. 2); Parte_1 circostanza fattuale - relativa proprio all'an della pretesa economica azionata - che, peraltro, deve certamente ritenersi ammessa, alla luce dell'ingiustificata mancata partecipazione di a RT rendere l'interrogatorio formale ammesso anche sul capitolo 2 di cui alla seconda memoria integrativa di parte attrice. Inoltre, se ciò è attualmente valido con riferimento al figlio , ancora minorenne PE alla data di proposizione del presente giudizio, è la stessa parte attrice a limitare la propria domanda economica con riferimento all'altro figlio allegando che lo stesso è divenuto nelle more _1 maggiorenne ed autosufficiente e dall'anno 2019 ha deciso di risiedere presso l'abitazione del padre. Per altro verso e con specifico riferimento al quantum del contributo al mantenimento richiesto per le spese ordinarie sostenute in via esclusiva dalla madre, non può che farsi ricorso al canone dell'equità, che in ogni caso deve essere oggettivata e, dunque, nel caso di specie, non può che fare riferimento alla determinazione già compiuta dal Tribunale di Forlì in sede di volontaria giurisdizione che a far data dal mese di ottobre 2023 ha ritenuto di riconoscere in favore del figlio ancora minore , collocato PE presso la madre, un assegno mensile pari ad euro 300,00 (cfr. doc. n. 3) che il padre è RT tenuto a corrispondere mensilmente a titolo di contributo al mantenimento per spese ordinarie. Ciò premesso, nel caso di specie, dalla documentazione in atti e facendo congiunta applicazione dei sopra richiamati principi, si rileva che, da un lato, risulta adeguatamente provata la fonte negoziale della pretesa restitutoria azionata dall'odierna parte attrice a titolo di contributo per spese ordinarie di mantenimento dei figli, per il periodo in cui gli stessi sono stati collocati presso di lei a seguito della cessazione della convivenza, e che la stessa parte attrice ha allegato in modo specifico l'inadempimento della controparte, mentre, dall'altro lato, che l'odierna parte convenuta, scegliendo liberamente di non costituirsi nell'ambito del presente giudizio contenzioso, non ha offerto in comunicazione idonee e sufficienti prove dei un proprio eventuale esatto adempimento, in forza del generale principio dell'onere della prova per cui la parte convenuta in giudizio ha l'onere di specifica allegazione e prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 440 del 11.01.2017).
pagina 5 di 7 Di conseguenza ed in sintesi, è creditrice nei confronti dell'ex convivente Parte_1 more uxorio inadempiente, quanto al figlio, poi divenuto maggiorenne, dell'importo di _1 complessivi euro 21.600,00 per il periodo in cui minorenne è stato collocato presso la madre e, quanto al figlio ancora minorenne , fino alla data di proposizione della domanda, dell'importo pari ad PE euro 36.000,00, oltre interessi come da domanda.
3. In terzo luogo, invece, l'ulteriore domanda attorea di accertamento e di condanna di CP_1
alla restituzione dell'importo forfettario pari ad euro 10.000,00 a titolo di rimborso per le spese
[...] straordinarie sostenute dalla stessa parte attrice nei medesimi periodi temporali in cui i figli e _1
sono stati collocati presso di lei non può trovare in questa sede accoglimento in quanto difetta, a PE monte, sufficiente e univoca prova circa l'effettiva esistenza di specifici e puntuali esborsi sostenuti in via esclusiva dalla madre in favore dei figli.
Sotto tale specifico profilo, parte attrice non ha adeguatamente assolto al proprio onere di allegazione e probatorio in merito al - solo dedotto in via generica - fatto costituivo di aver sostenuto in via esclusiva spese straordinarie in favore dei figli minorenni, senza circoscriverne né l'entità né la natura, né tantomeno provando un proprio reale e puntuale depauperamento. Tali circostanze fattuali, solo genericamente dedotte dalla parte onerata, non risultano in alcun modo riscontrate e/o supportate documentalmente ed in ogni caso, sul punto, non risultano essere state formulate dalla medesima parte nemmeno specifiche istanze istruttorie orali, in quanto anche i capitoli nn. 5 e 6 non ammessi, in quanto di formulazione generica, si riferiscono genericamente a spese di mantenimento, senza nulla specificare quanto alle spese straordinarie eventualmente sostenute in via esclusiva da . Parte_1
4. Per tutte queste ragioni le domande attoree proposte da , nei confronti di Parte_1 parte convenuta contumace devono trovare accoglimento, fatta eccezione per la sola RT domanda avente ad oggetto il rimborso di spese straordinarie non documentate, e le spese di lite devono seguire la soccombenza.
Nello specifico, le spese di lite del presente giudizio ordinario di cognizione vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase, ad eccezione della fase decisoria che viene riconosciuta nei valori minimi essendosi svolta nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. ed in ogni caso in base al valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal
D.M. n. 55 del 2014.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
Nel caso di specie non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca n. 3011/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande attoree proposte da nei confronti di parte convenuta Parte_1 contumace nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. RT
2. ACCERTA, DICHIARA E, per l'effetto, NN parte convenuta contumace CP_1
al pagamento, in favore di parte attrice , della somma pari ad euro
[...] Parte_1
138.913,00 a titolo di rimborso somme sostenute in via esclusiva per finalità di convivenza e per il mantenimento ordinario dei figli collocati presso di lei, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
3. NN parte convenuta contumace al pagamento, in favore di parte attrice RT
, delle spese di lite che si liquidano in euro 11.977,00 per compensi;
spese generali Parte_1
pagina 6 di 7 pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro
847,58 per contributo unificato e bolli, nonché per spese di notifica e di intimazione testimoniale;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Forlì, 22 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3011/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
RT
CONVENUTO NON COSTITUITO
Oggi 22 gennaio 2025 ad ore 11,17 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per l'avv. ANDREOZZI MARA, anche in sostituzione dell'avv. Parte_1
PLACHESI PIETRO
Per ià contumace nessuno compare RT
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data 10.01.2025. Il difensore di parte attrice dichiara di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3011/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PLACHESI Parte_1 C.F._1 PIETRO e dell'avv. ANDREOZZI MARA, elettivamente domiciliato in VIALE MATTEOTTI, N. 97, 47121 FORLI' presso il difensore avv. PLACHESI PIETRO
ATTORE contro
RT
CONVENUTO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso all'udienza, tenutasi in presenza, del 22 gennaio 2025 ed in particolare ha precisato le conclusioni come da note conclusive autorizzate depositate in data 10.01.2025 ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra diversa istanza, domanda ed eccezione respinta, - accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla sig.ra nei confronti Parte_1 del sig. sia a titolo di rimborso per le spese di ristrutturazione dell'abitazione RT familiare oggi di proprietà esclusiva del sig. sia per la provvista messa a disposizione RT del convenuto per le quote ereditarie liquidate in favore dei di lui fratelli e, conseguentemente, condannare parte convenuta alla corresponsione della somma complessiva di €. 81.313,46 o di quella maggiore o minore somma che si determini in corso di causa (doc.4) oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
- accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla sig.ra nei confronti del sig. a titolo di arretrati per il mancato Parte_1 RT mantenimento dei figli minori a seguito della interruzione della convivenza, e conseguentemente, condannare il sig. al pagamento di €. 21.600,00 per quanto dovuto per il figlio RT (per gli anni dal 2013 al 2019) ed €. 36.000,00 (pari ad €. 300,00 mensili) per quanto dovuto _1 per il figlio (dal 2013 ad oggi), e così complessivamente di €. 57.600,00 o di quella maggiore o PE minore somma che si determini in corso di causa anche in via equitativa oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
- accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla sig.ra nei confronti del sig. a titolo di rimborso per le spese Parte_1 RT straordinarie sostenute da parte attrice per i figli (dal 2013 ad oggi) e (dal 2013 al _1 PE
2019) e, conseguentemente, condannare il sig. al pagamento di complessivi €. RT
pagina 2 di 7 10.000,00 (pari ad €. 1.000,00 per ciascun anno) o di quella maggiore o minore somma che si determini in corso di causa oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite”; parte convenuta è contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale di Forlì, , in qualità di ex convivente more uxorio, al fine di ottenere, per RT le ragioni meglio esplicitate nel proprio atto introduttivo e nei propri scritti difensivi – qui solo sinteticamente riportate –, l'accoglimento delle proprie domande così come precisate in udienza.
In sintesi, parte attrice deduceva di aver intrattenuto una relazione affettiva con , con RT convivenza dal 2000 al 2013 e nascita dei due figli e , rispettivamente nell'anno 2002 e _1 PE nell'anno 2007 e lamentava l'inadempimento dell'ex convivente more uxorio convenuto, tanto in relazione all'obbligazione assunta di restituire le spese sostenute, per finalità di convivenza, in via esclusiva da , ovvero per la ristrutturazione della casa familiare di proprietà di Parte_1
e per la liquidazione delle quote ereditarie spettanti ai fratelli di quest'ultimo, quanto RT
a titolo di contribuzione al mantenimento dei due figli e al rimborso delle relative spese straordinarie.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., il giudice effettuava le prescritte verifiche preliminari, dichiarava la contumace di parte convenuta, ritualmente citata e non costituita, e contestualmente assegnava i termini per le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c.. All'udienza del 9.05.2024, il giudice prendeva atto dell'impossibilità allo stato per le parti di raggiungere una soluzione transattiva della vertenza ed ammetteva le prove richieste da parte attrice nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. La presente causa veniva, dunque, istruita mediante interrogatorio formale di parte convenuta, non comparsa senza giustificazione ed escussione dei testimoni ammessi. All'udienza del 22.01.2025, parte attrice precisava le conclusioni, parte convenuta già contumace non compariva e si svolgeva la contestuale discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
Le domande attoree proposte da nei confronti di parte convenuta Parte_1 contumace sono sostanzialmente fondate, in quanto supportate da sufficienti riscontri RT probatori e, dunque, vanno accolte nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. In primo luogo e con specifico riferimento alle pretese economiche vantate a titolo personale da nei confronti dell'ex convivente more uxorio, a seguito della cessazione della Parte_1 convivenza avvenuta nell'anno 2013, dalla complessiva analisi degli atti del presente giudizio ordinario di cognizione, è emerso che l'odierna parte attrice è in effetti creditrice di della RT somma complessiva pari ad euro 81.313,46, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo. 1.1 Innanzitutto, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere, si rende necessaria una breve ricostruzione della disciplina relativa all'azione generale di ingiustificato arricchimento, con particolare riferimento ai rapporti intercorsi tra conviventi more uxorio, una volta cessata la convivenza e, quindi, la comunione di vita spirituale e materiale tra gli stessi. Come noto, l'art. 2041 c.c. testualmente prevede che “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale” e, dunque, gli elementi costitutivi dell'azione di arricchimento senza causa sono tanto l'arricchimento di chi ha ricevuto le somme, quanto il pregiudizio ovvero il depauperamento del solvens, nonché la necessaria correlazione tra pregiudizio ed arricchimento, la mancanza di giusta causa ed in ultima analisi la sussistenza del requisito di sussidiarietà dell'azione.
pagina 3 di 7 Tali generali principi vanno poi contestualizzati nell'ambito dello specifico caso oggetto di causa ovvero nel caso di cessazione della convivenza more uxorio. A tal proposito, pacifica è la giurisprudenza anche di legittimità nell'affermare la possibilità in astratto per l'ex convivente more uxorio di esercitare l'azione di cui all'art. 2041 c.c. (cfr. già Cass. n. 3713 del
13.03.2003, nonché più di recente Cass. n. 14732 del 7.06.2018 e Cass. n. 11303 del 12.06.2020), ma occorre altresì delineare gli stringenti limiti di prova entro cui una tale facoltà è ritenuta legittima, stante l'inevitabile rilevanza, alla luce del contesto affettivo e familiare che caratterizza tali casi, anche del diverso istituto giuridico dell'adempimento di un dovere morale e sociale, tale da far rientrare il versamento delle somme considerato nella previsione di irripetibilità di cui all'art. 2034 c.c. in materia di obbligazioni naturali.
Quanto allo specifico discrimine intercorrente tra le due figure sopra richiamate, ci si limita a richiamare l'interpretazione fornita dalla consolidata giurisprudenza di legittimità nell'affermare come
“l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza” (cfr. Cass. n. 11330 del 15.05.2009, nonché anche Cass. n. 14732 del 7.06.2018). Ancora più di recente è stato ribadito come “un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens” (cfr. Cass. n. 18721 del 1.07.2021). 1.2 Tutto ciò doverosamente premesso e ricostruito in diritto, dall'istruttoria espletata nel corso del presente giudizio, le circostanze fattuali sia dell'effettiva e continuativa convivenza more uxorio di e di a far data dall'anno 2000 e fino all'anno 2013 presso Parte_1 RT l'abitazione di proprietà di quest'ultimo sita in Forlì, via Borghina n. 13 (cfr. doc. n. 5), che della corresponsione in costanza di convivenza da parte dell'odierna parte attrice dell'importo pari ad euro 29.665,46 per la ristrutturazione dell'abitazione medesima (cfr. doc. n. 4) e dell'ulteriore importo pari ad euro 51.648,00 a titolo di liquidazione delle quote ereditarie spettanti ai fratelli di , RT rimasto proprietario esclusivo del bene immobile di provenienza ereditaria, hanno trovato conferma nelle dichiarazioni del testimone (cfr. verbale d'udienza del 24.10.2024). Testimone_1
Parimenti dimostrati in maniera idonea sono gli aspetti che legittimano la domanda restitutoria proposta da parte attrice tanto relativi alla sostanziale sproporzione tra le attribuzioni patrimoniali unilateralmente poste in essere da e la complessiva condizione economica della Parte_1 famiglia di fatto, quanto soprattutto il consapevole riconoscimento del proprio debito manifestato dall'ex convivente more uxorio sin dall'epoca dei fatti. RT
Nello specifico, il predetto testimone ha, infatti, dichiarato sul punto, sotto il vincolo del giuramento prestato, di aver “sentito personalmente dire che era in debito con RT Parte_1
per le spese di ristrutturazione dalla stessa anticipate, visto che lui non aveva disponibilità
[...] economica. Ciò è avvenuto in diverse circostanze, sia presso la mia abitazione, sia presso l'abitazione di mia figlia, anche alla presenza di mio marito” e ancora di aver “altresì sentito personalmente
riconoscere il debito verso mia figlia dell'importo oggetto del capitolo, a titolo di RT riconoscimento della quota ereditaria ai propri fratelli e sorelle”. A quest'ultimo proposito, si deve rilevare come il testimone escusso – madre di parte attrice (cfr. Cass. n. 2295 del 2.02.2021) – deve essere ritenuto in questa sede senza dubbio attendibile nella misura in pagina 4 di 7 cui, per un verso, ha risposto alle domande poste in maniera coerente e senza incorrere in contraddizioni e, per altro verso, ha dichiarato di aver assistito agli eventi oggetto del presente giudizio. Inoltre, quale ulteriore riscontro esterno, a tutto ciò si aggiunga il comportamento processuale tenuto dalla medesima parte convenuta, che ritualmente notificata, non ha partecipato all'udienza deputata a rendere il predetto interrogatorio formale ammesso sulle predette specifiche circostanze fattuali, senza fornire alcuna giustificazione. Ciò risulta pienamente in linea con il dettato dell'art. 232 c.p.c. in base al quale “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (cfr. Cass. n. 17719 del 06.08.2014). 2. In secondo luogo e con specifico riferimento, poi, alle pretese economiche vantate da nei confronti dell'ex convivente more uxorio a titolo di restituzione delle spese per Parte_1 il mantenimento ordinario dei due figli nati in costanza di convivenza (cfr. doc. nn. 1 e 2) e di fatto sostenute negli anni in via esclusiva dall'odierna parte attrice, le domande proposte risultano parimenti fondate, essendo stata raggiunta adeguata prova dei relativi presupposti.
Infatti, la specifica ricostruzione proposta da parte attrice circa la debenza del complessivo importo pari ad euro 57.600,00, a seguito della cessazione della convivenza avvenuta nell'anno 2013, in relazione alle spese ordinarie per il mantenimento di entrambi i figli, fino a quando sono stati collocati presso la madre, ha trovato puntuale dimostrazione alla luce della complessiva analisi degli atti del presente giudizio ordinario di cognizione.
Per un verso, debitamente provata è la circostanza fattuale per cui i due figli, e , _1 PE rispettivamente nati nel corso della convivenza nell'anno 2002 e nell'anno 2007 a far data dal mese di aprile 2013 – data di cessazione della convivenza more uxorio – sono stati collocati e hanno avuto la loro residenza effettiva presso la nuova abitazione della madre (cfr. doc. n. 2); Parte_1 circostanza fattuale - relativa proprio all'an della pretesa economica azionata - che, peraltro, deve certamente ritenersi ammessa, alla luce dell'ingiustificata mancata partecipazione di a RT rendere l'interrogatorio formale ammesso anche sul capitolo 2 di cui alla seconda memoria integrativa di parte attrice. Inoltre, se ciò è attualmente valido con riferimento al figlio , ancora minorenne PE alla data di proposizione del presente giudizio, è la stessa parte attrice a limitare la propria domanda economica con riferimento all'altro figlio allegando che lo stesso è divenuto nelle more _1 maggiorenne ed autosufficiente e dall'anno 2019 ha deciso di risiedere presso l'abitazione del padre. Per altro verso e con specifico riferimento al quantum del contributo al mantenimento richiesto per le spese ordinarie sostenute in via esclusiva dalla madre, non può che farsi ricorso al canone dell'equità, che in ogni caso deve essere oggettivata e, dunque, nel caso di specie, non può che fare riferimento alla determinazione già compiuta dal Tribunale di Forlì in sede di volontaria giurisdizione che a far data dal mese di ottobre 2023 ha ritenuto di riconoscere in favore del figlio ancora minore , collocato PE presso la madre, un assegno mensile pari ad euro 300,00 (cfr. doc. n. 3) che il padre è RT tenuto a corrispondere mensilmente a titolo di contributo al mantenimento per spese ordinarie. Ciò premesso, nel caso di specie, dalla documentazione in atti e facendo congiunta applicazione dei sopra richiamati principi, si rileva che, da un lato, risulta adeguatamente provata la fonte negoziale della pretesa restitutoria azionata dall'odierna parte attrice a titolo di contributo per spese ordinarie di mantenimento dei figli, per il periodo in cui gli stessi sono stati collocati presso di lei a seguito della cessazione della convivenza, e che la stessa parte attrice ha allegato in modo specifico l'inadempimento della controparte, mentre, dall'altro lato, che l'odierna parte convenuta, scegliendo liberamente di non costituirsi nell'ambito del presente giudizio contenzioso, non ha offerto in comunicazione idonee e sufficienti prove dei un proprio eventuale esatto adempimento, in forza del generale principio dell'onere della prova per cui la parte convenuta in giudizio ha l'onere di specifica allegazione e prova dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 440 del 11.01.2017).
pagina 5 di 7 Di conseguenza ed in sintesi, è creditrice nei confronti dell'ex convivente Parte_1 more uxorio inadempiente, quanto al figlio, poi divenuto maggiorenne, dell'importo di _1 complessivi euro 21.600,00 per il periodo in cui minorenne è stato collocato presso la madre e, quanto al figlio ancora minorenne , fino alla data di proposizione della domanda, dell'importo pari ad PE euro 36.000,00, oltre interessi come da domanda.
3. In terzo luogo, invece, l'ulteriore domanda attorea di accertamento e di condanna di CP_1
alla restituzione dell'importo forfettario pari ad euro 10.000,00 a titolo di rimborso per le spese
[...] straordinarie sostenute dalla stessa parte attrice nei medesimi periodi temporali in cui i figli e _1
sono stati collocati presso di lei non può trovare in questa sede accoglimento in quanto difetta, a PE monte, sufficiente e univoca prova circa l'effettiva esistenza di specifici e puntuali esborsi sostenuti in via esclusiva dalla madre in favore dei figli.
Sotto tale specifico profilo, parte attrice non ha adeguatamente assolto al proprio onere di allegazione e probatorio in merito al - solo dedotto in via generica - fatto costituivo di aver sostenuto in via esclusiva spese straordinarie in favore dei figli minorenni, senza circoscriverne né l'entità né la natura, né tantomeno provando un proprio reale e puntuale depauperamento. Tali circostanze fattuali, solo genericamente dedotte dalla parte onerata, non risultano in alcun modo riscontrate e/o supportate documentalmente ed in ogni caso, sul punto, non risultano essere state formulate dalla medesima parte nemmeno specifiche istanze istruttorie orali, in quanto anche i capitoli nn. 5 e 6 non ammessi, in quanto di formulazione generica, si riferiscono genericamente a spese di mantenimento, senza nulla specificare quanto alle spese straordinarie eventualmente sostenute in via esclusiva da . Parte_1
4. Per tutte queste ragioni le domande attoree proposte da , nei confronti di Parte_1 parte convenuta contumace devono trovare accoglimento, fatta eccezione per la sola RT domanda avente ad oggetto il rimborso di spese straordinarie non documentate, e le spese di lite devono seguire la soccombenza.
Nello specifico, le spese di lite del presente giudizio ordinario di cognizione vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase, ad eccezione della fase decisoria che viene riconosciuta nei valori minimi essendosi svolta nelle forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. ed in ogni caso in base al valore della controversia ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal
D.M. n. 55 del 2014.
La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
Nel caso di specie non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca n. 3011/2023, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande attoree proposte da nei confronti di parte convenuta Parte_1 contumace nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione. RT
2. ACCERTA, DICHIARA E, per l'effetto, NN parte convenuta contumace CP_1
al pagamento, in favore di parte attrice , della somma pari ad euro
[...] Parte_1
138.913,00 a titolo di rimborso somme sostenute in via esclusiva per finalità di convivenza e per il mantenimento ordinario dei figli collocati presso di lei, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla proposizione della domanda giudiziale all'effettivo saldo.
3. NN parte convenuta contumace al pagamento, in favore di parte attrice RT
, delle spese di lite che si liquidano in euro 11.977,00 per compensi;
spese generali Parte_1
pagina 6 di 7 pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro
847,58 per contributo unificato e bolli, nonché per spese di notifica e di intimazione testimoniale;
infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Forlì, 22 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
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