Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 502
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    Il giudice di primo grado e la Corte d'Appello hanno ritenuto che l'agente della riscossione abbia fornito prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici, smentendo di fatto la censura sulla mancata notifica. Inoltre, le censure relative alle cartelle non conosciute sono state ritenute inammissibili in quanto tardive, dovendo essere proposte al momento della notifica delle cartelle stesse.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto dell'ente creditore

    Il giudice di primo grado ha ritenuto infondato il motivo, evidenziando che il concessionario per la riscossione ha fornito prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione, i quali non sono stati impugnati dalla parte ricorrente, con conseguente acquiescenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 502
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 502
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo