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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/03/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1691/2020 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Filodemo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Solofra (AV), alla via Misericordia n. 21, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione opponente
E
in persona del l.r.p.t. (partita iva ), rappresentata e CP_1 CP_2 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Chiara Bairati e Rossella Turco, ed elettivamente domiciliata in
Maddaloni (CE), al viale Europa n. 10, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposta
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Avellino, la società CP_1 CP_2 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 167/2020, notificato in data 2.03.2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 21.734,14 oltre interessi e spese di procedura, in forza dell'omesso pagamento delle rate del contratto di finanziamento n. 225737.
L'opponente eccepiva: l'improcedibilità della domanda, per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
-la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, in assenza della prova della cessione del credito da parte della -la prescrizione del diritto di Controparte_3
credito, per decorso del termine decennale, decorrente dalla stipula del contratto di finanziamento;
-la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in difetto delle condizioni di ammissibilità relative alla prova del presunto credito;
-
l'infondatezza della domanda. Disconosceva, inoltre, le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento prodotto dall'opposta.
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese.
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione, con ordinanza del
17.09.2021, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta (l'opposta depositava contratto di finanziamento in originale cartaceo); indi, all'udienza del 15.10.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta per carenza di prova circa l'avvenuta cessione. In punto di diritto, è noto che il creditore che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà, invece, il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso in esame, può ritenersi che l'opposta (avente la qualità di attrice in senso sostanziale nel giudizio ex art. 645 c.p.c.) ha assolto il proprio onere probatorio, fornendo la prova della fonte negoziale del proprio diritto.
Infatti, l'opposta ha depositato in giudizio sia il contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore (cfr. allegato in copia al ricorso monitorio e depositato in originale nel presente giudizio), sia diffida al pagamento contenente il richiamo alla cessione del credito in lite comunicata all'opponente a mezzo posta in data
12.5.09. Risulta depositata la comunicazione di avvenuta cessione del
24.06.2005 fatta dalla società cedente all'odierno opponente, ma non v'è prova dell'invio all'opponente (cfr. documenti allegati al ricorso monitorio).
In punto di diritto, giova osservare che il contratto di cessione del credito è a forma libera, non essendo richiesta una particolare forma per il perfezionamento dall'art. 1260 c.c..
Poi, va sottolineato che la giurisprudenza di merito e di legittimità, affermano, in tema di prova della cessione di crediti in blocco con orientamento pienamente condiviso dal Giudicante ed estensibile anche alla cessione di crediti in generale, che nell'ipotesi in cui il trasferimento del credito sia contestato dal debitore, deve essere fornita dal creditore cessionario una prova autonoma, ma che tale prova è priva di vincoli di forma e, pertanto, può essere fornita anche in base a presunzioni (cfr. Cass.
2023/17944; Cass. 2023/21821).
Ebbene, nel caso in esame, vista anche la genericità dell'eccezione alla luce delle difese della controparte, costituisce una prova sufficiente della cessione la circostanza che la cessionaria, odierna opposta sia in possesso del contratto di finanziamento in originale, poiché trattasi di elemento che non troverebbe alcuna giustificazione se non «postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione» (ex multis, App. Milano n. 220/2024; App. Perugia, n.
386/2024; Trib. Terni, n. 812/2024).
Parimenti infondata è l'eccezione di estinzione del credito per decorso del termine decennale di prescrizione.
Contrariamente a quanto argomentato dall'opponente, tale termine decorre dalla scadenza dell'ultima rata di finanziamento e non dalla stipula del contratto.
Invero, «… il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata»
(cfr. Cass. civ., sez. III, n. 4232/2023).
Ebbene, non è maturata alcuna prescrizione.
Infatti, l'ultima rata del finanziamento scadeva in data 24.6.2005 e il termine è stato interrotto dalle due lettere raccomandate di diffida ad adempiere e messa in mora a/r depositate dall'opposta.
Il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto sia nell'anno 2009 (cfr. racc. a/r del 12.05.2009) sia nel 2014 (racc. a/r del 22.04.2014). In particolare, la prima raccomandata risulta regolarmente consegnata presso il luogo di residenza e la seconda risulta perfezionatasi per compiuta giacenza.
L'opponente ha, poi, disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce “al contratto di finanziamento e a tutti gli atti depositati o che verranno depositati da controparte” (cfr. pag. n. 3 dell'atto di citazione).
Ebbene, tale disconoscimento è inammissibile.
In punto di fatto, va evidenziato che dal confronto tra l'importo oggetto di finanziamento (€ 13.200,00) e quello del credito oggetto di ingiunzione a titolo di sorta capitale (€ 11.534,90), emerge che il contratto è stato parzialmente eseguito.
Orbene, il pagamento di alcune rate di un contratto di finanziamento rappresenta una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale, che produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione (cfr. Tr.
Livorno, sent. n. 740/2024; Tr. Bari, sez. IV, n. 2691/2023; Tr. Spoleto, ord. del
3.08.2020).
A ciò si aggiunga che il disconoscimento in esame, sollevato avverso la copia fotostatica del contratto ex art. 2712 c.c., non è stato formalizzato a seguito della produzione in giudizio del contratto in originale ex art. 214 c.c.. Pertanto, il disconoscimento è privo dei caratteri della inequivocità, specificità e determinatezza (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 3021/2025; Cass civ., sez. II, n.
22452/2024; App. Potenza, n. 73/2024).
L'opponente ha, poi, genericamente eccepito l'impossibilità di determinare l'esistenza e l'ammontare del credito in mancanza della prova dell'invio e ricevimento degli estratti conto.
Tale doglianza è priva di pregio, sia perché generica (atteso l'onere del debitore di contestare in modo specifico quanto allegato dal creditore e provare la parziale esecuzione del contratto), sia poiché in ipotesi di contratto di finanziamento, il creditore non ha alcun onere di dare la prova dell'invio dell'estratto conto. la produzione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento è, infatti, sufficiente a determinare l'ammontare del credito, che è definito sin dall'inizio della stipula del contratto (cfr. Tr. Nola, sez. I, n.
16957/2022, Tr. Busto Arsizio, ord. del 5. 07.2022; App. Campobasso, n.
713/2017).
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al
D.M 147/22, valori tra minimi e medi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , così provvede: Parte_1
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Avellino, 28.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 1691/2020 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Filodemo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Solofra (AV), alla via Misericordia n. 21, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione opponente
E
in persona del l.r.p.t. (partita iva ), rappresentata e CP_1 CP_2 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Chiara Bairati e Rossella Turco, ed elettivamente domiciliata in
Maddaloni (CE), al viale Europa n. 10, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposta
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, dinnanzi al Tribunale di Avellino, la società CP_1 CP_2 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 167/2020, notificato in data 2.03.2021, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 21.734,14 oltre interessi e spese di procedura, in forza dell'omesso pagamento delle rate del contratto di finanziamento n. 225737.
L'opponente eccepiva: l'improcedibilità della domanda, per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
-la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, in assenza della prova della cessione del credito da parte della -la prescrizione del diritto di Controparte_3
credito, per decorso del termine decennale, decorrente dalla stipula del contratto di finanziamento;
-la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in difetto delle condizioni di ammissibilità relative alla prova del presunto credito;
-
l'infondatezza della domanda. Disconosceva, inoltre, le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento prodotto dall'opposta.
Tanto premesso, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese.
Esperita con esito negativo la procedura di mediazione, con ordinanza del
17.09.2021, il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta (l'opposta depositava contratto di finanziamento in originale cartaceo); indi, all'udienza del 15.10.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta per carenza di prova circa l'avvenuta cessione. In punto di diritto, è noto che il creditore che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà, invece, il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Nel caso in esame, può ritenersi che l'opposta (avente la qualità di attrice in senso sostanziale nel giudizio ex art. 645 c.p.c.) ha assolto il proprio onere probatorio, fornendo la prova della fonte negoziale del proprio diritto.
Infatti, l'opposta ha depositato in giudizio sia il contratto di finanziamento sottoscritto dal debitore (cfr. allegato in copia al ricorso monitorio e depositato in originale nel presente giudizio), sia diffida al pagamento contenente il richiamo alla cessione del credito in lite comunicata all'opponente a mezzo posta in data
12.5.09. Risulta depositata la comunicazione di avvenuta cessione del
24.06.2005 fatta dalla società cedente all'odierno opponente, ma non v'è prova dell'invio all'opponente (cfr. documenti allegati al ricorso monitorio).
In punto di diritto, giova osservare che il contratto di cessione del credito è a forma libera, non essendo richiesta una particolare forma per il perfezionamento dall'art. 1260 c.c..
Poi, va sottolineato che la giurisprudenza di merito e di legittimità, affermano, in tema di prova della cessione di crediti in blocco con orientamento pienamente condiviso dal Giudicante ed estensibile anche alla cessione di crediti in generale, che nell'ipotesi in cui il trasferimento del credito sia contestato dal debitore, deve essere fornita dal creditore cessionario una prova autonoma, ma che tale prova è priva di vincoli di forma e, pertanto, può essere fornita anche in base a presunzioni (cfr. Cass.
2023/17944; Cass. 2023/21821).
Ebbene, nel caso in esame, vista anche la genericità dell'eccezione alla luce delle difese della controparte, costituisce una prova sufficiente della cessione la circostanza che la cessionaria, odierna opposta sia in possesso del contratto di finanziamento in originale, poiché trattasi di elemento che non troverebbe alcuna giustificazione se non «postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione» (ex multis, App. Milano n. 220/2024; App. Perugia, n.
386/2024; Trib. Terni, n. 812/2024).
Parimenti infondata è l'eccezione di estinzione del credito per decorso del termine decennale di prescrizione.
Contrariamente a quanto argomentato dall'opponente, tale termine decorre dalla scadenza dell'ultima rata di finanziamento e non dalla stipula del contratto.
Invero, «… il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata»
(cfr. Cass. civ., sez. III, n. 4232/2023).
Ebbene, non è maturata alcuna prescrizione.
Infatti, l'ultima rata del finanziamento scadeva in data 24.6.2005 e il termine è stato interrotto dalle due lettere raccomandate di diffida ad adempiere e messa in mora a/r depositate dall'opposta.
Il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto sia nell'anno 2009 (cfr. racc. a/r del 12.05.2009) sia nel 2014 (racc. a/r del 22.04.2014). In particolare, la prima raccomandata risulta regolarmente consegnata presso il luogo di residenza e la seconda risulta perfezionatasi per compiuta giacenza.
L'opponente ha, poi, disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce “al contratto di finanziamento e a tutti gli atti depositati o che verranno depositati da controparte” (cfr. pag. n. 3 dell'atto di citazione).
Ebbene, tale disconoscimento è inammissibile.
In punto di fatto, va evidenziato che dal confronto tra l'importo oggetto di finanziamento (€ 13.200,00) e quello del credito oggetto di ingiunzione a titolo di sorta capitale (€ 11.534,90), emerge che il contratto è stato parzialmente eseguito.
Orbene, il pagamento di alcune rate di un contratto di finanziamento rappresenta una tipica ipotesi di esecuzione volontaria parziale, che produce il riconoscimento tacito del documento contrattuale e delle sottoscrizioni apposte su di esso, escludendo così la necessità di procedere alla sua verificazione (cfr. Tr.
Livorno, sent. n. 740/2024; Tr. Bari, sez. IV, n. 2691/2023; Tr. Spoleto, ord. del
3.08.2020).
A ciò si aggiunga che il disconoscimento in esame, sollevato avverso la copia fotostatica del contratto ex art. 2712 c.c., non è stato formalizzato a seguito della produzione in giudizio del contratto in originale ex art. 214 c.c.. Pertanto, il disconoscimento è privo dei caratteri della inequivocità, specificità e determinatezza (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 3021/2025; Cass civ., sez. II, n.
22452/2024; App. Potenza, n. 73/2024).
L'opponente ha, poi, genericamente eccepito l'impossibilità di determinare l'esistenza e l'ammontare del credito in mancanza della prova dell'invio e ricevimento degli estratti conto.
Tale doglianza è priva di pregio, sia perché generica (atteso l'onere del debitore di contestare in modo specifico quanto allegato dal creditore e provare la parziale esecuzione del contratto), sia poiché in ipotesi di contratto di finanziamento, il creditore non ha alcun onere di dare la prova dell'invio dell'estratto conto. la produzione del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento è, infatti, sufficiente a determinare l'ammontare del credito, che è definito sin dall'inizio della stipula del contratto (cfr. Tr. Nola, sez. I, n.
16957/2022, Tr. Busto Arsizio, ord. del 5. 07.2022; App. Campobasso, n.
713/2017).
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al
D.M 147/22, valori tra minimi e medi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , così provvede: Parte_1
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo;
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Avellino, 28.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli