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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/07/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 733/2023 promossa da
(P. IVA Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Messina ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Formigine (MO), Via Farini, 14
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simone Vaccari e Domenico Beraldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via CP_1
Sabbatini, 13
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3430/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 10.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n.
[...] 3430/2022, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di €
8.199,83=, oltre interessi e spese, in forza della fattura emessa relative allo svolgimento di attività di consulenza contabile, asserendo che nulla era dovuto per infondatezza delle pretesa creditoria, non avendo mai conferito alcun incarico alla società opposta e chiedendo il risarcimento dei danni per violazione della legge della Privacy, per avere prodotto senza autorizzazione cartelle e avvisi di pagamento dell'Agenzia Pt_2 riscossione ricevuti da terzi e prodotti solo per discreditare la società
nonché per lite temeraria. Parte_1
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1 il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutate le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta sufficiente ai fini decisionali, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
Parte convenuta opposta non ha assolto, in maniera precisa, all'onere probatorio di fornire gli elementi a sostegno della sua pretesa, come richiesto in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ.
n. 12765/2007).
Di contro parte opponente ha apportato i fatti impeditivi della pretesa di allegando documenti da cui si evince che tutte le CP_1 operazioni contabili e fiscali solte nell'interesse di
[...] siano state poste in essere dal dott. , a Parte_1 Persona_1 nulla rilevando il coinvolgimento di quest'ultimo in altre realtà societarie.
In effetti da un'attenta della disamina della documentazione prodotta, in particolare dalla corrispondenza, emerge come i rapporti professionali siano intercorsi sostanzialmente tra l'opponente e
[...]
, atteso che tutte le richieste, inoltrate via mail, erano dirette Per_1 allo studio a prescindere dalla indicazione della società e/o Per_1 studi professionali di cui fa parte il medesimo ovvero dal fatto Per_1
Pag. 2 di 4 che la sig.ra fosse dipendente di posto che Pt_3 CP_1 nulla escludeva che il professionista incaricato potesse avvalersi, per l'espletamento della sua attività professionale, di altri collaboratori.
Emerge, infatti, proprio dal cassetto fiscale che il professionista che ha registrato tutti i documenti fiscali e contabili fosse proprio il Per_1 non trovandosi alcuna traccia di intervento diretto della società convenuta (docc. nn.
4-5 atto di citazione in opposizione).
Conclusivamente non ha apportato idonea CP_1 dimostrazione di un effettivo incarico di consulenza ad essa conferito dall'opponete, il quale, non essendo necessaria la forma scritta, può essere dimostrato con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni
(valga per tutte Cass. Civ. n. 2319/2016), del tutto carente nel caso di specie.
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo viene accolta e revocato il decreto ingiuntivo.
Non trova, invece, accoglimento la richiesta attorea di risarcimento degli asserti danni subiti, non avendo l'opponente contestato dettagliatamente l'esecuzione dell'attività svolta, risultante per tabulas, ed in mancanza di supporto probatorio circa l'asserita violazione della privacy ed il danno economico subito.
Come non trova accoglimento la richiesta dei danni per lite temeraria, avanzata dall'opponente, in mancanza dei requisiti che la caratterizzano, posto che lo svolgimento dei fatti esclude il dolo o la colpa grave in capo alla società convenuta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 733/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
Pag. 3 di 4 - accoglie la opposizione a decreto ingiuntivo opposto n. 3430/2022, che viene revocato;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida nella Parte_1 complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 28 luglio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 733/2023 promossa da
(P. IVA Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Messina ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Formigine (MO), Via Farini, 14
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simone Vaccari e Domenico Beraldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via CP_1
Sabbatini, 13
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3430/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 10.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n.
[...] 3430/2022, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di €
8.199,83=, oltre interessi e spese, in forza della fattura emessa relative allo svolgimento di attività di consulenza contabile, asserendo che nulla era dovuto per infondatezza delle pretesa creditoria, non avendo mai conferito alcun incarico alla società opposta e chiedendo il risarcimento dei danni per violazione della legge della Privacy, per avere prodotto senza autorizzazione cartelle e avvisi di pagamento dell'Agenzia Pt_2 riscossione ricevuti da terzi e prodotti solo per discreditare la società
nonché per lite temeraria. Parte_1
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1 il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutate le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta sufficiente ai fini decisionali, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
Parte convenuta opposta non ha assolto, in maniera precisa, all'onere probatorio di fornire gli elementi a sostegno della sua pretesa, come richiesto in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ.
n. 12765/2007).
Di contro parte opponente ha apportato i fatti impeditivi della pretesa di allegando documenti da cui si evince che tutte le CP_1 operazioni contabili e fiscali solte nell'interesse di
[...] siano state poste in essere dal dott. , a Parte_1 Persona_1 nulla rilevando il coinvolgimento di quest'ultimo in altre realtà societarie.
In effetti da un'attenta della disamina della documentazione prodotta, in particolare dalla corrispondenza, emerge come i rapporti professionali siano intercorsi sostanzialmente tra l'opponente e
[...]
, atteso che tutte le richieste, inoltrate via mail, erano dirette Per_1 allo studio a prescindere dalla indicazione della società e/o Per_1 studi professionali di cui fa parte il medesimo ovvero dal fatto Per_1
Pag. 2 di 4 che la sig.ra fosse dipendente di posto che Pt_3 CP_1 nulla escludeva che il professionista incaricato potesse avvalersi, per l'espletamento della sua attività professionale, di altri collaboratori.
Emerge, infatti, proprio dal cassetto fiscale che il professionista che ha registrato tutti i documenti fiscali e contabili fosse proprio il Per_1 non trovandosi alcuna traccia di intervento diretto della società convenuta (docc. nn.
4-5 atto di citazione in opposizione).
Conclusivamente non ha apportato idonea CP_1 dimostrazione di un effettivo incarico di consulenza ad essa conferito dall'opponete, il quale, non essendo necessaria la forma scritta, può essere dimostrato con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni
(valga per tutte Cass. Civ. n. 2319/2016), del tutto carente nel caso di specie.
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo viene accolta e revocato il decreto ingiuntivo.
Non trova, invece, accoglimento la richiesta attorea di risarcimento degli asserti danni subiti, non avendo l'opponente contestato dettagliatamente l'esecuzione dell'attività svolta, risultante per tabulas, ed in mancanza di supporto probatorio circa l'asserita violazione della privacy ed il danno economico subito.
Come non trova accoglimento la richiesta dei danni per lite temeraria, avanzata dall'opponente, in mancanza dei requisiti che la caratterizzano, posto che lo svolgimento dei fatti esclude il dolo o la colpa grave in capo alla società convenuta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 733/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
Pag. 3 di 4 - accoglie la opposizione a decreto ingiuntivo opposto n. 3430/2022, che viene revocato;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida nella Parte_1 complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 28 luglio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4