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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3918 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12223/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott.Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Bucci del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a: Deta (Romania) il 16 settembre 1983 cittadino: romeno Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesco Giovinazzo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) il 5 luglio 2009 in regime di separazione dei beni, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano, anno 2009, n. 577, Parte 2, Serie A, Registro 3; X separati con accordo di negoziazione assistita munita dell'autorizzazione del P.M. presso il Tribunale di Milano, del 22 febbraio 2023 con autorizzazione del Pubblico Ministero, Dott.ssa Rossana Guareschi, del 6 marzo 2023
con i seguenti figli: (C.F. ) nata a [...] il 6 Parte_3 C.F._3 giugno 2016 e (C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_4 C.F._4 entrambi cittadini italiani e residenti in [...]
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 novembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori con collocamento prelevante presso la madre in Milano (MI), Via Vincenzo da Seregno n. 50;
2) il padre potrà tenere con sé i figli tutte le settimane nella giornata del lunedì dall'uscita da scuola e sino alle ore 21,00, salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori;
3) I figli trascorreranno con i genitori week-end alternati dalle ore 10,00 del sabato e sino alle ore
19,00 della domenica con pernottamento notturno presso l'abitazione paterna nel fine settimana di sua spettanza;
4) Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi previo accordo tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro la località ed i recapiti anche telefonici ove i figli saranno reperibili nonché le persone cui i minori saranno affidati in assenza del genitore di riferimento.
5) Le festività natalizie – dal 22 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio – seguiranno il criterio dell'alternanza.
6) Per le restanti festività ed in occasione dei ponti si seguirà il criterio dell'alternanza.
7) Eventuali viaggi o gite all'estero dovranno essere preventivamente concordate ed accettate espressamente da entrambi i genitori.
8) Il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Pt_2 Pt_1 somma mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di maggio 2025 e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2025
(prima rivalutazione maggio 2026);
9) ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e successive modifiche del giugno 2025 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo) f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
10) L'assegno unico sarà interamente in favore della signora;
Parte_1
11) Il cane di famiglia, intestato al signor , resta affidato alle cure dello stesso che si farà carico Pt_2 interamente delle sue cure e del suo mantenimento. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano (MI) il 5 luglio 2009 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG