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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 439/2020 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO
DI EG AB
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott. NATALINO SAPONE Presidente dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 439/2020 vertente
TRA
(C.F. ), con Avv. Giuseppe Lo Presti (c.f. Parte_1 C.F._1
- pec: C.F._2 Email_1
-appellante-
CONTRO
(GIÀ ) (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) con avv. Roberta Costanzo (c.f. ) - pec: P.IVA_1 C.F._3
Email_2
-appellata- OGGETTO: somministrazione;
appello avverso la sentenza n. 1608/2019 emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 04.12.2019 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 2656/2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione in primo grado notificato il 02.07.2018, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 385/2018 (RG 1006/2018) emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria il 05.05.2018 e notificato il 25.05.2018, con cui si ingiungeva il pagamento della somma € 18.448,47 per fatture emesse a conguaglio in relazione alla fornitura di energia elettrica avvenuta tramite contatore manomesso rinvenuto nella proprietà dell'opponente.
A sostegno dell'opposizione parte opponente lamentava la violazione della normativa di settore poiché il calcolo dei consumi avveniva in maniera fittizia e presunta senza nessun accertamento dei reali consumi con conseguente errore nel calcolo.
Precisava, altresì, che l'eccessività degli importi era dimostrata dal fatto che l'utenza CP_2 serviva una seconda casa usata sporadicamente e sfornita di elettrodomestici.
Evidenziava che la fattura in quanto documento di provenienza unilaterale fosse inidonea a provare il credito azionato.
Eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 07.01.2019 si costituiva in giudizio la società (già ) che contestava Controparte_1 Controparte_2
l'opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto con formale richiesta di provvisoria esecuzione.
Deduceva, in particolare, che il rapporto contrattuale non era in contestazione e che le fatture di conguaglio erano state contabilizzate ed emesse sulla base dei dati comunicati dal
Distributore – nella fattispecie E-Distribuzione S.p.a. (Già Enel Distribuzione S.p.a.) – in quanto proprietario della Rete di Distribuzione e unico titolare legittimato a leggere e/o verificare i dati del contatore del cliente finale.
Dunque, in ossequio alla vigente normativa, la fatturazione era stata effettuata in ragione delle letture reali dei consumi per il periodo dal 10/2010 a 10/2015 (effettiva) rilevate dal competente distributore di zona - in occasione della verifica e sostituzione del gruppo di misura del 30/10/2015.
Precisava che in tale circostanza veniva appurata la manomissione del complesso di misura con conseguente alterazione della registrazione dei consumi. Emergeva così che il prelievo avveniva in maniera irregolare nel periodo compreso tra il 31.10.2010 e il 29.10.2015 e il consumo di 60.750 Khw veniva calcolato sulla base delle 900 ore/anno di utilizzo per la potenza tecnicamente prelevabile dal cavo abusivo rilevato in sede di verifica e in relazione a ciò venivano emesse le fatture contestate.
Specifica altresì che non vi era stata alcuna violazione della normativa atteso che la lettura dei consumi veniva effettuata da Enel Distribuzione SPA, quale proprietaria del contatore e della rete di distruzione e che l'opponente non aveva fornito alcuna prova in merito ad una diversa quantificazione dei consumi, limitandosi ad una generica contestazione degli stessi.
Evidenziava infine che secondo la giurisprudenza di legittimità “Qualora il rapporto contrattuale non sia controverso la fattura può costituire valido elemento di prova (e non un mero indizio) per quanto riguarda la prestazione eseguita”.
Istruita la causa sulla base delle sole memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, all'udienza del 04.12.2019 il Tribunale di Reggio Calabria disponeva procedersi alla discussione orale della causa ed in pari dati emetteva la sentenza n. 1608/2019, a mezzo della quale respingeva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello notificato il 07.09.2020 ed iscritto a ruolo alla medesima data, parte appellante impugnava la sentenza n. 1608/2019 del Tribunale di Reggio Calabria lamentando, con un unico motivo di appello, l'illegittimità della predetta sentenza per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti non avendo il giudice di prime cure pronunciato sui motivi di opposizione formulati e in appello riproposti.
L'appellante insisteva, pertanto, per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per l'integrale riforma della stessa e la conseguente revoca del decreto.
Chiedeva altresì l'annullamento della condanna alle spese legali del primo grado di giudizio nonché la condanna alle spese e competenze da distrarre per entrambi i gradi di giudizio.
Nel giudizio così radicato si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
27.09.2021, la società (già ) per Controparte_1 Controparte_2 eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 348 bis c.p.c e, nel merito, l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 07.07.2025 codesta Corte assegnava la causa a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. avanzata dall'appellata in sede di costituzione, è infondata.
Difatti, il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (cfr. Corte appello Milano n. 2869/21: Gli artt. 348 bis e ter c.p.c. prevedono che l'appello sia dichiarato inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto. Il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.), non si riscontra nel caso di specie.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.
3.Nel merito l'appello risulta parzialmente fondato nei termini e limiti appresso indicati.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è, infatti, azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che la parte ha ritenuto di far valere attraverso la presentazione di un ricorso monitorio.
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le conseguenze immaginabili in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, che ricadrà necessariamente sull'opposto che fa valere il proprio diritto in sede giudiziale.
Nei contratti di somministrazione di energia elettrica, tra il cliente e il venditore di energia si inserisce un soggetto, terzo tra le parti eppure fondamentale, nell'esecuzione della prestazione: il distributore che cura gli allacci della fornitura, la manutenzione e, soprattutto, la lettura del misuratore ai fini della fatturazione.
Ciò chiarito nella vicenda in esame il credito fatto valere con ricorso monitorio deriva dal mancato pagamento delle fatture n. 80334246041221A del 10.12.2015 per un importo pari ad
€ 18.117,39 e n. 80334246041221B di € 331,08 relative al periodo che va dal 31.10.2010 e il
29.10.2015 e calcolate a seguito di verifica effettuata il 30.10.2015 nel corso della quale CP_2 veniva accertato “allaccio abusivo alla rete il tutto derivante dalla linea area trifase CP_2
4x35 all.4 conduttori da 2,5 mq che si attestavano a due interruttori di cui uno trifase e uno monofase. L'allaccio di cui sopra si trova all'interno della proprietà del sig. e Parte_1 gli interruttori con allaccio diretto sono camuffati da un sacco di plastica nero, come si vede dalla foto eseguita in loco”.
Orbene, in tema di contratti di somministrazione quando l'apparecchio-contatore risulta manomesso, il proprietario dell'immobile servito dal contatore in qualità di custode risponde della manomissione, a meno che non provi di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore. (ex multis Cass.
23699.16)
Tale prova non è stata fornita dal che, in ragione di ciò, risponde dei consumi illeciti Pt_1 collegati all'utilizzo del contatore manomesso.
Quanto alla ricostruzione dei consumi funzionale alla quantificazione del credito, tale prova in ossequio alle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere probatorio, deve essere offerta dal creditore che ha agito con il ricorso monitorio.
Tale prova, naturalmente, può essere offerta anche per presunzioni e ciò vale a maggior ragione in presenza di manomissioni che rendono irrealistica e impossibile la lettura di un contatore alterato. La rilevazione dei consumi, assistita da una mera presunzione semplice di veridicità può essere contestata da controparte.
Nel caso in esame il ha contestato l'inesattezza dei calcoli eseguiti dal somministrante Pt_1 sostenendo che tali calcoli non corrisponderebbero alla realtà dei consumi.
In presenza di tale contestazione gravava sul Servizio Elettrico Nazionale, che le fatture aveva emesso, in applicazione dell'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. fornire la prova della correttezza dei conteggi eseguiti ovvero del fatto costitutivo del proprio diritto.
Tale prova è però parzialmente mancata. E infatti nella sua comparsa di costituzione l'opposto ha sostenuto in modo ondivago che i conteggi forniti da fossero relativi a consumi reali CP_2
(p.5 atto di opposizione) e non presunti per poi sostenere che il calcolo del conguaglio fosse avvenuto in base alla tabella delle 900 ore/anno di utilizzo per la potenza tecnicamente prelevabile dal cavo abusivo rilevato in sede di verifica”.
Tale ultimo criterio che ha condotto all'individuazione di un consumo stimato in 60750KWh considerato dalla giurisprudenza di legittimità a più riprese come criterio utilizzabile ai fini della prova per presunzioni del credito maturato (Cass. n. 5219.25 e Cass. n.20249.24), deve ad avviso dell'odierno collegio giudicante essere mitigato dalla considerazione del tipo di utilizzazione dell'immobile fatta dal e rilevata dalla stessa società opposta in Pt_1 considerazione della preesistente e pacifica preesistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica tra le parti “per uso domestico” Numero Cliente 78642219, POD IT001E786422191 come si evince dalla missiva del gennaio 2016 inviata da l legale del CP_2 sig. . Pt_1
In proposito parte opponente ha sostenuto di utilizzare l'immobile come seconda casa e di non avere alcun elettrodomestico nell'abitazione ma di ciò non ha fornito alcuna prova giudiziale, non avendo prodotto documenti o articolato prove testimoniali dirette a dimostrare quanto asserito.
Se da questo punto di vista neppure parte opponente, odierna appellante, ha fornito prova di consumi esigui parametrati al trascurabile uso asseritamente fatto, ad avviso dell'odierno collegio giudicante il calcolo dei consumi effettuato da sulla scorta della potenza CP_2 tecnicamente prelevabile, va in via equitativa (trattandosi di pretesa risarcitoria nascente dalla perdita subita per effetto della manomissione del contatore) mitigato dall'uso domestico dell'immobile risultante dal contratto di fornitura concluso dal con il Servizio Pt_1
Elettrico Nazionale, non essendo stato neppure prospettato un uso commerciale dello stesso.
Appare equo allora operare una decurtazione del 50% dell'importo conteggiato come imponibile pari ad euro 16559,67 riconoscendo, pertanto, al Servizio Elettrico euro 8279,83, oltre iva di legge e interessi dalla domanda fino al soddisfo.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato con condanna del sig. al pagamento di euro Pt_1
8279,00 oltre iva e interessi dalla domanda al soddisfo.
4. Considerato l'esito complessivo del giudizio sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 1608/2019 del Tribunale di Palmi emessa il 04.12.2019 e pubblicata in pari data, nel procedimento n.439/2020 R.G.A.C. così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo n.385.18 e condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] di euro 8279,83, oltre iva di legge e interessi dalla domanda fino al Controparte_1 soddisfo.
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.11.25.
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia
Il Presidente
Dott. Natalino Sapone
CORTE D'APPELLO
DI EG AB
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott. NATALINO SAPONE Presidente dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera relatrice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 439/2020 vertente
TRA
(C.F. ), con Avv. Giuseppe Lo Presti (c.f. Parte_1 C.F._1
- pec: C.F._2 Email_1
-appellante-
CONTRO
(GIÀ ) (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) con avv. Roberta Costanzo (c.f. ) - pec: P.IVA_1 C.F._3
Email_2
-appellata- OGGETTO: somministrazione;
appello avverso la sentenza n. 1608/2019 emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 04.12.2019 nell'ambito del procedimento recante N.R.G. 2656/2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione in primo grado notificato il 02.07.2018, proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 385/2018 (RG 1006/2018) emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria il 05.05.2018 e notificato il 25.05.2018, con cui si ingiungeva il pagamento della somma € 18.448,47 per fatture emesse a conguaglio in relazione alla fornitura di energia elettrica avvenuta tramite contatore manomesso rinvenuto nella proprietà dell'opponente.
A sostegno dell'opposizione parte opponente lamentava la violazione della normativa di settore poiché il calcolo dei consumi avveniva in maniera fittizia e presunta senza nessun accertamento dei reali consumi con conseguente errore nel calcolo.
Precisava, altresì, che l'eccessività degli importi era dimostrata dal fatto che l'utenza CP_2 serviva una seconda casa usata sporadicamente e sfornita di elettrodomestici.
Evidenziava che la fattura in quanto documento di provenienza unilaterale fosse inidonea a provare il credito azionato.
Eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado del 07.01.2019 si costituiva in giudizio la società (già ) che contestava Controparte_1 Controparte_2
l'opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto con formale richiesta di provvisoria esecuzione.
Deduceva, in particolare, che il rapporto contrattuale non era in contestazione e che le fatture di conguaglio erano state contabilizzate ed emesse sulla base dei dati comunicati dal
Distributore – nella fattispecie E-Distribuzione S.p.a. (Già Enel Distribuzione S.p.a.) – in quanto proprietario della Rete di Distribuzione e unico titolare legittimato a leggere e/o verificare i dati del contatore del cliente finale.
Dunque, in ossequio alla vigente normativa, la fatturazione era stata effettuata in ragione delle letture reali dei consumi per il periodo dal 10/2010 a 10/2015 (effettiva) rilevate dal competente distributore di zona - in occasione della verifica e sostituzione del gruppo di misura del 30/10/2015.
Precisava che in tale circostanza veniva appurata la manomissione del complesso di misura con conseguente alterazione della registrazione dei consumi. Emergeva così che il prelievo avveniva in maniera irregolare nel periodo compreso tra il 31.10.2010 e il 29.10.2015 e il consumo di 60.750 Khw veniva calcolato sulla base delle 900 ore/anno di utilizzo per la potenza tecnicamente prelevabile dal cavo abusivo rilevato in sede di verifica e in relazione a ciò venivano emesse le fatture contestate.
Specifica altresì che non vi era stata alcuna violazione della normativa atteso che la lettura dei consumi veniva effettuata da Enel Distribuzione SPA, quale proprietaria del contatore e della rete di distruzione e che l'opponente non aveva fornito alcuna prova in merito ad una diversa quantificazione dei consumi, limitandosi ad una generica contestazione degli stessi.
Evidenziava infine che secondo la giurisprudenza di legittimità “Qualora il rapporto contrattuale non sia controverso la fattura può costituire valido elemento di prova (e non un mero indizio) per quanto riguarda la prestazione eseguita”.
Istruita la causa sulla base delle sole memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, all'udienza del 04.12.2019 il Tribunale di Reggio Calabria disponeva procedersi alla discussione orale della causa ed in pari dati emetteva la sentenza n. 1608/2019, a mezzo della quale respingeva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello notificato il 07.09.2020 ed iscritto a ruolo alla medesima data, parte appellante impugnava la sentenza n. 1608/2019 del Tribunale di Reggio Calabria lamentando, con un unico motivo di appello, l'illegittimità della predetta sentenza per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti non avendo il giudice di prime cure pronunciato sui motivi di opposizione formulati e in appello riproposti.
L'appellante insisteva, pertanto, per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per l'integrale riforma della stessa e la conseguente revoca del decreto.
Chiedeva altresì l'annullamento della condanna alle spese legali del primo grado di giudizio nonché la condanna alle spese e competenze da distrarre per entrambi i gradi di giudizio.
Nel giudizio così radicato si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
27.09.2021, la società (già ) per Controparte_1 Controparte_2 eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 348 bis c.p.c e, nel merito, l'infondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 07.07.2025 codesta Corte assegnava la causa a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente si rileva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. avanzata dall'appellata in sede di costituzione, è infondata.
Difatti, il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (cfr. Corte appello Milano n. 2869/21: Gli artt. 348 bis e ter c.p.c. prevedono che l'appello sia dichiarato inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto. Il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.), non si riscontra nel caso di specie.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.
3.Nel merito l'appello risulta parzialmente fondato nei termini e limiti appresso indicati.
Giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza.
L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è, infatti, azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che la parte ha ritenuto di far valere attraverso la presentazione di un ricorso monitorio.
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le conseguenze immaginabili in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, che ricadrà necessariamente sull'opposto che fa valere il proprio diritto in sede giudiziale.
Nei contratti di somministrazione di energia elettrica, tra il cliente e il venditore di energia si inserisce un soggetto, terzo tra le parti eppure fondamentale, nell'esecuzione della prestazione: il distributore che cura gli allacci della fornitura, la manutenzione e, soprattutto, la lettura del misuratore ai fini della fatturazione.
Ciò chiarito nella vicenda in esame il credito fatto valere con ricorso monitorio deriva dal mancato pagamento delle fatture n. 80334246041221A del 10.12.2015 per un importo pari ad
€ 18.117,39 e n. 80334246041221B di € 331,08 relative al periodo che va dal 31.10.2010 e il
29.10.2015 e calcolate a seguito di verifica effettuata il 30.10.2015 nel corso della quale CP_2 veniva accertato “allaccio abusivo alla rete il tutto derivante dalla linea area trifase CP_2
4x35 all.4 conduttori da 2,5 mq che si attestavano a due interruttori di cui uno trifase e uno monofase. L'allaccio di cui sopra si trova all'interno della proprietà del sig. e Parte_1 gli interruttori con allaccio diretto sono camuffati da un sacco di plastica nero, come si vede dalla foto eseguita in loco”.
Orbene, in tema di contratti di somministrazione quando l'apparecchio-contatore risulta manomesso, il proprietario dell'immobile servito dal contatore in qualità di custode risponde della manomissione, a meno che non provi di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore. (ex multis Cass.
23699.16)
Tale prova non è stata fornita dal che, in ragione di ciò, risponde dei consumi illeciti Pt_1 collegati all'utilizzo del contatore manomesso.
Quanto alla ricostruzione dei consumi funzionale alla quantificazione del credito, tale prova in ossequio alle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere probatorio, deve essere offerta dal creditore che ha agito con il ricorso monitorio.
Tale prova, naturalmente, può essere offerta anche per presunzioni e ciò vale a maggior ragione in presenza di manomissioni che rendono irrealistica e impossibile la lettura di un contatore alterato. La rilevazione dei consumi, assistita da una mera presunzione semplice di veridicità può essere contestata da controparte.
Nel caso in esame il ha contestato l'inesattezza dei calcoli eseguiti dal somministrante Pt_1 sostenendo che tali calcoli non corrisponderebbero alla realtà dei consumi.
In presenza di tale contestazione gravava sul Servizio Elettrico Nazionale, che le fatture aveva emesso, in applicazione dell'ordinario criterio di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. fornire la prova della correttezza dei conteggi eseguiti ovvero del fatto costitutivo del proprio diritto.
Tale prova è però parzialmente mancata. E infatti nella sua comparsa di costituzione l'opposto ha sostenuto in modo ondivago che i conteggi forniti da fossero relativi a consumi reali CP_2
(p.5 atto di opposizione) e non presunti per poi sostenere che il calcolo del conguaglio fosse avvenuto in base alla tabella delle 900 ore/anno di utilizzo per la potenza tecnicamente prelevabile dal cavo abusivo rilevato in sede di verifica”.
Tale ultimo criterio che ha condotto all'individuazione di un consumo stimato in 60750KWh considerato dalla giurisprudenza di legittimità a più riprese come criterio utilizzabile ai fini della prova per presunzioni del credito maturato (Cass. n. 5219.25 e Cass. n.20249.24), deve ad avviso dell'odierno collegio giudicante essere mitigato dalla considerazione del tipo di utilizzazione dell'immobile fatta dal e rilevata dalla stessa società opposta in Pt_1 considerazione della preesistente e pacifica preesistenza di un contratto di somministrazione di energia elettrica tra le parti “per uso domestico” Numero Cliente 78642219, POD IT001E786422191 come si evince dalla missiva del gennaio 2016 inviata da l legale del CP_2 sig. . Pt_1
In proposito parte opponente ha sostenuto di utilizzare l'immobile come seconda casa e di non avere alcun elettrodomestico nell'abitazione ma di ciò non ha fornito alcuna prova giudiziale, non avendo prodotto documenti o articolato prove testimoniali dirette a dimostrare quanto asserito.
Se da questo punto di vista neppure parte opponente, odierna appellante, ha fornito prova di consumi esigui parametrati al trascurabile uso asseritamente fatto, ad avviso dell'odierno collegio giudicante il calcolo dei consumi effettuato da sulla scorta della potenza CP_2 tecnicamente prelevabile, va in via equitativa (trattandosi di pretesa risarcitoria nascente dalla perdita subita per effetto della manomissione del contatore) mitigato dall'uso domestico dell'immobile risultante dal contratto di fornitura concluso dal con il Servizio Pt_1
Elettrico Nazionale, non essendo stato neppure prospettato un uso commerciale dello stesso.
Appare equo allora operare una decurtazione del 50% dell'importo conteggiato come imponibile pari ad euro 16559,67 riconoscendo, pertanto, al Servizio Elettrico euro 8279,83, oltre iva di legge e interessi dalla domanda fino al soddisfo.
Il decreto ingiuntivo va pertanto revocato con condanna del sig. al pagamento di euro Pt_1
8279,00 oltre iva e interessi dalla domanda al soddisfo.
4. Considerato l'esito complessivo del giudizio sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite tra le parti di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 1608/2019 del Tribunale di Palmi emessa il 04.12.2019 e pubblicata in pari data, nel procedimento n.439/2020 R.G.A.C. così provvede:
Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo n.385.18 e condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...] di euro 8279,83, oltre iva di legge e interessi dalla domanda fino al Controparte_1 soddisfo.
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Reggio Calabria, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.11.25.
La Consigliera relatrice
Dott.ssa Ivana Acacia
Il Presidente
Dott. Natalino Sapone