TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 24/09/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1017/2011 R.G. promossa da
(C.F. -P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore società unipersonale (P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentate e difese in virtù di procura in atti dall'Avv. Giovanni Spataro (C.F.
), domiciliate in Sala Consilina, Via Trinità 73, presso l'avv. Domenico C.F._1
Cartolano, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in Controparte_1 virtù di procura in atti dall'Avv. Giancarlo Sorrentino, elettivamente domiciliato in Via _1
Kennedy 54, presso lo studio dell'avv. Eduardo Limongi, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 10
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 12.10.2011 ritualmente notificato il 06.12.2011, iscritto a ruolo il
13.12.2011, la nonché la citavano in giudizio il deducendo Parte_1 Parte_2 Controparte_1 che con determina RUP n. 460 del 28.12.2006 venivano aggiudicati alla – Pt_3 Parte_4
lavori per la riqualificazione turistica delle aree portuali e collegamento del porto al Parte_1 centro urbano, nonché alla realizzazione di un terminal turistico intermodale in località Brizzi, per l'importo contrattuale di euro 3.617.505,54. Il contratto di appalto veniva sottoscritto in data
29.06.2007 e in pari data si formalizzava la consegna dei lavori. Gli attori deducevano che, a causa di evidente carenza di un adeguato progetto esecutivo, incontravano sin da subito enormi difficoltà, a seguito delle quali si rendeva necessario sopportare ingenti oneri economici per la realizzazione di migliorie ed opere non previste in progetto su ordine della stessa stazione appaltante. Con contratto Parte rep. n. 17/2008, l'affidamento dei lavori veniva conferito alla nuova “
[...]
”, alle stesse condizioni previste Parte_5 nel primigenio contratto. In data 28.07.2009, la cedeva alla il ramo Parte_5 Parte_5
d'azienda comprensivo del cantiere oggetto dell'appalto di cui al contratto n. 17/2008. Precisava, altresì, che con delibera giuntale n.16/2010 l'amministrazione appaltante approvava illegittimamente una “perizia di variante in diminuzione”, nonostante fossero state realizzate il 93% delle opere contrattualmente stabilite. Deduceva, altresì, che a seguito del comportamento prevaricante e vessatorio della stazione appaltante si vedevano costretti a sottoscrivere l'atto di sottomissione, trasmesso con email del 31.12.2009, predisposto unilateralmente dall'ente parte in causa, al fine di ottenere l'emissione e la liquidazione del sesto SAL, per un importo netto di euro 272.868,00, notevolmente inferiore a quanto effettivamente realizzato dall'ATI. Successivamente alla maturazione del settimo ed ottavo SAL (30.06.2010), il comune di richiedeva il pagamento _1 dell'importo di euro 358.167,85, dei maggiori quantitativi di scogliera realizzati, nonché il pagamento di ulteriori lavori già eseguiti per un importo pari ad euro 162.713,59. Allegava che, con ordine di servizio del 04.10.2010, il RUP, nonostante constatasse l'ultimazione della quasi totalità delle opere, certificava solo un credito di euro 100.000,00, subordinato all'emissione dello stato finale, a fronte del maturato credito di complessivi euro 1.512.761,90, come da allegato dettaglio. In data 18.03.2011
pagina 2 di 10 si svolgeva la visita di collaudo statico relativa agli edifici di Piazza del Mare e Piazza del Porto, nel cui verbale venivano inserite le unilaterali risultanze del sopralluogo avvenuto in data 03.03.2011, in assenza dell'appaltatore ed in assenza delle condizioni stabilite dalla legge.
2. L'ATI procedeva, in data 29.03.2011, a sottoscrivere i certificati di collaudo relativi alle suddette strutture;
contestualmente, il Comune di con delibera n. 35, disponeva la “rescissione _1 in danno” del contratto d'appalto per asserita inadempienza dell'appaltatore, nonostante lo stesso avesse già eseguito lavorazioni per un importo complessivo di euro 5.676.832,92, corrispondenti al
129,27% dell'importo contrattuale originario. La disposta rescissione veniva comunicata dall'amministrazione con nota prot. 4601 del 12.04.2011, con la quale si invitata l'impresa a ripiegare il cantiere entro il 04.05.2011 e si fissava per il 05.05.2011 il sopralluogo per la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti. Successivamente a tale data, poiché alla data del 5/5/2011 in cui CP_ erano presenti le imprese associate esecutrici, la impediva di far assumere formalmente a verbale le riserve e gli elaborati esplicativi inerenti le spettanze, gli attori si vedevano costretti a depositarli successivamente presso la casa comunale riserve ed elaborati, non assunti formalmente a verbale a causa della condotta ostativa della stazione appaltante e attestanti il maggior credito maturato a seguito dell'effettuazione dei lavori non previsti. Concludeva, altresì, che successivamente l'ATI, a seguito di accesso agli atti presso il Genio Civile di Salerno, veniva a conoscenza dell'avvenuto collaudo all'edificio denominato BRIZZI, effettuato a totale insaputa della stessa appaltatrice, per il quale veniva attestata una generica conformità al progetto, nonostante la difformità al progetto posto a base dell'appalto. L'ente appaltante non procedeva alla realizzazione di alcun SAL finale, lasciando indefinite le pendenze economiche con l'appaltatore. In seguito, con atto pubblico del 07.10.2011, la cedeva alla il ramo d'azienda relativo all'appalto per cui è causa, Parte_5 Parte_2 comportante il trasferimento di ogni situazione attiva e passiva.
3. Formulava le seguenti conclusioni:
a. “1)- accertare e dichiarare l'illegittimità delle perizie di variante poste in essere dall'Ente convenuto ed approvate con delibera di giunta municipale n. 16 del 27.01.2010, nonché la annullabilità ex art. 1434 c.c. e/o art.
1439 c.c. e, in ogni caso, la nullità e/o inefficacia dei relativi atti di sottomissione;
b. 2)- accertare e dichiarare che la risoluzione contrattuale del contratto di appalto per cui è causa è da imputarsi al grave inadempimento del convenuto;
_1
c. 3)- accertare e dichiarare il diritto della al pagamento a titolo di Controparte_3
pagina 3 di 10 corrispettivo- eventualmente ed in subordine a titolo di risarcimento danni ex art. 1218 e ss. c.c., ovvero a titolo di indebito arricchimento- di euro 520.881,44 oltre rivalutazione ed interessi come per legge e per l'effetto condannare
l'ente convenuto al pagamento in favore della suddetta impresa, della somma di cui sopra, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
d. 4)- accertare e dichiarare il diritto della al Parte_1 pagamento a titolo di corrispettivo- eventualmente ed in subordine a titolo di risarcimento danni ex art. 1218 e ss. c.c., ovvero a titolo di indebito arricchimento- di euro 991.880,41, oltre rivalutazione ed interessi come per legge e per
l'effetto condannare l'ente convenuto al pagamento in favore della suddetta impresa, della somma di cui sopra, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
e. 5)- condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
4. Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e risposta, il quale _1 _1 eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva delle attrici. In particolare, quanto alla Parte
ha dedotto che la legittimazione spettasse all' in qualità di mandataria, con riferimento Pt_1
a tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto; il difetto di legittimazione di
, invece, per l'art. 4 dell'atto di cessione del ramo d'azienda tra ed del Pt_2 Pt_5 Pt_2
07.10.2011. Eccepiva, inoltre, la decadenza dall'azione proposta ex art. 32 del Capitolato Generale
d'appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché l'inammissibilità delle rivendicazioni economiche delle
Imprese, per mancata iscrizione di riserve negli atti contabili entro 60 gg dall'intervenuta risoluzione- rescissione ex art. 136 D.l.gs 163/06. Nel merito, rilevava che mai alcuna lacuna progettuale era stata lamentata dalle imprese appaltatrici e che le varianti approvate e i relativi due atti di sottomissione del Parte 2009 furono commissionate dal al fine di portare a compimento un rapporto contrattuale che originariamente si sarebbe dovuto concludere entro 365 giorni e che invece era ormai in piedi da più di due anni. Deduceva l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza, del motivo relativo alla violazione dell'art. 93 del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 35 ss del DPR 554/99 e dei principi in materia di correttezza, buona fede e cooperazione nell'esecuzione del contratto. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 132 d.lgs. 163/2006 e dell'art. 17 R.D. 2440/1923, rilevava che le perizie di variante approvate con delibera 16/2010 erano pienamente conformi alla richiamata disciplina nonché all'art. 25 della l. 109/94 e all'art. 37 del CSA. Con riferimento al terzo motivo relativo alla violazione dell'art. 36 e ss del d lgs 163/2006, evidenziava di avere messo in mora l'ATI appaltatrice
(atto RUP 11.2.2011) senza che la stessa replicasse alcunché, né rimuovesse le ragioni pagina 4 di 10 dell'inadempienza. Quanto, poi, al quarto motivo di ricorso ribadiva di non dovere nulla alle Imprese attrici stante il difetto di legittimazione attiva, poiché le pretese avanzate non avevano alcun riscontro negli atti contabili sottoscritti dall'ATI appaltatrice oltre che contrattualmente precluse dalla disciplina di cui all'art. 37, comma 2 e 3 CSA che esclude la remunerabilità di varianti al progetto esecutivo , prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione dei lavori. Lamentava poi l'inammissibilità della formulata richiesta di risarcimento danni subordinata rispetto a quella avanzata a titolo di corrispettivo ritenendo, del pari, inammissibile anche la richiesta di indebito arricchimento esclusa dalla circostanza che parte convenuta si trovava con opere non ancora completate e, dunque, inutilizzabili. Evidenziava, infine, che le avverse richieste economiche trovavano ulteriore sbarramento nella previsione dell'art. 4 del contratto di appalto n. 17/08 che subordinava il pagamento in favore dell'appaltatore all'accreditamento delle somme da parte della Regione, ente erogante il finanziamento dell'opera.
Ribadendo la legittimità della rescissione in danno disposta con deliberazione G.C. n. 35 del 29 marzo 2011, proponeva domanda riconvenzionale avanzando pretese creditorie nei confronti delle attrici consistenti negli importi delle penali maturate in danno delle imprese appaltatrici per il ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine finale, nelle somme necessarie per porre rimedio alle riscontrate irregolarità esecutive, nel danno subito e subendo per il mancato completamento delle opere. Pertanto, estendeva la domanda anche alla come da chiamata in causa, Parte_5 ritenendone sussistente la responsabilità sia perché con questa era intercorso il contratto di appalto sino alla rescissione, sia perché l'intervenuta cessione del ramo di azienda, anche ex lege, non liberava l'impresa cedente. Chiedeva, quindi, in via riconvenzionale altresì la restituzione degli importi liquidati alle imprese con i SAL di data successiva ai predetti atti.
5. Tanto premesso, il previa chiamata in causa dell' rassegnava le Controparte_1 Parte_5 seguenti conclusioni: I) dichiarare in via preliminare il difetto di legittimazione attiva delle attrici per i motivi sopra dedotti;
II) dichiarare, ancora in via preliminare, le decadenza delle attrici dal termine per proporre la presente azione ex art. 32 DM 145/00 e per l'effetto l'inammissibilità e/o infondatezza dell'azione cui si resiste;
III) dichiarare comunque inammissibili e destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto tutte le domande, conclusioni e richieste avanzate dalle attrici, rigettandole con ogni conseguenza;
IV) in accoglimento della riconvenzionale qui spiegata, condannare la la società unipersonale e la chiamata in causa Parte_1 Parte_2 Parte_5 in solido tra loro o, in subordine secondo le rispettive responsabilità, al pagamento in favore del delle Controparte_1
pagina 5 di 10 somme da corrispondere al medesimo a titolo di risarcimento del danno, ovvero – per quanto di ragione- di _1 restituzione, per tutte le causali e ragioni sopra esposte, nella misura che sarà determinata ed accertata in corso di causa, comprendente sia l'importo dovuto al per le penali per il ritardo, sia l'importo relativo alle irregolarità _1 esecutive riscontrate dal collaudatore nel verbale ex art. 138 d lgs 163/06 sopra richiamato, sia le somme necessarie per la nuova gara d'appalto e per il completamento e la funzionalità delle opere, sia – anche equitativamente – le somme dovute per il pregiudizio subito per la mancata fruizione delle opere e per la ricaduta negativa sull'immagine del
oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo su tutte le somme spettanti al;
V) ancora in _1 Controparte_1 accoglimento della domanda riconvenzionale (e per la non creduta e negata ipotesi di annullamento e/o nullità delle perizie di variante e dei relativi atti di sottomissione) condannare la la Parte_1 Parte_2 società unipersonale e la chiamata in causa in solido tra loro, o in subordine secondo le rispettive Parte_5 responsabilità, a restituire al di gli importi da questo corrisposti con i SAL di cui alle risultanze dei _1 _1 registri di contabilità nn. 6, 7 e 8, tutti di data successiva ai predetti atti di cui le attrici hanno chiesto la nullità e/o
l'annullamento, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
6. Le parti depositavano le memorie scritte ex art. 183, comma 6, cpc all'esito delle quali nella memoria n. 1 il modificava l'originaria domanda di condanna in favore della Controparte_1 Pt_1
[... e della in quanto era stata dichiarata fallita. Le società attrici chiedevano il Pt_2 Parte_5 rigetto della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
7. Il nella memoria ex art 183, comma 6, n. 2 c.p.c., produceva ulteriore Controparte_1 documentazione e chiedeva ammettersi C.T.U. per la quantificazione degli importi dovuti. Le attrici, nella stessa memoria, chiedevano prova testimoniale, C.T.U., ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nonché l'ammissione di nuova documentazione.
8. Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. le attrici chiedevano di essere ammesse alla prova contraria, riservandosi di designare ulteriori testi. Nella medesima memoria, il _1
richiedeva di essere ammesso alla prova contraria, indicando i testi.
[...]
9. Il presente giudizio è stato incardinato davanti allo scrivente in data 16 maggio 2022, a seguito di scioglimento riservata istruttoria del precedente giudicante, Dott. Aniello Cuofano (riserva del 19/3/2018, scioglimento del 29/12/2021), a seguito della quale lo scrivente, previa revoca dell'ordinanza del 29/12/21, confermandosi, anche nella presente sede di merito, l'inammissibilità delle prove testimoniali richieste, come da ordinanza del 11/4/13, nonché la superfluità della documentazione richiesta ex art. 210 c.p.c, e formulata proposta conciliativa, non aderita dalle attrice,
pagina 6 di 10 disponeva consulenza.
10. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.U. 8/5/2014 n.
9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016 n. 17214)., nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n.
21297).
11. Sulle eccezioni preliminari sollevate dal _1
12. La convenuta eccepiva che entrambe le attrici sono prive della legittimazione attiva, poiché
è semplice mandante dell'ATI originaria richiamando l'art. 95 comma 6 d.p.r. 554/1999, Pt_1 applicabile ratione temporis che riconosce la legittimazione processuale esclusiva alla mandataria, mentre sarebbe soggetto del tutto estraneo al rapporto controverso, mancante dei requisiti Pt_2
SOA e mera cessionaria per atto tra privati, peraltro nullo.
13. Se è vero, come dedotto dall'attrice che ciascun membro di un'associazione Pt_1 temporanea può impugnare a titolo individuale gli atti della procedura, atteso che il fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo a un'entità giuridica autonoma che escluda la soggettività delle singole imprese che lo compongono (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2563) , ciò in considerazione dell'essenza giuridica dell'associazione temporanea di imprese, la quale è caratterizzata, secondo il prevalente indirizzo della S. C., da un vincolo associativo occasionale, temporaneo e limitato, costituito in vista dell'aggiudicazione e dell'esecuzione di opere pubbliche concesse in appalto, nel cui ambito non si realizza un centro autonomo di interessi, in quanto le singole imprese conservano la loro individualità, pur assumendo un rapporto di tipo unitario con la stazione appaltante, mediante il conferimento di un mandato collettivo alla c.d. capogruppo (Cass.,
20 maggio 2010, n. 12422; Cass. 17 ottobre 2008, n. 25368; Cass. 17 settembre 2005, n. 18441; Cass.
30 gennaio 2003, n. 1396). Tuttavia, nel caso in esame, viene in rilievo la diversa previsione per cui in tema di rapporto di appalto pubblico di lavori affidato ad un A.T.I., spetta alla società capogruppo mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti, di qualsiasi natura, dipendenti dall'appalto e fino alla estinzione di ogni rapporto (art. 95, co. 6 d.p.r. 554/99, oggi art. 48, co 15 D.lgs. 50/16). Di conseguenza, la società mandante non è legittimata a far valere le proprie pretese nei confronti della stazione appaltante (v. anche Corte d'appello di Potenza, sentenza n. 147/2018 depositata il 19-3-
2018, come confermata da Cass. 16 ottobre 2020, n. 22605).
pagina 7 di 10 14. In tal senso la società è quindi priva di legitimatio ad causam, attiva e passiva, che consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, essendo solo la società capogruppo, in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, legittimata per legge (D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 23, comma 9) a stare in giudizio dal lato attivo, pure per le associate, nei giudizi derivanti dagli appalti conclusi dall'associazione temporanea di imprese
(tra le tante, Cass. n. 12732/2012, n. 17411/2004).
15. Infine giova rimarcare, a spiegazione di tale differenza, che nei casi esaminati dalla giustizia amministrativa viene in rilievo un interesse legittimo dell'impresa mandante, diversamene è a dirsi nei giudizi civili, laddove, secondo l'ordinario riparto tra i due plessi, sono vagliati diritti soggettivi.
16. Parimenti è a dirsi per In relazione alla stessa il convenuto eccepiva che la Pt_2 _1 stessa, quale cessionaria del ramo d'azienda (prezzo di cessione del euro 10.000), con riferimento al contratto n. 17/2008 del 12/12/2008, ormai risolto, non è legittimata attiva all'azione.
17. In particolare all'art. 4 dell'atto di cessione si prevedeva espressamente l'esclusione dei crediti del ramo d'azienda che rimangono a favore dell'alienante, la stessa inoltre sarebbe priva della qualificazione SOA, costituente condicio per intrattenere rapporti con le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 163/06.
18. Il contratto del 12/12/2008 all'art. 10 espressamente sanziona con la nullità la cessione del contratto con previsione coerente con la disciplina del d.l.gs. 163/806 nella quale è stato trasfuso il divieto di cessione di cui all'art. 18 l. 55/90.
19. Invero, già il solo profilo evidenziato di cui all'art. 4 dello stesso contratto di cessione è idoneo di per sé ad escludere qualsiasi legittimazione della cessionaria per eventuali crediti, senza necessità di esaminare gli ulteriori.
20. L'accoglimento dell'eccezione di legittimazione attiva importa stante la natura preliminare il rigetto di tutte domande poste delle attrici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, essendo l'azione contrattuale in astratto comunque possibile da parte della mandataria, peraltro inizialmente citata in giudizio, quale terza chiamata dal chiamata poi sostanzialmente rinunciata _1 dall'odierno convenuta, alla luce dello stato di fallimento di questa.
21. In ogni caso le relative domande sarebbero da rigettarsi anche nel merito alla luce della consulenza in atti, come meglio si chiarirà nel prosieguo nell'esaminare la domanda riconvenzionale.
22. Sulla domanda riconvenzionale per risarcimento del danno ovvero per restituzione derivante pagina 8 di 10 da penali per ritardo, irregolarità esecutive riscontrate dal collaudatore nel verbale ex art. 135 d.lgs.
136/06, per nuova gara d'appalto e da mancato completamento delle opere, avanzata dal Comune
Convenuto verso e, perché cessionario delle situazioni passive, verso , avendo Pt_1 Pt_2 invece lo stesso, come anticipato, rinunciato ad agire verso la , ossia la mandataria Pt_5 dell'ATI.
23. Giova precisare che le stesse, ancorché prive di legittimazione attiva per le ragioni anzidette, possono invece essere legittimate passive di azioni di risarcimento in relazione all'appalto; tuttavia mentre la quale componente dell'ATI, risulta responsabile in via solidale (cfr. ex multis, Pt_1
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 13 giugno 2012, n. 22) nei confronti della stazione appaltante, la
, in forza dello stesso art. 4 del contratto di cessione che ivi fa espresso riferimento al Pt_2 generale disposto dell'art. 2560 c.c., avrebbe potuto rispondere solo di eventuali debiti risultanti da libri contabili, e salvo rivalsa, avendo per il resto le parti non inteso cedere i crediti e i debiti aziendali, unitamente al ramo d'azienda.
24. L'istruttoria svolta, segnatamente la CTU, le cui conclusioni vengono fatte proprie dal giudice essendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici ed esente da vizi logico-giuridici, ritenute condivisibili le risposte del c.t.u. alle osservazioni tecniche di parte convenuta, anche alla luce dell'onere della prova rispetto alla domanda riconvenzionale e delle esigenza di accertare comunque le poste dare-avere quale compensazione c.d. impropria tra poste di un medesimo rapporto (cfr. in tal senso per un' ipotesi analoga Cass., 8.8.2007, n. 17390), ha accertato un credito vantato da parte del nei confronti dell'ATI appaltatrici per euro 123.540,51 (pag. 37 della relazione di c.t.u). _1
25. Si rammenta che il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, “atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso, infatti, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519)” (così
Cass., VI, ord., 25 luglio 2017, n. 18358 ma v. anche Cass. civ. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. civ. 22 febbraio 2006, n. 3881; Cass. civ. 20 agosto 2004, n. 16392).
pagina 9 di 10 26. Alla soccombenza segue la condanna della solo attrice al pagamento delle spese di Pt_1 lite in favore del convenuto, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del _1 deposito della nota prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014.
27. Le spese, anche della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa il 25/11/24, devono essere definitivamente poste a carico dell'attrice entro i massimi del decisum, stante il Pt_1 rifiuto da parte delle sole attrici rispetto alla proposta conciliativa giudiziale disposta con ordinanza del 25/10/22 ( “pagamento di euro 50.000 (di cui contributo a spese legali per euro 5.000) a favore del ), _1 come da verbale di mediazione in atti, adesione che avrebbe avuto un esito per le stesse largamente migliorativo rispetto all'esito complessivo della lite.
28. Le spese vanno integralmente compensate invece per soccombenza reciproca tra il e _1
, tenuto conto nei loro rapporti del rigetto tanto della domanda principale quanto della Pt_2 riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta le domande delle attrici;
accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e per l'effetto condanna la al Pt_1 pagamento di euro 123.540,51, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda introduttiva del presente giudizio al saldo effettivo.
condanna altresì la a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 1.500 Pt_1 per spese ed € 21.000 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
compensa le spese di lite tra d il convenuto;
Parte_2 _1
pone le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'attrice Pt_1
Lagonegro, il 24/9/25
Il Giudice
(dott. Riccardo Sabato)
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Riccardo Sabato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1017/2011 R.G. promossa da
(C.F. -P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore società unipersonale (P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentate e difese in virtù di procura in atti dall'Avv. Giovanni Spataro (C.F.
), domiciliate in Sala Consilina, Via Trinità 73, presso l'avv. Domenico C.F._1
Cartolano, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in Controparte_1 virtù di procura in atti dall'Avv. Giancarlo Sorrentino, elettivamente domiciliato in Via _1
Kennedy 54, presso lo studio dell'avv. Eduardo Limongi, giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 10
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 12.10.2011 ritualmente notificato il 06.12.2011, iscritto a ruolo il
13.12.2011, la nonché la citavano in giudizio il deducendo Parte_1 Parte_2 Controparte_1 che con determina RUP n. 460 del 28.12.2006 venivano aggiudicati alla – Pt_3 Parte_4
lavori per la riqualificazione turistica delle aree portuali e collegamento del porto al Parte_1 centro urbano, nonché alla realizzazione di un terminal turistico intermodale in località Brizzi, per l'importo contrattuale di euro 3.617.505,54. Il contratto di appalto veniva sottoscritto in data
29.06.2007 e in pari data si formalizzava la consegna dei lavori. Gli attori deducevano che, a causa di evidente carenza di un adeguato progetto esecutivo, incontravano sin da subito enormi difficoltà, a seguito delle quali si rendeva necessario sopportare ingenti oneri economici per la realizzazione di migliorie ed opere non previste in progetto su ordine della stessa stazione appaltante. Con contratto Parte rep. n. 17/2008, l'affidamento dei lavori veniva conferito alla nuova “
[...]
”, alle stesse condizioni previste Parte_5 nel primigenio contratto. In data 28.07.2009, la cedeva alla il ramo Parte_5 Parte_5
d'azienda comprensivo del cantiere oggetto dell'appalto di cui al contratto n. 17/2008. Precisava, altresì, che con delibera giuntale n.16/2010 l'amministrazione appaltante approvava illegittimamente una “perizia di variante in diminuzione”, nonostante fossero state realizzate il 93% delle opere contrattualmente stabilite. Deduceva, altresì, che a seguito del comportamento prevaricante e vessatorio della stazione appaltante si vedevano costretti a sottoscrivere l'atto di sottomissione, trasmesso con email del 31.12.2009, predisposto unilateralmente dall'ente parte in causa, al fine di ottenere l'emissione e la liquidazione del sesto SAL, per un importo netto di euro 272.868,00, notevolmente inferiore a quanto effettivamente realizzato dall'ATI. Successivamente alla maturazione del settimo ed ottavo SAL (30.06.2010), il comune di richiedeva il pagamento _1 dell'importo di euro 358.167,85, dei maggiori quantitativi di scogliera realizzati, nonché il pagamento di ulteriori lavori già eseguiti per un importo pari ad euro 162.713,59. Allegava che, con ordine di servizio del 04.10.2010, il RUP, nonostante constatasse l'ultimazione della quasi totalità delle opere, certificava solo un credito di euro 100.000,00, subordinato all'emissione dello stato finale, a fronte del maturato credito di complessivi euro 1.512.761,90, come da allegato dettaglio. In data 18.03.2011
pagina 2 di 10 si svolgeva la visita di collaudo statico relativa agli edifici di Piazza del Mare e Piazza del Porto, nel cui verbale venivano inserite le unilaterali risultanze del sopralluogo avvenuto in data 03.03.2011, in assenza dell'appaltatore ed in assenza delle condizioni stabilite dalla legge.
2. L'ATI procedeva, in data 29.03.2011, a sottoscrivere i certificati di collaudo relativi alle suddette strutture;
contestualmente, il Comune di con delibera n. 35, disponeva la “rescissione _1 in danno” del contratto d'appalto per asserita inadempienza dell'appaltatore, nonostante lo stesso avesse già eseguito lavorazioni per un importo complessivo di euro 5.676.832,92, corrispondenti al
129,27% dell'importo contrattuale originario. La disposta rescissione veniva comunicata dall'amministrazione con nota prot. 4601 del 12.04.2011, con la quale si invitata l'impresa a ripiegare il cantiere entro il 04.05.2011 e si fissava per il 05.05.2011 il sopralluogo per la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti. Successivamente a tale data, poiché alla data del 5/5/2011 in cui CP_ erano presenti le imprese associate esecutrici, la impediva di far assumere formalmente a verbale le riserve e gli elaborati esplicativi inerenti le spettanze, gli attori si vedevano costretti a depositarli successivamente presso la casa comunale riserve ed elaborati, non assunti formalmente a verbale a causa della condotta ostativa della stazione appaltante e attestanti il maggior credito maturato a seguito dell'effettuazione dei lavori non previsti. Concludeva, altresì, che successivamente l'ATI, a seguito di accesso agli atti presso il Genio Civile di Salerno, veniva a conoscenza dell'avvenuto collaudo all'edificio denominato BRIZZI, effettuato a totale insaputa della stessa appaltatrice, per il quale veniva attestata una generica conformità al progetto, nonostante la difformità al progetto posto a base dell'appalto. L'ente appaltante non procedeva alla realizzazione di alcun SAL finale, lasciando indefinite le pendenze economiche con l'appaltatore. In seguito, con atto pubblico del 07.10.2011, la cedeva alla il ramo d'azienda relativo all'appalto per cui è causa, Parte_5 Parte_2 comportante il trasferimento di ogni situazione attiva e passiva.
3. Formulava le seguenti conclusioni:
a. “1)- accertare e dichiarare l'illegittimità delle perizie di variante poste in essere dall'Ente convenuto ed approvate con delibera di giunta municipale n. 16 del 27.01.2010, nonché la annullabilità ex art. 1434 c.c. e/o art.
1439 c.c. e, in ogni caso, la nullità e/o inefficacia dei relativi atti di sottomissione;
b. 2)- accertare e dichiarare che la risoluzione contrattuale del contratto di appalto per cui è causa è da imputarsi al grave inadempimento del convenuto;
_1
c. 3)- accertare e dichiarare il diritto della al pagamento a titolo di Controparte_3
pagina 3 di 10 corrispettivo- eventualmente ed in subordine a titolo di risarcimento danni ex art. 1218 e ss. c.c., ovvero a titolo di indebito arricchimento- di euro 520.881,44 oltre rivalutazione ed interessi come per legge e per l'effetto condannare
l'ente convenuto al pagamento in favore della suddetta impresa, della somma di cui sopra, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
d. 4)- accertare e dichiarare il diritto della al Parte_1 pagamento a titolo di corrispettivo- eventualmente ed in subordine a titolo di risarcimento danni ex art. 1218 e ss. c.c., ovvero a titolo di indebito arricchimento- di euro 991.880,41, oltre rivalutazione ed interessi come per legge e per
l'effetto condannare l'ente convenuto al pagamento in favore della suddetta impresa, della somma di cui sopra, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
e. 5)- condannare l'ente convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
4. Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione e risposta, il quale _1 _1 eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva delle attrici. In particolare, quanto alla Parte
ha dedotto che la legittimazione spettasse all' in qualità di mandataria, con riferimento Pt_1
a tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto; il difetto di legittimazione di
, invece, per l'art. 4 dell'atto di cessione del ramo d'azienda tra ed del Pt_2 Pt_5 Pt_2
07.10.2011. Eccepiva, inoltre, la decadenza dall'azione proposta ex art. 32 del Capitolato Generale
d'appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché l'inammissibilità delle rivendicazioni economiche delle
Imprese, per mancata iscrizione di riserve negli atti contabili entro 60 gg dall'intervenuta risoluzione- rescissione ex art. 136 D.l.gs 163/06. Nel merito, rilevava che mai alcuna lacuna progettuale era stata lamentata dalle imprese appaltatrici e che le varianti approvate e i relativi due atti di sottomissione del Parte 2009 furono commissionate dal al fine di portare a compimento un rapporto contrattuale che originariamente si sarebbe dovuto concludere entro 365 giorni e che invece era ormai in piedi da più di due anni. Deduceva l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza, del motivo relativo alla violazione dell'art. 93 del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 35 ss del DPR 554/99 e dei principi in materia di correttezza, buona fede e cooperazione nell'esecuzione del contratto. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 132 d.lgs. 163/2006 e dell'art. 17 R.D. 2440/1923, rilevava che le perizie di variante approvate con delibera 16/2010 erano pienamente conformi alla richiamata disciplina nonché all'art. 25 della l. 109/94 e all'art. 37 del CSA. Con riferimento al terzo motivo relativo alla violazione dell'art. 36 e ss del d lgs 163/2006, evidenziava di avere messo in mora l'ATI appaltatrice
(atto RUP 11.2.2011) senza che la stessa replicasse alcunché, né rimuovesse le ragioni pagina 4 di 10 dell'inadempienza. Quanto, poi, al quarto motivo di ricorso ribadiva di non dovere nulla alle Imprese attrici stante il difetto di legittimazione attiva, poiché le pretese avanzate non avevano alcun riscontro negli atti contabili sottoscritti dall'ATI appaltatrice oltre che contrattualmente precluse dalla disciplina di cui all'art. 37, comma 2 e 3 CSA che esclude la remunerabilità di varianti al progetto esecutivo , prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione dei lavori. Lamentava poi l'inammissibilità della formulata richiesta di risarcimento danni subordinata rispetto a quella avanzata a titolo di corrispettivo ritenendo, del pari, inammissibile anche la richiesta di indebito arricchimento esclusa dalla circostanza che parte convenuta si trovava con opere non ancora completate e, dunque, inutilizzabili. Evidenziava, infine, che le avverse richieste economiche trovavano ulteriore sbarramento nella previsione dell'art. 4 del contratto di appalto n. 17/08 che subordinava il pagamento in favore dell'appaltatore all'accreditamento delle somme da parte della Regione, ente erogante il finanziamento dell'opera.
Ribadendo la legittimità della rescissione in danno disposta con deliberazione G.C. n. 35 del 29 marzo 2011, proponeva domanda riconvenzionale avanzando pretese creditorie nei confronti delle attrici consistenti negli importi delle penali maturate in danno delle imprese appaltatrici per il ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al termine finale, nelle somme necessarie per porre rimedio alle riscontrate irregolarità esecutive, nel danno subito e subendo per il mancato completamento delle opere. Pertanto, estendeva la domanda anche alla come da chiamata in causa, Parte_5 ritenendone sussistente la responsabilità sia perché con questa era intercorso il contratto di appalto sino alla rescissione, sia perché l'intervenuta cessione del ramo di azienda, anche ex lege, non liberava l'impresa cedente. Chiedeva, quindi, in via riconvenzionale altresì la restituzione degli importi liquidati alle imprese con i SAL di data successiva ai predetti atti.
5. Tanto premesso, il previa chiamata in causa dell' rassegnava le Controparte_1 Parte_5 seguenti conclusioni: I) dichiarare in via preliminare il difetto di legittimazione attiva delle attrici per i motivi sopra dedotti;
II) dichiarare, ancora in via preliminare, le decadenza delle attrici dal termine per proporre la presente azione ex art. 32 DM 145/00 e per l'effetto l'inammissibilità e/o infondatezza dell'azione cui si resiste;
III) dichiarare comunque inammissibili e destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto tutte le domande, conclusioni e richieste avanzate dalle attrici, rigettandole con ogni conseguenza;
IV) in accoglimento della riconvenzionale qui spiegata, condannare la la società unipersonale e la chiamata in causa Parte_1 Parte_2 Parte_5 in solido tra loro o, in subordine secondo le rispettive responsabilità, al pagamento in favore del delle Controparte_1
pagina 5 di 10 somme da corrispondere al medesimo a titolo di risarcimento del danno, ovvero – per quanto di ragione- di _1 restituzione, per tutte le causali e ragioni sopra esposte, nella misura che sarà determinata ed accertata in corso di causa, comprendente sia l'importo dovuto al per le penali per il ritardo, sia l'importo relativo alle irregolarità _1 esecutive riscontrate dal collaudatore nel verbale ex art. 138 d lgs 163/06 sopra richiamato, sia le somme necessarie per la nuova gara d'appalto e per il completamento e la funzionalità delle opere, sia – anche equitativamente – le somme dovute per il pregiudizio subito per la mancata fruizione delle opere e per la ricaduta negativa sull'immagine del
oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo su tutte le somme spettanti al;
V) ancora in _1 Controparte_1 accoglimento della domanda riconvenzionale (e per la non creduta e negata ipotesi di annullamento e/o nullità delle perizie di variante e dei relativi atti di sottomissione) condannare la la Parte_1 Parte_2 società unipersonale e la chiamata in causa in solido tra loro, o in subordine secondo le rispettive Parte_5 responsabilità, a restituire al di gli importi da questo corrisposti con i SAL di cui alle risultanze dei _1 _1 registri di contabilità nn. 6, 7 e 8, tutti di data successiva ai predetti atti di cui le attrici hanno chiesto la nullità e/o
l'annullamento, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
6. Le parti depositavano le memorie scritte ex art. 183, comma 6, cpc all'esito delle quali nella memoria n. 1 il modificava l'originaria domanda di condanna in favore della Controparte_1 Pt_1
[... e della in quanto era stata dichiarata fallita. Le società attrici chiedevano il Pt_2 Parte_5 rigetto della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.
7. Il nella memoria ex art 183, comma 6, n. 2 c.p.c., produceva ulteriore Controparte_1 documentazione e chiedeva ammettersi C.T.U. per la quantificazione degli importi dovuti. Le attrici, nella stessa memoria, chiedevano prova testimoniale, C.T.U., ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., nonché l'ammissione di nuova documentazione.
8. Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. le attrici chiedevano di essere ammesse alla prova contraria, riservandosi di designare ulteriori testi. Nella medesima memoria, il _1
richiedeva di essere ammesso alla prova contraria, indicando i testi.
[...]
9. Il presente giudizio è stato incardinato davanti allo scrivente in data 16 maggio 2022, a seguito di scioglimento riservata istruttoria del precedente giudicante, Dott. Aniello Cuofano (riserva del 19/3/2018, scioglimento del 29/12/2021), a seguito della quale lo scrivente, previa revoca dell'ordinanza del 29/12/21, confermandosi, anche nella presente sede di merito, l'inammissibilità delle prove testimoniali richieste, come da ordinanza del 11/4/13, nonché la superfluità della documentazione richiesta ex art. 210 c.p.c, e formulata proposta conciliativa, non aderita dalle attrice,
pagina 6 di 10 disponeva consulenza.
10. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. S.U. 8/5/2014 n.
9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016 n. 17214)., nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n.
21297).
11. Sulle eccezioni preliminari sollevate dal _1
12. La convenuta eccepiva che entrambe le attrici sono prive della legittimazione attiva, poiché
è semplice mandante dell'ATI originaria richiamando l'art. 95 comma 6 d.p.r. 554/1999, Pt_1 applicabile ratione temporis che riconosce la legittimazione processuale esclusiva alla mandataria, mentre sarebbe soggetto del tutto estraneo al rapporto controverso, mancante dei requisiti Pt_2
SOA e mera cessionaria per atto tra privati, peraltro nullo.
13. Se è vero, come dedotto dall'attrice che ciascun membro di un'associazione Pt_1 temporanea può impugnare a titolo individuale gli atti della procedura, atteso che il fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo a un'entità giuridica autonoma che escluda la soggettività delle singole imprese che lo compongono (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2563) , ciò in considerazione dell'essenza giuridica dell'associazione temporanea di imprese, la quale è caratterizzata, secondo il prevalente indirizzo della S. C., da un vincolo associativo occasionale, temporaneo e limitato, costituito in vista dell'aggiudicazione e dell'esecuzione di opere pubbliche concesse in appalto, nel cui ambito non si realizza un centro autonomo di interessi, in quanto le singole imprese conservano la loro individualità, pur assumendo un rapporto di tipo unitario con la stazione appaltante, mediante il conferimento di un mandato collettivo alla c.d. capogruppo (Cass.,
20 maggio 2010, n. 12422; Cass. 17 ottobre 2008, n. 25368; Cass. 17 settembre 2005, n. 18441; Cass.
30 gennaio 2003, n. 1396). Tuttavia, nel caso in esame, viene in rilievo la diversa previsione per cui in tema di rapporto di appalto pubblico di lavori affidato ad un A.T.I., spetta alla società capogruppo mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti, di qualsiasi natura, dipendenti dall'appalto e fino alla estinzione di ogni rapporto (art. 95, co. 6 d.p.r. 554/99, oggi art. 48, co 15 D.lgs. 50/16). Di conseguenza, la società mandante non è legittimata a far valere le proprie pretese nei confronti della stazione appaltante (v. anche Corte d'appello di Potenza, sentenza n. 147/2018 depositata il 19-3-
2018, come confermata da Cass. 16 ottobre 2020, n. 22605).
pagina 7 di 10 14. In tal senso la società è quindi priva di legitimatio ad causam, attiva e passiva, che consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, essendo solo la società capogruppo, in qualità anche di rappresentante delle imprese associate, legittimata per legge (D.Lgs. n. 406 del 1991, art. 23, comma 9) a stare in giudizio dal lato attivo, pure per le associate, nei giudizi derivanti dagli appalti conclusi dall'associazione temporanea di imprese
(tra le tante, Cass. n. 12732/2012, n. 17411/2004).
15. Infine giova rimarcare, a spiegazione di tale differenza, che nei casi esaminati dalla giustizia amministrativa viene in rilievo un interesse legittimo dell'impresa mandante, diversamene è a dirsi nei giudizi civili, laddove, secondo l'ordinario riparto tra i due plessi, sono vagliati diritti soggettivi.
16. Parimenti è a dirsi per In relazione alla stessa il convenuto eccepiva che la Pt_2 _1 stessa, quale cessionaria del ramo d'azienda (prezzo di cessione del euro 10.000), con riferimento al contratto n. 17/2008 del 12/12/2008, ormai risolto, non è legittimata attiva all'azione.
17. In particolare all'art. 4 dell'atto di cessione si prevedeva espressamente l'esclusione dei crediti del ramo d'azienda che rimangono a favore dell'alienante, la stessa inoltre sarebbe priva della qualificazione SOA, costituente condicio per intrattenere rapporti con le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 163/06.
18. Il contratto del 12/12/2008 all'art. 10 espressamente sanziona con la nullità la cessione del contratto con previsione coerente con la disciplina del d.l.gs. 163/806 nella quale è stato trasfuso il divieto di cessione di cui all'art. 18 l. 55/90.
19. Invero, già il solo profilo evidenziato di cui all'art. 4 dello stesso contratto di cessione è idoneo di per sé ad escludere qualsiasi legittimazione della cessionaria per eventuali crediti, senza necessità di esaminare gli ulteriori.
20. L'accoglimento dell'eccezione di legittimazione attiva importa stante la natura preliminare il rigetto di tutte domande poste delle attrici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, essendo l'azione contrattuale in astratto comunque possibile da parte della mandataria, peraltro inizialmente citata in giudizio, quale terza chiamata dal chiamata poi sostanzialmente rinunciata _1 dall'odierno convenuta, alla luce dello stato di fallimento di questa.
21. In ogni caso le relative domande sarebbero da rigettarsi anche nel merito alla luce della consulenza in atti, come meglio si chiarirà nel prosieguo nell'esaminare la domanda riconvenzionale.
22. Sulla domanda riconvenzionale per risarcimento del danno ovvero per restituzione derivante pagina 8 di 10 da penali per ritardo, irregolarità esecutive riscontrate dal collaudatore nel verbale ex art. 135 d.lgs.
136/06, per nuova gara d'appalto e da mancato completamento delle opere, avanzata dal Comune
Convenuto verso e, perché cessionario delle situazioni passive, verso , avendo Pt_1 Pt_2 invece lo stesso, come anticipato, rinunciato ad agire verso la , ossia la mandataria Pt_5 dell'ATI.
23. Giova precisare che le stesse, ancorché prive di legittimazione attiva per le ragioni anzidette, possono invece essere legittimate passive di azioni di risarcimento in relazione all'appalto; tuttavia mentre la quale componente dell'ATI, risulta responsabile in via solidale (cfr. ex multis, Pt_1
Consiglio di Stato, Ad. Plen., 13 giugno 2012, n. 22) nei confronti della stazione appaltante, la
, in forza dello stesso art. 4 del contratto di cessione che ivi fa espresso riferimento al Pt_2 generale disposto dell'art. 2560 c.c., avrebbe potuto rispondere solo di eventuali debiti risultanti da libri contabili, e salvo rivalsa, avendo per il resto le parti non inteso cedere i crediti e i debiti aziendali, unitamente al ramo d'azienda.
24. L'istruttoria svolta, segnatamente la CTU, le cui conclusioni vengono fatte proprie dal giudice essendo frutto di rigorosi accertamenti tecnici ed esente da vizi logico-giuridici, ritenute condivisibili le risposte del c.t.u. alle osservazioni tecniche di parte convenuta, anche alla luce dell'onere della prova rispetto alla domanda riconvenzionale e delle esigenza di accertare comunque le poste dare-avere quale compensazione c.d. impropria tra poste di un medesimo rapporto (cfr. in tal senso per un' ipotesi analoga Cass., 8.8.2007, n. 17390), ha accertato un credito vantato da parte del nei confronti dell'ATI appaltatrici per euro 123.540,51 (pag. 37 della relazione di c.t.u). _1
25. Si rammenta che il giudice del merito, qualora condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, “atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata (Cass., 22 febbraio 2006, n. 3881). In tal caso, infatti, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. fra le tante, Cass. 9 marzo 2001, n. 3519)” (così
Cass., VI, ord., 25 luglio 2017, n. 18358 ma v. anche Cass. civ. 4 maggio 2009, n. 10222; Cass. civ. 22 febbraio 2006, n. 3881; Cass. civ. 20 agosto 2004, n. 16392).
pagina 9 di 10 26. Alla soccombenza segue la condanna della solo attrice al pagamento delle spese di Pt_1 lite in favore del convenuto, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del _1 deposito della nota prevista dall'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014.
27. Le spese, anche della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa il 25/11/24, devono essere definitivamente poste a carico dell'attrice entro i massimi del decisum, stante il Pt_1 rifiuto da parte delle sole attrici rispetto alla proposta conciliativa giudiziale disposta con ordinanza del 25/10/22 ( “pagamento di euro 50.000 (di cui contributo a spese legali per euro 5.000) a favore del ), _1 come da verbale di mediazione in atti, adesione che avrebbe avuto un esito per le stesse largamente migliorativo rispetto all'esito complessivo della lite.
28. Le spese vanno integralmente compensate invece per soccombenza reciproca tra il e _1
, tenuto conto nei loro rapporti del rigetto tanto della domanda principale quanto della Pt_2 riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione unica civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta le domande delle attrici;
accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e per l'effetto condanna la al Pt_1 pagamento di euro 123.540,51, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda introduttiva del presente giudizio al saldo effettivo.
condanna altresì la a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 1.500 Pt_1 per spese ed € 21.000 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
compensa le spese di lite tra d il convenuto;
Parte_2 _1
pone le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico dell'attrice Pt_1
Lagonegro, il 24/9/25
Il Giudice
(dott. Riccardo Sabato)
pagina 10 di 10