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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/12/2024, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1877/2024 avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di genitori non coniugati promossa con ricorso congiunto in data 30.09.2024 da: (c.f. Parte_1
), nato alla Spezia il 29.04.1992 (con l'avv. Cianfanelli) e C.F._1 Parte_2
(c.f. ), nata alla Spezia il 17.07.1994 (con l'avv. Galli)
[...] C.F._2 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 30.09.2024 con ricorso personalmente sottoscritto Per_ deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia in data 13.08.2018, regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
di aver deciso – essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata;
di avere concordato le seguenti condizioni di Per_ affidamento e mantenimento nell'interesse della figlia :
“- Il Sig. resterà ad abitare nella casa familiare, di sua proprietà, sita in La Spezia Salita Parte_1
Castelvecchio n. 66; La Signora avrà facoltà di trasferire la propria residenza da Salita del Parte_2
Castelvecchio n. 66 a Via Termo 108 Vezzano Ligure (SP). Per volontà ed espressa richiesta della madre la residenza della figlia verrà trasferita, unitamente a quella della madre, presso Via Termo 108 Vezzano Ligure (SP) fermo restando che ogni altra eventuale successiva variazione della residenza della minore dovrà essere autorizzata dal padre, salvaguardando sempre l'interesse ed il benessere della figlia;
Per_
- la figlia starà con i genitori secondo la seguente tabella con alternanza settimanale secondo il seguente schema: I° settimana: Lunedì, Martedì, Mercoledì con il padre, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica con la madre;
II° settimana: Lunedì, Martedì, Mercoledì con la madre, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica con il padre;
il tutto compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori che si comunicheranno rispettivamente con congruo anticipo salvaguardando eventuali migliori contingenti accordi fra i genitori che di volta in volta potranno concordemente stabilire modalità più appropriate alle esigenze della figlia e loro proprie;
- nel corso delle ferie estive i genitori concorderanno i rispettivi periodi di ferie da trascorrere con la figlia per una settimana consecutiva dandone preavviso di almeno un mese;
- i ricorrenti si danno atto che, in caso di propria assenza o impedimento delegheranno per ogni incombenza relativa alla figlia, (accompagnare e riprendere da scuola o agli impegni sportivi) in primis l'altro genitore ed in mancanza i nonni o gli altri parenti indicati nel piano genitoriale;
- Natale, Pasqua e ponti infra-annuali verranno alternati di anno in anno tra i genitori ed in particolare: 25 e 26 Dicembre con un genitore, 31 Dicembre – 1° Gennaio con l'altro; Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro, e così per quanto riguarda tutte le altre ricorrenze e ponti infra-annuali;
- la bambina festeggerà il suo compleanno ad anni alterni con ciascun genitore ed i genitori trascorreranno con la bambina i rispettivi compleanni;
- le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della figlia, afferenti all'educazione, verranno prese concordemente da entrambi i genitori;
- è onere dei genitori tenersi reciprocamente informati in ordine alle questioni afferenti alla figlia;
- ambedue i genitori conservano il diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- i ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
- nei periodi di permanenza presso ciascun genitore questi dovranno farsi carico di rispettare le esigenze scolastiche della minore ed anche di assicurare la necessaria continuità delle attività ricreative e sportive dalla stessa intraprese;
- in virtù della paritaria collocazione della figlia e della sostanziale equivalenza reddituale dei genitori le parti non prevedono il versamento di alcun assegno di mantenimento della figlia;
- i genitori concorreranno al versamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia, previamente concordate, e dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa, in ragione del 50% ciascuno;
- le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte e/o dedotte al 50% da ciascuno dei genitori, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro, entro la scadenza fiscale;
- l'assegno unico verrà percepito in ragione del 50% da ciascun genitore;
- i ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono, dichiarando di non avere in futuro altro a pretendere in relazione ai fatti già esposti”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 28.11.2024 le parti sono comparse insistendo come da ricorso;
altresì precisando che il regime di affidamento concordato è da intendersi come di tipo condiviso.
Tanto premesso, si ritiene che le pattuizioni di cui sopra siano conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne.
Si può pertanto provvedere alla loro omologa.
PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- omologa le condizioni concordate tra le parti, come precisate, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità.
La Spezia, 28.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1877/2024 avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli di genitori non coniugati promossa con ricorso congiunto in data 30.09.2024 da: (c.f. Parte_1
), nato alla Spezia il 29.04.1992 (con l'avv. Cianfanelli) e C.F._1 Parte_2
(c.f. ), nata alla Spezia il 17.07.1994 (con l'avv. Galli)
[...] C.F._2 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto il presente giudizio in data 30.09.2024 con ricorso personalmente sottoscritto Per_ deducendo: di aver intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nata la figlia in data 13.08.2018, regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori;
di aver deciso – essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione di una vita di coppia – di cessare la loro convivenza;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata;
di avere concordato le seguenti condizioni di Per_ affidamento e mantenimento nell'interesse della figlia :
“- Il Sig. resterà ad abitare nella casa familiare, di sua proprietà, sita in La Spezia Salita Parte_1
Castelvecchio n. 66; La Signora avrà facoltà di trasferire la propria residenza da Salita del Parte_2
Castelvecchio n. 66 a Via Termo 108 Vezzano Ligure (SP). Per volontà ed espressa richiesta della madre la residenza della figlia verrà trasferita, unitamente a quella della madre, presso Via Termo 108 Vezzano Ligure (SP) fermo restando che ogni altra eventuale successiva variazione della residenza della minore dovrà essere autorizzata dal padre, salvaguardando sempre l'interesse ed il benessere della figlia;
Per_
- la figlia starà con i genitori secondo la seguente tabella con alternanza settimanale secondo il seguente schema: I° settimana: Lunedì, Martedì, Mercoledì con il padre, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica con la madre;
II° settimana: Lunedì, Martedì, Mercoledì con la madre, Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica con il padre;
il tutto compatibilmente con i turni lavorativi dei genitori che si comunicheranno rispettivamente con congruo anticipo salvaguardando eventuali migliori contingenti accordi fra i genitori che di volta in volta potranno concordemente stabilire modalità più appropriate alle esigenze della figlia e loro proprie;
- nel corso delle ferie estive i genitori concorderanno i rispettivi periodi di ferie da trascorrere con la figlia per una settimana consecutiva dandone preavviso di almeno un mese;
- i ricorrenti si danno atto che, in caso di propria assenza o impedimento delegheranno per ogni incombenza relativa alla figlia, (accompagnare e riprendere da scuola o agli impegni sportivi) in primis l'altro genitore ed in mancanza i nonni o gli altri parenti indicati nel piano genitoriale;
- Natale, Pasqua e ponti infra-annuali verranno alternati di anno in anno tra i genitori ed in particolare: 25 e 26 Dicembre con un genitore, 31 Dicembre – 1° Gennaio con l'altro; Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con l'altro, e così per quanto riguarda tutte le altre ricorrenze e ponti infra-annuali;
- la bambina festeggerà il suo compleanno ad anni alterni con ciascun genitore ed i genitori trascorreranno con la bambina i rispettivi compleanni;
- le decisioni di maggior rilievo nell'interesse della figlia, afferenti all'educazione, verranno prese concordemente da entrambi i genitori;
- è onere dei genitori tenersi reciprocamente informati in ordine alle questioni afferenti alla figlia;
- ambedue i genitori conservano il diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- i ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia;
- nei periodi di permanenza presso ciascun genitore questi dovranno farsi carico di rispettare le esigenze scolastiche della minore ed anche di assicurare la necessaria continuità delle attività ricreative e sportive dalla stessa intraprese;
- in virtù della paritaria collocazione della figlia e della sostanziale equivalenza reddituale dei genitori le parti non prevedono il versamento di alcun assegno di mantenimento della figlia;
- i genitori concorreranno al versamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia, previamente concordate, e dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa, in ragione del 50% ciascuno;
- le spese detraibili e/o deducibili fiscalmente, saranno detratte e/o dedotte al 50% da ciascuno dei genitori, con l'obbligo quindi, per chi le ha sostenute, di consegnare all'altro, entro la scadenza fiscale;
- l'assegno unico verrà percepito in ragione del 50% da ciascun genitore;
- i ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono, dichiarando di non avere in futuro altro a pretendere in relazione ai fatti già esposti”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 28.11.2024 le parti sono comparse insistendo come da ricorso;
altresì precisando che il regime di affidamento concordato è da intendersi come di tipo condiviso.
Tanto premesso, si ritiene che le pattuizioni di cui sopra siano conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne.
Si può pertanto provvedere alla loro omologa.
PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- omologa le condizioni concordate tra le parti, come precisate, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità.
La Spezia, 28.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Ettore DI ROBERTO Lucia SEBASTIANI