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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/09/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 975 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(cf con sede in Viterbo Via I. Garbini n. 53, in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Mencherini Parte_2
( , pec: fax CodiceFiscale_1 Email_1
0761419961) giusta delega in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Viterbo
Via V. Cardarelli n. 6, giusta procura in calce alla citazione.
ATTRICE
E nata a [...] il [...] C.F. nella sua Controparte_1 C.F._2 qualità di legale rapp.te pro-tempore della p.i. , rapp.ta e difesa Controparte_2 P.IVA_2 giusta procura alle liti allegata al presente atto dall'Avvocato Marzia Sbragagli a con studio in Civitavecchia alla Via G. Bruno 18 ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata presso il domicilio digitale del proprio legale.
CONVENUTA
P.I. nella persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore Sig.ra nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2 rapp.ta e difesa giusta delega in calce al presente atto dall'Avvocato Marzia Sbragaglia C.F.
con studio in Civitavecchia Via Castronovo 11 pec C.F._4 presso la quale l'istante dichiara sin da ora di eleggere domicilio. Email_2
TERZA CHIAMATA OGGETTO: occupazione sine titulo.
IN FATTO E DIRITTO
L'attrice agisce per ottenere il rilascio immediato, oltre ad un'indennità per la durata dell'occupazione, della palina apposta sul terreno sito in Viterbo, via Garbini 53, contraddistinto al NCEU foglio 143 particella 658, illegittimamente detenuta dalla , che vi ha CP_4 apposto un'insegna pubblicitaria senza corrispondere alcunché.
La convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della poiché l'area su cui Parte_1 insiste la palina sarebbe di proprietà della Acquario srl che l'ha concessa in locazione alla con cui essa convenuta ha stipulato un contratto di sublocazione parziale Controparte_3 dell'immobile locato, che include il diritto di godere dell'insegna per pubblicizzare l'attività commerciale.
In ogni caso la convenuta ha chiesto di chiamare in causa il terzo per la manleva.
Autorizzata la chiamata della essa, regolarmente costituita, ha eccepito Controparte_3 che la palina è posta in un'aiuola a ridosso di un piazzale pedonale di proprietà condominiale, con conseguente diritto di tutti i proprietari digli immobili di poterne usufruire quale pertinenza urbanistica del locale commerciale sito in Via I. Garbini, n. 53, circostanza che sarebbe confermata dall'uso storico della palina che, in passato, è stata utilizzata dalla Parte_3
a cui la Acquario S.r.l. l'aveva locata.
[...]
Acquisiti i documenti prodotti ed espletata ctu, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 14 maggio 2025 previa assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 cpc.
La domanda di rilascio dell'immobile è fondata.
Infatti, dalla ctu espletata in corso di causa è emerso che la palina su cui insiste l'insegna pubblicitaria di cui è causa è collocata in un'area scoperta che appartiene all'unità immobiliare della Parte_1
In particolare, il ctu ha evidenziato che l'intera area è identificata catastalmente al Foglio 143 del Comune di Viterbo con la particella 658 e risulta fisicamente e materialmente indivisa, ma dal punto di vista urbanistico e catastale è divisa in due porzioni;
una porzione risulta identificata attualmente con il subalterno 13 di pertinenza del locale commerciale di proprietà della
[...]
e attualmente locato alla e la restante porzione di area è CP_5 Parte_4 identificata catastalmente con il subalterno 17 di pertinenza del locale commerciale di proprietà della Parte_1
2 Il consulente ha precisato che la palina pubblicitaria è collocata nell'area scoperta che appartiene all'unità immobiliare attualmente identificata con il subalterno 17 sicché è confermato che essa è di proprietà dell'attrice e, poiché manca un titolo in forza del quale è occupata dalla convenuta, andrà restituita alla legittima proprietaria.
Quanto al pagamento di un'indennità per l'illegittima occupazione va considerata la storia catastale degli immobili, ricostruita dal Ctu, da cui è emerso che l'area, acquistata dalla Pt_1
[... nel 1992, era identificata nella planimetria catastale del 1997 con il subalterno 6; nel 2006 venne frazionata per trasferimento di diritti da parte della sicché l'unico locale Pt_1 commerciale, con annessa l'intera area scoperta originaria, contraddistinto con il sub. 6 venne soppresso e generò tre unità immobiliari: il subalterno 13 di proprietà della e Controparte_5 sublocato alla;
il subalterno 14, locale commerciale di proprietà di terzi, e il Parte_4 subalterno 15, oggi identificato con il subalterno 17, di proprietà della e su cui insiste Parte_1 la palina pubblicitaria di cui è causa.
Inoltre, il ctu ha rilevato che nel 2008 il subalterno 15, per effetto della fusione con il subalterno
3, ha generato il subalterno 16; nel 2010 la ha venduto il subalterno 13 con annessa Parte_1 porzione generata a seguito del frazionamento del 2006 alla e infine, nel 2012 Controparte_5 il subalterno 16 è stato diviso generando il sub. 17 e 18.
Ai fini che qui rilevano va detto che il ctu ha precisato che l'elaborato planimetrico relativo al piano terra dell'edificio, su cui si estende l'area oggetto di causa, non è stato aggiornato “a seguito del frazionamento del 2006 che ha soppresso l'originario subalterno 6 generando le nuove unità immobiliari (Attuali sub. 13 – 14 - 17), rimanendo quindi erroneamente invariato dal
1997”.
Il mancato aggiornamento catastale, cui era tenuta la venditrice, odierna attrice, ha generato la confusione circa la riferibilità dell'area scoperta su cui insiste la palina pubblicitaria e di tale circostanza occorre tenere conto nell'attribuzione dell'indennità di occupazione, pertanto la misura di essa, che va rapportata all'importo di € 150 indicato dall''attrice quale prezzo corrispondente a quelli praticati nella zona per i pali pubblicitari senza che vi sia stata specifica contestazione sul punto, va abbattuta del 50%.
In sintesi, l'area deve essere immediatamente rilasciata in favore di parte attrice e la convenuta va condannata al pagamento della somma di € 75 mensili dal 6 settembre 2019, data in cui è stata avanzata la richiesta di pagamento della locazione della palina, fino al saldo, oltre interessi al tasso legale.
Venendo alla domanda di manleva avanzata nei confronti della terza chiamata dalla documentazione in atti emerge che Acquario srl ha locato, peraltro con divieto di sublocazione, alla il solo locale commerciale posto a piano terra della superficie di mq Controparte_3
3 120 distinto al NCEU foglio 143 part. 658, sub. 13 senza nulla aggiungere circa la palina di cui
è causa, che è invece espressamente menzionata nel contratto di sublocazione, stipulato dalla con l'odierna convenuta, che include l'utilizzazione delle insegne Controparte_3 pubblicitarie.
Risulta pertanto la responsabilità della che va condannata a manlevare la Controparte_3 subappaltatrice dei danni subiti a seguito dell'azione di rilascio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede:
- Ordina a di rilasciare immediatamente la palina pubblicitaria che insiste CP_4 sull'area identificata al NCEU del Comune di Viterbo Foglio 143 particella 658 subalterno 17 di pertinenza del locale commerciale di proprietà della Parte_1
- condanna a pagare a la somma di € 75 mensili oltre interessi CP_4 Parte_1 legali, dal 6.9.2019 al rilascio della palina;
- condanna a pagare a le spese di lite che liquida in € 5.077 per CP_4 Parte_1 compensi ed € esborsi, oltre accessori di legge;
- Pone definitivamente a carico di le spese di ctu. CP_4
- condanna a manlevare di quanto dovuto a Controparte_3 CP_4 Pt_1
[...
Così deciso in Viterbo il 10 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi
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