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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/10/2025, n. 14447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14447 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/14898
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 14898/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 14898/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresenta Parte_1 P.IVA_1 e difesa dall'Avv. BIAGIO CARTILLONE, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via E. Besana n. 9, presso lo studio del nominato procuratore.
ATTRICE
Contro,
, (C.F. in persona del procuratore speciale, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. GIANCARLO PAGLIETTI, ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso lo studio del nominato procuratore, CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.2.2023 la conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 il Tribunale di Roma formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertato e dichiarato l'inadempimento del contratto del 12/08/2019 da parte della convenuta, accertarsi e dichiararsi il diritto di al risarcimento dei danni subiti da Parte_1 Controparte_1
[... per la somma di € 67.180,56 o la diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta.
Pagina 1 Conseguentemente, condannarsi a corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_2 risarcimento del danno contrattuale, la somma di € 67.180,56, o la diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
A sostegno della propria domanda la deduceva che era una società operante nel Parte_1 settore della rigenerazione di apparati tecnologici ad alto contenuto innovativo, che aveva sede operativa in Oggiona con SA TE, dove svolgeva attività produttiva e di stoccaggio dei dispositivi rigenerati;
che il 12.8.2019 aveva stipulato con società attiva nei servizi di vigilanza privata, Controparte_1 un contratto per l'installazione di un sistema di allarme e per la fornitura di servizi di vigilanza, comprensivi di centrale operativa attiva 24 ore su 24 e pronto intervento tramite guardie giurate;
che il sistema installato prevedeva sensori, telecamere, sirena, fumogeni e un pulsante antirapina;
che in data 8.6.2022, alle ore 00.31, si era attivato il sensore perimetrale della facciata principale, seguito da una seconda attivazione, e che la centrale operativa si era limitata a inviare un sms al legale rappresentante dell'attrice alle ore 00.43;
che alle ore 01.51 si erano attivati diversi sensori, sia perimetrali sia interni, e che in quel momento si era verificata un'effrazione con accesso di malviventi nei locali, i quali avevano tagliato casseforti e porte blindate, sottraendo merce destinata alla vendita;
che l'operatore della centrale non aveva attivato tempestivamente il servizio di vigilanza né contattato il legale rappresentante, intervenendo solo tra le 2.42 e le 2.50, mentre la pattuglia era giunta sul posto alle 3.10, quando il furto era già stato consumato;
che non si erano attivati né la sirena né i fumogeni, strumenti che avrebbero potuto ostacolare l'azione dei ladri;
che i malviventi avevano disattivato la corrente elettrica, provocando il blackout del sistema di allarme e videosorveglianza, distruggendo centralina, sensori e telecamere;
che era evidente sin da subito che alle 01.51 si fosse verificata un'effrazione e che la convenuta avrebbe dovuto attivare immediatamente i protocolli di sicurezza;
che il sistema non aveva svolto la propria funzione e che la convenuta, intervenendo con grave ritardo, aveva violato gli obblighi contrattuali;
che un intervento tempestivo della avrebbe potuto impedire il furto;
Controparte_1
che la mattina del 9.6.2022 erano intervenuti i Carabinieri e che il 15.6.2022 era stata presentata formale denuncia;
Pagina 2 che nel furto dell'8.6.2022 erano stati sottratti i materiali di sua proprietà, analiticamente descritti nella tabella presente nell'atto di citazione da pagina 3 a 28 per una perdita pari a € 67.180,56;
che aveva subito ulteriori danni materiali oltre alla sottrazione della merce, in ragione del danneggiamento di diverse strutture di sua proprietà da parte dei malviventi;
che con PEC del 19.7.2022 aveva formalmente messo in mora la convenuta, chiedendo il risarcimento integrale dei danni subiti per il grave inadempimento contrattuale, ricevendo risposta negativa dalla convenuta, che respingeva ogni richiesta;
che la aveva violato gli obblighi assunti con il contratto del 12.8.2019, non avendo Controparte_1 garantito il funzionamento del sistema di allarme né attivato tempestivamente i servizi di vigilanza;
che il furto del 9.6.2022 si era consumato senza che alcun dispositivo si fosse attivato, né la sirena né il fumogeno, e senza una pronta reazione della centrale operativa;
che tale inefficienza aveva permesso ai malviventi di agire indisturbati, arrecandole un grave danno;
che la vigilanza era intervenuta solo alle ore 03.10, quando il furto era già concluso.
Si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni "Voglia l'adito Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE
I) rigettare tutte le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto sia sull'an che sul quantum debeatur per tutte le ragioni sopra esposte e priva di riscontro probatorio;
II) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attrice, ridurre la domanda ai sensi e per gli effetti della clausola contenuta nell'art. 15.12. del contratto di sistema di sicurezza Verisure del 12/08/2019 o, comunque, ridurre la domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
III) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attrice, ridurre la domanda delle somme maturate e/o maturate a titolo di risarcimento danni e/o indennizzo da per i medesimi fatti di cui è causa. Parte_1
Con vittoria di spese, compensi di lite, oltre oneri di legge".
Parte convenuta a sostegno delle formulate conclusioni deduceva che succursale Controparte_1 italiana del , leader internazionale nel settore della vigilanza mediante Controparte_2 sistemi di tele e video sorveglianza, opera in conformità al Piano d'Azione allegato al contratto;
che il contratto del 12.8.2019 prevedeva un sistema di sicurezza presso la proprietà di in Parte_1
Oggiona con SA TE (VA); che la notte tra l'8 e il 9.6.2022 il cliente ha riferito di aver subito un furto;
Pagina 3 che la Centrale operativa aveva inviato un SMS, e aveva tentato più volte di contattare il cliente;
che la medesima Centrale operativa aveva richiesto l'intervento dell'Istituto di Vigilanza, che era giunto sul posto alle ore 03:10; che la Guardia RA aveva effettuato una verifica esterna, come previsto dall'art. 4 del Piano
d'Azione, e ha constatato la regolarità della situazione;
che solo alle ore 8:37 il cliente aveva comunicato l'effrazione;
che il 24.6.2022, aveva effettuato una revisione completa del sistema, sostituendo la sirena, controllando le batterie e installando gratuitamente due dispositivi aggiuntivi;
che l'art. 15 delle condizioni generali di contratto, accettato espressamente da chiarisce Parte_1
che il contratto non è assimilabile a un'assicurazione contro il furto, né a un contratto di deposito o custodia;
che era responsabile solo dell'esecuzione dei servizi previsti, senza obbligo di garantire CP_1
l'assenza di furti o altri sinistri;
che nella denuncia del furto, dell'8-9.6.2022 aveva dichiarato di essere assicurata contro Parte_1 tali eventi, ma non aveva fornito alcuna informazione circa eventuali risarcimenti ricevuti;
che non era sussistente alcun collegamento tra la presunta mancata attivazione della sirena o del fumogeno, o il presunto ritardo nell'invio delle Guardie Giurate, e i danni lamentati, poiché anche un intervento anticipato non avrebbe consentito l'accesso alla proprietà né impedito il furto;
che aveva garantito il funzionamento del sistema e aveva fornito assistenza tempestiva;
che la manutenzione post-evento era stata effettuata per mera prassi commerciale, senza alcun riconoscimento di responsabilità;
che l'art. 15.8 delle condizioni generali escludeva espressamente la responsabilità di in CP_1 numerose ipotesi, tra cui guasti, manomissioni, interruzioni di energia, falsi allarmi, ritardi delle Forze dell'Ordine, e cause di forza maggiore;
che il contratto sottoscritto dalla società attrice contenente le condizioni generali, tra cui l'art. 15, che esclude espressamente qualsiasi responsabilità di per eventi come furti, rapine o Controparte_1 altri sinistri, chiarendo che il contratto non ha natura assicurativa né di deposito o custodia;
che diverse clausole dell'art. 15, accettate espressamente e mai contestate da stabiliscono Parte_1
che era responsabile esclusivamente dell'esecuzione dei servizi previsti, senza alcun obbligo CP_1 di garantire l'assenza di eventi criminosi o dannosi, e che, anche in assenza di tale clausola, la responsabilità della convenuta sarebbe comunque esclusa, data la natura e i limiti del servizio offerto;
Pagina 4 che dal tenore delle clausole contrattuali era evidente l'infondatezza delle domande attoree volte a ottenere il risarcimento per un presunto furto che non è in alcun modo ascrivibile a una condotta omissiva di Controparte_1
che la società attrice non aveva provato in alcun modo che i materiali di cui deduceva la sottrazione erano presenti nelle casseforti la notte dell'8-9.6.2022;
che la documentazione non era idonea a provare la ricostruzione di parte attrice;
che la società attrice chiede, inoltre, il risarcimento dei presunti danni relativi alla riparazione ed il ripristino di porte blindate o casseforti, senza tuttavia, fornire alcuna prova di tali danni.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale del procuratore speciale della parte convenuta e l'escussione dei testimoni. Successivamente, è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La parte attrice ha promosso un'azione di responsabilità contrattuale, sostenendo che il malfunzionamento del sistema di sicurezza progettato, installato e manutenuto dalla società convenuta abbia contribuito all'intrusione di ignoti presso la propria sede, alla manomissione delle casseforti e alla sottrazione dei materiali in esse contenuti, oltre agli ulteriori danni allegati.
Secondo l'attrice, il corretto funzionamento degli impianti di videosorveglianza e allarme avrebbe consentito un intervento più tempestivo delle f orze dell'ordine, impedendo o almeno limitando le conseguenze del furto.
In proposito giova ricordare che la Suprema Corte ha chiarito che “Se non si ritenesse che un impianto di allarme specifico possa in qualche misura essere utile per evitare un furto o per attenuarne le conseguenze non vi sarebbe allora alcuna ragione per installarlo: pertanto, la potenziale utilità allo scopo dell'allarme antifurto può dirsi costituire nozione di fatto rientrante nella comune esperienza per gli effetti di cui all'art. 115, secondo comma, c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 10/04/2012, n. 5644).
Ne deriva che una volta provato il malfunzionamento o la imperfetta installazione del sistema di allarme, la condotta inadempiente della convenuta può ritenersi, in via presuntiva, causa generatrice del danno.
Pertanto, la società convenuta era tenuta a dimostrare che eventuali malfunzionamenti dell'impianto non fossero a essa imputabili, essendo riconducibili a cause estranee al proprio operato.
Tanto premesso è pacifica in quanto non contesta art. 115 c.p.c., oltre che documentalmente provata la sottoscrizione del “contratto di sistema di sicurezza verisure” tra le parti in data 12.8.2019.
Pagina 5 Per sua stessa ammissione la società convenuta a fronte dello scatto dell'allarme era tenuta a seguire le procedure indicate dal piano di azione allegato al “contratto di sistema di sicurezza verisure” del
12.8.2019.
In particolare, l'art. 3 del piano di azione rubricato “procedura di verifica dei segnali di allarme” che
“
3.1. L'apparato predisposto per l'invio di segnali d'allarme i ("segnali di Allarme") alla Centrale
Operativa Allarmi a seguito di: I rilevamento di una situazione di pericolo all'interno della Proprietà
Vigilata a fronte dell'attivazione dei sensori di allarme di cui è dotato l'apparato; I Rilevamento di una manomissione di elementi dell'Apparato a fronte di qualsiasi azione diversa dal normale utilizzo dello stesso;
III Avvio del pulsante S.O.S. sull'apparato o sul telecomando (nel caso sia stato acquistato dal Cliente) e/o del pulsante antifurto installato all'interno desia Proprietà Vigilata su richiesta del cliente e/o comunicazione della Parola Chiave Antisequestro.
3.2. In caso di ricevimento di un segnale d'Allarme proveniente dall'apparato. L' Operatore avvierà il processo relativo alla verifica del Segnale d'Allarme attraverso i mezzi messi a disposizione del
CLIENTE in base al Contratto (ad esempio un microfono ad alta sensibilità dell'Apparato, visualizzando le immagini registrate dall'Apparato, chiamando telefonicamente al numero fisso della
Proprietà Vigilata ovvero al numeri del CLIENTE e/o delle Persone di Contatto, nonché ove ne ricorrano i presupposti, attivando il Servito di intervento su Allarme) seguendo la procedura sotto riportata.”
L'art. 4 relativo al servizio di intervento su allarme prevede che “
4.1 Il servizio di intervento su
Allarme consiste nell'invio da parte dell'operatore di una o più Guardie Giurate presso la Proprietà
Vigilata, al fine della sua ispezione esterna ed eventualmente interna, nel caso in cui il cliente abbia acquistato il servizio di intervento interno. (…)
4.2. L'ispezione interna ed esterna della Proprietà Vigilata può essere effettuata anche da una sola
Guardia RA, salvo i casi di accertate situazioni di pericolo per l'incolumità della Guardia
RA e /o di altre persone (…).
4.3. La singola Guardia RA recatasi presso la Proprietà Vigilata per verificare se sussiste un
Allarme Reale agirà come segue: I In caso di Servizio su Allarme, senza intervento interno, a) nel caso in cui dall'esterno sia accertato che non vi siano segni di intrusione o dell'esistenza di una situazione di PERICOLO NELLA Proprietà Vigilata la Guardia RA si ritirerà senza necessita di accedere all'interno, (b) nel caso in cui dall'esterno siano accertati dei segni di intrusione o dell'esistenza di una situazione di pericolo nella Proprietà Vigilata, la Guardia RA dovrà avvertire l'Operatore che allerterà le Forze di Polizia ed il CLIENTE o, in caso di sua irreperibilità,
Pagina 6 le Persone di Contatto;
c) qualora venga accertato che non vi siano intrusi nella Proprietà Vigilata ma vi sia comunque una situazione di pericolo per la stessa (ad esempio in caso di avvenuto furto con guasto alle porte di ingresso della Proprietà vigilata), la Guardia RA attenderà l'arrivo del
CLIENTE o della persona di Contatto allertata dall'Operatore prestando il servizio di piantonamento della Proprietà Vigilata per un'ora dal momento in cui venga rilevata l'assenza di intrusi, senza alcun costo per il CLIENTE. Trascorsa un'ora qualora CLIENTE la chieda il servizio di piantonamento della Proprietà Vigilata verrà fornito ad un costo aggiuntivo determinato sulla base del Listino VERISURE allora in vigore” (…).
Dall'esame degli atti e dalle risultanze istruttorie emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la stessa non si è conformata alle norme richiamate nel piano di azione allegato al contratto.
Difatti, dalla nota riepilogativa del report di intervento del 9.6.2022 – documento che riporta l'estrazione dei segnali registrati dai server della convenuta, a decorrere dal primo scatto d'allarme sino alla chiusura della gestione – (doc. 5, parte attrice) emerge che l'allarme è stato inserito con modalità “totale” alle ore 19:45:04 dell'8.6.2022 e che, nella notte del 9.6.2022, sono scattati i seguenti sensori:
“Ore 00:31:34 del 09/06/2022 scatta il sensore MP20 denominato 'perimetrale facciata principale'
Ore 00:31:34 scatta il sensore MP19 denominato "perimetrale facciata principale":
Ore 00:31:37 scatta il sensore MP19 denominato "perimetrale facciata principale";
Ore 01:51:31 scatta il sensore MP17 denominato "perimetrale porta entrata";
Ore 01:51:31 scatta il sensore SR11 denominato "fin 3 ufficio 1";
Ore 01:51:51 scatta il sensore MG11 denominato "fin 3 ufficio 1";
Ore 01:51:54 scatta il sensore YP17 denominato "perimetrale porta entrata";
Ore 01:51:54 scatta il sensore SR05 denominato "fin 2 ufficio 1”
Dall'esame del documento emerge che l'operatore della Centrale Operativa durante l'evento ha eseguito le seguenti azioni “Contatto al cliente: alle ore 00:43:32 del 09/06/2022 viene inoltrato sms
a 3925191313; alle ore 02:51:14 al n. 3925191313 non risponde;
Parte_3 Parte_3 alle ore 02:51:55 3351831801 segreteria telefonica;
Persona_1 alle ore 02:52:05 3925191313 non risponde;
alle ore 03:05:11 3925191313 Parte_3 Parte_3 non risponde: alle ore 03:05:39 3351831801 segreteria telefonica: alle ore Persona_1
03:22:03 3925191313 non risponde: Parte_3
Pagina 7 alle ore 03:22:33 3351831801 segreteria telefonica;
alle ore 04:09:37 Persona_1 Parte_3
3925191313 non risponde;
alle ore 04:09:59 3351831801 linea occupata;
alle ore 06:11:18 Persona_1 Parte_3
3925191313 non risponde;
alle ore 06:11:41 3351831801 linea occupata: Alle ore 08:37:43 ci contatta Persona_1 Pt_3
3925191313 e comunica l'avvenuta effrazione.
[...]
Contatto all'Istituto di Vigilanza: alle ore 02:42:19, in loco alle ore 03: 10.00; la pattuglia lascia il posto alle ore 03:20:00”
L'attendibilità del report di intervento del 9.6.2022 nella ricostruzione dell'evento e della gestione della segnalazione da parte della società convenuta è confermata dalle dichiarazioni del procuratore speciale della stessa il quale sentito sul capitolo di prova n. 8 articolato da parte Testimone_1 attrice nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ha risposto “Non sono in grado di rispondere perché gestisce 6 milioni di eventi di allarme all'anno, dei quali peraltro CP_1 circa il 99,6-8 per cento sono falsi scatti d'allarme, per cui le uniche informazioni relative ad un evento d'allarme sono quelle desumibili dal report già in atti. Non sono in grado di aggiungere nulla rispetto a quanto emerge da tale documento, che riporta l'estrazione di dati dal nostro sistema informatico”.
Dalla lettura della nota riepilogativa del report di intervento emerge che i segnali di allarme erano numerosi e di diversa natura, tali da poter giustificare un intervento tempestivo da parte della Guardia
RA e delle forze dell'ordine.
Nel caso di specie, nonostante il primo allarme sia scattato alle ore 00:31:34, solo alle ore 00:43:32 del 09.6.2022 è stato inoltrato un SMS al sig. , legale rappresentante della società attrice, Parte_3 che è stato poi contattato telefonicamente solo alle ore 02:51:14. Ciò risulta in contrasto con quanto previsto nel piano di azione, che definisce la chiamata telefonica in caso di segnale di allarme come prioritaria.
Inoltre, l'intervento della Guardia RA, avvenuto soltanto alle ore 03:10:00 e conclusasi senza la constatazione di una situazione di pericolo tale da sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine (quali il distacco della corrente elettrica o evidenti segni di effrazione), non può ritenersi tempestivo né coerente con i ripetuti segnali di allarme descritti nel report di intervento, né con i rilevanti danni successivamente riscontrati presso la proprietà vigilata.
Altresì, le allegazioni attoree secondo cui nella notte tra l'8.6.2022 e il 9.6.2022 presso la sede della società attrice, ove erano custoditi i materiali di sua proprietà, analiticamente descritti nella tabella
Pagina 8 presente nell'atto di citazione da pagina 3 a 28 per una perdita pari a € 67.180,56, si era verificato un furto ad opera di ignoti con asporto di tali materiali, nonostante l'inserimento dell'allarme antifurto fornito e montato dalla convenuta, risultano dimostrate dall'escussione dei testi e Tes_2
. Testimone_3
I suddetti testi hanno riferito:
che nella notte indicata al capitolo 10 si è verificata un'effrazione che ha condotto al furto di diversi materiali stoccati nei locali dell'attrice, a seguito dell'introduzione di malviventi all'interno dei medesimi;
che è stata riscontrata una finestra rotta e le porte blindate e le casseforti risultavano aperte, probabilmente tagliate con appositi attrezzi, e i cassetti erano tutti spalancati;
che ignoti avevano gravemente danneggiato due casseforti e le porte blindate, sottraendo un'ingente quantità di merce di proprietà dell'attrice, costituita da telefoni cellulari e altri beni destinati alla vendita sul mercato;
che l'intrusione nei locali dell'attrice era avvenuta senza che la sirena o il sistema fumogeno si attivassero, pur essendo regolarmente installati.
Alla luce delle suddette risultanze, appare pertanto evidente la responsabilità contrattuale della per non aver dotato la sede dell'attrice di un impianto idoneo a proteggerlo Controparte_1 completamente da furti ed effrazioni e per non essersi attivata tempestivamente a seguito dei numerosi segnali d'allarme inviati alla Centrale Operativa.
Va escluso il concorso colposo del danneggiato nel provocare il danno, risultando pacifica in quanto non contestata ex art. 115 c.p.c. la corretta attivazione dell'allarme con modalità totale alle ore
19:45:04 dell'8.6.2022.
Va rilevato che non sono opponibili alla società attrice le clausole limitative della responsabilità contenute nel contratto prodotto dalla convenuta, poiché le stesse non risultano redatte in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di clausole vessatorie. Come affermato dalla
Corte di cassazione, “ciò che rileva è se le modalità del richiamo delle clausole onerose garantiscano l'attenzione del contraente debole verso la clausola sfavorevole e se il predisponente abbia adottato una tecnica redazionale idonea a porle in specifica evidenza, rendendo pienamente consapevole il sottoscrittore del loro significato e delle conseguenze della loro approvazione”(Cass., ord. n.
4404/2014). È ammessa la sottoscrizione “in blocco” delle clausole vessatorie (Cass., ord. n.
12708/2014; Cass. n. 18525/2007), ma deve escludersi l'efficacia del mero richiamo cumulativo,
Pagina 9 limitato ai numeri degli articoli e privo di indicazioni, anche sommarie, del loro contenuto (Cass., ord. n. 5733/2008; Cass., ord. n. 9492/2012).
Nel caso di specie, l'art. 15, che prevede l'esonero di responsabilità della società attrice, è richiamato nel riquadro delle clausole vessatorie con la sola dicitura “articolo 15 (responsabilità di Verisure)”, senza alcun riferimento all'esonero. Tale formulazione non è idonea ad assicurare un'adeguata informazione della controparte sulle conseguenze della clausola, che pertanto non risulta opponibile.
Tanto premesso giova ribadire che, in tema responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218
c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. III, 18/03/2005, n.
5960; e Cass. Civ. n. 21140/2007).
Nel caso in esame, è emersa la prova che i primi scatti dei sensori perimetrali esterni, avvenuti intorno alle 00:31, venivano trattati da mediante invio di chiamate effettuate dopo circa 15 minuti CP_1 che non risultano oggetto di risposta dal titolare del contratto - il che, unitamente alla circostanza che tale tipologia di rilevamenti possono facilmente dipendere da contatti casuali o errori dello stesso utente, vale ad escludere che fino a quel momento fosse riscontrabile una responsabilità di . CP_1
Tuttavia, come evidenziato da parte attrice, è nella fase successiva, nella quale si riscontrava una convergenza di rilevamenti sia dai sensori esterni con quelli volumetrici interni, che la mancanza di risposte (fumogeni e soprattutto invio di guardie giurate) assume valenza di inadempimento grave delle obbligazioni contrattuali da parte di . CP_1
Ed invero, è stato provato che, come confermato dalla teste , i ladri sono riusciti ad introdursi Tes_2 nei locali senza che si attivassero né la sirena né il sistema di fumogeni. Il teste a aggiunto Tes_3 che "è vero" e che "la mattina ho notato che i fumogeni erano chiusi". Questi dispositivi avrebbero dovuto svolgere un'importante azione di dissuasione, distraendo e ostacolando gli intrusi attraverso il fumo e richiamando l'attenzione del vicinato con la sirena. Va inoltre rilevato un ritardo nell'attivazione del servizio di vigilanza, dato che, come confermato da entrambi i testi, nonostante l'allarme fosse scattato alle 01:51 con l'attivazione di molteplici sensori, l'operatore ha atteso fino alle
2:42-2:50 per attivare il servizio di vigilanza, con un ritardo ingiustificato di oltre un'ora. La teste ha dichiarato che l'operatore ha attivato il servizio di vigilanza solo dopo un'ora dall'effrazione, Tes_2 circostanza provata documentalmente dal report prodotto dalla stessa parte convenuta.
Pagina 10 Tale situazione presentava chiari sintomi di allarme che avrebbero dovuto indurre a richiedere un intervento immediato del servizio di vigilanza, quale l'attivazione simultanea di più sensori sia perimetrali che interni. Ebbene, nell'impossibilità di verificare lo stato dei luoghi a distanza e a causa del blackout del sistema di videosorveglianza, avrebbe dovuto provocare l'immediato intervento sul posto delle guardie giurate. Non avendolo fatto, ha violato uno dei principali tra gli impegni CP_1 assunti e dalla stessa vantato quale prestazione specifica posta a base della scelta del consumatore di preferenza di tale sistema di antifurto rispetto a quelli tradizionali.
Venendo alla quantificazione del danno, con riferimento al danno emergente, le testimonianze acquisite hanno chiaramente dimostrato che, nella notte tra l'8 e il 9 giugno 2022, ignoti hanno sottratto i materiali descritti nella tabella allegata all'atto di citazione (pagine 3-28), causando alla parte attrice una perdita pari a € 67.180,56.
È altresì provato che l'attrice ha subito ulteriori danni materiali per il danneggiamento di infissi e porte blindate, la cui riparazione si è resa necessaria a seguito dell'effrazione. A tal fine, la parte ha prodotto fatture elettroniche (doc. 10) comprovanti una spesa complessiva di € 19.389,20, importo che deve essere riconosciuto integralmente.
Non può invece essere accolta la richiesta di risarcimento in via equitativa per il fermo delle attività commerciali, che l'attrice assume di aver subito per circa tre settimane, non avendo fornito prova idonea a dimostrare l'effettiva perdita economica o il mancato guadagno.
Conseguentemente, la società convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma complessiva di
€ 86.569,76.
Poiché il credito di parte attrice è credito di valore, sulla somma sopra indicata è dovuta la rivalutazione dalla data in cui il danno si è verificato (9.6.2022) fino a quella della presente sentenza,
e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su indicato e per gli anni successivi sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale.
Sull'importo complessivo come sopra determinato, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come segue, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina 11 1) condanna al pagamento, in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
86.569,76 a titolo risarcitorio, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su tale somma intervenuti dal 9.6.2022 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2) condanna al rimborso, in favore di delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.103,00 oltre spese generali nella misura del
15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Roma, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 14898/2023
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 14898/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresenta Parte_1 P.IVA_1 e difesa dall'Avv. BIAGIO CARTILLONE, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via E. Besana n. 9, presso lo studio del nominato procuratore.
ATTRICE
Contro,
, (C.F. in persona del procuratore speciale, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. GIANCARLO PAGLIETTI, ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8, presso lo studio del nominato procuratore, CONVENUTA
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 20.2.2023 la conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 il Tribunale di Roma formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertato e dichiarato l'inadempimento del contratto del 12/08/2019 da parte della convenuta, accertarsi e dichiararsi il diritto di al risarcimento dei danni subiti da Parte_1 Controparte_1
[... per la somma di € 67.180,56 o la diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta.
Pagina 1 Conseguentemente, condannarsi a corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_2 risarcimento del danno contrattuale, la somma di € 67.180,56, o la diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
A sostegno della propria domanda la deduceva che era una società operante nel Parte_1 settore della rigenerazione di apparati tecnologici ad alto contenuto innovativo, che aveva sede operativa in Oggiona con SA TE, dove svolgeva attività produttiva e di stoccaggio dei dispositivi rigenerati;
che il 12.8.2019 aveva stipulato con società attiva nei servizi di vigilanza privata, Controparte_1 un contratto per l'installazione di un sistema di allarme e per la fornitura di servizi di vigilanza, comprensivi di centrale operativa attiva 24 ore su 24 e pronto intervento tramite guardie giurate;
che il sistema installato prevedeva sensori, telecamere, sirena, fumogeni e un pulsante antirapina;
che in data 8.6.2022, alle ore 00.31, si era attivato il sensore perimetrale della facciata principale, seguito da una seconda attivazione, e che la centrale operativa si era limitata a inviare un sms al legale rappresentante dell'attrice alle ore 00.43;
che alle ore 01.51 si erano attivati diversi sensori, sia perimetrali sia interni, e che in quel momento si era verificata un'effrazione con accesso di malviventi nei locali, i quali avevano tagliato casseforti e porte blindate, sottraendo merce destinata alla vendita;
che l'operatore della centrale non aveva attivato tempestivamente il servizio di vigilanza né contattato il legale rappresentante, intervenendo solo tra le 2.42 e le 2.50, mentre la pattuglia era giunta sul posto alle 3.10, quando il furto era già stato consumato;
che non si erano attivati né la sirena né i fumogeni, strumenti che avrebbero potuto ostacolare l'azione dei ladri;
che i malviventi avevano disattivato la corrente elettrica, provocando il blackout del sistema di allarme e videosorveglianza, distruggendo centralina, sensori e telecamere;
che era evidente sin da subito che alle 01.51 si fosse verificata un'effrazione e che la convenuta avrebbe dovuto attivare immediatamente i protocolli di sicurezza;
che il sistema non aveva svolto la propria funzione e che la convenuta, intervenendo con grave ritardo, aveva violato gli obblighi contrattuali;
che un intervento tempestivo della avrebbe potuto impedire il furto;
Controparte_1
che la mattina del 9.6.2022 erano intervenuti i Carabinieri e che il 15.6.2022 era stata presentata formale denuncia;
Pagina 2 che nel furto dell'8.6.2022 erano stati sottratti i materiali di sua proprietà, analiticamente descritti nella tabella presente nell'atto di citazione da pagina 3 a 28 per una perdita pari a € 67.180,56;
che aveva subito ulteriori danni materiali oltre alla sottrazione della merce, in ragione del danneggiamento di diverse strutture di sua proprietà da parte dei malviventi;
che con PEC del 19.7.2022 aveva formalmente messo in mora la convenuta, chiedendo il risarcimento integrale dei danni subiti per il grave inadempimento contrattuale, ricevendo risposta negativa dalla convenuta, che respingeva ogni richiesta;
che la aveva violato gli obblighi assunti con il contratto del 12.8.2019, non avendo Controparte_1 garantito il funzionamento del sistema di allarme né attivato tempestivamente i servizi di vigilanza;
che il furto del 9.6.2022 si era consumato senza che alcun dispositivo si fosse attivato, né la sirena né il fumogeno, e senza una pronta reazione della centrale operativa;
che tale inefficienza aveva permesso ai malviventi di agire indisturbati, arrecandole un grave danno;
che la vigilanza era intervenuta solo alle ore 03.10, quando il furto era già concluso.
Si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni "Voglia l'adito Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE
I) rigettare tutte le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto sia sull'an che sul quantum debeatur per tutte le ragioni sopra esposte e priva di riscontro probatorio;
II) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attrice, ridurre la domanda ai sensi e per gli effetti della clausola contenuta nell'art. 15.12. del contratto di sistema di sicurezza Verisure del 12/08/2019 o, comunque, ridurre la domanda ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
III) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attrice, ridurre la domanda delle somme maturate e/o maturate a titolo di risarcimento danni e/o indennizzo da per i medesimi fatti di cui è causa. Parte_1
Con vittoria di spese, compensi di lite, oltre oneri di legge".
Parte convenuta a sostegno delle formulate conclusioni deduceva che succursale Controparte_1 italiana del , leader internazionale nel settore della vigilanza mediante Controparte_2 sistemi di tele e video sorveglianza, opera in conformità al Piano d'Azione allegato al contratto;
che il contratto del 12.8.2019 prevedeva un sistema di sicurezza presso la proprietà di in Parte_1
Oggiona con SA TE (VA); che la notte tra l'8 e il 9.6.2022 il cliente ha riferito di aver subito un furto;
Pagina 3 che la Centrale operativa aveva inviato un SMS, e aveva tentato più volte di contattare il cliente;
che la medesima Centrale operativa aveva richiesto l'intervento dell'Istituto di Vigilanza, che era giunto sul posto alle ore 03:10; che la Guardia RA aveva effettuato una verifica esterna, come previsto dall'art. 4 del Piano
d'Azione, e ha constatato la regolarità della situazione;
che solo alle ore 8:37 il cliente aveva comunicato l'effrazione;
che il 24.6.2022, aveva effettuato una revisione completa del sistema, sostituendo la sirena, controllando le batterie e installando gratuitamente due dispositivi aggiuntivi;
che l'art. 15 delle condizioni generali di contratto, accettato espressamente da chiarisce Parte_1
che il contratto non è assimilabile a un'assicurazione contro il furto, né a un contratto di deposito o custodia;
che era responsabile solo dell'esecuzione dei servizi previsti, senza obbligo di garantire CP_1
l'assenza di furti o altri sinistri;
che nella denuncia del furto, dell'8-9.6.2022 aveva dichiarato di essere assicurata contro Parte_1 tali eventi, ma non aveva fornito alcuna informazione circa eventuali risarcimenti ricevuti;
che non era sussistente alcun collegamento tra la presunta mancata attivazione della sirena o del fumogeno, o il presunto ritardo nell'invio delle Guardie Giurate, e i danni lamentati, poiché anche un intervento anticipato non avrebbe consentito l'accesso alla proprietà né impedito il furto;
che aveva garantito il funzionamento del sistema e aveva fornito assistenza tempestiva;
che la manutenzione post-evento era stata effettuata per mera prassi commerciale, senza alcun riconoscimento di responsabilità;
che l'art. 15.8 delle condizioni generali escludeva espressamente la responsabilità di in CP_1 numerose ipotesi, tra cui guasti, manomissioni, interruzioni di energia, falsi allarmi, ritardi delle Forze dell'Ordine, e cause di forza maggiore;
che il contratto sottoscritto dalla società attrice contenente le condizioni generali, tra cui l'art. 15, che esclude espressamente qualsiasi responsabilità di per eventi come furti, rapine o Controparte_1 altri sinistri, chiarendo che il contratto non ha natura assicurativa né di deposito o custodia;
che diverse clausole dell'art. 15, accettate espressamente e mai contestate da stabiliscono Parte_1
che era responsabile esclusivamente dell'esecuzione dei servizi previsti, senza alcun obbligo CP_1 di garantire l'assenza di eventi criminosi o dannosi, e che, anche in assenza di tale clausola, la responsabilità della convenuta sarebbe comunque esclusa, data la natura e i limiti del servizio offerto;
Pagina 4 che dal tenore delle clausole contrattuali era evidente l'infondatezza delle domande attoree volte a ottenere il risarcimento per un presunto furto che non è in alcun modo ascrivibile a una condotta omissiva di Controparte_1
che la società attrice non aveva provato in alcun modo che i materiali di cui deduceva la sottrazione erano presenti nelle casseforti la notte dell'8-9.6.2022;
che la documentazione non era idonea a provare la ricostruzione di parte attrice;
che la società attrice chiede, inoltre, il risarcimento dei presunti danni relativi alla riparazione ed il ripristino di porte blindate o casseforti, senza tuttavia, fornire alcuna prova di tali danni.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale del procuratore speciale della parte convenuta e l'escussione dei testimoni. Successivamente, è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La parte attrice ha promosso un'azione di responsabilità contrattuale, sostenendo che il malfunzionamento del sistema di sicurezza progettato, installato e manutenuto dalla società convenuta abbia contribuito all'intrusione di ignoti presso la propria sede, alla manomissione delle casseforti e alla sottrazione dei materiali in esse contenuti, oltre agli ulteriori danni allegati.
Secondo l'attrice, il corretto funzionamento degli impianti di videosorveglianza e allarme avrebbe consentito un intervento più tempestivo delle f orze dell'ordine, impedendo o almeno limitando le conseguenze del furto.
In proposito giova ricordare che la Suprema Corte ha chiarito che “Se non si ritenesse che un impianto di allarme specifico possa in qualche misura essere utile per evitare un furto o per attenuarne le conseguenze non vi sarebbe allora alcuna ragione per installarlo: pertanto, la potenziale utilità allo scopo dell'allarme antifurto può dirsi costituire nozione di fatto rientrante nella comune esperienza per gli effetti di cui all'art. 115, secondo comma, c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 10/04/2012, n. 5644).
Ne deriva che una volta provato il malfunzionamento o la imperfetta installazione del sistema di allarme, la condotta inadempiente della convenuta può ritenersi, in via presuntiva, causa generatrice del danno.
Pertanto, la società convenuta era tenuta a dimostrare che eventuali malfunzionamenti dell'impianto non fossero a essa imputabili, essendo riconducibili a cause estranee al proprio operato.
Tanto premesso è pacifica in quanto non contesta art. 115 c.p.c., oltre che documentalmente provata la sottoscrizione del “contratto di sistema di sicurezza verisure” tra le parti in data 12.8.2019.
Pagina 5 Per sua stessa ammissione la società convenuta a fronte dello scatto dell'allarme era tenuta a seguire le procedure indicate dal piano di azione allegato al “contratto di sistema di sicurezza verisure” del
12.8.2019.
In particolare, l'art. 3 del piano di azione rubricato “procedura di verifica dei segnali di allarme” che
“
3.1. L'apparato predisposto per l'invio di segnali d'allarme i ("segnali di Allarme") alla Centrale
Operativa Allarmi a seguito di: I rilevamento di una situazione di pericolo all'interno della Proprietà
Vigilata a fronte dell'attivazione dei sensori di allarme di cui è dotato l'apparato; I Rilevamento di una manomissione di elementi dell'Apparato a fronte di qualsiasi azione diversa dal normale utilizzo dello stesso;
III Avvio del pulsante S.O.S. sull'apparato o sul telecomando (nel caso sia stato acquistato dal Cliente) e/o del pulsante antifurto installato all'interno desia Proprietà Vigilata su richiesta del cliente e/o comunicazione della Parola Chiave Antisequestro.
3.2. In caso di ricevimento di un segnale d'Allarme proveniente dall'apparato. L' Operatore avvierà il processo relativo alla verifica del Segnale d'Allarme attraverso i mezzi messi a disposizione del
CLIENTE in base al Contratto (ad esempio un microfono ad alta sensibilità dell'Apparato, visualizzando le immagini registrate dall'Apparato, chiamando telefonicamente al numero fisso della
Proprietà Vigilata ovvero al numeri del CLIENTE e/o delle Persone di Contatto, nonché ove ne ricorrano i presupposti, attivando il Servito di intervento su Allarme) seguendo la procedura sotto riportata.”
L'art. 4 relativo al servizio di intervento su allarme prevede che “
4.1 Il servizio di intervento su
Allarme consiste nell'invio da parte dell'operatore di una o più Guardie Giurate presso la Proprietà
Vigilata, al fine della sua ispezione esterna ed eventualmente interna, nel caso in cui il cliente abbia acquistato il servizio di intervento interno. (…)
4.2. L'ispezione interna ed esterna della Proprietà Vigilata può essere effettuata anche da una sola
Guardia RA, salvo i casi di accertate situazioni di pericolo per l'incolumità della Guardia
RA e /o di altre persone (…).
4.3. La singola Guardia RA recatasi presso la Proprietà Vigilata per verificare se sussiste un
Allarme Reale agirà come segue: I In caso di Servizio su Allarme, senza intervento interno, a) nel caso in cui dall'esterno sia accertato che non vi siano segni di intrusione o dell'esistenza di una situazione di PERICOLO NELLA Proprietà Vigilata la Guardia RA si ritirerà senza necessita di accedere all'interno, (b) nel caso in cui dall'esterno siano accertati dei segni di intrusione o dell'esistenza di una situazione di pericolo nella Proprietà Vigilata, la Guardia RA dovrà avvertire l'Operatore che allerterà le Forze di Polizia ed il CLIENTE o, in caso di sua irreperibilità,
Pagina 6 le Persone di Contatto;
c) qualora venga accertato che non vi siano intrusi nella Proprietà Vigilata ma vi sia comunque una situazione di pericolo per la stessa (ad esempio in caso di avvenuto furto con guasto alle porte di ingresso della Proprietà vigilata), la Guardia RA attenderà l'arrivo del
CLIENTE o della persona di Contatto allertata dall'Operatore prestando il servizio di piantonamento della Proprietà Vigilata per un'ora dal momento in cui venga rilevata l'assenza di intrusi, senza alcun costo per il CLIENTE. Trascorsa un'ora qualora CLIENTE la chieda il servizio di piantonamento della Proprietà Vigilata verrà fornito ad un costo aggiuntivo determinato sulla base del Listino VERISURE allora in vigore” (…).
Dall'esame degli atti e dalle risultanze istruttorie emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la stessa non si è conformata alle norme richiamate nel piano di azione allegato al contratto.
Difatti, dalla nota riepilogativa del report di intervento del 9.6.2022 – documento che riporta l'estrazione dei segnali registrati dai server della convenuta, a decorrere dal primo scatto d'allarme sino alla chiusura della gestione – (doc. 5, parte attrice) emerge che l'allarme è stato inserito con modalità “totale” alle ore 19:45:04 dell'8.6.2022 e che, nella notte del 9.6.2022, sono scattati i seguenti sensori:
“Ore 00:31:34 del 09/06/2022 scatta il sensore MP20 denominato 'perimetrale facciata principale'
Ore 00:31:34 scatta il sensore MP19 denominato "perimetrale facciata principale":
Ore 00:31:37 scatta il sensore MP19 denominato "perimetrale facciata principale";
Ore 01:51:31 scatta il sensore MP17 denominato "perimetrale porta entrata";
Ore 01:51:31 scatta il sensore SR11 denominato "fin 3 ufficio 1";
Ore 01:51:51 scatta il sensore MG11 denominato "fin 3 ufficio 1";
Ore 01:51:54 scatta il sensore YP17 denominato "perimetrale porta entrata";
Ore 01:51:54 scatta il sensore SR05 denominato "fin 2 ufficio 1”
Dall'esame del documento emerge che l'operatore della Centrale Operativa durante l'evento ha eseguito le seguenti azioni “Contatto al cliente: alle ore 00:43:32 del 09/06/2022 viene inoltrato sms
a 3925191313; alle ore 02:51:14 al n. 3925191313 non risponde;
Parte_3 Parte_3 alle ore 02:51:55 3351831801 segreteria telefonica;
Persona_1 alle ore 02:52:05 3925191313 non risponde;
alle ore 03:05:11 3925191313 Parte_3 Parte_3 non risponde: alle ore 03:05:39 3351831801 segreteria telefonica: alle ore Persona_1
03:22:03 3925191313 non risponde: Parte_3
Pagina 7 alle ore 03:22:33 3351831801 segreteria telefonica;
alle ore 04:09:37 Persona_1 Parte_3
3925191313 non risponde;
alle ore 04:09:59 3351831801 linea occupata;
alle ore 06:11:18 Persona_1 Parte_3
3925191313 non risponde;
alle ore 06:11:41 3351831801 linea occupata: Alle ore 08:37:43 ci contatta Persona_1 Pt_3
3925191313 e comunica l'avvenuta effrazione.
[...]
Contatto all'Istituto di Vigilanza: alle ore 02:42:19, in loco alle ore 03: 10.00; la pattuglia lascia il posto alle ore 03:20:00”
L'attendibilità del report di intervento del 9.6.2022 nella ricostruzione dell'evento e della gestione della segnalazione da parte della società convenuta è confermata dalle dichiarazioni del procuratore speciale della stessa il quale sentito sul capitolo di prova n. 8 articolato da parte Testimone_1 attrice nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. ha risposto “Non sono in grado di rispondere perché gestisce 6 milioni di eventi di allarme all'anno, dei quali peraltro CP_1 circa il 99,6-8 per cento sono falsi scatti d'allarme, per cui le uniche informazioni relative ad un evento d'allarme sono quelle desumibili dal report già in atti. Non sono in grado di aggiungere nulla rispetto a quanto emerge da tale documento, che riporta l'estrazione di dati dal nostro sistema informatico”.
Dalla lettura della nota riepilogativa del report di intervento emerge che i segnali di allarme erano numerosi e di diversa natura, tali da poter giustificare un intervento tempestivo da parte della Guardia
RA e delle forze dell'ordine.
Nel caso di specie, nonostante il primo allarme sia scattato alle ore 00:31:34, solo alle ore 00:43:32 del 09.6.2022 è stato inoltrato un SMS al sig. , legale rappresentante della società attrice, Parte_3 che è stato poi contattato telefonicamente solo alle ore 02:51:14. Ciò risulta in contrasto con quanto previsto nel piano di azione, che definisce la chiamata telefonica in caso di segnale di allarme come prioritaria.
Inoltre, l'intervento della Guardia RA, avvenuto soltanto alle ore 03:10:00 e conclusasi senza la constatazione di una situazione di pericolo tale da sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine (quali il distacco della corrente elettrica o evidenti segni di effrazione), non può ritenersi tempestivo né coerente con i ripetuti segnali di allarme descritti nel report di intervento, né con i rilevanti danni successivamente riscontrati presso la proprietà vigilata.
Altresì, le allegazioni attoree secondo cui nella notte tra l'8.6.2022 e il 9.6.2022 presso la sede della società attrice, ove erano custoditi i materiali di sua proprietà, analiticamente descritti nella tabella
Pagina 8 presente nell'atto di citazione da pagina 3 a 28 per una perdita pari a € 67.180,56, si era verificato un furto ad opera di ignoti con asporto di tali materiali, nonostante l'inserimento dell'allarme antifurto fornito e montato dalla convenuta, risultano dimostrate dall'escussione dei testi e Tes_2
. Testimone_3
I suddetti testi hanno riferito:
che nella notte indicata al capitolo 10 si è verificata un'effrazione che ha condotto al furto di diversi materiali stoccati nei locali dell'attrice, a seguito dell'introduzione di malviventi all'interno dei medesimi;
che è stata riscontrata una finestra rotta e le porte blindate e le casseforti risultavano aperte, probabilmente tagliate con appositi attrezzi, e i cassetti erano tutti spalancati;
che ignoti avevano gravemente danneggiato due casseforti e le porte blindate, sottraendo un'ingente quantità di merce di proprietà dell'attrice, costituita da telefoni cellulari e altri beni destinati alla vendita sul mercato;
che l'intrusione nei locali dell'attrice era avvenuta senza che la sirena o il sistema fumogeno si attivassero, pur essendo regolarmente installati.
Alla luce delle suddette risultanze, appare pertanto evidente la responsabilità contrattuale della per non aver dotato la sede dell'attrice di un impianto idoneo a proteggerlo Controparte_1 completamente da furti ed effrazioni e per non essersi attivata tempestivamente a seguito dei numerosi segnali d'allarme inviati alla Centrale Operativa.
Va escluso il concorso colposo del danneggiato nel provocare il danno, risultando pacifica in quanto non contestata ex art. 115 c.p.c. la corretta attivazione dell'allarme con modalità totale alle ore
19:45:04 dell'8.6.2022.
Va rilevato che non sono opponibili alla società attrice le clausole limitative della responsabilità contenute nel contratto prodotto dalla convenuta, poiché le stesse non risultano redatte in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di clausole vessatorie. Come affermato dalla
Corte di cassazione, “ciò che rileva è se le modalità del richiamo delle clausole onerose garantiscano l'attenzione del contraente debole verso la clausola sfavorevole e se il predisponente abbia adottato una tecnica redazionale idonea a porle in specifica evidenza, rendendo pienamente consapevole il sottoscrittore del loro significato e delle conseguenze della loro approvazione”(Cass., ord. n.
4404/2014). È ammessa la sottoscrizione “in blocco” delle clausole vessatorie (Cass., ord. n.
12708/2014; Cass. n. 18525/2007), ma deve escludersi l'efficacia del mero richiamo cumulativo,
Pagina 9 limitato ai numeri degli articoli e privo di indicazioni, anche sommarie, del loro contenuto (Cass., ord. n. 5733/2008; Cass., ord. n. 9492/2012).
Nel caso di specie, l'art. 15, che prevede l'esonero di responsabilità della società attrice, è richiamato nel riquadro delle clausole vessatorie con la sola dicitura “articolo 15 (responsabilità di Verisure)”, senza alcun riferimento all'esonero. Tale formulazione non è idonea ad assicurare un'adeguata informazione della controparte sulle conseguenze della clausola, che pertanto non risulta opponibile.
Tanto premesso giova ribadire che, in tema responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218
c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l'esistenza del danno (cfr. tra molte Cass. Civ. Sez. III, 18/03/2005, n.
5960; e Cass. Civ. n. 21140/2007).
Nel caso in esame, è emersa la prova che i primi scatti dei sensori perimetrali esterni, avvenuti intorno alle 00:31, venivano trattati da mediante invio di chiamate effettuate dopo circa 15 minuti CP_1 che non risultano oggetto di risposta dal titolare del contratto - il che, unitamente alla circostanza che tale tipologia di rilevamenti possono facilmente dipendere da contatti casuali o errori dello stesso utente, vale ad escludere che fino a quel momento fosse riscontrabile una responsabilità di . CP_1
Tuttavia, come evidenziato da parte attrice, è nella fase successiva, nella quale si riscontrava una convergenza di rilevamenti sia dai sensori esterni con quelli volumetrici interni, che la mancanza di risposte (fumogeni e soprattutto invio di guardie giurate) assume valenza di inadempimento grave delle obbligazioni contrattuali da parte di . CP_1
Ed invero, è stato provato che, come confermato dalla teste , i ladri sono riusciti ad introdursi Tes_2 nei locali senza che si attivassero né la sirena né il sistema di fumogeni. Il teste a aggiunto Tes_3 che "è vero" e che "la mattina ho notato che i fumogeni erano chiusi". Questi dispositivi avrebbero dovuto svolgere un'importante azione di dissuasione, distraendo e ostacolando gli intrusi attraverso il fumo e richiamando l'attenzione del vicinato con la sirena. Va inoltre rilevato un ritardo nell'attivazione del servizio di vigilanza, dato che, come confermato da entrambi i testi, nonostante l'allarme fosse scattato alle 01:51 con l'attivazione di molteplici sensori, l'operatore ha atteso fino alle
2:42-2:50 per attivare il servizio di vigilanza, con un ritardo ingiustificato di oltre un'ora. La teste ha dichiarato che l'operatore ha attivato il servizio di vigilanza solo dopo un'ora dall'effrazione, Tes_2 circostanza provata documentalmente dal report prodotto dalla stessa parte convenuta.
Pagina 10 Tale situazione presentava chiari sintomi di allarme che avrebbero dovuto indurre a richiedere un intervento immediato del servizio di vigilanza, quale l'attivazione simultanea di più sensori sia perimetrali che interni. Ebbene, nell'impossibilità di verificare lo stato dei luoghi a distanza e a causa del blackout del sistema di videosorveglianza, avrebbe dovuto provocare l'immediato intervento sul posto delle guardie giurate. Non avendolo fatto, ha violato uno dei principali tra gli impegni CP_1 assunti e dalla stessa vantato quale prestazione specifica posta a base della scelta del consumatore di preferenza di tale sistema di antifurto rispetto a quelli tradizionali.
Venendo alla quantificazione del danno, con riferimento al danno emergente, le testimonianze acquisite hanno chiaramente dimostrato che, nella notte tra l'8 e il 9 giugno 2022, ignoti hanno sottratto i materiali descritti nella tabella allegata all'atto di citazione (pagine 3-28), causando alla parte attrice una perdita pari a € 67.180,56.
È altresì provato che l'attrice ha subito ulteriori danni materiali per il danneggiamento di infissi e porte blindate, la cui riparazione si è resa necessaria a seguito dell'effrazione. A tal fine, la parte ha prodotto fatture elettroniche (doc. 10) comprovanti una spesa complessiva di € 19.389,20, importo che deve essere riconosciuto integralmente.
Non può invece essere accolta la richiesta di risarcimento in via equitativa per il fermo delle attività commerciali, che l'attrice assume di aver subito per circa tre settimane, non avendo fornito prova idonea a dimostrare l'effettiva perdita economica o il mancato guadagno.
Conseguentemente, la società convenuta va condannata a pagare all'attrice la somma complessiva di
€ 86.569,76.
Poiché il credito di parte attrice è credito di valore, sulla somma sopra indicata è dovuta la rivalutazione dalla data in cui il danno si è verificato (9.6.2022) fino a quella della presente sentenza,
e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su indicato e per gli anni successivi sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale.
Sull'importo complessivo come sopra determinato, spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come segue, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pagina 11 1) condanna al pagamento, in favore di dell'importo di € Controparte_1 Parte_1
86.569,76 a titolo risarcitorio, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali su tale somma intervenuti dal 9.6.2022 e fino alla data della presente sentenza e oltre agli ulteriori interessi legali maturati sull'importo come sopra calcolato dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
2) condanna al rimborso, in favore di delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 14.103,00 oltre spese generali nella misura del
15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Roma, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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