Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 557/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Via Mariano Stabile n. 118/B, Palermo, presso lo studio dell'Avv. CALAMUNCI VERONICA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in in Via Mariano Stabile n. 118/B, Palermo, presso lo studio dell'Avv. CALAMUNCI VERONICA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio a Palermo, il 1 giugno 2017 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 4 febbraio 2025 e sottoscritto il 24 gennaio 2025.
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo in Via Filippo
Parlatore n. 26 è di proprietà della Sig.ra madre della Parte_2 ricorrente, e pertanto ad essa assegnata che vi continuerà a dimorare unitamente alla prole;
Per_1
PIANO GENITORIALE PER LA MINORE
3. La minore resta affidata ad entrambi i coniugi, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità sulla stessa;
4. La minore resta collocata prevalentemente presso la dimora della ricorrente;
il Sig. potrà sempre esercitare il diritto di visita ogni Parte_1 qualvolta lo vorrà previa accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi della minore;
Durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, la prole trascorrerà il proprio tempo con entrambi i genitori secondo il criterio dell'alternanza purché venga garantito ad entrambi la possibilità di vivere le vacanze ed i giorni di festa con la piccola . I Per_1 giorni verranno concordati da entrambi i genitori tenuto conto anche delle esigenze degli stessi e delle rispettive organizzazioni. Il Sig. tenuto Parte_1 conto anche degli impegni di lavoro di quest'ultimo, avrà la facoltà di tenere con sé la prole due/tre giorni alla settimana garantendo che la minore possa dormire presso l'abitazione del padre, che nel frattempo ha richiesto il mutamento della residenza abitativa, ogni due weekend. Entrambi i genitori sono concordi nel ritenere che l'organizzazione delle visite sia molto flessibile e che, se uno dei genitori volesse tenere con sé la minore in un giorno che non
2 è stato stabilito precedentemente, dovrà comunicarlo all'altro coniuge e cambiare in tal modo l'organizzazione settimanale.
5. Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 CP_1 mese, la somma di € 400,00 a titolo di mantenimento della minore, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat.
- Dall'importo sopra indicato, verrà decurtata la somma che mensilmente viene riconosciuta a titolo di “assegno unico universale figli” che attualmente ammonta ad € 199,40 variabile annualmente in base al valore dell'ISEE, attualmente accreditato dall' sul libretto postale cointestato avente n. CP_2
000048290869, nel periodo compreso tra il 15 ed il 18 di ciascun mese.
- Il Sig. consapevole delle possibili modifiche negli anni in Parte_1 aumento o in difetto dell'entità del suddetto bonus, dichiara sin da ora di rinunciare alla quota pro parte del predetto assegno che sarà a beneficio solo ed esclusivamente della Sig. la quale contestualmente si impegna a CP_1 comunicare annualmente l'importo mensile erogato dall' e sarà l'unica CP_2 legittimata a presentare in futuro la relativa domanda volta all'ottenimento del predetto assegno.
- Qualora il predetto assegno unico dovesse essere successivamente eliminato o normativamente abrogato, il Sig. si impegna comunque Parte_1
a corrispondere alla Sig.ra a titolo di mantenimento per la figlia CP_1 minore la somma di € 400 mensile. Per_1
6. Le spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal SSN verranno suddivise al 50% tra le parti previa esibizione di ricevute e scontrini fiscali.
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Palermo mediante il Protocollo spese extra assegno tribunale di Palermo e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
3 Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. I Coniugi concordemente stabiliscono che nessun assegno mensile verrà posto a carico delle parti, ciascuno provvederà in modo del tutto autonomo
4 alla propria gestione economica.
8. Tutte le spese legate all'immobile di proprietà della madre della Sig.ra
[...] sono a carico di quest'ultima ivi comprese le utenze, le tasse e gli oneri CP_1 condominiali.
9. I coniugi in maniera concorde hanno già regolato i loro rapporti di carattere patrimoniale e la suddivisione dei beni mobili e, pertanto, nessun'altra pretesa potrà essere reciprocamente avanzata.
10. Entrambi i genitori rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto senza alcuna limitazione nei confronti del genitore che voglia organizzare un viaggio portando con sé la bambina previa comunicazione del luogo e del giorno della partenza oltre alla durata della vacanza.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 557/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 4 febbraio 2025 e sottoscritto il 24 gennaio 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 40, p.
II, serie A, dell'anno 2017).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
5 Tribunale, il 09/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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