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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/07/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2581/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2581/2025 V.G. posta in decisione il 15/07/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Ravenna, Via Braccesca n. 3 (avv.ti Tamara Casacci e Daniela Gherardi)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...] (avv.ti Tamara Casacci e Daniela Gherardi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale e divorzio - scioglimento del matrimonio proposta con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data 17/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 15.06.2024 in Imola (BO), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 57, p. 1, anno 2024; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
rilevato che la domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2581/2025 R.G.V.G., così provvede:
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Imola (BO) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo del rispetto e del disinteresse per le future condotte personali, anche in relazione alla vita privata e sentimentale, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
conseguentemente il Tribunale adito Vorrà ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza presso i competenti Uffici del Comune di Imola (BO), a margine dell'Atto di Matrimonio Registro anno 2024, n. 57, Parte I, Serie A.
2. Dare atto che i coniugi dichiarano di avere già definito ogni ulteriore rapporto patrimoniale tra essi intercorso, di non avere alcuna ragione di credito l'uno/a nei confronti dell'altro/a e che ogni e qualsiasi questione, patrimoniale e non, inerente i rapporti tutti tra i medesimi intercorsi è già stata regolata e definita nonché di essere totalmente economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi forma di contributo al proprio mantenimento.” - provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2581/2025 V.G. posta in decisione il 15/07/2025 e promossa dai coniugi
(C.F. ), nato in [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Ravenna, Via Braccesca n. 3 (avv.ti Tamara Casacci e Daniela Gherardi)
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...] (avv.ti Tamara Casacci e Daniela Gherardi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale e divorzio - scioglimento del matrimonio proposta con ricorso ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data 17/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile il 15.06.2024 in Imola (BO), in regime patrimoniale di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 57, p. 1, anno 2024; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
rilevato che la domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2581/2025 R.G.V.G., così provvede:
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Imola (BO) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo del rispetto e del disinteresse per le future condotte personali, anche in relazione alla vita privata e sentimentale, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
conseguentemente il Tribunale adito Vorrà ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza presso i competenti Uffici del Comune di Imola (BO), a margine dell'Atto di Matrimonio Registro anno 2024, n. 57, Parte I, Serie A.
2. Dare atto che i coniugi dichiarano di avere già definito ogni ulteriore rapporto patrimoniale tra essi intercorso, di non avere alcuna ragione di credito l'uno/a nei confronti dell'altro/a e che ogni e qualsiasi questione, patrimoniale e non, inerente i rapporti tutti tra i medesimi intercorsi è già stata regolata e definita nonché di essere totalmente economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi forma di contributo al proprio mantenimento.” - provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè