Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 13/03/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
105/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 80588/pensioni militari del registro di Segreteria
TRA
I Sigg.ri:
1) XX ed altri 11 tutti rappresentati e difesi, in virtù di procure allegate al ricorso, dall’Avv. Renzo Filoia (C.F.
[...]) e dall’Avv. Francesca Torre (C.F.
[...]), entrambi del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci, n. 18, nonché agli indirizzi p.e.c. di seguito riportati, che dichiarano di voler ricevere le notifiche ex art. 170 c.p.c. e le comunicazioni di Cancelleria presso i seguenti indirizzi p.e.c.
renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it e francesca.torre@firenze.pecavvocati.it ovvero via fax n. 0557091736;
- ricorrenti -
CONTRO
- l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all’atto di costituzione in giudizio, dall’Avv.
AV TO (C.F. [...]; p.e.c.
avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato, ai fini della presente causa, presso il Coordinamento Legale Regionale in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29;
- resistente –
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Udito all’udienza dell’11.3.2026, celebrata con l’assistenza del segretario d’udienza Sig.ra Paola Venanzini, l’Avv. Filippo Mangiapane per l’INPS, mentre nessuno è comparso per le parti ricorrenti, come da verbale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Le parti ricorrenti hanno depositato il ricorso e notificato il ricorso medesimo ed il decreto di fissazione udienza alla controparte.
2. Si è costituito in giudizio l’INPS con memoria di costituzione.
3. In data 27.2.2026 il procuratore delle parti ricorrenti ha depositato, mediante il Sistema Giudico Istanza per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in pari data e non notificata, dichiarando la propria sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso e contestualmente chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
4. In esito all’udienza pubblica odierna, sentito l’intervento della parte presente, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere dichiarato estinto.
2. Le parti ricorrenti, dopo avere correttamente instaurato la lite con la controparte, hanno depositato “Istanza per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse”, senza notificarla alla controparte, contestualmente chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. Peraltro, l’I.N.P.S. ha espresso la propria accettazione in udienza, come da verbale.
4. Al riguardo, questo Giudice ritiene di poter fare riferimento all’orientamento, secondo cui, in caso di giudizi scaturiti da impugnazione di atti della p.a., “la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo caso viene meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale …., mentre nel secondo, pur permanendo l'atto impugnato, cessa l'interesse meramente processuale al suo annullamento” (cfr.,
Cass. civ., sez. V, n. 5098/2022).
Pertanto, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in presenza di accettazione di controparte, appare doversi riqualificare, sul piano sostanziale, come rinuncia agli atti del giudizio.
5. Alla luce di quanto precede, deve essere dichiarata la regolarità delle menzionate rinuncia e accettazioni, ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c..
6. Per l’effetto, deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 110, commi 7 e 8, c.g.c., l’estinzione del processo senza darsi luogo a pronuncia sulle spese, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art.
167, comma 4, c.g.c..
7. Nulla per le spese della sentenza di cui all’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:
a. dichiara l’estinzione del processo;
b. nulla per le spese del giudizio;
c. nulla per le spese della sentenza.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11.3.2026.
Il GIUDICE
(Cons. Saverio Galasso)
f.to digitalmente Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 13.03.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro OL AN OL CORTE DEI CONTI 13.03.2026 12:59:10 GMT+01:00