Articolo 1 della Legge 30 aprile 1950, n. 270
Articolo 2
Versione
15 giugno 1950
Art. 1.
L'assegno ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, di cui all' art. 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220 , convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803 , e' elevato a lire 31.000.000, per la durata di cinque anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.
Entrata in vigore il 15 giugno 1950