TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/06/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 900/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 900/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 26 maggio 2025, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., 3° comma;
promossa da
, codice fiscale in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Alberto
Abenavoli, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
(appellante)
contro
codice fiscale nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
31.5.1965, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Emanuela Coppola, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
(appellato)
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato al Parte_1 CP_1
pagina 1 di 5 , conveniva la suddetta parte per chiedere al Giudice adito di: “1) accertare e CP_1 dichiarare che l'acqua erogata presso l'utenza intestata al sig. […] Controparte_1 relativa all'appartamento di sua proprietà in uso quale abitazione familiare, non presenta dall'anno 2011 i requisiti di potabilità previsti per legge e per l'effetto condannare il , […] alla restituzione della somma di Parte_1
€620,10 in favore dell'attore, corrispondente al 50% della maggior somma pari ad €
1.238,80 pagata a titolo di canone acqua […] negli anni dal 2011al 2015 e successivi maturandi fino alla definizione del giudizio […]; 2) accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento contrattuale del convenuto Parte_1
ai danni del sig. ex art. 1218 cod. civ. per non aver fornito
[...] Controparte_1
nel periodo in esame – anni dal 2011 al 2015 – “acqua potabile” e conseguentemente condannare l'Ente convenuto in persone del suo Sindaco p.t. al pagamento in favore dell'attore della somma pari d € 4.344,06 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per aver dovuto acquistare le apparecchiature necessarie per il trattamento dell'acqua ad uso domestico (c.d. depuratore ed addolcitore), ovvero da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. in quella maggiore e/o minore somma che sarà stabilita in corso di causa e sempre entro i limiti di competenza dell'Autorità adita”.
Si costituiva in giudizio il ed eccepiva, preliminarmente, Parte_1
la prescrizione del diritto di credito vantato da parte attrice. Nel merito, osservava che l'abitazione di non rientrava all'interno della perimetrazione del Controparte_1
territorio cittadino in cui era stata accertata la non potabilità dell'acqua erogata.
Con sentenza n. 1311/2021, il Giudice di Pace di accoglieva la Parte_1 domanda avanzata da rilevando quanto segue: “l'acqua erogata dalla Controparte_1
rete idrica del , discostandosi notevolmente dai parametri Parte_1
chimici e fisici fissati dalla legge, presenta un tasso eccessivo di salinità, che la rende
non potabile e dannosa per la salute dell'uomo, nonché fonte di danneggiamento delle
apparecchiature domestiche, quali elettrodomestici et similia e tali essendo le risultanze
pagina 2 di 5 processuali, non v'è dubbio che il , con il quale l'attore ha Parte_1 concluso il contratto di fornitura d'acqua in questione, si sia reso inadempiente all'obbligo di fornire acqua potabile. Pertanto, il convenuto non avendo dato Pt_1
prova del contrario deve rispondere di tale inadempimento (rectius inesatto adempimento), restituendo all'attore il canone indebitamente percepito ed avendo, questi, utilizzato l'acqua fornita solo per scopo igienico e non anche per uso potabile, equo appare, contenere detta ripetizione a carico del nella misura ritenuta Pt_1 adeguata del 50%del canone versato a corresponsione del servizio idrico, ossia €620,10 pari al 50% di €1.240,20. Per quel che concerne il risarcimento dei danni lamentati va riconosciuto all'attore certamente il danno patrimoniale, in quanto l'impossibilità di usufruire di acqua potabile, ha costretto costui a provvedere, suo malgrado, all'acquisto di strumenti per la potabilizzazione dell'acqua e che vanno quantificate in € 4.344,06 come d fatture asseverate in fase testimoniale”.
Avverso tale decisione, il proponeva appello innanzi a Parte_1
codesto Tribunale e, riproponendo le medesime difese di quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata innanzi al primo giudice, chiedeva: 1) che venisse dichiarata la potabilità dell'acqua erogata negli anni 2011-2015; 2) che venisse accertato che parte appellata non aveva diritto ad ottenere il rimborso del 50% del canone idrico versato per le annualità 2011-2015; 3) che venisse accertato che CP_1
non aveva il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, 4) il
[...]
pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in appello ed Controparte_1 eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt.
325 e 326 c.p.c. Nel merito, chiedeva la conferma integrale della impugnata sentenza.
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 26.05.2025, le parti precisavano le conclusioni nei seguenti termini:
“Oggi all'udienza del 27/5/2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Delfino, sono comparsi:
- nell'interesse di parte appellante, l'avv. Alberto Abenavoli, il quale esibisce in
pagina 3 di 5 visione copia della sentenza appellata trasmessa a lui come difensore dall'avv. Vincenzo
Rizzi in data 13.09.2021 e dichiara che, a quella data, il procuratore dell'Amministrazione comunale nel primo grado di giudizio non era ancora collocato in quiescenza e, pertanto, la sua casella di posta elettronica iscritta al Reginde era attiva
quando ha ricevuto la notifica della sentenza appellata da parte del difensore del sig.
odierna parte appellata;
dichiara, pertanto, di rinunciare all'atto di gravame CP_1
chiedendo la compensazione delle spese di lite;
- nell'interesse di parte appellata, l'avv. COPPOLA EMANUELA, la quale accetta la rinuncia all'atto di gravame ed insiste nella condanna alle spese dell'appellante rinunciante”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'udienza del 26 maggio 2025 il procuratore della parte appellante - riconoscendo la tardività dell'impugnazione - ha dichiarato di rinunciare all'atto di gravame chiedendo la compensazione delle spese di lite;
la rinuncia all'atto di gravame è stata, per di più, accettata dalla parte appellata che ha insistito nella condanna alle spese del rinunciante.
Non vi è dubbio, pertanto, che debba essere dichiarata l'estinzione del procedimento di appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata (ex art. 338
c.p.c.).
2. Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ultimo comma “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
La Suprema Corte ha anche avuto occasione di precisare che “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e
pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c.,
secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. tale regola, che
costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione
pagina 4 di 5 delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle
spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione” (Cass., Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018); tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione.
Le spese di lite si pongono, quindi, a carico del rinunciante e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei vigenti parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore del procedimento, dell'assenza della fase istruttoria ed applicata la riduzione per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione sulla causa come in epigrafe promossa, avverso la sentenza n. 1311/2021 del Giudice di Pace di
, così provvede: Parte_1
1) dichiara l'estinzione del procedimento di appello e, per l'effetto, dà atto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata (ex art. 338 c.p.c.);
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio di appello che si liquidano in complessivi € 650,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte appellata che ne ha fatto espressa richiesta.
Reggio Calabria, 17 giugno 2025
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 900/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 26 maggio 2025, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., 3° comma;
promossa da
, codice fiscale in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Alberto
Abenavoli, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
(appellante)
contro
codice fiscale nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
31.5.1965, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Emanuela Coppola, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
(appellato)
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato al Parte_1 CP_1
pagina 1 di 5 , conveniva la suddetta parte per chiedere al Giudice adito di: “1) accertare e CP_1 dichiarare che l'acqua erogata presso l'utenza intestata al sig. […] Controparte_1 relativa all'appartamento di sua proprietà in uso quale abitazione familiare, non presenta dall'anno 2011 i requisiti di potabilità previsti per legge e per l'effetto condannare il , […] alla restituzione della somma di Parte_1
€620,10 in favore dell'attore, corrispondente al 50% della maggior somma pari ad €
1.238,80 pagata a titolo di canone acqua […] negli anni dal 2011al 2015 e successivi maturandi fino alla definizione del giudizio […]; 2) accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento contrattuale del convenuto Parte_1
ai danni del sig. ex art. 1218 cod. civ. per non aver fornito
[...] Controparte_1
nel periodo in esame – anni dal 2011 al 2015 – “acqua potabile” e conseguentemente condannare l'Ente convenuto in persone del suo Sindaco p.t. al pagamento in favore dell'attore della somma pari d € 4.344,06 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per aver dovuto acquistare le apparecchiature necessarie per il trattamento dell'acqua ad uso domestico (c.d. depuratore ed addolcitore), ovvero da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. in quella maggiore e/o minore somma che sarà stabilita in corso di causa e sempre entro i limiti di competenza dell'Autorità adita”.
Si costituiva in giudizio il ed eccepiva, preliminarmente, Parte_1
la prescrizione del diritto di credito vantato da parte attrice. Nel merito, osservava che l'abitazione di non rientrava all'interno della perimetrazione del Controparte_1
territorio cittadino in cui era stata accertata la non potabilità dell'acqua erogata.
Con sentenza n. 1311/2021, il Giudice di Pace di accoglieva la Parte_1 domanda avanzata da rilevando quanto segue: “l'acqua erogata dalla Controparte_1
rete idrica del , discostandosi notevolmente dai parametri Parte_1
chimici e fisici fissati dalla legge, presenta un tasso eccessivo di salinità, che la rende
non potabile e dannosa per la salute dell'uomo, nonché fonte di danneggiamento delle
apparecchiature domestiche, quali elettrodomestici et similia e tali essendo le risultanze
pagina 2 di 5 processuali, non v'è dubbio che il , con il quale l'attore ha Parte_1 concluso il contratto di fornitura d'acqua in questione, si sia reso inadempiente all'obbligo di fornire acqua potabile. Pertanto, il convenuto non avendo dato Pt_1
prova del contrario deve rispondere di tale inadempimento (rectius inesatto adempimento), restituendo all'attore il canone indebitamente percepito ed avendo, questi, utilizzato l'acqua fornita solo per scopo igienico e non anche per uso potabile, equo appare, contenere detta ripetizione a carico del nella misura ritenuta Pt_1 adeguata del 50%del canone versato a corresponsione del servizio idrico, ossia €620,10 pari al 50% di €1.240,20. Per quel che concerne il risarcimento dei danni lamentati va riconosciuto all'attore certamente il danno patrimoniale, in quanto l'impossibilità di usufruire di acqua potabile, ha costretto costui a provvedere, suo malgrado, all'acquisto di strumenti per la potabilizzazione dell'acqua e che vanno quantificate in € 4.344,06 come d fatture asseverate in fase testimoniale”.
Avverso tale decisione, il proponeva appello innanzi a Parte_1
codesto Tribunale e, riproponendo le medesime difese di quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata innanzi al primo giudice, chiedeva: 1) che venisse dichiarata la potabilità dell'acqua erogata negli anni 2011-2015; 2) che venisse accertato che parte appellata non aveva diritto ad ottenere il rimborso del 50% del canone idrico versato per le annualità 2011-2015; 3) che venisse accertato che CP_1
non aveva il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, 4) il
[...]
pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in appello ed Controparte_1 eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione degli artt.
325 e 326 c.p.c. Nel merito, chiedeva la conferma integrale della impugnata sentenza.
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 26.05.2025, le parti precisavano le conclusioni nei seguenti termini:
“Oggi all'udienza del 27/5/2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Delfino, sono comparsi:
- nell'interesse di parte appellante, l'avv. Alberto Abenavoli, il quale esibisce in
pagina 3 di 5 visione copia della sentenza appellata trasmessa a lui come difensore dall'avv. Vincenzo
Rizzi in data 13.09.2021 e dichiara che, a quella data, il procuratore dell'Amministrazione comunale nel primo grado di giudizio non era ancora collocato in quiescenza e, pertanto, la sua casella di posta elettronica iscritta al Reginde era attiva
quando ha ricevuto la notifica della sentenza appellata da parte del difensore del sig.
odierna parte appellata;
dichiara, pertanto, di rinunciare all'atto di gravame CP_1
chiedendo la compensazione delle spese di lite;
- nell'interesse di parte appellata, l'avv. COPPOLA EMANUELA, la quale accetta la rinuncia all'atto di gravame ed insiste nella condanna alle spese dell'appellante rinunciante”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'udienza del 26 maggio 2025 il procuratore della parte appellante - riconoscendo la tardività dell'impugnazione - ha dichiarato di rinunciare all'atto di gravame chiedendo la compensazione delle spese di lite;
la rinuncia all'atto di gravame è stata, per di più, accettata dalla parte appellata che ha insistito nella condanna alle spese del rinunciante.
Non vi è dubbio, pertanto, che debba essere dichiarata l'estinzione del procedimento di appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata (ex art. 338
c.p.c.).
2. Ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ultimo comma “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
La Suprema Corte ha anche avuto occasione di precisare che “Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e
pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c.,
secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. tale regola, che
costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione
pagina 4 di 5 delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle
spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione” (Cass., Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018); tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione.
Le spese di lite si pongono, quindi, a carico del rinunciante e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei vigenti parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore del procedimento, dell'assenza della fase istruttoria ed applicata la riduzione per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione sulla causa come in epigrafe promossa, avverso la sentenza n. 1311/2021 del Giudice di Pace di
, così provvede: Parte_1
1) dichiara l'estinzione del procedimento di appello e, per l'effetto, dà atto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata (ex art. 338 c.p.c.);
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio di appello che si liquidano in complessivi € 650,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore della parte appellata che ne ha fatto espressa richiesta.
Reggio Calabria, 17 giugno 2025
Il Giudice
(dr.ssa Lucia Delfino)
pagina 5 di 5