Articolo 1 della Legge 12 dicembre 1966, n. 1130
Articolo 2
Versione
13 gennaio 1967
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30.450.000 a favore dell'Organizzazione mondiale della sanita' per la costruzione della sede in Ginevra.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1967