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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Grazia Bagella CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 72 di RACL dell'anno 2018 proposta da in persona del Ministro in carica, Parte_1 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, nei cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23 è legalmente domiciliato.
APPELLANTE
CONTRO
( ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti apposta a margine della memoria difensiva 4.02.2019, unitamente e disgiuntamente, dal prof. Avv. Riccardo Del Punta (cod. fisc.
) del Foro di Pisa, dall'Avv. Chiara Cherubini (cod. fisc. C.F._2
del Foro di Firenze, e dall'Avvocato Cristiano Deidda (cod. C.F._3
fisc. del Foro di Cagliari con studio in Cagliari Via Alghero n. C.F._4
13, presso il cui studio è elettivamente domiciliata l'appellata.
APPELLATA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro,
[...]
, premesso di essere dipendente del CP_1 Parte_1
con qualifica di Ispettore del Lavoro, area funzionale C, posizione economica
[...]
C2 del CCNL Comparto Ministeri, ha convenuto in giudizio l'Amministrazione datrice di lavoro per denunciare i reiterati comportamenti di carattere persecutorio posti in essere nei suoi confronti dai suoi superiori, gravemente lesivi della sua dignità personale e professionale, a causa dei quali si era venuta a trovare in una grave situazione di disagio nel contesto lavorativo e aveva sviluppato una sindrome depressiva cronica che l'aveva costretta a sottoporsi a numerose terapie e cure specialistiche.
La situazione lavorativa, particolarmente favorevole e soddisfacente finché aveva prestato servizio presso l' di Cagliari, dove aveva disimpegnato Parte_2 incarichi di responsabilità che le erano valsi l'emissione di giudizi di professionalità positivi, era mutata radicalmente quando, nel 1993, aveva chiesto, per gravi motivi familiari, il trasferimento presso la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego e il
Collocamento Agricolo (S.C.I.C.A.) di Quartu Sant'Elena.
Presso la nuova sede, dove le era stato affidato l'incarico di responsabile del
Servizio II – Avviamento al Lavoro, aveva trovato un clima ambientale difficile determinato dal costante atteggiamento vessatorio tenuto ai suoi danni dall'allora
RE , il quale fin dal principio l'aveva messa nelle condizioni di far CP_2 fronte a una mole di lavoro insostenibile, privandola al contempo dell'apporto di colleghi competenti ed esperti, le aveva richiesto/imposto di rinunciare alle ferie nei periodi estivi, sì da smaltire l'arretrato accumulato in conseguenza della cronica carenza di organico, aveva tentato di colpirla con sanzioni disciplinari poi giudicate illegittime dagli organi competenti, l'aveva reiteratamente screditata e umiliata sul piano personale e professionale davanti ai colleghi e spesso davanti agli utenti, usando toni fortemente aggressivi e offensivi.
Nel marzo del 1995 era stata privata dei compiti di responsabilità fino a quel momento svolti faticosamente nella gestione dell'avviamento al lavoro ed era stata adibita a mansioni inferiori di segreteria, per poi essere trasferita, nel settembre 1995,
2 con l'incarico di Capo Servizio I, alla S.C.I.C.A. di Assemini, a distanza di venti chilometri dalla propria abitazione, con la motivazione che nell'esercizio delle sue mansioni aveva tenuto “un atteggiamento privo di impulso operativo e senza alcun contenuto propositivo” e per “la dura contrapposizione e la patente conflittualità” con il Carta.
Nella Sezione di Assemini il suo ruolo professionale era stato significativamente ridotto, essendo stata esclusa dai corsi di specializzazione a cui avevano partecipato gli altri colleghi di pari e inferiore qualifica. Una volta rimosso il dall'incarico di CP_2
Responsabile della S.C.I.C.A. di Quartu Sant'Elena, l'Amministrazione non aveva accolto la sua richiesta di rassegnazione a quella sede ma, a decorrere dal dicembre
1996, ne aveva disposto il trasferimento all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari. Anche nella nuova sede era stata ostacolata nel suo percorso di crescita professionale, dato che, pur avendo inizialmente partecipato ad alcuni corsi di specializzazione, non era stata sottoposta a periodi formativi e di addestramento sul campo, come invece espressamente disposto dal dott. RE dell'Ispettorato Persona_1
Provinciale del Lavoro di Cagliari, né era stata mai affiancata da colleghi esperti che potessero impartirle la conoscenza di base delle nuove funzioni ispettive assegnatele.
Ciononostante la ricorrente si era distinta per l'impegno e le capacità professionali dimostrate nell'esercizio delle sue mansioni, come dimostrato dalle note di encomio emesse dai superiori.
Sulla base di queste premesse la ha domandato la condanna CP_1 dell'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale subito a causa della condotta illegittima perpetrata per anni nei suoi confronti, integrante un'ipotesi di “mobbing”.
Il costituitosi ritualmente in Parte_1
giudizio, ha contestato di avere tenuto, per il tramite di suoi dipendenti, condotte vessatorie e prevaricatorie verso la ricorrente, segnalando che la stessa nel luglio 2006 era stata collocata in quiescenza in quanto dichiarata dalla Commissione medica di verifica, con verbale n. 13 del 16.03.2006, inidonea al servizio perché
“permanentemente e totalmente inabile a qualsiasi proficuo lavoro”.
Ha, in particolare, sostenuto che le funzioni di Capo del Servizio II affidate alla allorquando era stata assegnata alla S.C.I.C.A. di Quartu Sant'Elena erano CP_1
3 pienamente confacenti con la qualifica e l'anzianità dalla medesima possedute e che prima che il trasferimento fosse operativo la ricorrente era stata invitata dall'allora
RE, dott.ssa a studiare la normativa in materia di collocamento e a Per_2 contattare i colleghi della nuova sede così da poter assumere l'incarico con la preparazione necessaria;
una volta trasferita aveva potuto contare su un organico di otto addetti, più che sufficiente a far fronte al carico di lavoro del Servizio.
Nessuna condotta ostruzionistica era stata posta in essere da , atteso CP_2
che rientrava nella ordinaria conduzione del personale la pratica di spostare i dipendenti da un ufficio all'altro ed era del tutto fisiologico che nel periodo estivo il numero dei dipendenti in servizio si riducesse.
La del resto, si era assentata per malattia per settantatre giorni nell'anno CP_1
1994 e per centosettantasette giorni nell'anno 1995 e proprio durante queste assenze era stato azzerato l'arretrato precedentemente accumulato dal servizio da lei diretto.
In diverse occasioni la stessa aveva denunciato ai propri superiori, il dott.
e la dott.ssa la situazione di crisi organizzativa e funzionale in Persona_3 Per_2 cui si trovava la Sant'Elena e l'illegittimità di alcune prassi Controparte_3
adottate dal responsabile Carta, senza però poi offrire ai suoi interlocutori elementi concreti a riscontro delle suddette segnalazioni.
Inoltre, non rispondeva al vero la doglianza secondo cui il Carta avesse usato verso di lei espressioni irriguardose e che nei suoi confronti fossero state intraprese diverse iniziative disciplinari poi rivelatesi infondate. L'unico addebito disciplinare contestatole riguardava l'avere la ricorrente apposto la propria firma sul foglio di presenza del giorno 7.06.1995 senza però avere preso servizio.
Mai la era stata adibita allo svolgimento di mansioni inferiori o era stata CP_1
pregiudicata rispetto agli altri colleghi nella partecipazione ai corsi di formazione professionale.
Quanto al trasferimento alla S.C.I.C.A. di Assemini – ritenuto legittimo dall'autorità giudiziaria amministrativa nanti la quale il provvedimento era stato impugnato dalla lavoratrice - il Ministero ha precisato che era stato adottato per ragioni di incompatibilità ambientale determinate dai deteriorati rapporti interpersonali tra la ricorrente e il suo diretto superiore. Il era stato poi a sua volta trasferito, per CP_2
decisione del a causa dello stato di forte tensione causato dagli Parte_3 Per_3
4 accertamenti effettuati dalla Polizia Giudiziaria a seguito della denuncia sporta dalla la quale anche nella nuova sede si era assentata per un numero considerevole di CP_1
giornate (cinquantatre giorni).
Infine, l'Amministrazione resistente ha escluso che durante la permanenza all'Ispettorato del Lavoro di Cagliari, presso cui era stata trasferita a far data dal dicembre 1996 per esercitare mansioni ispettive perfettamente compatibili con l'inquadramento rivestito, la ricorrente avesse incontrato i denunciati ostacoli di natura professionale.
La causa è stata istruita con l'audizione di testimoni, produzioni documentali e consulenza tecnica medico-legale.
Il Tribunale, con sentenza n. 1407 del 20-10-2016, ha parzialmente accolto la domanda, condannando il al risarcimento del danno nella misura Parte_1 di €. 117.143,18, con gli interessi dalla data della decisione.
Propone appello il , cui resiste l'appellata. La controversia è stata Parte_1 istruita con produzioni documentali e rinnovo di consulenza tecnica d'ufficio ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
In riforma dell'appellata sentenza, rigettare ogni avversa domanda.
Per l'appellato:
Si conclude pertanto per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente esaminata l'eccezione di inammissibilità delle domante dell'appellata, formulata dall'appellante a fine procedimento, in base alle risultanze della CTU espletata, collegata al fatto che la prima non avrebbe proposto appello incidentale, né richiamato le proprie domante riguardanti l'invalidità permanente, col risultato che la sentenza di questo grado non potrebbe avere ad oggetto il risarcimento da danno da invalidità permanente, che non farebbe più parte della materia del giudizio.
5 Tale eccezione è, con tutta evidenza, infondata, sulla base di due fondamentali osservazioni: la ricorrente non ha mai formulato richieste separate per danno da invalidità permanente o temporanea, ma ha sempre chiesto il risarcimento per il danno biologico, oltre a quello esistenziale e morale. Il concetto di danno biologico è sostanzialmente unitario, come riconosce la giurisprudenza costante, e comprende tutte le varie qualificazioni che gli vengano date nel corso del giudizio, sia che esso risulti un danno temporaneo, che permanente. In poche parole, l'appellata ha sempre chiesto il risarcimento del danno, quale che venisse qualificato all'esito degli accertamenti.
In secondo luogo, anche a seguito dell'applicazione del precedente principio,
l'appellata non risulta soccombente, quanto al risarcimento del danno biologico, nella sentenza appellata, e non aveva alcuna legittimazione né interesse a proporre appello riguardo al risarcimento del danno biologico stesso o della sua qualificazione come temporaneo o definitivo.
In definitiva, il problema della qualificazione del danno come temporaneo, permanente, complementare (come fa la sentenza), differenziale e così via, compone un unico tema decidendum, che finora è stato trattato unitariamente, è compreso nelle richieste di entrambe le parti e così continuerà ad essere.
Nella prima parte dell'atto l'appellante espone, aggregandole in modo vario, alcune parti delle allegazioni dell'originaria ricorrente, di quanto risultante dalle valutazioni della consulenza tecnica disposta, da quanto ritenuto dal Tribunale con la decisione finale. L'indicazione dei motivi, invece, inizia alla pag. 30 dell'atto, e gli stessi vengono indicati con numerazione progressiva, che però non si riferisce a un determinato motivo, bensì a ciascuna proposizione lessicale o, anche, a singoli periodi di discorso, entrambi privi di rilevanza autonoma, se non collegati logicamente tra loro.
Essi verranno pertanto trattati da questa Corte in modo aggregato, secondo il contenuto logico.
1° motivo di appello: paragrafi da 1 a 28.
In questa parte dell'appello si censurano le valutazioni compiute dai consulenti tecnici del primo grado, criticate sotto molteplici profili, tra i quali hanno maggiore rilevanza il fatto che gli stessi non avessero attribuito efficacia causale esclusiva alle patologie da cui la ricorrente era già affetta da periodo precedente lo svolgimento dei fatti. Si critica inoltre la valutazione della CTU, che aveva accertato una inabilità
6 temporanea assoluta di circa quattordici anni ed il fatto che tale valutazione era stata basata su documentazione solo esibita dal CT di parte della ricorrente al CTU e mai acquisita.
Questa Corte ha ritenuto che la valutazione della CTU del primo grado riguardo all'esistenza di una condizione di danno biologico temporaneo della durata di circa 14 anni, quindi senza stabilizzazione della patologia, fosse anche concettualmente quasi impossibile da ricostruire, ed ha anche riscontrato che ciò si era verificato in sede di risposta alla seconda richiesta di chiarimenti formulata in giudizio, capovolgendo le conclusioni tanto della bozza originariamente redatta che della prima risposta ai chiarimenti, le quali parlavano di un danno biologico temporaneo di circa 4 anni, dal
1993 al 1997, conclusioni che avevano resistito alle osservazioni dei CTP nella prima stesura, ma che erano state sostanzialmente modificate negli ulteriori chiarimenti forniti su disposizione del Tribunale, nei quali il danno biologico “temporaneo” aveva visto estendere la sua durata fino al 2006. Ciò è avvenuto in modo sostanzialmente immotivato e richiamando documentazione sanitaria che sarebbe stata esibita dal CTP della ricorrente, ma che non è stata acquisita processualmente e che, questa Corte come anche le controparti, non hanno potuto esaminare.
Questa Corte ha ritenuto di rinnovare la CTU, per cui l'esame di tutti i motivi di doglianza relativi è assorbito dalla valutazione della CTU redatta in questo grado, che assorbe, come si vedrà, anche l'aberrante conseguenza di dover ritenere il danno da invalidità temporanea un danno complementare ed escludere la compensazione con quanto ricevuto dall' per la cospicua rendita pacificamente esistente, come fa la CP_4 sentenza appellata nell'ultima pagina.
I consulenti nominati hanno ricostruito con rigore un quadro complesso, esaminando analiticamente i diversi elementi di contraddizione che erano emersi nel corso delle precedenti operazioni peritali e non sufficientemente chiariti, hanno inoltre analizzato tutti gli episodi di evoluzione della patologia e le varie cause, tra cui anche iniziative personali della ricorrente, che a più riprese interruppe la terapia, nonché elementi poco chiari nella diagnosi e terapia medica somministrata o da somministrare, giungendo infine ad una diagnosi altrettanto complessa:
“La signora soffre attualmente di Episodio Depressivo in CP_1
Remissione nel Quadro di Disturbo Bipolare.
7 La sintomatologia è esordita, per quanto nella documentazione in nostro possesso, come Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso misti nel
1993, in relazione con le vicende stressanti in abito lavorativo. L'episodio ben presto ha superato la soglia diagnostica dell'episodio depressivo. La patologia, dopo alcuni anni nei quali non si attenuava significativamente nonostante il trattamento con
Antidepressivo, a partire dal 1999 è iniziata a migliorare (con un quadro di depressione
“moderata” sino alla fine del 2001 quando si è avuta una remissione sintomatologica anche in relazione all'attenuarsi delle vicende stressanti).
A partire dal gennaio 2002, con la paziente in pieno benessere, si sono susseguite una serie di condotte non conformi agli standard di buona pratica che hanno in sostanza modificato il quadro clinico. A partire da questi episodi (2002) la paziente presenta una sindrome bipolare franca (diagnosi Disturbo Bipolare).
Dal 2005 compare diagnosi di Sindrome Fibromialgica, condizione che si associa frequentemente al Disturbo Bipolare”.
Nella valutazione medico legale, hanno poi accertato il collegamento tra l'insorgere della patologia e condizioni di stress, che avevano agito come concausa, poiché l'insorgere del disturbo bipolare era dovuto sia a condizioni sia di base, che ambientali: “sia le condizioni di base (genetico-costituzionali) che quelle ambientali sono viste come possibili fattori etio-patogenetici, sebbene non alternativi e/o vicendevolmente escludentisi, perché, comunque, nel disturbo bipolare è riconosciuta la preminenza dei fattori di predisposizione e solo fattori contingenti gravissimi possono scatenare un disturbo bipolare in una persona con una vulnerabilità non elevata.” (ctu pag. 31).
Tra le condizioni ambientali, viene individuato come concausa lo stress lavorativo: “la gravità di un fattore stressante psicosociale è determinata anche e soprattutto dalle modalità attraverso le quali un individuo interpreta un determinato evento. Secondo questa prospettiva è comprensibile come una persona ligia ed attenta al proprio lavoro, cosciente e scrupolosa, abbia interpretato l'impossibilità a reggere un carico lavorativo inappropriato, dequalificante e ingiustamente “comminato” come una sorta di delusione, tale da configurare un fallimento esistenziale. L'ipotesi che l'episodio dal 1993 al 2002 sia interpretabile come determinato dall'abnorme stress lavorativo è confortata dalle seguenti considerazioni:…”
8 Le valutazioni dei CTU sull'esistenza delle condizioni stressanti sono ampiamente motivate, conformi a quelle dei CTU del primo grado e del Tribunale stesso nella sua motivazione, nonché sostanzialmente non contestate nel presente grado del giudizio:
“Mentre manca il riscontro di qualsivoglia altro fattore extraprofessionale, gli elementi caratterizzanti la costrittività organizzativa nel caso in esame hanno un preciso riscontro. Essi sono riconducibili a circostanze e fatti riportati puntualmente agli atti di causa e che hanno alimentato un intenso carteggio contenente precise contestazioni tra la dipendente e l'amministrazione.
Tali condizioni si sviluppano nel periodo qui in esame secondo un disegno sistematico e continuativo, messo a punto dal Dirigente dell'ufficio di appartenenza. A tale condotta sembrano d'altra parte riconducibili le ripetute contestazioni disciplinari attivate e poi archiviate e i ripetuti incontri rivolti ad una composizione stragiudiziale della vertenza.
Il comportamento dell'Amministrazione si è sviluppato nell'arco del periodo qui in esame con i caratteri della condotta sistematica e protratta nel tempo. La sistematicità con la quale, attraverso svariati espedienti, per tanto tempo, la sig.ra si è CP_1
trovata ad essere destinataria nel posto di lavoro di un comportamento persecutorio e discriminante si concretizza attraverso i fatti accertati nel corso di causa nel precedente grado di giudizio. La ricorrente ha subìto una serie di vessazioni come richiamate sopra che integrano la previsione del DM 10 giugno 2014 per ammettere la costrittività organizzativa come sopra declinata.” (vedi ctu pag. 37).
Valutando le conseguenze della patologia, hanno riscontrato l'esistenza di un danno di natura permanente: “Il complesso dei dati raccolti in questa sede in ordine alla natura della forma morbosa diagnosticata e alle sue ripercussioni “…sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita…” della sig.ra CP_1
portano a riconoscere, in conseguenza dei fatti per cui è causa, un danno biologico permanente la cui decorrenza pare ragionevolmente coincidere con l'epoca di allontanamento (Dicembre 1996) dalle condizioni lavorative di costrittività organizzativa qui definite sulla base delle prove testimoniali e dei documenti agli atti.
Dal punto di vista valutativo si configura un danno biologico permanente che, pur nell'ambito dell'andamento discontinuo del quadro psicopatologico, non è
9 superiore al 20%, per l'intero arco temporale qui in esame, senza alcuna ripercussione in termini di danno patrimoniale.” (ctu pag. 40).
Sulla natura permanente del danno e sulla percentuale individuata le parti non hanno formulato osservazioni alla bozza di CTU, per cui si deve ritenere la materia non più contestata. Sono state invece formulate osservazioni dal CTP dell'appellata al fatto che era stata esclusa l'esistenza di un danno temporaneo per il periodo precedente il
1996, per il periodo cioè tra il 1993 ed il 1996 stesso. Ad esse hanno risposto in maniera convincente i CTU che, pur ammettendo in linea di principio che, prima del consolidarsi degli effetti, ci possa essere un periodo di danno temporaneo, ne hanno in concreto esclusa l'esistenza per la mancanza di riscontri probatori riguardo alla effettiva consistenza della malattia tra il 1993 ed il 1996, vista la scarsità o assenza di documentazione sanitaria.
Le conclusioni finora riportate della CTU espletata rispondono ai capi da 1 a 28 dell'appello e sono da condividere per l'estremo rigore logico e valutativo, conforme alle comuni e più aggiornate regole della scienza medica e non contraddette efficacemente dalle osservazioni del CTP dell'appellata.
2° motivo di appello: paragrafi da 29° al 33°: eccezione di prescrizione.
L'appello rileva che le condotte lesive si sarebbero arrestate nel 1996, addirittura prima della privatizzazione del rapporto d'impiego, mentre alla notifica del ricorso introduttivo (7-7-2006) erano trascorsi più di cinque o comunque dieci anni.
Si tratta di eccezione in senso proprio, che viene sollevata per la prima volta in questo grado: nel corpo della memoria di costituzione in primo grado nulla viene prospettato al riguardo, come espressamente eccepito dall'appellata in sede di costituzione in questo grado.
In ogni caso, l'eccezione è infondata anche nel merito, visto che il tentativo di conciliazione al riguardo è stato richiesto dalla ricorrente il 12-2-2000 e si è concluso il
21-6-2000, con verbale agli atti (doc. 77 ricorrente in primo grado).
Si deve solo osservare che la giurisdizione è stata correttamente individuata in relazione alle allegazioni contenute nella domanda introduttiva, che estendevano fino alla data del collocamento in quiescenza il protrarsi di comportamenti ostili.
3° motivo di appello: insufficienza e contraddittorietà della prova della condotta lesiva: paragrafi da 39° al 46°.
10 Il motivo contesta nel merito la valutazione del Tribunale, ma pecca di genericità, dato che afferma che il Tribunale si sarebbe basato solo sulle dichiarazioni di due testimoni a proprio favore: e , mentre i Testimone_1 Testimone_2
testimoni del avrebbero reso dichiarazioni opposte, come i testi Parte_1 Tes_3
, .
[...] Testimone_4 Testimone_5
In realtà, la sentenza appellata prende in esame tutti i risultati dell'istruttoria, e qui l'appello pecca appunto di genericità, e da' conto di quanto dichiarato dai testi del
Ministero, in quali hanno reso dichiarazioni o, meglio, formulato valutazioni non incompatibili con quelle dei testimoni della ricorrente. Su tutto si deve anzitutto chiarire che non tutte le condotte denunciate sono risultate provate, ma dalla mancanza di prova di alcuna di esse non si può far derivare, come la difesa del ritiene, la Parte_1
mancanza di prova della complessiva situazione di costrittività organizzativa, situazione accertata dalla sentenza e valutazione condivisa dai CTU di questo grado.
In particolare, i testi che il afferma non essere stati tenuti in Parte_1
considerazione, invece, sono stati valutati. In particolare è stato Testimone_3
richiamato a pag.. 8 della sentenza, come persona che personalmente non risentiva dei toni “diretti”, “ruvidi” e “spigolosi” (definizioni dei testimoni, compreso lo stesso che il Carta usava nei confronti di tutti, senza tener conto, come invece avrebbe Per_3
dovuto fare, delle diverse sensibilità personali. Sempre il teste non compie altro Per_3 che una valutazione, quando afferma di non aver mai assistito ad “aggressioni verbali particolarmente offensive” del nei confronti della in cui pertanto CP_2 CP_1 un'aggressione verbale vi è sicuramente stata, ma tale da non superare la soglia della particolare gravità, secondo la personale sensibilità del teste Lo stesso che si era Per_3 appena lanciato in una non richiesta difesa d'ufficio del , che si sarebbe sentito CP_2 gravato dalle responsabilità per la conduzione dell'ufficio, che era stato da lui rimesso in piedi poiché gravato da un grande arretrato, quando era stato assegnato, appunto, allo stesso . (vedi le sue dichiarazioni testimoniali ud. 3-2-2010). CP_2
Il teste, quindi, non riferisce fatti significativi, ma solo fornisce le proprie interpretazioni riguardo ad un sistema con cui era sicuramente in consonanza, ma ciò non esclude che le risultanze sulla condotta del potessero essere, come infatti CP_2
erano, offensive e difficilmente sopportabili per più di una persona, oltre alla ricorrente, come pacificamente risulta dall'istruttoria.
11 Il teste , sempre richiamato dall'appello, difficilmente può Testimone_4
essere considerato risolvente: la sua affermazione di non aver mai sentito pronunciare frasi offensive da parte del nei confronti della non esclude che lo siano state CP_2 CP_1
quando lui non era presente. Se poi si considera che il teste era stato sottoposto alla per soli tre mesi, nell'arco del periodo in contestazione, la sua testimonianza è CP_1 tutt'altro che significativa. Egli comunque afferma, compiendo effettivamente un'altra valutazione, che tra i due era percepibile una situazione di tensione, che egli però attribuiva alla normalità dei rapporti intra-lavorativi e non considerava patologia, con ciò anche descrivendo quello che, per la sua personale opinione, era un normale ambiente di lavoro. Tale complesso di valutazioni personali non è elemento rilevante per contraddire i risultati dell'istruttoria e le valutazioni de Tribunale sul punto.
Ultima teste rilevante sarebbe che della era stata Testimone_6 CP_1 collega nell'ufficio precedentemente ricoperto e non in quello dove si sono verificati i fatti. Essa solo riferisce di aver partecipato ad una riunione in cui era presente la CP_1
ed esclude che le fossero stati lanciati dei fogli di carta contro. Ciò parrebbe in diretto contrasto con quanto riferito dal teste all'udienza del 3-2-2010, ma si Testimone_7 ritiene che il contrasto rilevato dall'appellante sia solo apparente: la teste Tes_5
riferisce di aver partecipato ad una riunione per un procedimento disciplinare intentato contro la mentre il teste parta di una riunione organizzativa, derivata dal CP_1 Tes_7
fatto che la aveva messo per iscritto alcune proprie osservazioni, foglio che CP_1
appunto le sarebbe stato lanciato contro dal responsabile, dott. Allo stato, i Per_3
testimoni si riferiscono pertanto ad episodi diversi e nessun contrasto vi è tra le loro deposizioni.
Con ciò è terminato l'esame dei capi dell'appello che contestano alla radice il presupposto del risarcimento.
Le uniche critiche, come appena evidenziato, hanno riguardato il solo aspetto di alcuni atteggiamenti offensivi da parte del Carta nei confronti della ricorrente, mentre nessuna censura viene sollevata nell'appello alle ampie parti della motivazione destinate all'analisi e valutazione delle situazioni organizzative, quali risultanti dai documenti o dalle altre deposizioni testimoniali non censurate, dalle quali risultano molteplici comportamenti destinati ad aggravare le condizioni di lavoro della ricorrente, quali il depauperamento delle risorse umane appena preso servizio, gli atti tendenti a creare
12 problemi lavoro, se non addirittura a perseguire la ricorrente disciplinarmente (vedi la cronistoria dei diversi procedimenti, disciplinare e penale, che hanno caratterizzato la vicenda).
4° motivo di appello: capi dal 47° al 51°
Con questo motivo ci si lamenta che il Tribunale non abbia detratto da quanto riconosciuto come danno da risarcire quanto percepito dall'appellata per effetto della rendita pacificamente goduta. Il motivo è fondato, anche a prescindere CP_4 dall'esame delle motivazioni della sentenza, poiché le valutazioni della nuova CTU, che qui si condividono, nel classificare tale danno come permanente, automaticamente rendono detraibile l'importo percepito come prestazione dall' , con le precisazioni CP_4
che seguiranno.
Anzitutto, la detrazione della rendita dall'importo liquidato a titolo di danno CP_4
differenziale è operazione di scomputo che non solo è possibile, ma anche doverosa e deve essere compiuta anche d'ufficio ed anche se l' non abbia in concreto CP_4
provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda. Depone per tale soluzione il tenore letterale dell'art. 10 d.p.r. 1124/1965 compatibile anche col caso del difetto di un già intervenuto indennizzo. Infatti, il comma dal sesto all'ottavo della disposizione parlano di indennità o rendita "liquidata a norma" del decreto. Dunque non dicono "che è stata liquidata", né "pagata", ma parlano di mera "liquidazione", che è operazione contabile astratta che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Di contro l'art. 11 dello stesso decreto, in materia di regresso, usa la ben diversa espressione di "somme pagate", certamente presupponendo il reale ed effettivo pagamento degli importi. Quindi, l'indennizzo può essere anche un termine di raffronto solo virtuale, cioè astrattamente liquidabile secondo un puro criterio tabellare. Altrimenti ragionando, il lavoratore riceverebbe maggiori somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare né al dipendente
(perché il risarcimento al lavoratore, anche in casi di responsabilità penale, è dovuto solo per l'eccedenza), né all' (che può agire in regresso solo per le somme versate CP_4
e, quindi, senza indennizzo non vi sarebbe regresso).
La mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe poi essere dovuta allo stesso comportamento del lavoratore, che, ad esempio, non ha denunciato la malattia ovvero ha lasciato prescrivere l'azione; detta condotta non può determinare una maggiore
13 esposizione del datore e il lavoratore non può incidere, con una sua scelta, sull'esonero parziale da responsabilità civile inderogabilmente prescritto dall'art. 10 d.p.r.
1124/1965, e tutto questo a parte l'ovvia applicazione del generale principio dell'art. 1227 c.c., per effetto del quale non si deve colposamente aggravare il danno subito. (cfr.
Cass. 13819-2017 e 9112-2019).
Nella fattispecie si deve tener conto, nell'operazione, del danno biologico liquidabile sulla base del d.Ig. 38/2000, in quanto dipendente da malattia professionale denunciata dopo la sua entrata in vigore, a norma dell'art. 13, secondo comma D.Lgs
38/2000, come modificato dall'art. 1 d.Ig. 202/2001, che ha chiarito la distinzione tra
"infortuni sul lavoro verificatisi"e "malattie professionali denunciate", in relazione alla data di decorrenza per l'applicazione della nuova disciplina. (cfr. Cass. sez. L 13819-
2017). L'esame dei problemi relativi alla detrazione, presuppone però il ricalcolo del danno subito, rispetto al quale sono mutati, in questo grado, i parametri.
Riguardo al calcolo, questa Corte, come d'uso, ritiene di fare applicazione delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano. Il risarcimento spettante alla ricorrente per il danno non patrimoniale permanente sopra accertato, valutato nelle componenti statiche e relazionali del danno biologico e comprensivo del danno morale, deve, quindi, in conformità alle tabelle del Tribunale di Milano 2021, essere quantificato, considerati i
47 anni di età della ricorrente alla data di stabilizzazione dei postumi, nella somma complessiva, a valori attuali, di €. 68.652,00, mentre deve essere escluso quello collegato al danno non patrimoniale temporaneo, di cui è già stata esclusa l'esistenza.
Le predette somme, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., devono, inoltre, essere devalutate alla data della maturazione dei diritti (dicembre 1996), risultando pari a €.
41.331,73, e rivalutate alla data odierna (febbraio 2023), con maggiorazione degli interessi, risultando pari, all'esito della detta operazione, alla somma rispettiva di €.
95.568,97.
Non può, invece, essere riconosciuta alla ricorrente alcuna maggiorazione a titolo di personalizzazione del danno, mancando in atti qualunque elemento di valutazione sul punto, tali non potendosi considerare quelli relativi ai, pur accertati, caratteri offensivi e umilianti delle condotte dannose, posto che, ciò che rileva, ai fini della eventuale maggiorazione del danno biologico e morale, sono le conseguenze dannose effettivamente concretatesi a seguito degli eventi dannosi e non gli eventi e le
14 modalità causative delle medesime. Nella fattispecie, inoltre, le condizioni di costrittività organizzativa come declinate nella Lista II, Gruppo 7, n. 01 dell'Elenco delle malattie di cui è obbligatoria la denuncia ex art. 139 del DPR 1124/1965, hanno caratterizzato il periodo 1993-1996 e sono cessate, come risultato in causa ed anche valutato dai CTU, al momento del trasferimento della ricorrente ad altra sede, che ha coinciso con la stabilizzazione della malattia e la decorrenza del danno permanente, ovvero sia il dicembre 1996. Durante quindi tutto il periodo risarcibile, non sono rinvenibili fatti da cui possa scaturire una personalizzazione del danno, anzi, come risulta dalla CTU stessa, le condizioni della ricorrente migliorarono fino ad arrivare pressoché alla remissione nel 1999, salvo poi aggravarsi per le condotte incongrue di cui si è parlato.
Riguardo al danno così liquidato, si deve adesso operare la detrazione di quanto percepito o percepibile dall' per effetto della malattia professionale riconosciuta. CP_4
L'Istituto, cui sono state richieste informazioni al riguardo, ha riferito (vedi informazioni a c. 59 del presente procedimento) che se l'appellata avesse proposto la domanda tempestivamente, al 1-9-2000, data dell'entrata in vigore del nuovo sistema del danno biologico , alla data del 30-11-2022 (data precisata da questa Corte), CP_4 avrebbe percepito una rendita liquidata in capitale di €. 17.081,81, riferita al danno del
15% alla stessa riconosciuto. Con relazione alla rendita del 35% costituita in data 1-6-
2013, e sempre limitatamente alla percentuale di danno biologico, alla data del 1-12-
2022 il valore capitale della stessa sarebbe stato di €. 28.771,21.
Di devono pertanto detrarre gli importi sopra precisati, quasi interamente già percepiti, dall'ammontare del danno risarcibile e l'operazione porta al risultato di un danno risarcibile di €. 49.715,95.
Nel modificare perciò il capo della sentenza oggetto d'appello nel senso sopra precisato, si deve pertanto concludere che la ricorrente ha diritto ad un risarcimento del danno nella misura di €. 49.715,95 per i titoli in contestazione. Il resto dell'appello deve essere rigettato, per i motivi già esposti in motivazione. La sentenza appellata, in conclusione deve essere parzialmente modificata nello stesso senso.
Le spese vanno interamente compensate, in considerazione che i motivi fondamentali della contestazione hanno riguardato gli accertamenti peritali e che questi ultimi si sono rivelati particolarmente complicati. Le spese di CTU vanno poste a carico
15 dell'appellante, che aveva l'interesse a richiederle e che è pur sempre soccombente riguardo al risarcimento del danno.
P.Q.M.
Accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello proposto e, in riforma parziale della sentenza appellata, che conferma per il resto, dichiara che ha diritto CP_1 ad un risarcimento del danno nella misura di €. 49.715,95 per i titoli in contestazione.
Rigetta per il resto l'appello proposto.
Compensa per intero tra le parti le spese del presente grado di giudizio e pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di consulenza tecnica.
Cagliari, 19-4-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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