Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 01/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3363/2024 promossa da:
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. con avv. TREVES RICORRENTE contro
TA AVENOSO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente concludeva riportandosi alle conclusioni rese in atti
FATTO E DIRITTO con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. Aemme Linea Distribuzione s.r.l,, in persona del l.r. p.t., in qualità di società di servizi del Gruppo AMGA s.p.a., esercente il servizio di distribuzione del gas metano ecc., adiva questo Tribunale per far accertare il proprio diritto ad accedere al contatore gas per l'utenza intestata alla resistente ubicato presso l'immobile sito in Legnano alla via Menotti n.57, al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna e per essere autorizzata ad eseguire tutte le operazioni strumentali all'esecuzione delle operazioni di disalimentazione. A sostegno della propria istanza la ricorrente allegava la morosità della parte resistente, cui era intestato il contratto di fornitura con la società di vendita, e l'esistenza di un proprio obbligo di disalimentazione, non essendo possibile nel caso concreto provvedere all'interruzione dell'alimentazione richiesta.
Parte resistente non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente citata.
Ritiene il Tribunale di dover accogliere la domanda.
In termini generali, si evidenzia che sull'odierna ricorrente grava l'onere di provvedere alla sospensione od interruzione della fornitura su richiesta della società venditrice in caso di morosità del cliente finale, in tutte le ipotesi in cui il gruppo di misura non sia accessibile dall'esterno e/o l'utente si opponga all'intervento.
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Consiglio di Stato (sent. n. 2521/2012) e da plurime sentenze della Corte d'Appello di Milano (a titolo esemplificativo, si veda n. 2043/2017; n. 4025/2017; n. 4330/2016). In particolare, la Corte di Appello ha riconosciuto il diritto della società di distribuzione di procedere alla disalimentazione del PDR, ove sia stato rispettato l'iter procedimentale sino all'attivazione del servizio di default per morosità del cliente finale.
Ciò premesso in termini generali, si osserva come, nel caso di specie, la ricorrente abbia dimostrato l'esistenza dei presupposti per procedere alla disalimentazione del contatore gas per l'utenza intestata alla resistente, adempiendo al complesso iter procedimentale. Più nel dettaglio, dalla documentazione depositata da parte ricorrente risulta che:
- a seguito del mancato pagamento di fatture la società di vendita inoltrava vari solleciti di pagamento e costituzione in mora/ risoluzione del contratto alla resistente, lamentando il mancato pagamento di fatture per l'importo complessivo di oltre € 1700,00 (cfr. doc. 1 e 2 di parte ricorrente);
- la resistente non provvedeva al pagamento del complessivo importo di €2.327,00, come emerge dal documento di sintesi (cfr. doc. 6 di parte ricorrente);
Pertanto, essendo l'inadempimento della resistente di non lieve entità, non avendo quest'ultima versato il corrispettivo per la fornitura di gas per molti mesi, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del rito, della serialità della controversia e del suo modesto valore economico.
P . Q . M .
1) Accerta e dichiara il diritto di Aemme Linea Distribuzione s.r.l., in persona del l.r. p.t., di accedere nell'immobile sito in Legnano alla via Menotti n.57 e di disalimentare il contatore gas per l'utenza intestata a TA SO;
2) Condanna TA SO al pagamento delle spese processuali della ricorrente, che liquida in complessivi €
2.356,00, oltre oneri di legge ed anticipazioni, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Busto Arsizio, 5 dicembre 2024
Il Giudice
dott. A. D'Elia
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