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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/07/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza del 1 luglio 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2339/2025 r.g. e vertente tra
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Messina presso il proprio ufficio legale dal cui direttore, avv.
Antonino Comunale, è rappresentata e difesa per procura in atti, opponente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo Controparte_1 C.F._1 studio dell'avv. Oreste Puglisi che lo rappresenta e difende per procura in atti, opposto oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – impiego pubblico privatizzato – risarcimento per demansionamento.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 13 marzo 2025 (proc. n. 1353/2025 r.g.) ha chiesto Controparte_1 ingiungersi nei confronti dell' il pagamento in proprio favore della somma di Parte_1
29.403,61 euro, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito per effetto del demansionamento, genericamente liquidato dalla sentenza n. 1353/2024 resa da questo ufficio nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal 1 settembre 2009 al 12 dicembre 2016, precisando di non aver potuto quantificare tutte le somme allo stesso spettanti in mancanza delle buste paga della tredicesima mensilità 2009-2016, di cui ha fatto contestualmente istanza di immediata consegna. La domanda è stata accolta con decreto provvisoriamente esecutivo n. 255/2025 del 19 marzo 2025, opposto dall'intimata con ricorso del 28 aprile 2025 sull'assunto che la sentenza posta a suo fondamento non indica un ammontare esatto né un credito che, con una mera operazione aritmetica, può definirsi certo e liquido, atteso che i calcoli sono stati eseguiti in maniera arbitraria, senza considerare i giorni di effettiva presenza nel periodo di riferimento. L' ha eccepito, altresì, il vizio di ultrapetizione nella parte in Pt_1 cui è stata intimata la consegna dei documenti, in quanto la sentenza presupposta nulla ha disposto in tal senso.
Nella resistenza del dipendente, udita la discussione delle parti all'udienza odierna la causa viene trattenuta in decisione.
2.- Si premette che, come ribadito dai più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità (v. Cass.
S.U. n. 927/2022 e Cass. n. 14486/2019), l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, bensì un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio come fase ulteriore
(anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Ne consegue che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla.
Ebbene, nella fattispecie delibata non è in contestazione l'esistenza del debito dell' nei Pt_1 confronti del lavoratore per il risarcimento del danno conseguente all'accertato demansionamento.
Poiché la pronuncia di primo grado n. 1353/2024 non aveva determinato l'esatto importo spettante al , né conteneva elementi che consentivano di determinarlo con un mero calcolo matematico CP_1
(cfr. sul punto Cass. n. 10806/2020, n. 19641/2015), con il ricorso monitorio il lavoratore ha quantificato
(in parte) le somme risarcitorie, già genericamente liquidate, tramite dettagliate tabelle di calcolo che sono state elaborate secondo i criteri determinati in sentenza e i dati emergenti dai documenti predisposti dalla stessa datrice di lavoro.
Detti conteggi non sono stati specificamente contestati (cfr. Cass. n. 20998/2018 e n. 5949/2018, secondo cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi.”).
Com'è noto nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posto a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v. Cass. ordinanza n. 13240/2019; Cass. n.
2421/2006). Dunque, la prova del fatto costitutivo del credito spetta al primo (v. Cass. n. 21101/2015 e n.
17371/2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass. n.
5915/2011 e n. 5071/2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte del secondo del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto
(e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda;
dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (v. Cass. n. 25516/2010): a tal fine, peraltro, è necessario che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanza incompatibile con il disconoscimento (v. Cass. n. 17371/2003).
3.- Anche la doglianza inerente all'ordine di consegna delle buste paga non merita accoglimento, trattandosi di atti che la datrice di lavoro aveva l'obbligo di consegnare al dipendente al momento del pagamento, ex artt. 1 e 3 della legge n. 4/1953 (al fine di consentire il controllo sulla regolarità degli adempimenti laburistici fiscali e contributivi connessi con il rapporto di lavoro: cfr. Cass. n. 17421/2007).
Non risulta poi dimostrato l'impedimento informatico genericamente dedotto in udienza dal procuratore dell Pt_1
4.- Neppure può configurarsi nella fattispecie una illegittima duplicazione di titoli esecutivi azionati, essendo stato sopra escluso che la sentenza posta a fondamento del precedente precetto notificato il 6 novembre 2024 (allegato dall'opponente) avesse tale natura e fosse quindi suscettibile di esecuzione diretta – e ciò a differenza del caso esaminato nel precedente allegato dall' (sent. n. 1286/2024 di Pt_1 questo ufficio).
In definitiva il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
5.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della natura e del valore, applicati i minimi per la serialità e la breve attività svolta, in 4.628,5 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 255/2025;
2) condanna all' a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali, liquidate in 4.628,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario, avv. Oreste Puglisi.
Messina, 1.7.2025 Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro