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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
nella causa civile iscritta al n° 114 R.G.A.2023 promossa in grado di appel- lo
D A
, in persona del Ministro e legale rappre- Parte_1 sentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici siti in Palermo, via Villareale, n. 6 è elettivamente domiciliato Appellante CONTRO
CP_1
Appellato/contumace CONTRO
CP_2 CP_3
Appellato/contumace CONTRO
Controparte_4
Appellato/contumace
All' udienza del 16 gennaio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle difese esposte nei rispettivi atti. FATTO E DIRITTO
1)Con ricorso al Tribunale di Agrigento in data 27.7.2018, , espo- CP_1 nendo di aver lavorato alle dipendenze della società dal 1° mar- Parte_2 zo 2016 al 30 aprile 2018 e di aver svolto mansioni di addetta alle pulizie (liv.
2° del CCNL Servizi di Pulizia 2010-2013) presso la sede del Comando Pro- vinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento per 24 ore settimanali, chiedeva la condanna della della (appaltatrice del servi- Parte_2 Controparte_5 zio di pulizia) e del Controparte_6
[...] Controparte_7
[...
(appaltante), al pagamento delle retribuzioni relative al mese di marzo 2018, aprile 2018, della 13^ e 14^ mensilità per l'anno 2018 e del TFR, quan- tificate in € 3.936,00, invocando il regime della solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore previsto dall'art. 29, 2° comma del D. Lgs. n. 276/2003. Nel corso del giudizio di primo grado parte ricorrente rinunciava alla domanda proposta nei confronti della nelle more fallita, nei cui Controparte_5 confronti aveva riassunto il giudizio previamente dichiarato interrotto. Il Giudice adito, con sentenza n. 831/2022 emessa in data 26.10.2022, in par- ziale accoglimento della domanda, tenuto conto dei conteggi elaborati dal
CTU nonché del pagamento in corso di causa delle mensilità di marzo e aprile 2018, condannava in solido la ed il Parte_2 [...]
Controparte_8
al pagamento, in favore del ricorrente,
[...] dell'importo di € 2.561,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ed oltre alle spese di lite. In particolare, il Tribunale, presupposto l'incontestato rapporto di lavoro su- Contr bordinato intrattenuto dal ricorrente con la società osservava CP_3 che, benché l'appalto per il servizio di pulizia del Comando del Vigili del Fuoco di Agrigento fosse stato aggiudicato alla la Controparte_5 era di fatto subentrata alla prima nell'esecuzione dei lavori, Parte_2 quale “società consorziata”; situazione, questa, che consentiva di ritenere operante la solidarietà passiva della stazione appaltante per i crediti di lavoro vantati dai dipendenti dell'appaltatrice (o della sub-appaltatrice), ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003. Avverso tale sentenza ha proposto appello il con ricorso Parte_1 depositato il giorno 11.02.2023, chiedendone la riforma.
, la Curatela del Fallimento della e quella CP_1 Controparte_5 Contr della (alla quale è stato notificato il ricorso in appello, stante il CP_3 fallimento della società, intervenuto l'1.12.2021 nel corso del giudizio di primo grado), non si sono costituite benché ritualmente evocate in giudizio. All'udienza del 16 gennaio 2025, la causa è stata decisa, sulle conclusioni della sola parte appellante, come da dispositivo steso in calce.
2)ESAME DEI MOTIVI. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , della Curatela CP_1 del Fallimento della e di quella della CP_5 CP_5 Parte_2 ritualmente evocate in giudizio e non costituitesi. Ciò premesso, con l'interposto gravame, il appellante censura la Parte_1 sentenza impugnata anzitutto nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto appli-
2 cabile alla fattispecie la solidarietà passiva tra appaltante ed appaltatore previ- sta dall'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, senza tener conto del disposto di cui all'art. 9 comma 1 del D.L. n. 76/2013 (conv. nella L. n. 99 del 9.08.2013) che ne esclude l'applicabilità alle pubbliche amministrazioni. Ribadisce, inoltre, con il secondo e terzo motivo di gravame, l'eccezione di improcedibilità della domanda, quale riflesso dell'improcedibilità di quella nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro e il subappaltatore- datore di lavoro, dichiarati entrambi falliti. Con il quarto motivo, lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Cont Giudice di prime cure ha ritenuto provato un subentro “di fatto” della
[...] con l'amministrazione appaltatrice. CP_3
Il primo motivo di appello è fondato. In ordine all'applicabilità della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 la giurisprudenza di legittimità ha da tem- po consolidato un orientamento (compendiato in Cass. 7 luglio 2014, n. 15432) secondo cui essa va esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale orientamento è stato recepito dal legislatore, che, nel 2013, ha definiti- vamente disegnato l'ambito di esclusione di applicabilità della disposizione suddetta, prevedendo espressamente, all'art. 9 comma 1 del D.L. n. 76/2013:
“Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165…”. Disposizione, questa, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame svoltasi successivamente alla sua entrata in vigore. Conseguentemente, l'invocata responsabilità solidale del
[...]
per le retribuzioni spettanti ai dipendenti dell'appaltatore (o del Parte_1 subappaltatore) non può certamente trovare la sua fonte nel citato art. 29 D. Lgs. n. 276/2003. Né può qui farsi riferimento al regime della solidarietà previsto dalla disciplina comune del contratto di appalto (art. 1676 c.c.). Recita l'art. 1676 c.c.: “coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto loro è dovuto fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
3 Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, tale norma
“…attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta contro il com- mittente per conseguire quanto è dovuto in conseguenza della prestazione dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato. Da ciò deriva una solidarietà passiva tra appaltatore e committente, che non diventa comunque parte del rapporto di lavoro” (Cassazione civile, sezione lavoro, 27.9.2000 n.12784). Dall'analisi della disposizione in questione si evince chiaramente che elementi dell'azione sono: “1) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (art.2094 c.c.) alle dipendenze di un imprenditore che, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, esercita una attività diretta al compimento di un'opera o di un servizio nei confronti di un determinato committente verso un corrispettivo (art. 1655 c.c.); 2) l'esecuzione della pre- stazione lavorativa per il compimento di quella particolare opera o di quello specifico servizio commissionati da quel determinato committente;
3) l'esi- stenza di un credito di lavoro in capo ai suddetti lavoratori, inadempiuto da parte dell'appaltatore-datore di lavoro (artt. 2099 e segg. c.c.); 4) in pari tempo, l'esistenza di un credito dell'appaltatore verso il committente in rela- zione al compimento dell'opera o del servizio commissionatigli … Ricorrendo tutti questi elementi, la legge prevede che i lavoratori, mediante l'esercizio di un'azione contro il committente” (o subcommittente), “possono conseguire direttamente da quest'ultimo la minor somma fra quella che è loro dovuta in conseguenza del rapporto di lavoro e quella che è dovuta all'appaltatore dal medesimo committente in relazione al contratto di appalto stipulato tre le parti” (così in motivazione Cassazione Civile, sezione Lavoro, n.3559/2001 – cfr. anche Cass. 35962/2021). Posto quanto sopra, rileva la Corte che, nel caso di specie, non ha in CP_1 alcun modo allegato (né tampoco provato) l'esistenza di un debito della sta- zione appaltante, al momento della proposizione della domanda, nei confronti della appaltatrice o della (supposta) subentrante nell'appalto
Tanto basta per ritenere infondata la pretesa nei confronti del appel- Parte_1 lante e in tal senso va parzialmente riformata l'impugnata sentenza con conse- guente assorbimento delle altre censure. 3) In ossequio al principio della soccombenza deve essere con- CP_1 dannata al pagamento delle spese processuali del doppio grado nei confronti del che si liquidano come in dispositivo. Parte_1
La posizione di terzietà delle due curatele fallimentari rispetto ai contorni soggettivi delle questioni dirimenti consente di ritenere irripetibili nei loro confronti le spese di lite.
P.Q.M.
4 definitivamente pronunciando, nella contumacia di , CP_1 [...]
e che dichiara, in parziale riforma CP_9 Controparte_4 della sentenza n. 831/2022 del Tribunale G.L. di Agrigento, rigetta la doman- da proposta da col ricorso introduttivo di primo grado nei con- CP_1 fronti del , del Controparte_6 CP_10 corso Pubblico . Controparte_8
Condanna a rifondere all'appellante le spese processuali del CP_1 doppio grado che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 1.278,00 e, per questo grado, in complessivi euro 962,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge se dovute.
Nulla sulle spese nei confronti del fallimento e del Parte_2 [...]
CP_11 CP_5
Palermo 16 gennaio 2025 Il Presidente
Maria G. Di Marco
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