Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4085/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. RULLO MARZIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 30/09/2020, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 1814/2020 emesso in data 7/10/2020;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 6
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
12.8.2004 presso la Chiesa Convento di Cerignola (FG) trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2004, N. 149 Parte II Serie A
Ufficio 1, ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza a Per_1 valenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sig.ra in RI SA (RE), Via Pt_2
Primo Levi n. 27. La minore , manterrà il domicilio ai fini scolastici, medici ed Per_1 amministrativi presso l'abitazione di entrambi i genitori. La casa coniugale sita a Carpi (MO) Via
Rosa Luxemburg n. 15 di proprietà esclusiva del sig. , rimane con tutti gli arredi Parte_1
ivi esistenti assegnata allo stesso che vi continuerà ad abitare. La signora ha Parte_2 fissato la propria residenza e quella della figlia minore presso l'immobile di sua proprietà in Per_1
RI SA (RE), Via Primo Levi n. 27. In ogni caso la sig.ra è libera di stabilire la Pt_2
propria residenza ove meglio ritiene e desidera, ma comunque preferibilmente nelle vicinanze o zone limitrofe al Comune di Carpi, al fine di poter meglio garantire il pieno diritto della minore alla bigenitorialità.
3. Nell'interesse della figlia minore i ricorrenti optano per una frequentazione pressoché Per_1
paritaria di entrambi i genitori e, fatta salva ogni diversa esigenza manifestata o manifestanda dalla minore, trascorrerà con ciascun genitore un fine settimana alternato dal venerdì dopo Per_1
gli impegni scolastici fino al lunedì mattina quando verrà riaccompagnata a scuola o, nei periodi di chiusura scolastica, presso l'altro genitore;
durante la settimana, fatti salvi gli impegni scolastici e parascolastici della minore, le sarà garantito di poter trascorrere presso l'abitazione del genitore con cui ha trascorso il fine settimana, due pomeriggi anche non consecutivi da concordare nel superiore interesse di , dal termine degli impegni scolastici fino al mattino seguente, avendo Per_1
cura di garantire ad ogni modo l'alternanza presso uno e l'altro genitore. Resta salva la facoltà per pagina 2 di 6 i genitori di vedere e sentire in qualsiasi momento, previo accordo con l'altro genitore, Per_1 quando questa si trovi affidata all'altro.
4. I genitori reciprocamente si impegnano a verificare la disponibilità dell'altro genitore qualora siano impossibilitati ad occuparsi di , prima di affidare la figlia a terzi. Per_1
5. I genitori si impegnano ad ogni modo a non ostacolare le frequentazioni di con entrambe Per_1
le famiglie di origine.
6. Durante le festività Natalizie il calendario di visita ordinario di cui sopra potrà essere sospeso, in qual caso ciascun genitore potrà tenere con sé per sette giorni anche non consecutivi Per_1
avendo cura di alternare, anche in base alle rispettive tradizioni, con l'altro genitore, il giorno della Vigilia, il giorno di Natale, Capodanno e il I di gennaio, nonché l'Epifania; il tutto da concordarsi indicativamente entro il 30 novembre di ciascun anno. In caso di mancata comunicazione entro il termine indicato il calendario ordinario non sarà da intendersi sospeso ed entrambi i genitori dovranno collaborare nella gestione ordinaria della Figlia.
Durante le festività Pasquali, il calendario di visita ordinario di cui sopra potrà essere sospeso, in qual caso ciascun genitore potrà tenere con sé per tre giorni anche non consecutivi avendo Per_1
cura di alternare, anche in base alle rispettive tradizioni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, e comunque di concordarlo con l'altro coniuge almeno quindici giorni prima;
in caso di mancato accordo e comunicazione dei singoli giorni in cui la figlia rimarrà affidata ad uno o all'altro genitore, il calendario ordinario non sarà da intendersi sospeso ed entrambi i genitori saranno chiamati alla massima collaborazione nella gestione ordinaria di . Per_1
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la Figlia un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, da comunicare e concordare con l'altro genitore con almeno quindici giorni di preavviso. Qualora uno dei due genitori voglia trascorrere in compagnia della
Figlia un ponte o una festività diversa da quelle sopra previste (ad esempio l'Immacolata, il 25 aprile, il I maggio, il 2 giugno ecc.) e questa ricada nel fine settimana di competenza dell'altro genitore, vorrà avere cura di concordarlo preventivamente con l'altro coniuge con almeno quindici giorni di anticipo ed ottenerne il suo consenso. I genitori si impegnano a rispettare il calendario in corso, rendendosi fin da subito reciprocamente disponibili a concordare, tenuto conto dei reciproci impegni, “uno scambio di weekend” o una modifica del calendario nell'ottica della massima collaborazione e nell'interesse della figlia.
pagina 3 di 6 7. I coniugi nulla oppongono al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per viaggiare all'estero con l'inserimento in esso dei riferimenti identificativi della Figlia, consentendo a loro volta l'iscrizione di sui propri passaporti, scambievolmente. Per_1
8. Entrambi i genitori provvederanno alle esigenze anche di carattere economico della figlia Per_1
per il tempo che dovranno occuparsi singolarmente della figlia;
il Sig. verserà la somma Parte_1 mensile di € 234,00= (duecentotrentaquattro,00) a titolo di partecipazione al contributo al mantenimento ordinario di , entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese sul conto corrente Per_1
IBAN intestato alla Sig.ra [...] oltre alla Parte_2 rivalutazione ISTAT a far data dall'anno successivo alla sottoscrizione dell'accordo congiunto, nonché parteciperà nella misura del 70% a tutte le spese straordinarie mediche, scolastiche e parascolastiche che si dovessero rendere necessarie per la figlia , secondo l'attuale e Per_1
Protocollo del Tribunale di Modena ovvero:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritto dal medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(babysitter); c) viaggi e vacanze.
pagina 4 di 6 Si precisa che le spese straordinarie dovranno essere corrisposte nella misura concordata al genitore che le ha anticipate entro 1 mese dalla richiesta ed esibizione di idonea documentazione.
Detrazioni fiscali al 50% ciascuno.
7. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
8. Le parti concordano che le spese del presente procedimento saranno tutte a carico del sig.
”. Parte_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CERIGNOLA (FG) il 10/08/2004 fra nato a [...] il Parte_1
26/10/1974 e nata a [...] il [...] Parte_2
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CERIGNOLA (FG) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2004 Atto n. 149 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396. pagina 5 di 6 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/01/2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6