Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 30/03/2026, n. 5986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5986 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05986/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12807/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12807 del 2025, proposto da Agnese Chialastri, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Fabio Ganci, Walter Miceli, Salvatore Russo, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano n.9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5606/2023 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.07.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. RO NI IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza indicata in epigrafe, notificata e passata in giudicato, che aveva condannato parte resistente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ora Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio.
Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 3.3.2026, l’Amministrazione resistente dava atto dell’avvenuta liquidazione in favore della ricorrente delle somme indicate nel titolo, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente, con memoria del 13.3.2026, rappresentava che la data del pagamento è stata indicata al 26.2.2026 e insisteva per la condanna della resistente alle spese di giudizio.
Pervenuta alla camera di consiglio del 18.3.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che le circostanze rappresentate dal Ministero resistente giustifichino la pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo l’Ufficio provveduto alla esecuzione del giudicato (si veda nota sopra riportata, prodotta in atti), alla quale parte ricorrente non si è opposta.
Il giudicato risulta, quindi, eseguito seppur successivamente alla proposizione del presente ricorso.
Quanto alle spese di lite, vista la richiesta di parte resistente e visto il consistente ritardo nella esecuzione della stessa, che ha determinato l’instaurazione del giudizio, le stesse sono poste a carico della parte resistente, nella misura indicata in dispositivo tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del presente giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 650,00 (seicentocinquanta/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RI IV, Presidente FF
Giovanni Caputi, Referendario
RO NI IR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO NI IR | RI RI IV |
IL SEGRETARIO