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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 605/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da Prestazione d'opera
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore intellettuale
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 605/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 25.9.2024 e promossa d a residente in [...], Parte_1
CF elettivamente domiciliato ai fini del presente C.F._1
giudizio presso lo studio dell'Avv. Daniele Iarussi, sito in Asola, Via
Firenze, n. 1 (CF fax n. 0376/720924, tel. C.F._2
3284268198, PEC ed e-mail Email_1
), che lo rappresenta e difende come da Email_2
pagina 1 di 16 procura alle liti.
APPELLANTE
c o n t r o con studio in Asola (MN) Via Giovanni da Asola Controparte_1
n. 15 (C.F. - P.Iva , rappresentata e C.F._3 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Laura Capra del foro di Mantova (C.F.
, proc. e dom. per procura alle liti rilasciata su C.F._4
foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83 comma 3° c.p.c., la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al proprio numero di fax
0376 719009 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Mantova Sezione
Civile, pubblicata in data 24.3.2022 con il n.°262/2022.
CONCLUSIONI
Per appellante:
“Voglia codesta Ecc. ma Corte d'Appello, in parziale riforma della
sentenza n. 264/2022 (resa nel procedimento civile n. 3639/2019 RG),
emessa dal Tribunale di Mantova, nella persona del giudice dr Giorgio
Bertola, pubblicata il 24.03.2022 e notificata a mezzo pec il 3.5.2022, così
giudicare:
pagina 2 di 16 In via preliminare: rigettarsi l'eccezione di inammissibilità proposta
dall'appellata poiché infondata, dal momento che l'atto di appello
chiaramente individua le questioni ed i punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, le relative doglianze, contrastando e confutando le
ragioni addotte dal giudice di primo grado “senza che occorra l'utilizzo
di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo
di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata” (v., per tutte, Cass. SU n. 27199/2017);
In via principale: per tutte le ragioni esplicitate ed emerse in corso di
causa, confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 1337/2019 emesso
dal Tribunale di Mantova in data 6.9.2019 e:
1)dichiarare integralmente adempiuta l'obbligazione di pagamento da
parte del sig. e/o accertare la minor somma dovuta da Parte_1
determinarsi nella misura massima di 1.646,30= € (data dalla differenza
tra 8.403,32= € ed il valore delle attività dei terzi per 6.757,02= €; v. pag.
9 CTU e/o da stabilirsi in via equitativa, visto il parziale Per_1
inadempimento delle obbligazioni (anche informative) incombenti sulla
professionista, il pagamento effettuato dall'appellante prima dell'avvio
del giudizio monitorio, la mancata prova del conferimento dell'incarico a
pagina 3 di 16 professionisti esterni e/o di somme autorizzate ed anticipate dall'appellata
per conto dell'appellante (in assenza della produzione della prova
documentale del pagamento) e/o la mancanza di titolarità dell'appellata
in ordine alle attività professionali svolte esclusivamente da terzi;
e
2)riformare, in ogni caso, la statuizione sulle spese contenuta nel
provvedimento di primo grado ponendole a carico dell'appellata e/o, al
massimo, compensarle integralmente tra le parti, revocando altresì, per le
ragioni poc'anzi indicate, la statuizione sugli interessi ex art 1284,
comma 4, c.c..
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di
entrambi i gradi del giudizio.”
Per parte appellata:
“IN VIA PRELIMINARE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia dichiarare inammissibile
l'atto di citazione d'appello del sig. in quanto privo delle Parte_1
prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c..”
NEL MERITO:
-“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia respingere l'appello
proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e per Parte_1
l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 264/2022 pronunciata
dal Tribunale di Mantova, in data 24.03.2022, depositata in Cancelleria
pagina 4 di 16 in pari data, con conseguente conferma della condanna del sig.
[...]
al pagamento, in favore dell'Arch. Pt_1 Controparte_1
dell'importo di euro 8.403,32, oltre interessi e spese di lite, di CTU e di
CTP.”
-“Per l'effetto Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia pertanto
rigettare le domande tutte dell'appellante volte ad ottenere, ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione reietta ed in parziale riforma
della sentenza appellata n. 264/2022 resa dal Tribunale di Mantova, la
declaratoria di integrale adempimento dell'obbligazione di pagamento e/o
di accertamento della minor somma dovuta dal Premi, oltre alla riforma
della statuizione sulle spese”.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese del presente giudizio e di quello di primo grado
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone fin da ora all'eventuale rinnovo e/o integrazione della CTU
ex art. 196 c.p.c. che l'appellante si riserva di chiedere, poiché Per_1
destituita di fondamento ed inammissibile”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.° 1337/2019
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Mantova, Parte_1
l'Arch. deducendo di non aver mai conferito alcun Controparte_1
pagina 5 di 16 incarico alla predetta ed eccependo che i progetti redatti si erano rivelati inutili, viste le carenze evidenziate dal CP_2
Premi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la temerarietà
dell'azione ex art. 96 c.p.c. con il favore delle spese.
Si costituiva l'Arch. chiedendo, in via preliminare e Controparte_1
pregiudiziale, di accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o l'inefficacia e/o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo per essere stato l'atto di citazione notificato direttamente alla parte ed all'avvocato domiciliatario, ma non al dominus;
in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione;
nel merito, di respingere l'opposizione,
confermare il decreto ingiuntivo e condannare al Parte_1
pagamento della somma di € 10.194,00 o di quella maggiore o minore emersa in corso di causa con richiesta di risarcimento danni ex art. 96
c.p.c. e condanna alla rifusione delle spese.
Premi disconosceva le sottoscrizioni apposte ai documenti prodotti da e quest'ultima, ne chiedeva ed otteneva la verificazione. CP_1
Il G.I. rigettava l'eccezione pregiudiziale di inesistenza della notifica,
nonché, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
La causa veniva istruita mediante prova orale e C.T.U., a cura del Dott.
per la perizia calligrafica e dell'Arch. per la Persona_2 Persona_3
pagina 6 di 16 valutazione della congruità dei compensi richiesti.
Con sentenza n.° 264/2022 pubblicata in data 24.3.2022, il Tribunale di
Mantova accoglieva in parte l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando a corrispondere a , Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 8.403,32, oltre interessi, spese legali e di C.T.P.; e ponendo le spese delle due C.T.U., a carico di Pt_1
Le ragioni adottate dal Tribunale per quanto qui d'interesse, erano le seguenti.
In ordine alle risultanze delle due C.T.U. in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si era svolto tra i consulenti del giudice e quelli delle parti le stesse, erano state interamente recepite dal Tribunale.
Quanto alla C.T.U. grafologica sui documenti disconosciuti, il consulente aveva concluso che le sottoscrizioni apposte ai documenti in verifica
“Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” e “Comunicazione inizio
lavori”, siglate rispettivamente X1-X2-X3-X4, erano autografe di
[...]
La firma X5 era, invece, di come da lei stessa Pt_1 CP_1
dichiarato.
In buona sostanza, il disconoscimento in atti, era privo di alcuna fondatezza per cui appare destituita di fondamento la deduzione di Pt_1
di non aver mai conferito alcun incarico a atteso che aveva, CP_1
invece, sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e anche pagina 7 di 16 la comunicazione di inizio lavori.
In ogni caso, secondo il Tribunale, l'istruttoria orale aveva confermato l'incarico professionale così come la circostanza che era Pt_1
consapevole che se avesse deciso di interrompere i lavori di ristrutturazione avrebbe dovuto retribuire i professionisti anche diversi da che avevano prestato la loro opera per tutta la fase preliminare e CP_1
di progettazione come emerso dalla deposizione del teste . Tes_1
Piena condivisione era attribuita dal primo giudice, pure alla quantificazione dell'attività professionale di compiuta dal CP_1
C.T.U. per cui tenuto conto di quanto già ricevuto, il compenso riconoscibile alla stessa, era stato determinato nella minor somma di €
8.403,32, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo, anziché, di € 10.194,00, ottenuto in via monitoria.
La sentenza veniva gravata da a cui resisteva, Parte_1 CP_1
[...]
All'udienza del 25.9.2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, aveva errato in ordine al mancato adempimento degli oneri probatori a carico dell'opposta/attore sostanziale in ordine all'incarico conferito dall'appellante ad altri professionisti terzi diversi dall'appellata e sulla pagina 8 di 16 mancata prova di aver diritto al rimborso delle prestazioni, pacificamente,
svolte da altri.
La pronuncia del giudice di primo grado fonda la propria decisione di revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare al pagamento le somme emerse dalla espletata C.T.U. per € 8.403,54 sulla presunta prova da parte dell'opposta, di aver l'opponente incaricato/scelto altri professionisti terzi, per le relazioni geologica/acustica/impiantistica.
Secondo l'appellante, tale circostanza non è emersa nell'istruttoria.
Premi, già alla prima udienza aveva contestava ed eccepito di “non aver
mai ricevuto o visionato alcun contratto d'opera, né preventivi di spesa
contenenti gli oneri professionali, né fatture di altre imprese, mai
incaricate” (cfr.: verbale udienza del 3.3.2020), eccezione ribadita sin dalla prima memoria ex art 183 c.p.c., laddove, si legge “di non aver mai
ricevuto né visionato alcun contratto d'opera nè preventivi di spesa
contenenti gli oneri professionali e né fatture di altre imprese“.
Il motivo è infondato dal momento che il Tribunale ha correttamente recepito e fatte proprie le argomentazioni conclusive del C.T.U. Per_1
secondo cui “esaminati gli atti e i documenti di causa, eseguito ogni
necessario accertamento, tenendo conto anche delle prestazioni
accessorie fornite tramite professionisti esterni, ma propedeutiche al
lavoro svolto al fine di ottenere il necessario titolo abilitativo, alla
pagina 9 di 16 definizione dell'importo effettivo dei lavori e consentire l'esecuzione degli
stessi, ritiene corretto valutare le prestazioni fornite dalla Convenuta in
complessivi € 20.203,32 in base a quanto previsto dal D.M. 140 del 2012
a cui detraendo gli importi già saldati dal sig. restano € 8.403,32” Pt_1
(cfr. C.T.U. pag. n.° 10). Per_1
Al riguardo, si richiama la deposizione del teste Capra sul capitolo 21)
della memoria nonché, il comportamento concludente di CP_1 Pt_1
che aveva pagato all'Arch. tra l'altro, la fattura n.° 6 del CP_1
23.11.2018, dell'importo di € 6.034,00, che costituiva il rimborso della fattura di Sistema Group relativa all'attività di progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici, senza eccepire alcunché.
Con il secondo motivo censura l'erroneità della sentenza in quanto basata sulla parzialmente errata relazione del C.T.U. non pienamente Per_1
conforme al quesito, assunta acriticamente dal Tribunale e sulla estraneità
al rapporto giuridico sottostante in capo alla convenuta per le prestazioni rese da altri professionisti per mancanza di titolarità.
Il motivo è infondato in quanto dall'esame dei quesiti posti al C.T.U.
questi era stato incaricato dal Tribunale, di verificare se la richiesta economica formulata dalla professionista fosse o meno congrua rispetto all'attività, integralmente o parzialmente, svolta dalla stessa.
L'Arch. ha risposto al quesito ed enunciato, nel proprio elaborato, Per_1
pagina 10 di 16 l'attività resa dalla professionista e ne ha operato la quantificazione ed ha ritenuto “corretto valutare le prestazioni fornite da in CP_1
complessivi € 20.203,32 in base a quanto previsto dal D.M. n.° 140 del
2012 a cui detraendo gli importi già saldati da restano € Pt_1
8.403,32”, tenuto conto delle “prestazioni accessorie fornite tramite
professionisti esterni, ma propedeutiche al lavoro svolto al fine di ottenere
il necessario titolo abilitativo”.
Invero, il C.T.U. ha indicato le attività prestate dall'Arch. ed ha CP_1
effettuato la quantificazione;
ha pagato, senza alcuna contestazione, Pt_1
nemmeno in corso di causa, la fattura n.° 6 del 23.11.2018, dell'importo di
€ 6.034,00, che costituiva il rimborso della fattura di Sistema Group
relativa all'attività di progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici perché ha sempre accettato di pagare i compensi di tutti coloro che avevano prestato attività lavorativa in suo favore, tant'e che il teste ha riferito, sul capitolo di prova n. 21) di parte opposta, in Tes_1
ordine al saldo delle parcelle dell'arch. del geologo, CP_1
dell'ingegnere strutturista ed acustico, che “si era parlato fin dall'inizio
che qualora si fossero interrotti i lavori chi aveva lavorato doveva essere
pagato”.
Conseguentemente, è evidente, secondo il Collegio, che era stato Pt_1
portato a conoscenza dell'attività prestata da detti professionisti.
pagina 11 di 16 Con il terzo motivo l'appellante censura la decisione in forza di quanto emerso dall'istruttoria sul mancato adempimento degli oneri informativi spettanti a in ordine ai costi professionali in caso di mancata CP_1
apertura del cantiere e sull'eccezione di nullità della deposizione del teste in quanto socio dello studio Tes_2 CP_1
Il motivo è infondato perché la motivazione della sentenza è basata su precise prove documentali in atti e sull'istruttoria espletata, nonché, sulle due C.T.U. e sulle deposizioni dei testi.
Il giudice di primo grado richiama in primis la C.T.U. grafologica sui documenti disconosciuti affermando che “il disconoscimento dimesso in
atti è quindi privo di alcuna fondatezza così che appare manifestamente
destituita di fondamento la deduzione dell'attore di non aver mai conferito
alcun incarico alla convenuta visto che ha invece sottoscritto la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e anche la comunicazione
di inizio lavori”.
non ha sottoscritto solo tali due documenti in quanto Parte_1
precedentemente a tali sottoscrizioni, dopo avere avuto contezza del parere favorevole della Commissione Paesaggio del Comune di Asola,
ottenuto in data 19.10.2018 aveva sottoscritto la SCIA, Segnalazione
Certificata di Inizio Attività, a cui era stata previamente allegata la sua carta di identità, che l'Arch. ha presentato al Comune di Asola, CP_1
pagina 12 di 16 in data 24.10.2018, prot. n. 0018597. (cfr.: testimonianza Capra sul capitolo 15 “Sì è vero, ero presente anch'io”),
Tali circostanze non sono state contestate da e risultano confermate Pt_1
per tabulas, oltre che dai testi assunti.
ha, quindi, fornito prova, così come richiesto da uniforme CP_1
giurisprudenza, di aver ricevuto incarico da di predisporre i Pt_1
progetti, i documenti e quanto necessario per procedere con la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, nonché, di avergli chiaramente preventivato, per iscritto e previa consegna, i costi per la sua prestazione.
Ad avviso del condivisibile insegnamento della Cassazione "il rapporto di
prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal
professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto
conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare
inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua
opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al
compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata
instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni
mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di
merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi
pagina 13 di 16 fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se
adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità"
(Cass. n.° 1792/2017).
Ciò posto, il Tribunale ha esattamente ritenuto che parte opposta ha fornito prova dell'avvenuto incarico e dell'instaurazione del relativo rapporto tra le parti.
Relativamente all'incapacità del teste la Corte osserva che lo Tes_2
stesso non risulta socio di nello Studio di Architettura Nodo Arte CP_1
e che, comunque, l'eccezione non era stata, compiutamente, formulata, né
ritualmente sollevata.
Con il quarto motivo l'appellante si duole della condanna alle spese, in violazione ai principi della soccombenza e della causalità del giudizio di primo grado dal momento che il decreto ingiuntivo era stato revocato,
come richiesto da mentre quella svolta da ex art. 96 Pt_1 CP_1
c.p.c., era stata rigettata.
Secondo l'appellante, la statuizione sulle spese anche di C.T.U. poste a carico integralmente di Premi e, segnatamente, il rimborso del costo della
C.T.P., è del tutto illegittima, oltre che non motivata.
Infine, risulta del tutto iniqua la statuizione sugli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. che sembrerebbero, in assenza di alcuna esplicita motivazione sul punto, avere carattere meramente “sanzionatorio” poiché
pagina 14 di 16 l'opponente non solo non è stato inadempiente all'obbligazione di pagamento avendo pagato le prime due fatture ma, nemmeno, a conoscenza dei costi specifici complessivi per le attività espletate di cui ha avuto contezza solo con l'invio delle fatture oggetto di decreto ingiuntivo,
in assenza di un dettagliato preventivo scritto sugli oneri professionali debitamente approvato.
Il motivo è infondato in considerazione della soccombenza sostanziale di ed atteso che le statuizioni rispetto all'art. 96 c.p.c. sono neutre, Pt_1
rispetto a tale profilo, come ribadito in modo convinto e condivisibile,
dalla Cassazione (cfr.: Cass. n.° 18036/2022; Cass. n.° 24158/2017).
Infine, nessun pregio merita la censura circa l'applicazione dell'art. 1284
quarto comma c.c., trattandosi di un'ordinaria ed espressa previsione normativa.
In conclusione, l'appello di è rigettato così confermando Parte_1
la sentenza appellata.
Atteso l'esito del giudizio parte appellante va condannata Parte_1
a rifondere, in favore di , le spese del presente grado, Controparte_1
liquidate in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio,
€ 921,00 per la fase introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la sentenza Parte_1
Tribunale di Mantova pubblicata in data 24.3.2022 con il n.° 262/2022,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna, la parte soccombente a rifondere in favore di Parte_1
, le spese del grado liquidate, come in parte motiva;
Controparte_1
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al Parte_1
contributo unificato versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao
pagina 16 di 16
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da Prestazione d'opera
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore intellettuale
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 605/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 25.9.2024 e promossa d a residente in [...], Parte_1
CF elettivamente domiciliato ai fini del presente C.F._1
giudizio presso lo studio dell'Avv. Daniele Iarussi, sito in Asola, Via
Firenze, n. 1 (CF fax n. 0376/720924, tel. C.F._2
3284268198, PEC ed e-mail Email_1
), che lo rappresenta e difende come da Email_2
pagina 1 di 16 procura alle liti.
APPELLANTE
c o n t r o con studio in Asola (MN) Via Giovanni da Asola Controparte_1
n. 15 (C.F. - P.Iva , rappresentata e C.F._3 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Laura Capra del foro di Mantova (C.F.
, proc. e dom. per procura alle liti rilasciata su C.F._4
foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83 comma 3° c.p.c., la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni al proprio numero di fax
0376 719009 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Mantova Sezione
Civile, pubblicata in data 24.3.2022 con il n.°262/2022.
CONCLUSIONI
Per appellante:
“Voglia codesta Ecc. ma Corte d'Appello, in parziale riforma della
sentenza n. 264/2022 (resa nel procedimento civile n. 3639/2019 RG),
emessa dal Tribunale di Mantova, nella persona del giudice dr Giorgio
Bertola, pubblicata il 24.03.2022 e notificata a mezzo pec il 3.5.2022, così
giudicare:
pagina 2 di 16 In via preliminare: rigettarsi l'eccezione di inammissibilità proposta
dall'appellata poiché infondata, dal momento che l'atto di appello
chiaramente individua le questioni ed i punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, le relative doglianze, contrastando e confutando le
ragioni addotte dal giudice di primo grado “senza che occorra l'utilizzo
di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo
di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello,
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata” (v., per tutte, Cass. SU n. 27199/2017);
In via principale: per tutte le ragioni esplicitate ed emerse in corso di
causa, confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 1337/2019 emesso
dal Tribunale di Mantova in data 6.9.2019 e:
1)dichiarare integralmente adempiuta l'obbligazione di pagamento da
parte del sig. e/o accertare la minor somma dovuta da Parte_1
determinarsi nella misura massima di 1.646,30= € (data dalla differenza
tra 8.403,32= € ed il valore delle attività dei terzi per 6.757,02= €; v. pag.
9 CTU e/o da stabilirsi in via equitativa, visto il parziale Per_1
inadempimento delle obbligazioni (anche informative) incombenti sulla
professionista, il pagamento effettuato dall'appellante prima dell'avvio
del giudizio monitorio, la mancata prova del conferimento dell'incarico a
pagina 3 di 16 professionisti esterni e/o di somme autorizzate ed anticipate dall'appellata
per conto dell'appellante (in assenza della produzione della prova
documentale del pagamento) e/o la mancanza di titolarità dell'appellata
in ordine alle attività professionali svolte esclusivamente da terzi;
e
2)riformare, in ogni caso, la statuizione sulle spese contenuta nel
provvedimento di primo grado ponendole a carico dell'appellata e/o, al
massimo, compensarle integralmente tra le parti, revocando altresì, per le
ragioni poc'anzi indicate, la statuizione sugli interessi ex art 1284,
comma 4, c.c..
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di
entrambi i gradi del giudizio.”
Per parte appellata:
“IN VIA PRELIMINARE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia dichiarare inammissibile
l'atto di citazione d'appello del sig. in quanto privo delle Parte_1
prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c..”
NEL MERITO:
-“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia respingere l'appello
proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e per Parte_1
l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 264/2022 pronunciata
dal Tribunale di Mantova, in data 24.03.2022, depositata in Cancelleria
pagina 4 di 16 in pari data, con conseguente conferma della condanna del sig.
[...]
al pagamento, in favore dell'Arch. Pt_1 Controparte_1
dell'importo di euro 8.403,32, oltre interessi e spese di lite, di CTU e di
CTP.”
-“Per l'effetto Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia pertanto
rigettare le domande tutte dell'appellante volte ad ottenere, ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione reietta ed in parziale riforma
della sentenza appellata n. 264/2022 resa dal Tribunale di Mantova, la
declaratoria di integrale adempimento dell'obbligazione di pagamento e/o
di accertamento della minor somma dovuta dal Premi, oltre alla riforma
della statuizione sulle spese”.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese del presente giudizio e di quello di primo grado
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone fin da ora all'eventuale rinnovo e/o integrazione della CTU
ex art. 196 c.p.c. che l'appellante si riserva di chiedere, poiché Per_1
destituita di fondamento ed inammissibile”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.° 1337/2019
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Mantova, Parte_1
l'Arch. deducendo di non aver mai conferito alcun Controparte_1
pagina 5 di 16 incarico alla predetta ed eccependo che i progetti redatti si erano rivelati inutili, viste le carenze evidenziate dal CP_2
Premi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la temerarietà
dell'azione ex art. 96 c.p.c. con il favore delle spese.
Si costituiva l'Arch. chiedendo, in via preliminare e Controparte_1
pregiudiziale, di accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o l'inefficacia e/o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo per essere stato l'atto di citazione notificato direttamente alla parte ed all'avvocato domiciliatario, ma non al dominus;
in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione;
nel merito, di respingere l'opposizione,
confermare il decreto ingiuntivo e condannare al Parte_1
pagamento della somma di € 10.194,00 o di quella maggiore o minore emersa in corso di causa con richiesta di risarcimento danni ex art. 96
c.p.c. e condanna alla rifusione delle spese.
Premi disconosceva le sottoscrizioni apposte ai documenti prodotti da e quest'ultima, ne chiedeva ed otteneva la verificazione. CP_1
Il G.I. rigettava l'eccezione pregiudiziale di inesistenza della notifica,
nonché, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
La causa veniva istruita mediante prova orale e C.T.U., a cura del Dott.
per la perizia calligrafica e dell'Arch. per la Persona_2 Persona_3
pagina 6 di 16 valutazione della congruità dei compensi richiesti.
Con sentenza n.° 264/2022 pubblicata in data 24.3.2022, il Tribunale di
Mantova accoglieva in parte l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto condannando a corrispondere a , Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 8.403,32, oltre interessi, spese legali e di C.T.P.; e ponendo le spese delle due C.T.U., a carico di Pt_1
Le ragioni adottate dal Tribunale per quanto qui d'interesse, erano le seguenti.
In ordine alle risultanze delle due C.T.U. in considerazione dell'ampio ed approfondito contraddittorio che si era svolto tra i consulenti del giudice e quelli delle parti le stesse, erano state interamente recepite dal Tribunale.
Quanto alla C.T.U. grafologica sui documenti disconosciuti, il consulente aveva concluso che le sottoscrizioni apposte ai documenti in verifica
“Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” e “Comunicazione inizio
lavori”, siglate rispettivamente X1-X2-X3-X4, erano autografe di
[...]
La firma X5 era, invece, di come da lei stessa Pt_1 CP_1
dichiarato.
In buona sostanza, il disconoscimento in atti, era privo di alcuna fondatezza per cui appare destituita di fondamento la deduzione di Pt_1
di non aver mai conferito alcun incarico a atteso che aveva, CP_1
invece, sottoscritto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e anche pagina 7 di 16 la comunicazione di inizio lavori.
In ogni caso, secondo il Tribunale, l'istruttoria orale aveva confermato l'incarico professionale così come la circostanza che era Pt_1
consapevole che se avesse deciso di interrompere i lavori di ristrutturazione avrebbe dovuto retribuire i professionisti anche diversi da che avevano prestato la loro opera per tutta la fase preliminare e CP_1
di progettazione come emerso dalla deposizione del teste . Tes_1
Piena condivisione era attribuita dal primo giudice, pure alla quantificazione dell'attività professionale di compiuta dal CP_1
C.T.U. per cui tenuto conto di quanto già ricevuto, il compenso riconoscibile alla stessa, era stato determinato nella minor somma di €
8.403,32, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo, anziché, di € 10.194,00, ottenuto in via monitoria.
La sentenza veniva gravata da a cui resisteva, Parte_1 CP_1
[...]
All'udienza del 25.9.2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, aveva errato in ordine al mancato adempimento degli oneri probatori a carico dell'opposta/attore sostanziale in ordine all'incarico conferito dall'appellante ad altri professionisti terzi diversi dall'appellata e sulla pagina 8 di 16 mancata prova di aver diritto al rimborso delle prestazioni, pacificamente,
svolte da altri.
La pronuncia del giudice di primo grado fonda la propria decisione di revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare al pagamento le somme emerse dalla espletata C.T.U. per € 8.403,54 sulla presunta prova da parte dell'opposta, di aver l'opponente incaricato/scelto altri professionisti terzi, per le relazioni geologica/acustica/impiantistica.
Secondo l'appellante, tale circostanza non è emersa nell'istruttoria.
Premi, già alla prima udienza aveva contestava ed eccepito di “non aver
mai ricevuto o visionato alcun contratto d'opera, né preventivi di spesa
contenenti gli oneri professionali, né fatture di altre imprese, mai
incaricate” (cfr.: verbale udienza del 3.3.2020), eccezione ribadita sin dalla prima memoria ex art 183 c.p.c., laddove, si legge “di non aver mai
ricevuto né visionato alcun contratto d'opera nè preventivi di spesa
contenenti gli oneri professionali e né fatture di altre imprese“.
Il motivo è infondato dal momento che il Tribunale ha correttamente recepito e fatte proprie le argomentazioni conclusive del C.T.U. Per_1
secondo cui “esaminati gli atti e i documenti di causa, eseguito ogni
necessario accertamento, tenendo conto anche delle prestazioni
accessorie fornite tramite professionisti esterni, ma propedeutiche al
lavoro svolto al fine di ottenere il necessario titolo abilitativo, alla
pagina 9 di 16 definizione dell'importo effettivo dei lavori e consentire l'esecuzione degli
stessi, ritiene corretto valutare le prestazioni fornite dalla Convenuta in
complessivi € 20.203,32 in base a quanto previsto dal D.M. 140 del 2012
a cui detraendo gli importi già saldati dal sig. restano € 8.403,32” Pt_1
(cfr. C.T.U. pag. n.° 10). Per_1
Al riguardo, si richiama la deposizione del teste Capra sul capitolo 21)
della memoria nonché, il comportamento concludente di CP_1 Pt_1
che aveva pagato all'Arch. tra l'altro, la fattura n.° 6 del CP_1
23.11.2018, dell'importo di € 6.034,00, che costituiva il rimborso della fattura di Sistema Group relativa all'attività di progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici, senza eccepire alcunché.
Con il secondo motivo censura l'erroneità della sentenza in quanto basata sulla parzialmente errata relazione del C.T.U. non pienamente Per_1
conforme al quesito, assunta acriticamente dal Tribunale e sulla estraneità
al rapporto giuridico sottostante in capo alla convenuta per le prestazioni rese da altri professionisti per mancanza di titolarità.
Il motivo è infondato in quanto dall'esame dei quesiti posti al C.T.U.
questi era stato incaricato dal Tribunale, di verificare se la richiesta economica formulata dalla professionista fosse o meno congrua rispetto all'attività, integralmente o parzialmente, svolta dalla stessa.
L'Arch. ha risposto al quesito ed enunciato, nel proprio elaborato, Per_1
pagina 10 di 16 l'attività resa dalla professionista e ne ha operato la quantificazione ed ha ritenuto “corretto valutare le prestazioni fornite da in CP_1
complessivi € 20.203,32 in base a quanto previsto dal D.M. n.° 140 del
2012 a cui detraendo gli importi già saldati da restano € Pt_1
8.403,32”, tenuto conto delle “prestazioni accessorie fornite tramite
professionisti esterni, ma propedeutiche al lavoro svolto al fine di ottenere
il necessario titolo abilitativo”.
Invero, il C.T.U. ha indicato le attività prestate dall'Arch. ed ha CP_1
effettuato la quantificazione;
ha pagato, senza alcuna contestazione, Pt_1
nemmeno in corso di causa, la fattura n.° 6 del 23.11.2018, dell'importo di
€ 6.034,00, che costituiva il rimborso della fattura di Sistema Group
relativa all'attività di progettazione esecutiva degli impianti meccanici ed elettrici perché ha sempre accettato di pagare i compensi di tutti coloro che avevano prestato attività lavorativa in suo favore, tant'e che il teste ha riferito, sul capitolo di prova n. 21) di parte opposta, in Tes_1
ordine al saldo delle parcelle dell'arch. del geologo, CP_1
dell'ingegnere strutturista ed acustico, che “si era parlato fin dall'inizio
che qualora si fossero interrotti i lavori chi aveva lavorato doveva essere
pagato”.
Conseguentemente, è evidente, secondo il Collegio, che era stato Pt_1
portato a conoscenza dell'attività prestata da detti professionisti.
pagina 11 di 16 Con il terzo motivo l'appellante censura la decisione in forza di quanto emerso dall'istruttoria sul mancato adempimento degli oneri informativi spettanti a in ordine ai costi professionali in caso di mancata CP_1
apertura del cantiere e sull'eccezione di nullità della deposizione del teste in quanto socio dello studio Tes_2 CP_1
Il motivo è infondato perché la motivazione della sentenza è basata su precise prove documentali in atti e sull'istruttoria espletata, nonché, sulle due C.T.U. e sulle deposizioni dei testi.
Il giudice di primo grado richiama in primis la C.T.U. grafologica sui documenti disconosciuti affermando che “il disconoscimento dimesso in
atti è quindi privo di alcuna fondatezza così che appare manifestamente
destituita di fondamento la deduzione dell'attore di non aver mai conferito
alcun incarico alla convenuta visto che ha invece sottoscritto la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e anche la comunicazione
di inizio lavori”.
non ha sottoscritto solo tali due documenti in quanto Parte_1
precedentemente a tali sottoscrizioni, dopo avere avuto contezza del parere favorevole della Commissione Paesaggio del Comune di Asola,
ottenuto in data 19.10.2018 aveva sottoscritto la SCIA, Segnalazione
Certificata di Inizio Attività, a cui era stata previamente allegata la sua carta di identità, che l'Arch. ha presentato al Comune di Asola, CP_1
pagina 12 di 16 in data 24.10.2018, prot. n. 0018597. (cfr.: testimonianza Capra sul capitolo 15 “Sì è vero, ero presente anch'io”),
Tali circostanze non sono state contestate da e risultano confermate Pt_1
per tabulas, oltre che dai testi assunti.
ha, quindi, fornito prova, così come richiesto da uniforme CP_1
giurisprudenza, di aver ricevuto incarico da di predisporre i Pt_1
progetti, i documenti e quanto necessario per procedere con la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà, nonché, di avergli chiaramente preventivato, per iscritto e previa consegna, i costi per la sua prestazione.
Ad avviso del condivisibile insegnamento della Cassazione "il rapporto di
prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal
professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto
conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare
inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua
opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al
compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata
instaurazione di un siffatto rapporto, può essere data dall'attore con ogni
mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di
merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi
pagina 13 di 16 fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se
adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità"
(Cass. n.° 1792/2017).
Ciò posto, il Tribunale ha esattamente ritenuto che parte opposta ha fornito prova dell'avvenuto incarico e dell'instaurazione del relativo rapporto tra le parti.
Relativamente all'incapacità del teste la Corte osserva che lo Tes_2
stesso non risulta socio di nello Studio di Architettura Nodo Arte CP_1
e che, comunque, l'eccezione non era stata, compiutamente, formulata, né
ritualmente sollevata.
Con il quarto motivo l'appellante si duole della condanna alle spese, in violazione ai principi della soccombenza e della causalità del giudizio di primo grado dal momento che il decreto ingiuntivo era stato revocato,
come richiesto da mentre quella svolta da ex art. 96 Pt_1 CP_1
c.p.c., era stata rigettata.
Secondo l'appellante, la statuizione sulle spese anche di C.T.U. poste a carico integralmente di Premi e, segnatamente, il rimborso del costo della
C.T.P., è del tutto illegittima, oltre che non motivata.
Infine, risulta del tutto iniqua la statuizione sugli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. che sembrerebbero, in assenza di alcuna esplicita motivazione sul punto, avere carattere meramente “sanzionatorio” poiché
pagina 14 di 16 l'opponente non solo non è stato inadempiente all'obbligazione di pagamento avendo pagato le prime due fatture ma, nemmeno, a conoscenza dei costi specifici complessivi per le attività espletate di cui ha avuto contezza solo con l'invio delle fatture oggetto di decreto ingiuntivo,
in assenza di un dettagliato preventivo scritto sugli oneri professionali debitamente approvato.
Il motivo è infondato in considerazione della soccombenza sostanziale di ed atteso che le statuizioni rispetto all'art. 96 c.p.c. sono neutre, Pt_1
rispetto a tale profilo, come ribadito in modo convinto e condivisibile,
dalla Cassazione (cfr.: Cass. n.° 18036/2022; Cass. n.° 24158/2017).
Infine, nessun pregio merita la censura circa l'applicazione dell'art. 1284
quarto comma c.c., trattandosi di un'ordinaria ed espressa previsione normativa.
In conclusione, l'appello di è rigettato così confermando Parte_1
la sentenza appellata.
Atteso l'esito del giudizio parte appellante va condannata Parte_1
a rifondere, in favore di , le spese del presente grado, Controparte_1
liquidate in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio,
€ 921,00 per la fase introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la sentenza Parte_1
Tribunale di Mantova pubblicata in data 24.3.2022 con il n.° 262/2022,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna, la parte soccombente a rifondere in favore di Parte_1
, le spese del grado liquidate, come in parte motiva;
Controparte_1
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al Parte_1
contributo unificato versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao
pagina 16 di 16