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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE REL
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5422/2024
promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'avv. DEBERNARDI ELISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
civile in PINEROLO il 14/02/2015.
I signori contraevano matrimonio in Pinerolo Parte_1 Parte_2 il 14/02/2015. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pinerolo
(atto n. 5 parte I serie -del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
pagina 1 di 3 Per_ Dall'unione è nato un figlio: il 04/08/2006.
Con ricorso depositato il 27/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 255/2024 del 24/07/2024, pubblicata in data 25/07/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori iscrizione i cui estremi Parte_1 Parte_2
sono precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di provvedere alle incombenze di legge;
pagina 2 di 3 ASSEGNA la casa coniugale, sita in Pinerolo, Via Gioberti n. 4, con gli arredi che la compongono alla sig.ra Parte_1
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra per il mantenimento della figlia, Pt_2 Parte_1
l'assegno periodico di €5 sato entro il 5 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di marzo 2025.
DÀ ATTO che l'assegno unico sia percepito in toto dalla sig.ra Parte_1
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative
Per_ per la figlia – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente
Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati.
DÀ ATTO che i coniugi non si richiedono reciprocamente contributi e/o assegni divorzili, essendo entrambi economicamente autonomi.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9 giugno2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE REL
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5422/2024
promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso Parte_1 Parte_2 lo studio dell'avv. DEBERNARDI ELISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“come da ricorso presentato congiuntamente”
Per il P.M.
“Visto nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
civile in PINEROLO il 14/02/2015.
I signori contraevano matrimonio in Pinerolo Parte_1 Parte_2 il 14/02/2015. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pinerolo
(atto n. 5 parte I serie -del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
pagina 1 di 3 Per_ Dall'unione è nato un figlio: il 04/08/2006.
Con ricorso depositato il 27/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 255/2024 del 24/07/2024, pubblicata in data 25/07/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori iscrizione i cui estremi Parte_1 Parte_2
sono precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di provvedere alle incombenze di legge;
pagina 2 di 3 ASSEGNA la casa coniugale, sita in Pinerolo, Via Gioberti n. 4, con gli arredi che la compongono alla sig.ra Parte_1
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra per il mantenimento della figlia, Pt_2 Parte_1
l'assegno periodico di €5 sato entro il 5 di ogni mese e rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal mese di marzo 2025.
DÀ ATTO che l'assegno unico sia percepito in toto dalla sig.ra Parte_1
DISPONE che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative
Per_ per la figlia – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - siano a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente
Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati.
DÀ ATTO che i coniugi non si richiedono reciprocamente contributi e/o assegni divorzili, essendo entrambi economicamente autonomi.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 9 giugno2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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