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Sentenza 22 novembre 2023
Sentenza 22 novembre 2023
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Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04985/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 08/01/2026
N. 00179 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04985/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4985 del 2024, proposto dalla sig.ra
AS Di ZO, rappresentata e difesa dall'Avvocato Severino Berardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OL, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti
AE NO, non costituito in giudizio;
per la riforma N. 04985/2024 REG.RIC.
della sentenza del T.A.R. per la Campania Napoli, Sez. VIII, n. 6452 del 22 novembre 2023, mai notificata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di OL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Consigliere Michele
EC e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'odierna appellante è proprietaria (insieme alle sorelle) di un immobile sito nel comune di OL (BN), Via Cappella n. 3, particella catastale n. 3950, foglio 15.
2. In data 9 giugno 2014, il Comune di OL rilasciava all'appellante il permesso di costruire n. 27/2014 per la realizzazione di un “progetto di riqualificazione del tessuto urbano esistente con la ristrutturazione edilizia e ampliamento di un fabbricato ad uso civile abitazione ubicato alla via Cappella n.3 […] nel rispetto di quanto consentito dalla Legge Regionale n. 1 del 5 Gennaio 2011 (PIANO
CASA)”.
3. Successivamente, con nota prot. n. 1111/2020, il Comune informava l'appellante dell'avvio del procedimento di “ripristino stato dei luoghi Via Cappella, n.3”, in quanto era stata rilevata, a seguito della segnalazione dell'odierno controinteressato, “la realizzazione di una tettoia in legno, difforme rispetto al titolo abilitativo rilasciato regolarmente dall'Ente pubblico” ed avente volume di mc. 53,32.
4. In data 25 maggio 2020, l'appellante trasmetteva al Comune un'istanza di accertamento di conformità dell'abuso edilizio - consistente nella realizzazione di una tettoia in legno - ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001; tale istanza era basata sull'esistenza di una volumetria aggiuntiva (direttamente assentita dall'originario N. 04985/2024 REG.RIC.
permesso di costruire n. 27/2014) che l'appellante non aveva però mai concretamente sfruttato.
5. In data 23 luglio 2020, con determinazione n. 6950/2020, il Comune adottava il preavviso di rigetto dell'istanza di sanatoria ex art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, preavviso che però lo stesso Comune notificava all'appellante soltanto in data 29 luglio 2020.
6. In data 6 agosto 2020, l'appellante trasmetteva le proprie contro-deduzioni ai sensi dell'art. 10 bis della L.n.241/1990 e rappresentava, pertanto, che l'abuso sarebbe assistito dal requisito della “doppia conformità” in virtù della normativa di favore contenuta nelle legislazioni regionali di attuazione del c.d. piano casa.
7. Successivamente, il Comune di OL non adottava alcun provvedimento espresso di conclusione del procedimento di accertamento di conformità ex art. 36
d.P.R. n. 380/2001.
8. In data 23 settembre 2020, inoltre, il Comune di OL notificava all'appellante l'ordinanza n. 11227 del 7 settembre 2020, con cui ingiungeva la demolizione della tettoia in legno de qua.
9. Con il ricorso di primo grado, l'odierna appellante aveva impugnato l'ordinanza demolitoria dinanzi al T.A.R. per la Campania, Napoli. Il Comune di OL si era costituito nel giudizio di appello, instando per la reiezione del gravame.
10. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. adìto ha respinto il ricorso.
11. Gli snodi motivazionali essenziali della sentenza appellata sono i seguenti:
(i) “Per tabulas, l'opera realizzata, ancorché di piccola entità, è senza titolo.
Talché veniva presentata istanza di sanatoria, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del
2001. Seppure il Comune avesse in un primo tempo inviato il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis legge n. 241 del 1990, tuttavia ha poi lasciato decorrere il termine per il perfezionamento del silenzio-rigetto, ostando il requisito della c.d. doppia conformità”; N. 04985/2024 REG.RIC.
(ii) “Secondo la tesi sostenuta dalla parte ricorrente, la conformità sussisterebbe, in virtù dell'applicazione del c.d. Piano casa. Tuttavia, costante giurisprudenza ha escluso che la siffatta disciplina consenta di ampliare le ipotesi di sanatoria edilizia; non è possibile cioè beneficiare degli incrementi volumetrici, previsti da tale legge, per sanare pregressi abusi edilizi, trattandosi di disciplina di natura eccezionale prevista in relazione a specifici interventi e destinata ad operare per un arco di tempo limitato, dietro presentazione di un'istanza, che deve precedere
l'esecuzione dei lavori (Cons. St., sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 335, sez. VI, n.
335/2016; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, n. 5203/2012; sez. IV, n. 4056/2013; sez. VIII, n. 1690/2014; n. 4717/2015; n. 4092/2016; sez. IV, n. 5650/2017)”;
(iii) “né persuade la tesi del recupero di volumetria, non già utilizzata in precedenza, che sarebbe fruibile ad libitum da parte dell'interessato. Ciò impone comunque di dotarsi di titolo edilizio, previa istruttoria aggiornata. Ragion per cui, il maturato silenzio-rigetto sul punto resiste alle censure di parte ricorrente. Di talché, l'ordine ripristinatorio è – a ben vedere – conseguenziale all'evidenza dell'abusività della tettoia in discussione”.
12. Con l'odierno atto di appello, pertanto, la ricorrente impugna la sentenza con cui il T.A.R. per la Campania (Napoli) ha respinto il proprio ricorso. L'appello è affidato a due distinti motivi di impugnazione, che saranno più avanti diffusamente scrutinati.
13. Il Comune di OL si è ritualmente costituito in resistenza, instando per la reiezione del gravame.
14. All'udienza pubblica del 25 novembre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
15. Il primo motivo di appello è intitolato “Error in iudicando - Travisamento in
“fatto” e in “diritto” - Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della L.n.
241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 36, c. 3, del T.U.E. - N. 04985/2024 REG.RIC.
Insussistenza e/o inesistenza della formazione di silenzio rigetto sulla istanza di accertamento di conformità presentata dalla Sig.ra Di CU il 25.5.2020 -
Adozione dell'Ordinanza di demolizione prima dell'evasione della pratica di sanatoria edilizia”.
Con tale motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non essersi avveduta del fatto che l'ordinanza demolitoria de qua sarebbe stata adottata nelle more del procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001,
e cioè quando tale procedimento non si era ancora concluso; pendente l'istanza di sanatoria, pertanto, il Comune non avrebbe potuto adottare alcun ordine di ripristino.
La censura poggia su un'analitica ricostruzione delle tempistiche di svolgimento del procedimento di accertamento di conformità, dalla quale si evince che: (i)
l'istanza di sanatoria edilizia era stata trasmessa dall'appellante al Comune in data
25 maggio 2020; (ii) il preavviso di diniego era stato adottato dal Comune in data
23 luglio 2020 (anche se notificato all'appellante soltanto in data 29 luglio 2020);
(iii) tale preavviso di rigetto non era stato seguito da alcun provvedimento finale negativo, con conseguente mancata conclusione espressa del procedimento ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
La tesi dell'appellante, pertanto, è che:
a) il procedimento di sanatoria edilizia instaurato in data 25 maggio 2020 sarebbe stato interrotto dal Comune con il preavviso di rigetto del 23 luglio 2020, e ciò avrebbe impedito la formazione del silenzio-rigetto che è previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 al decorrere del termine di 60 giorni dall'istanza;
b) il termine di 60 giorni per la formazione del silenzio-rigetto (in tesi interrotto in data 23 luglio 2020) avrebbe ripreso a decorrere soltanto in data 6 agosto 2020 (cioè nel momento in cui l'appellante aveva trasmesso le proprie contro-deduzioni) e sarebbe quindi spirato soltanto in data 5 ottobre 2020; senonché, il Comune di N. 04985/2024 REG.RIC.
OL ha adottato l'ordinanza di demolizione ben prima della scadenza di quest'ultimo termine (id est in data 7 settembre 2020);
c) l'ordinanza di demolizione del 7 settembre 2020, quindi, sarebbe illegittima perché adottata in pendenza di un'istanza di sanatoria edilizia non ancora evasa né con provvedimento espresso, né con provvedimento tacito.
A sostegno di tale iter censorio l'appellante evidenzia, inoltre, che la versione dell'art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 applicabile ratione temporis al caso di specie, non sarebbe quella attualmente vigente (versione in base alla quale il preavviso di rigetto implica ora una mera sospensione del termine di conclusione del procedimento), bensì quella anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 76 del
2020 (entrato in vigore in data 17 luglio 2020) secondo la quale il preavviso di rigetto implica una interruzione del termine di conclusione del procedimento.
Ne discende che ad avviso dell'appellante, come anticipato, il preavviso di diniego del 23 luglio 2020 – avendo efficacia interruttiva e non sospensiva – avrebbe sostanzialmente “riazzerato” il termine di 60 giorni previsto per la formazione del silenzio rigetto ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, sicché il silenzio-rigetto si sarebbe potuto consolidare soltanto dopo 60 giorni dalle contro-deduzioni dell'appellante del 6 agosto 2020, con conseguente illegittimità dell'ordine di ripristino adottato prima di questi 60 giorni.
15.1. Il motivo è infondato.
Innanzitutto non è condivisibile l'assunto di parte appellante secondo il quale la vicenda de qua ricadrebbe, ratione temporis, sotto il regime del “vecchio” art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, nella sua versione antecedente rispetto alle modifiche apportate dal d.l. n. 76 del 2020.
In senso contrario, va rilevato che:
(i) il d.l. n. 76/2020 è entrato in vigore in data 17 luglio 2020 (cfr. art. 65 del d.l. n.
276/2020); N. 04985/2024 REG.RIC.
(ii) l'art. 12 del d.l. n. 76/2020 - nella parte in cui modificava l'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 - prevedeva ab origine (prima ancora della legge di conversione) l'efficacia meramente sospensiva (e non interruttiva) del preavviso di rigetto;
(iii) nel caso di specie il preavviso di rigetto è stato adottato in data 23 luglio 2020
e notificato all'appellante in data 29 luglio 2020, sicché tale atto – in quanto successivo rispetto alla data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 (17 luglio 2020)
– soggiace certamente (in ossequio al principio del tempus regit actum) al nuovo regime dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, così come introdotto dal d.l. n.
76/2020, con la conseguenza che detto preavviso aveva efficacia meramente sospensiva (e non interruttiva) del termine di 60 giorni previsto per la formazione del silenzio-rigetto.
L'acclarata natura sospensiva del preavviso di rigetto destituisce di ogni fondamento, pertanto, il primo motivo di appello, atteso che se tale preavviso esplica efficacia sospensiva, diventa a quel punto incontestabile - nel caso di specie
- l'elemento di fatto della risalenza temporale dell'ordine di demolizione ad un momento successivo rispetto a quello della formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di sanatoria edilizia.
Ad ogni buon conto, va sottolineato che il primo motivo di appello resterebbe comunque infondato anche nella denegata ipotesi in cui si accedesse – in astratto – alla tesi secondo cui il preavviso di rigetto ricade nel “vecchio” regime dell'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 (secondo il quale detto preavviso avrebbe efficacia interruttiva del termine di conclusione del procedimento).
Ed infatti, l'efficacia interruttiva del preavviso di rigetto va riconnessa – ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 – non già alla sua formale adozione da parte dell'amministrazione competente, bensì alla sua “comunicazione”.
Orbene, nel caso di specie, il preavviso di rigetto – sebbene adottato formalmente in data 23 luglio 2020 (quindi 59 giorni dopo il 25 maggio 2020, data di N. 04985/2024 REG.RIC.
presentazione dell'istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001) – tuttavia è stato notificato all'appellante soltanto in data 29 luglio 2020, quindi ben oltre il termine di 60 giorni dall'istanza del 25 maggio 2020.
Ciò non fa che confermare, pertanto, che l'ordine di demolizione impugnato nel presente giudizio – risalente al 7 settembre 2020 – è sicuramente successivo rispetto alla data in cui si è formato il silenzio-rigetto dell'istanza di sanatoria edilizia del
25 maggio 2020.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il primo motivo di appello va respinto.
16. Con il secondo motivo di appello, la ricorrente censura il capo di sentenza secondo il quale la conformità edilizio-urbanistica dell'abuso in contestazione non potrebbe essere basata sulla normativa regionale in materia di piano casa.
Deduce in proposito la parte appellante che “a differenza di quanto statuito dai
Giudici campani, l'appellante non ha sostenuto che la “conformità sussisterebbe in virtù dell'applicazione del Piano Casa”, avendo, viceversa, rappresentato che la stessa sussisterebbe in quanto, sia al momento dell'originaria richiesta di rilascio del P.d.C., sia all'atto di presentazione della richiesta di sanatoria edilizia, erano vigenti le stesse prescrizioni urbanistico-edilizie locali (i.e., il Regolamento comunale), regionali (i.e., il Piano Casa Campania) e nazionali (i.e., D.p.r. n.
380/2001)”.
Soggiunge l'appellante, inoltre, che “la Corte Costituzionale, con Sentenza n.
107/2017, non ha escluso in toto la possibilità di applicare l'istituto della sanatoria edilizia al Piano Casa Campania, avendo dichiarato solo parzialmente
l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, della L.R.C. n. 19/2009, così come sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. l) della L.R.C. n. 6/2016”; sicché – ad avviso dell'appellante – “le opere realizzate in assenza di titolo edilizio, anche in applicazione del Piano Casa Campania, sono sanabili purché si tratti di interventi realizzati dopo l'entrata in vigore della legge stessa e sussistendo l'ulteriore condizione - quando la legge sul Piano Casa sia stata oggetto di reiterate modifiche N. 04985/2024 REG.RIC.
- che l'intervento risulti conforme alla legge nella formulazione vigente al tempo della presentazione dell'istanza di commissione dell'abuso, come nel caso di specie”.
16.1. Sennonché, anche questo motivo di doglianza va disatteso.
Preme rilevare, infatti, che la censura in esame – lungi dall'investire i vizi propri dell'ordine di demolizione – si appunta invece sui vizi del diniego tacito di accertamento di conformità.
La censura appare inammissibile per un duplice ordine di ragioni:
(i) in primo luogo perché il presente giudizio non verte sull'impugnazione del diniego di accertamento di conformità, bensì sull'impugnazione dell'ordine di demolizione;
(ii) in secondo luogo perché se anche il presente giudizio avesse ad oggetto (in ipotesi) il diniego di accertamento di conformità, l'impugnazione di tale diniego sarebbe comunque irricevibile, in quanto il ricorso di primo grado era stato notificato in data 23 novembre 2020, quindi ben oltre il termine di 60 giorni dalla data di formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accertamento di conformità del 25 maggio 2020.
17. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'appello va respinto.
18. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune appellato e le liquida in misura complessivamente pari ad €
3.000,00 (tremila,00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 04985/2024 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Di LO, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Michele EC, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele EC NI Di LO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 08/01/2026
N. 00179 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04985/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4985 del 2024, proposto dalla sig.ra
AS Di ZO, rappresentata e difesa dall'Avvocato Severino Berardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di OL, in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti
AE NO, non costituito in giudizio;
per la riforma N. 04985/2024 REG.RIC.
della sentenza del T.A.R. per la Campania Napoli, Sez. VIII, n. 6452 del 22 novembre 2023, mai notificata
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di OL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Consigliere Michele
EC e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'odierna appellante è proprietaria (insieme alle sorelle) di un immobile sito nel comune di OL (BN), Via Cappella n. 3, particella catastale n. 3950, foglio 15.
2. In data 9 giugno 2014, il Comune di OL rilasciava all'appellante il permesso di costruire n. 27/2014 per la realizzazione di un “progetto di riqualificazione del tessuto urbano esistente con la ristrutturazione edilizia e ampliamento di un fabbricato ad uso civile abitazione ubicato alla via Cappella n.3 […] nel rispetto di quanto consentito dalla Legge Regionale n. 1 del 5 Gennaio 2011 (PIANO
CASA)”.
3. Successivamente, con nota prot. n. 1111/2020, il Comune informava l'appellante dell'avvio del procedimento di “ripristino stato dei luoghi Via Cappella, n.3”, in quanto era stata rilevata, a seguito della segnalazione dell'odierno controinteressato, “la realizzazione di una tettoia in legno, difforme rispetto al titolo abilitativo rilasciato regolarmente dall'Ente pubblico” ed avente volume di mc. 53,32.
4. In data 25 maggio 2020, l'appellante trasmetteva al Comune un'istanza di accertamento di conformità dell'abuso edilizio - consistente nella realizzazione di una tettoia in legno - ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001; tale istanza era basata sull'esistenza di una volumetria aggiuntiva (direttamente assentita dall'originario N. 04985/2024 REG.RIC.
permesso di costruire n. 27/2014) che l'appellante non aveva però mai concretamente sfruttato.
5. In data 23 luglio 2020, con determinazione n. 6950/2020, il Comune adottava il preavviso di rigetto dell'istanza di sanatoria ex art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, preavviso che però lo stesso Comune notificava all'appellante soltanto in data 29 luglio 2020.
6. In data 6 agosto 2020, l'appellante trasmetteva le proprie contro-deduzioni ai sensi dell'art. 10 bis della L.n.241/1990 e rappresentava, pertanto, che l'abuso sarebbe assistito dal requisito della “doppia conformità” in virtù della normativa di favore contenuta nelle legislazioni regionali di attuazione del c.d. piano casa.
7. Successivamente, il Comune di OL non adottava alcun provvedimento espresso di conclusione del procedimento di accertamento di conformità ex art. 36
d.P.R. n. 380/2001.
8. In data 23 settembre 2020, inoltre, il Comune di OL notificava all'appellante l'ordinanza n. 11227 del 7 settembre 2020, con cui ingiungeva la demolizione della tettoia in legno de qua.
9. Con il ricorso di primo grado, l'odierna appellante aveva impugnato l'ordinanza demolitoria dinanzi al T.A.R. per la Campania, Napoli. Il Comune di OL si era costituito nel giudizio di appello, instando per la reiezione del gravame.
10. Con la sentenza ora appellata, il T.A.R. adìto ha respinto il ricorso.
11. Gli snodi motivazionali essenziali della sentenza appellata sono i seguenti:
(i) “Per tabulas, l'opera realizzata, ancorché di piccola entità, è senza titolo.
Talché veniva presentata istanza di sanatoria, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380 del
2001. Seppure il Comune avesse in un primo tempo inviato il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis legge n. 241 del 1990, tuttavia ha poi lasciato decorrere il termine per il perfezionamento del silenzio-rigetto, ostando il requisito della c.d. doppia conformità”; N. 04985/2024 REG.RIC.
(ii) “Secondo la tesi sostenuta dalla parte ricorrente, la conformità sussisterebbe, in virtù dell'applicazione del c.d. Piano casa. Tuttavia, costante giurisprudenza ha escluso che la siffatta disciplina consenta di ampliare le ipotesi di sanatoria edilizia; non è possibile cioè beneficiare degli incrementi volumetrici, previsti da tale legge, per sanare pregressi abusi edilizi, trattandosi di disciplina di natura eccezionale prevista in relazione a specifici interventi e destinata ad operare per un arco di tempo limitato, dietro presentazione di un'istanza, che deve precedere
l'esecuzione dei lavori (Cons. St., sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 335, sez. VI, n.
335/2016; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, n. 5203/2012; sez. IV, n. 4056/2013; sez. VIII, n. 1690/2014; n. 4717/2015; n. 4092/2016; sez. IV, n. 5650/2017)”;
(iii) “né persuade la tesi del recupero di volumetria, non già utilizzata in precedenza, che sarebbe fruibile ad libitum da parte dell'interessato. Ciò impone comunque di dotarsi di titolo edilizio, previa istruttoria aggiornata. Ragion per cui, il maturato silenzio-rigetto sul punto resiste alle censure di parte ricorrente. Di talché, l'ordine ripristinatorio è – a ben vedere – conseguenziale all'evidenza dell'abusività della tettoia in discussione”.
12. Con l'odierno atto di appello, pertanto, la ricorrente impugna la sentenza con cui il T.A.R. per la Campania (Napoli) ha respinto il proprio ricorso. L'appello è affidato a due distinti motivi di impugnazione, che saranno più avanti diffusamente scrutinati.
13. Il Comune di OL si è ritualmente costituito in resistenza, instando per la reiezione del gravame.
14. All'udienza pubblica del 25 novembre 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
15. Il primo motivo di appello è intitolato “Error in iudicando - Travisamento in
“fatto” e in “diritto” - Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis della L.n.
241/1990 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 36, c. 3, del T.U.E. - N. 04985/2024 REG.RIC.
Insussistenza e/o inesistenza della formazione di silenzio rigetto sulla istanza di accertamento di conformità presentata dalla Sig.ra Di CU il 25.5.2020 -
Adozione dell'Ordinanza di demolizione prima dell'evasione della pratica di sanatoria edilizia”.
Con tale motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non essersi avveduta del fatto che l'ordinanza demolitoria de qua sarebbe stata adottata nelle more del procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001,
e cioè quando tale procedimento non si era ancora concluso; pendente l'istanza di sanatoria, pertanto, il Comune non avrebbe potuto adottare alcun ordine di ripristino.
La censura poggia su un'analitica ricostruzione delle tempistiche di svolgimento del procedimento di accertamento di conformità, dalla quale si evince che: (i)
l'istanza di sanatoria edilizia era stata trasmessa dall'appellante al Comune in data
25 maggio 2020; (ii) il preavviso di diniego era stato adottato dal Comune in data
23 luglio 2020 (anche se notificato all'appellante soltanto in data 29 luglio 2020);
(iii) tale preavviso di rigetto non era stato seguito da alcun provvedimento finale negativo, con conseguente mancata conclusione espressa del procedimento ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
La tesi dell'appellante, pertanto, è che:
a) il procedimento di sanatoria edilizia instaurato in data 25 maggio 2020 sarebbe stato interrotto dal Comune con il preavviso di rigetto del 23 luglio 2020, e ciò avrebbe impedito la formazione del silenzio-rigetto che è previsto dall'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 al decorrere del termine di 60 giorni dall'istanza;
b) il termine di 60 giorni per la formazione del silenzio-rigetto (in tesi interrotto in data 23 luglio 2020) avrebbe ripreso a decorrere soltanto in data 6 agosto 2020 (cioè nel momento in cui l'appellante aveva trasmesso le proprie contro-deduzioni) e sarebbe quindi spirato soltanto in data 5 ottobre 2020; senonché, il Comune di N. 04985/2024 REG.RIC.
OL ha adottato l'ordinanza di demolizione ben prima della scadenza di quest'ultimo termine (id est in data 7 settembre 2020);
c) l'ordinanza di demolizione del 7 settembre 2020, quindi, sarebbe illegittima perché adottata in pendenza di un'istanza di sanatoria edilizia non ancora evasa né con provvedimento espresso, né con provvedimento tacito.
A sostegno di tale iter censorio l'appellante evidenzia, inoltre, che la versione dell'art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 applicabile ratione temporis al caso di specie, non sarebbe quella attualmente vigente (versione in base alla quale il preavviso di rigetto implica ora una mera sospensione del termine di conclusione del procedimento), bensì quella anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 76 del
2020 (entrato in vigore in data 17 luglio 2020) secondo la quale il preavviso di rigetto implica una interruzione del termine di conclusione del procedimento.
Ne discende che ad avviso dell'appellante, come anticipato, il preavviso di diniego del 23 luglio 2020 – avendo efficacia interruttiva e non sospensiva – avrebbe sostanzialmente “riazzerato” il termine di 60 giorni previsto per la formazione del silenzio rigetto ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, sicché il silenzio-rigetto si sarebbe potuto consolidare soltanto dopo 60 giorni dalle contro-deduzioni dell'appellante del 6 agosto 2020, con conseguente illegittimità dell'ordine di ripristino adottato prima di questi 60 giorni.
15.1. Il motivo è infondato.
Innanzitutto non è condivisibile l'assunto di parte appellante secondo il quale la vicenda de qua ricadrebbe, ratione temporis, sotto il regime del “vecchio” art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, nella sua versione antecedente rispetto alle modifiche apportate dal d.l. n. 76 del 2020.
In senso contrario, va rilevato che:
(i) il d.l. n. 76/2020 è entrato in vigore in data 17 luglio 2020 (cfr. art. 65 del d.l. n.
276/2020); N. 04985/2024 REG.RIC.
(ii) l'art. 12 del d.l. n. 76/2020 - nella parte in cui modificava l'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 - prevedeva ab origine (prima ancora della legge di conversione) l'efficacia meramente sospensiva (e non interruttiva) del preavviso di rigetto;
(iii) nel caso di specie il preavviso di rigetto è stato adottato in data 23 luglio 2020
e notificato all'appellante in data 29 luglio 2020, sicché tale atto – in quanto successivo rispetto alla data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 (17 luglio 2020)
– soggiace certamente (in ossequio al principio del tempus regit actum) al nuovo regime dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, così come introdotto dal d.l. n.
76/2020, con la conseguenza che detto preavviso aveva efficacia meramente sospensiva (e non interruttiva) del termine di 60 giorni previsto per la formazione del silenzio-rigetto.
L'acclarata natura sospensiva del preavviso di rigetto destituisce di ogni fondamento, pertanto, il primo motivo di appello, atteso che se tale preavviso esplica efficacia sospensiva, diventa a quel punto incontestabile - nel caso di specie
- l'elemento di fatto della risalenza temporale dell'ordine di demolizione ad un momento successivo rispetto a quello della formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di sanatoria edilizia.
Ad ogni buon conto, va sottolineato che il primo motivo di appello resterebbe comunque infondato anche nella denegata ipotesi in cui si accedesse – in astratto – alla tesi secondo cui il preavviso di rigetto ricade nel “vecchio” regime dell'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 (secondo il quale detto preavviso avrebbe efficacia interruttiva del termine di conclusione del procedimento).
Ed infatti, l'efficacia interruttiva del preavviso di rigetto va riconnessa – ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 – non già alla sua formale adozione da parte dell'amministrazione competente, bensì alla sua “comunicazione”.
Orbene, nel caso di specie, il preavviso di rigetto – sebbene adottato formalmente in data 23 luglio 2020 (quindi 59 giorni dopo il 25 maggio 2020, data di N. 04985/2024 REG.RIC.
presentazione dell'istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001) – tuttavia è stato notificato all'appellante soltanto in data 29 luglio 2020, quindi ben oltre il termine di 60 giorni dall'istanza del 25 maggio 2020.
Ciò non fa che confermare, pertanto, che l'ordine di demolizione impugnato nel presente giudizio – risalente al 7 settembre 2020 – è sicuramente successivo rispetto alla data in cui si è formato il silenzio-rigetto dell'istanza di sanatoria edilizia del
25 maggio 2020.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il primo motivo di appello va respinto.
16. Con il secondo motivo di appello, la ricorrente censura il capo di sentenza secondo il quale la conformità edilizio-urbanistica dell'abuso in contestazione non potrebbe essere basata sulla normativa regionale in materia di piano casa.
Deduce in proposito la parte appellante che “a differenza di quanto statuito dai
Giudici campani, l'appellante non ha sostenuto che la “conformità sussisterebbe in virtù dell'applicazione del Piano Casa”, avendo, viceversa, rappresentato che la stessa sussisterebbe in quanto, sia al momento dell'originaria richiesta di rilascio del P.d.C., sia all'atto di presentazione della richiesta di sanatoria edilizia, erano vigenti le stesse prescrizioni urbanistico-edilizie locali (i.e., il Regolamento comunale), regionali (i.e., il Piano Casa Campania) e nazionali (i.e., D.p.r. n.
380/2001)”.
Soggiunge l'appellante, inoltre, che “la Corte Costituzionale, con Sentenza n.
107/2017, non ha escluso in toto la possibilità di applicare l'istituto della sanatoria edilizia al Piano Casa Campania, avendo dichiarato solo parzialmente
l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, della L.R.C. n. 19/2009, così come sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. l) della L.R.C. n. 6/2016”; sicché – ad avviso dell'appellante – “le opere realizzate in assenza di titolo edilizio, anche in applicazione del Piano Casa Campania, sono sanabili purché si tratti di interventi realizzati dopo l'entrata in vigore della legge stessa e sussistendo l'ulteriore condizione - quando la legge sul Piano Casa sia stata oggetto di reiterate modifiche N. 04985/2024 REG.RIC.
- che l'intervento risulti conforme alla legge nella formulazione vigente al tempo della presentazione dell'istanza di commissione dell'abuso, come nel caso di specie”.
16.1. Sennonché, anche questo motivo di doglianza va disatteso.
Preme rilevare, infatti, che la censura in esame – lungi dall'investire i vizi propri dell'ordine di demolizione – si appunta invece sui vizi del diniego tacito di accertamento di conformità.
La censura appare inammissibile per un duplice ordine di ragioni:
(i) in primo luogo perché il presente giudizio non verte sull'impugnazione del diniego di accertamento di conformità, bensì sull'impugnazione dell'ordine di demolizione;
(ii) in secondo luogo perché se anche il presente giudizio avesse ad oggetto (in ipotesi) il diniego di accertamento di conformità, l'impugnazione di tale diniego sarebbe comunque irricevibile, in quanto il ricorso di primo grado era stato notificato in data 23 novembre 2020, quindi ben oltre il termine di 60 giorni dalla data di formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accertamento di conformità del 25 maggio 2020.
17. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'appello va respinto.
18. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del Comune appellato e le liquida in misura complessivamente pari ad €
3.000,00 (tremila,00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 04985/2024 REG.RIC.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Di LO, Presidente F/F
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Michele EC, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele EC NI Di LO
IL SEGRETARIO