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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/09/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 18 settembre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1937.25 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, C.F. , domiciliato in Capaccio Paestum (SA), Via E. De Parte_1 C.F._1
Nicola n. 20, presso lo studio degli avv.ti Arnaldo Miglino e Francesco D'Angelo, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo
Opponente
E
con sede in Roma, in persona del suo Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi
38, presso l'Avvocatura dell' , in uno all'Avv. Francesco Bove, che lo rappresenta e difende in CP_1 forza di procura generale ad lites 23.1.23 n.37590 Rep. – Racc.7131 per notar di Fiumicino Per_1 Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 25 marzo 2025 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 40020240005321843000, notificato in data 14.2.2025, con cui si richiedeva il versamento della somma complessiva di euro 14.342,13 a titolo di contributi previdenziali - Gestione
Commercianti –, sanzioni, interessi e spese di notifica relativamente all'anno 2017. Tale avviso, chiariva il ricorrente , scaturiva dall'accertamento unificato effettuato dall'Agenzia delle Entrate il
4.5.2023, accertamento che veniva impugnato dal ricorrente e il cui giudizio era ancora pendente in grado di appello . A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva , in primo luogo , la violazione dell'art. 24 c.3 del D.Lgs.n.46/99 e, comunque , la carenza di prova dell'obbligazione per cui era causa;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “dichiarare la fondatezza del ricorso,
l'illegittimità dell'atto impugnato e conseguentemente annullare l'avviso di addebito n.
40020240005321843000, notificato il 14.02.2025. Vittoria di spese e onorari del giudizio.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' evidenziando che entrambe le CP_1 eccezioni formulate dal ricorrente andavano rigettate e ribadendo che l'avviso di addebito si era regolarmente formato in data 23.11.2024, allorquando si era definito il giudizio pendente avanti alla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, con la sentenza n.1430 del 22.3.2024; concludeva quindi chiedendo al giudice adito di rigettare l'opposizione in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, condannando l'opponente al pagamento delle somme a titolo di contributi e somme aggiuntive indicate nella AVA opposto, o a quelle accertate come dovute in corso di causa, oltre le somme aggiuntive di legge sino al saldo;
con spese diritti e onorari di causa .
All'udienza del 18 settembre 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale.
******
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento .
Occorre premettere che l'avviso di addebito opposto afferisce al mancato versamento della contribuzione dovuta alla gestione Commercianti, cui il ricorrente è iscritto con codice azienda n.
26443758. Esso comprende i contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale di competenza anno 2017, scaturiti dall'accertamento unificato effettuato dall'Agenzia delle Entrate
(contributi IVS sul reddito eccedenti il minimale a carico del titolare) - Accertamento Agenzia Entrate in data 4.5.2023.
Con il predetto accertamento, il competente l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2017, ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 30.790,00 e, precisamente: IRPEF per € 12.435,00, add.le regionale all'Irpef per € 735,00; add.le comunale all'Irpef per € 290,00, ed IRAP per € 1.798,00 oltre
IVA per complessivi € 7.204,00), per un totale pari a € 30.790,00.
Il predetto accertamento è stato quindi trasmesso all' che , sulla base dei maggiori redditi CP_1 accertati dall'Agenzia delle Entrate , ha ingiunto all'attuale ricorrente di pagare i corrispondenti contributi .
L'accertamento tributario , come chiarito in ricorso , è stato oggetto di impugnazione dinanzi alla
Corte di Giustizia tributaria , la quale , con sentenza n. 1430 del 22.3.2024 , ha rigettato l'impugnazione .
Non coglie nel segno , pertanto , l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla violazione dell'art. 24 , co.3 , d.lg.s46/99 atteso che , nella specie , l'avviso di addebito opposto è stato formato soltanto in data 23.11.2024 e quindi dopo che era stato definito il procedimento pendente dinanzi al giudice tributario .
La Suprema Corte , infatti , ha affermato che "in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora
l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, ne' è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' CP_1 sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.( Cass. n. 8379 del 2014 ;
Cass. n. 4032 del 2016) .
Al fine infatti di meglio tutelare la posizione del presunto debitore ha previsto la eventualità per quest'ultimo di opporre il verbale di accertamento.
Il verbale di accertamento della violazione, va precisato, è atto che precede cronologicamente sia la eventuale contestazione di illecito , sia l'ordinanza –ingiunzione , nonché tutti gli atti preposti alla riscossione del presunto credito.
L'atto di accertamento è l'atto che contiene tutti gli elementi , fattuali e giuridici , che concretano l'accertamento e il suo oggetto , i quali devono essere portati a piena ed immediata conoscenza dell'eventuale trasgressore , a pena di improcedibilità degli atti sanzionatori susseguenti.
Proprio in virtù di questa immediata conoscenza legale , da parte del trasgressore o presunto tale, degli elementi fattuali circa la commissione di una violazione, il legislatore ha previsto che quest'ultima , non appena completato l'accertamento venga – quando è possibile – contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa ( v. art.14 legge 689/81).
Ciò si ricava argomentando la norma contenuta nel terzo comma dell'art.24 D.Lgs.46/99, la quale infatti affermando “ Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria …” prevede , appunto , la possibilità di impugnare direttamente il verbale di accertamento.
Il legislatore , inoltre , ha espressamente previsto che l'opposizione a verbale di accertamento costituisce una vera e propria paralisi per il procedimento che sfocia poi nell'emissione del ruolo .
Il terzo comma sopra citato , infatti , così prosegue:” …l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice “; dunque, fino alla definizione della controversia non è possibile iscrivere a ruolo il presunto credito vantato,.
Infatti il contribuente impugnando il verbale di accertamento introduce un giudizio di cognizione sul rapporto , presupposto quest'ultimo che fa sorgere l'obbligazione contributiva , ragion per cui fino alla definizione della controversia instaurata appunto con l'opposizione a verbale si è in uno stato di incertezza sia per quanto riguarda l'an debeatur che il quantum debeatur . Ed è proprio in questa incertezza che è da ricercare la ratio della norma in questione che appunto tende ad evitare che un debito incerto costituisca oggetto di un titolo esecutivo qual è il ruolo. Ecco perché il legislatore fa riferimento nella norma contenuta nel comma 3 dell'art.24 D.Lgs. 46/99 , ad un provvedimento esecutivo del giudice , nel senso di una sentenza che ha già passato il vaglio del giudice , anche se non passata in cosa giudicata . Nella specie , dunque , correttamente l' ha CP_1 atteso che si definisse il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria e soltanto dopo che tale organo aveva rigettato le doglianze sollevate dal ricorrente ha azionato il proprio credito .
Quanto alla prova del credito , occorre tener presente le risultanze emergenti dal verbale di accertamento redatto dal personale ispettivo dell'Agenzia delle Entrate possono infatti considerarsi idonee a supportare la pretesa contributiva vantata dall' . CP_1
Conviene ricordare che l'atto di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ha efficacia anche CP_ a fini “extrafiscali” ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 per il calcolo dei contributi “a percentuale” sul maggiore reddito («Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi»).
La Corte di cassazione (v. ex multis Cass. n. 13463 del 2017 e n. 19640 del 2018) ha avuto modo di affermare che tale accertamento costituisce un atto amministrativo di ricognizione dell'avveramento del fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva, cioè la produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4, della l. n. 233 del 1990 («In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso»). L'accertamento difatti interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato.
La stessa Corte ha altresì chiarito che, ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973, è compito dell'Agenzia delle Entrate, in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti
(v. Cass. n. 17769 del 2015).
Come accennato, inoltre, l'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (art. 3, comma 134, della l. n. 662 del 1996) ha disposto che: «Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi». Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi
1998) l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi CP_ e/o evasi da trasmettere successivamente all'
CP_ In caso di mancato pagamento l' procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, all'iscrizione a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del d.lgs. n. 462 del
1997).
Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare CP_ ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' nonché di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' (v. anche art. 7, comma 2 lett. t, del d.l. n. 70 del 2011 conv., con modificazioni, CP_1 in l. n. 106 del 2011).
In ordine alla valenza probatoria degli accertamenti tributari la giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato (v., fra le tante, Cass. n. 14237 del 2017) che, in tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'Iva, la legge – rispettivamente l'art. 39, primo comma, del d.P.R.
n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) e l'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 – dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Pertanto, il giudice di merito (tributario od ordinario, nel caso della contribuzione previdenziale), investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione, dando atto, in motivazione, dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione solo per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e 2697, secondo comma, c.c. (v., fra le altre, Cass. n. 9784 del 2010).
È utile anche ricordare che «in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che sì articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.
Ne consegue che deve ritenersi censurabile, in sede di legittimità, la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento» (così n. Cass. 9108 del 2012).
In definitiva, dalla portata presuntiva dell'accertamento tributario si desume la necessità che lo stesso venga in qualche modo resistito dal contribuente che intenda, invece, evitare il consolidamento dell'accertamento stesso e ciò può avvenire con qualsiasi mezzo. In mancanza di tale resistenza di segno negativo offerta dall'obbligato, l'atto di accertamento deve ritenersi idoneo a rendere definitivo l'avveramento del fatto nello stesso contenuto.
CP_ Pertanto, una volta che l' abbia invocato tale accertamento, esso può essere sufficiente a suffragare la pretesa contributiva ove non resistita da prove di segno contrario (v. Cass. 21541 del
2019, in motivazione;
v. anche, da ultimo, Cass. n. 950 del 2021, in tema di contributi dovuti alla
Gestione artigiani sulla scorta del maggiore reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate).
Nella specie , dunque , il credito vantato dall' può ritenersi sufficiente provato atteso che , come CP_1 evienziato anche dalla Corte di Giustizia Tributaria , “il ricorrente non ha minimamente scofessto la ricostruzione induttiva dei ricavi fornita dall'Ufficio e , nel contempo , non ha fornito alcuna prova idonea a comprovare che la percentuale di ricarico fosse difforme rispetto a quella fodnita dall'Amministrazione Finanziaria , calcolata sulla media dei tre anni precedenti . L'opposizione , pertanto , risulta priva di fondamento e la domanda , per come proposta , va rigettata
. Le spese del giudizio seguono la soccombenza .
P.Q.M.
-rigetta il ricorso;
-condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 854,00 .
Salerno 18 settembre 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio