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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 05/08/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 611/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott. Riccardo De Vito Presidente
Dott. Paolo Dau Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 611 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Olzai (NU) alla Loc. Gheddesai con il patrocinio dall'avv. MARTINO SALIS del Foro di Nuoro, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Nuoro in Via Matteotti
n°14;
e
, nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'avv. CHIARA MARIA SORO, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Nuoro in Via Leonardo Da Vinci n° 40;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
a) Affidamento e collocamento del figlio minore. Il figlio minore viene affidato ad Persona_1 entrambi i genitori in regime di responsabilità genitoriale condivisa ai sensi dell'art.337 c.c. Lo stesso abiterà in via prevalente presso l'abitazione del padre, Signor sita in Olzai Parte_1
(NU), Loc. Gheddesai, dove attualmente vive e dove è ubicata la casa familiare. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo con i genitori. La madre avrà diritto di incontrare il
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N. R.G. 611/2025 V.G. figlio minore secondo modalità da concordarsi liberamente tra i genitori, nel superiore interesse del minore e nel rispetto dei suoi impegni scolastici e delle sue esigenze. Il mantenimento del figlio minore sarà interamente a carico del padre, il quale provvederà a tutte le spese ordinarie Per_1
e straordinarie necessarie per il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e la cura del figlio. Sono da intendersi come spese straordinarie quelle medico-sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, le spese scolastiche ed extrascolastiche, sportive e ricreative di particolare rilevanza.
b) Condizioni economiche tra i coniugi. Tenuto conto delle rispettive condizioni economiche dei coniugi, come sopra descritte (assegni da invalidità della NO pari a circa € 1.000,00 CP_1 mensili;
reddito da lavoro dipendente del Signor pari a circa € 1.600,00/1.700,00 mensili;
Pt_1 assenza di proprietà immobiliari), e considerata la durata del matrimonio e il contributo fornito da entrambi alla conduzione della vita familiare, il Signor si impegna a corrispondere Parte_1 alla NO un assegno mensile di € 100,00 (cento/00). Tale importo sarà versato CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario su conto corrente avente IBAN
[...] intestato alla NO , e sarà rivalutato automaticamente CP_1 ogni anno secondo gli indici ISTAT.
Considerato che
l'immobile sito in Olzai (NU), CP_2 già adibito a casa familiare, è condotto in locazione e che la signora ha già CP_1 abbandonato volontariamente la medesima a causa delle continue incomprensioni, il godimento dell'immobile rimane al signor che vi convive con il minore figlio e che Parte_1 Per_1 continuerà a sostenere integralmente il canone di locazione e tutte spese ordinarie e straordinarie e di locazione. I coniugi dichiarano di non possedere beni immobili in comproprietà o in proprietà esclusiva. I coniugi dichiarano reciprocamente di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione, fatto salvo il puntuale adempimento di quanto pattuito nel presente accordo.
c) Piano genitoriale. Il minore frequentava la classe 3 e per il proseguo la classe 4 della Per_1 scuola secondaria IPSIA di Nuoro con orario [8-13]. Le attività extrascolastiche comprendono in particolare sport]. Il minore trascorrerà le vacanze scolastiche secondo accordi da definirsi di volta in volta tra i genitori, privilegiando il suo interesse e le sue preferenze.
Conclusioni del PM:
“Si esprime, ai sensi dell'art. 473 bis51 c.p.c., parere favorevole alla separazione consensuale dei coniugi e al contestuale scioglimento del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto e cumulativo per separazione e divorzio, depositato il 24/6/2025,
e hanno esposto di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario a Olzai (NU) in data 20/8/2005; che dall'unione matrimoniale è nato , in [...] Per_1
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01/9/2008, che la convivenza dei coniugi è divenuta intollerabile per incompatibilità di carattere e che il rapporto si è logorato irrimediabilmente;
che svolge attività di lavoratore Parte_1 dipendente, percependo un reddito mensile netto di circa € 1.600,00 / € 1.700,00, oltre all'assegno unico per il figlio , mentre , malata oramai dal 2018, percepisce solo introiti Per_1 CP_1 derivanti dalle pubbliche provvidenze in relazione al suo stato di invalidità, per circa € 1.000,00 mensili. Con riguardo al figlio minore, i genitori si sono accordati per l'affidamento congiunto con collocazione presso l'abitazione del padre. Circa le condizioni economiche della separazione, si impegna a versare la somma di € 100,00 mensili a a titolo di Parte_1 CP_1 mantenimento e provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio . Per_1
2. All' esito dell'udienza del 24/7/2025, tenutasi mediante il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, la causa, con ordinanza del
29/7/2025, visto il parere favorevole del PM, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. Ciò premesso, i ricorrenti, oltre alla domanda congiunta di separazione, hanno presentato, col medesimo ricorso congiunto, domanda di divorzio.
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4. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, all'esame delle condizioni concernenti il figlio minore, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, e confermato nelle note sostitutive d' udienza depositate in data 15/7/2025, l'unione coniugale si è deteriorata tanto da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
5. Per quanto concerne le condizioni relative al figlio minore , considerata l'età dello stesso, Per_1 ormai diciassettenne, letto il piano genitoriale, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo corrispondano al suo interesse e che la disciplina concordata per il suo mantenimento diretto sia congrua.
Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto del figlio minore ex art. 473 bis.4 c.p.c.
6. Le condizioni di separazione non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, deve essere omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
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7. Le parti hanno domandato unitamente all'omologa della separazione anche la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni della separazione. Richiamata sul punto, la recente sentenza: Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n° 28727 del 2023 ove si legge: «nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e ancora: «il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell'art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande
(secondo cui il collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo su alcune delle cause riunite sino a quel momento, disponendo, con distinti provvedimenti, l'ulteriore istruzione o la separazione)», si ritiene necessario pronunciare sentenza non definitiva di omologa della separazione con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per fissare udienza di comparizione delle parti, a distanza di almeno sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento di separazione, ai fini della trattazione della domanda congiunta di divorzio.
8. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, pronunciando sulla sola domanda congiunta di separazione, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] (matrimonio concordatario contratto in data CP_1
20/8/2005 presso il Comune di Olzai (NU), regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Olzai (NU): atto n° 5, parte 2, serie A, anno 2005) alle condizioni di cui al ricorso congiunto, riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olzai (NU), di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
4) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 31.7.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott. Riccardo De Vito
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