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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 502/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, OR
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3540/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15648/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229006605167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229006605167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229006605167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229006605167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120021246185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120021246185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120195392127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140228918080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede ala riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata chiedono la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 14424/2022 contro l'Agenzia delle Entrate — Riscossione (A.D.E.R.) e Regione Lazio - con istanza reclamo/mediazione ex art. 17 bis d.lgs. n. 546 del 1992), istanza di pubblica udienza e di sospensione cautelare — la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 097202290066051670000, notificata in data 18.5.2022 per, asseritamente, complessivi euro 623,80 limitatamente al mancato pagamento di Tassa automobilistica anni dal 2006 al 2009, oltre interessi e sanzioni, limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali presupposte:
a. 09720120021246185000 per tassa automobilistica art. 17 legge 449/97- sanzione e interessi Regione
Lazio anno 2006 e 2007 per euro 348,92 complessivi;
b. 09720120195392127000- per tassa automobilistica art. 17 legge 449/97- sanzione e interessi Regione
Lazio anno 2009 per euro 87,49 complessivi;
c. 09720140228918080000 - per tassa automobilistica art. 17 legge 449/97- sanzione e interessi Regione
Lazio anno 2008 per euro 183,13 complessivi.
2. La parte ricorrente sosteneva l'infondatezza delle ragioni dell'agente della riscossione e dell'ente impositore e sollevava le seguenti censure:
I. omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione (cartelle esattoriali sottese);
Il. prescrizione del diritto dell'ente creditore per gli anni 2006-2007-2008-2009.
In conclusione, chiedeva:
I. la sospensione dell'intimazione di pagamento n. 09720219038050007000; Il. l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.09720229006605167000 e delle relative cartelle sottese per mancato pagamento di tassa automobilistica anno 2006-2007-2008-2009 per un importo totale dovuto pari ad €. 623,80, con liquidazione delle spese di giudizio al procuratore antistatario.
Si costituiva l'agente della riscossione Agenzia delle Entrate — Riscossione
con proprie controdeduzioni, depositando documentazione e chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione:
I. in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in relazione ad ogni attività presupposta alla notifica delle cartelle;
Il. sempre in via preliminare accertare e dichiarare la definitività degli atti presupposti notificati e non impugnati nei termini perentori di legge e la tardività delle eccezioni ad essi rivolti;
III. nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso e, per l'effetto confermare la piena legittimità dell'opposta intimazione di pagamento n. 097202290066051670000 notificata il 18/05/2022, con vittoria di spese diritti ed onorari oltre accessori come per legge, ovvero in subordine con compensazione nei confronti dell'Agente secondo legge.
Si costituiva anche la Regione Lazio, quale ente impositore, chiedendo, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
La Corte di Giustizia di primo grado rigettava il ricorso.
In via preliminare il Collegio respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, venendo in rilievo una fattispecie di pretesa illegittimità, ancorché derivata, degli atti della riscossione.
Sempre in via preliminare, osservava che, pur non avendo la parte ricorrente provveduto a depositare l'atto impugnato, in violazione dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, (non depositata, in quanto è stata depositata la diversa intimazione di pagamento 09720219024934777000), tuttavia, può darsi ingresso alla decisione nel merito del ricorso in quanto, da un lato, l'atto impugnato è stato depositato dal concessionario della riscossione, quale parte resistente, e dall'altro, detto mancato deposito da parte del ricorrente non è sanzionato ex lege con l'inammissibilità del ricorso medesimo.
Rilevava la CTP di Roma che occorre evidenziare come il concessionario per la riscossione, costituendosi, abbia dato prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, come dettagliatamente esposti nelle pagg. 2 e
3 delle controdeduzioni e comprovato con il deposito della documentazione riportata in allegato 4, 5 e 6 alle medesime ontrodeduzioni. Il che, se da un lato sconfessa in fatto la censura sulla mancata notifica degli stessi, dall'altro rende inammissibili, in quanto tardive, le censure che avrebbero dovuto essere proposte al momento della notifica di ciascuna delle cartelle di pagamento asseritamente non conosciute.
Riteneva il giudice di primo grado, infondato il I motivo di ricorso e parimenti infondato è il Il motivo di ricorso.
Il concessionario per la riscossione, costituendosi, ha dato prova dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione, come dettagliatamente esposto nelle pagg. 3 e 4 delle controdeduzioni e comprovato con il deposito della documentazione riportata in allegato da 7 a 12 alle medesime controdeduzioni.
Tutti gli atti predetti non sono stati impugnati dalla parte ricorrente, con conseguente acquiescenza ai medesimi. Appella il ricorrente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado,
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e la Regione Lazio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'Appello non sia meritevole di accoglimento.
In particolare, il ricorrente sostiene che gli impugnati non sono stati notificati, per cui sarebbe legittimo avanzare censure nel merito delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento.
Al riguardo, come rilevato dalla CTP di Roma il concessionario per la riscossione, costituendosi, abbia dato prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, come dettagliatamente esposti nelle pagg. 2 e 3 delle controdeduzioni e comprovato con il deposito della documentazione riportata in allegato 4, 5 e 6 alle medesime controdeduzioni, per cui da un lato sconfessa in fatto la censura sulla mancata notifica degli stessi, dall'altro rende inammissibili, in quanto tardive, le censure che avrebbero dovuto essere proposte al momento della notifica di ciascuna delle cartelle di pagamento asseritamente non conosciute.
Tutti gli atti predetti non sono stati impugnati dalla parte ricorrente, con conseguente acquiescenza ai medesimi.
P.Q.M.
rigetta l'appello del ricorrente e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Lazio che liquida in euro 500,00 ripartite in parti uguali
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, OR
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3540/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15648/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229006605167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229006605167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229006605167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229006605167000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120021246185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120021246185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120195392127000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140228918080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 220/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede ala riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata chiedono la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 14424/2022 contro l'Agenzia delle Entrate — Riscossione (A.D.E.R.) e Regione Lazio - con istanza reclamo/mediazione ex art. 17 bis d.lgs. n. 546 del 1992), istanza di pubblica udienza e di sospensione cautelare — la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 097202290066051670000, notificata in data 18.5.2022 per, asseritamente, complessivi euro 623,80 limitatamente al mancato pagamento di Tassa automobilistica anni dal 2006 al 2009, oltre interessi e sanzioni, limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali presupposte:
a. 09720120021246185000 per tassa automobilistica art. 17 legge 449/97- sanzione e interessi Regione
Lazio anno 2006 e 2007 per euro 348,92 complessivi;
b. 09720120195392127000- per tassa automobilistica art. 17 legge 449/97- sanzione e interessi Regione
Lazio anno 2009 per euro 87,49 complessivi;
c. 09720140228918080000 - per tassa automobilistica art. 17 legge 449/97- sanzione e interessi Regione
Lazio anno 2008 per euro 183,13 complessivi.
2. La parte ricorrente sosteneva l'infondatezza delle ragioni dell'agente della riscossione e dell'ente impositore e sollevava le seguenti censure:
I. omessa notifica degli atti presupposti all'intimazione (cartelle esattoriali sottese);
Il. prescrizione del diritto dell'ente creditore per gli anni 2006-2007-2008-2009.
In conclusione, chiedeva:
I. la sospensione dell'intimazione di pagamento n. 09720219038050007000; Il. l'annullamento dell'intimazione di pagamento n.09720229006605167000 e delle relative cartelle sottese per mancato pagamento di tassa automobilistica anno 2006-2007-2008-2009 per un importo totale dovuto pari ad €. 623,80, con liquidazione delle spese di giudizio al procuratore antistatario.
Si costituiva l'agente della riscossione Agenzia delle Entrate — Riscossione
con proprie controdeduzioni, depositando documentazione e chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione:
I. in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione in relazione ad ogni attività presupposta alla notifica delle cartelle;
Il. sempre in via preliminare accertare e dichiarare la definitività degli atti presupposti notificati e non impugnati nei termini perentori di legge e la tardività delle eccezioni ad essi rivolti;
III. nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza del ricorso e, per l'effetto confermare la piena legittimità dell'opposta intimazione di pagamento n. 097202290066051670000 notificata il 18/05/2022, con vittoria di spese diritti ed onorari oltre accessori come per legge, ovvero in subordine con compensazione nei confronti dell'Agente secondo legge.
Si costituiva anche la Regione Lazio, quale ente impositore, chiedendo, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
La Corte di Giustizia di primo grado rigettava il ricorso.
In via preliminare il Collegio respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione, venendo in rilievo una fattispecie di pretesa illegittimità, ancorché derivata, degli atti della riscossione.
Sempre in via preliminare, osservava che, pur non avendo la parte ricorrente provveduto a depositare l'atto impugnato, in violazione dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992, (non depositata, in quanto è stata depositata la diversa intimazione di pagamento 09720219024934777000), tuttavia, può darsi ingresso alla decisione nel merito del ricorso in quanto, da un lato, l'atto impugnato è stato depositato dal concessionario della riscossione, quale parte resistente, e dall'altro, detto mancato deposito da parte del ricorrente non è sanzionato ex lege con l'inammissibilità del ricorso medesimo.
Rilevava la CTP di Roma che occorre evidenziare come il concessionario per la riscossione, costituendosi, abbia dato prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, come dettagliatamente esposti nelle pagg. 2 e
3 delle controdeduzioni e comprovato con il deposito della documentazione riportata in allegato 4, 5 e 6 alle medesime ontrodeduzioni. Il che, se da un lato sconfessa in fatto la censura sulla mancata notifica degli stessi, dall'altro rende inammissibili, in quanto tardive, le censure che avrebbero dovuto essere proposte al momento della notifica di ciascuna delle cartelle di pagamento asseritamente non conosciute.
Riteneva il giudice di primo grado, infondato il I motivo di ricorso e parimenti infondato è il Il motivo di ricorso.
Il concessionario per la riscossione, costituendosi, ha dato prova dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione, come dettagliatamente esposto nelle pagg. 3 e 4 delle controdeduzioni e comprovato con il deposito della documentazione riportata in allegato da 7 a 12 alle medesime controdeduzioni.
Tutti gli atti predetti non sono stati impugnati dalla parte ricorrente, con conseguente acquiescenza ai medesimi. Appella il ricorrente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito ripropone gran parte delle doglianze già avanzate nel giudizio di primo grado,
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate e la Regione Lazio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'Appello non sia meritevole di accoglimento.
In particolare, il ricorrente sostiene che gli impugnati non sono stati notificati, per cui sarebbe legittimo avanzare censure nel merito delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento.
Al riguardo, come rilevato dalla CTP di Roma il concessionario per la riscossione, costituendosi, abbia dato prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, come dettagliatamente esposti nelle pagg. 2 e 3 delle controdeduzioni e comprovato con il deposito della documentazione riportata in allegato 4, 5 e 6 alle medesime controdeduzioni, per cui da un lato sconfessa in fatto la censura sulla mancata notifica degli stessi, dall'altro rende inammissibili, in quanto tardive, le censure che avrebbero dovuto essere proposte al momento della notifica di ciascuna delle cartelle di pagamento asseritamente non conosciute.
Tutti gli atti predetti non sono stati impugnati dalla parte ricorrente, con conseguente acquiescenza ai medesimi.
P.Q.M.
rigetta l'appello del ricorrente e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Regione Lazio che liquida in euro 500,00 ripartite in parti uguali