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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2384 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli Avv.ti Luigi Giacomo Messina e Andrea Fazio per mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante
(p. iva , quale conferitaria del ramo di azienda relativo CP_1 P.IVA_1
all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di (c.f. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, dottor P.IVA_2 Controparte_3 e del procuratore generale alle liti Avv. Leopoldo Conti del Foro di Genova, in virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Venezia Mestre n. 39720 Rep. E Persona_1
n. 14049 Racc., insieme all'Avv. Flavio Broglio che pure la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
Appellata
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, e per essa p. iva , in virtù di procura Controparte_5 P.IVA_1
speciale per atto autenticato dal Notaio di Milano, Rep. n.30799 Rac. Persona_2
n.13217 il 2.32021, società con socio unico in persona della Controparte_6
procuratrice speciale dott.ssa giusta procura del 5.8.2022 per atto a rogito Parte_2
Notaio di Mestre, rep. n. 44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il giorno Persona_1
8.8.2022 al n. 22089 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
riformare parzialmente la sentenza n. 771/2019 emessa dal Tribunale di Marsala, pubblicata in data 3/9/2019 e non notificata, con accoglimento di tutte le domande spiegate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nell'atto di appello, che si intendono quivi integralmente trascritte;
2 • con vittoria di spese, diritti e onorari sia del giudizio di primo grado, sia del giudizio di appello, da distrarre in favore dei procuratori;
nella denegata ipotesi di parziale accoglimento delle domande di controparte, ridurre la loro portata nella misura che risulterà congrua ed opportuna in relazione alle risultanze istruttorie raggiunte nel presente giudizio e per i motivi esposti in narrativa, con vittoria di competenze e spese del doppio grado anche nella denegata ipotesi in cui venisse confermata nel merito la sentenza di primo grado,
riformare comunque la stessa nella parte relativa alla regolazione delle spese, condannando parte appellata alle spese di lite, per i motivi esposti in narrativa, con vittoria di competenze e spese del secondo grado di giudizio;
nel caso di rigetto del presente appello, compensare le spese di lite del presente grado di giudizio per i motivi di cui in narrativa.
Conclusioni dell'appellata:
In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c.;
Nel merito:
in via principale, rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza n. 771/2019 resa dal Tribunale di Marsala in data
03.09.2019.
in subordine, in ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di credito, ritenere e dichiarare che l'appellante è debitore nei
3 confronti di della somma di Euro 27.206,32 o, comunque, di quella Controparte_1
maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio;
conseguentemente, condannare l'appellante al pagamento della somma di Euro 27.206,32 o della maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi e spese;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale.
Conclusioni dell'interveniente:
In via preliminare di rito, preso atto dell'intervenuta surroga di e per Controparte_4
essa nei diritti e nell'azione di ora Controparte_5 Controparte_2 [...]
già chiede che quest'ultima, non essendo più Controparte_6 Controparte_1
parte necessaria del presente giudizio, ne venga estromessa;
in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c.;
nel merito:
in via principale, rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza n. 771/2019 resa dal Tribunale di Marsala in data
3.9.2019;
in subordine, in ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di credito, ritenere e dichiarare che l'appellante è debitore nei confronti di e per essa ella somma Controparte_4 Controparte_5
di Euro 27.206,32 o, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio. Conseguentemente, condannare l'odierno appellante al pagamento
4 della somma di Euro 27.206,32 o della maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi e spese;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala Parte_1
n. 771 del 3 settembre 2019 che, accogliendone solo parzialmente l'opposizione ex art. 645
c.p.c, ha revocato il decreto monitorio emesso dal medesimo Tribunale su istanza di
[...]
con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 34.560,17 in restituzione dei CP_2
finanziamenti n 2000386223836 di originari € 26.700,00 e n. 20138992433912 di originari
€ 318,00 erogati il 15.10.2013 e il 5.9.2014 rispettivamente, per la fornitura e l'installazione,
da parte di di un impianto fotovoltaico e per l'acquisto, presso Controparte_7
Pistone s.p.a., di uno smartphone, e lo ha condannato al pagamento di € 27.206,32, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla decisione.
Più in dettaglio, il Tribunale:
- valorizzato l'esito della consulenza tecnico contabile disposta in corso di causa,
segnatamente il passaggio in cui l'ausiliare evidenziava che "dalle verifiche effettuate, il
valore della rata come indicato in contratto può essere ottenuto solo maggiorando l'importo
originario del debito finanziato, ma tale eventuale maggiorazione operata non trova
riscontro nella documentazione in atti" (pag. 3 della sentenza impugnata);
5 - considerato che "l'opponente non ha specificamente contestato né l'erogazione dei prestiti
a favore dei rivenditori autorizzati “ e “Pistone S.p.A.” e Controparte_7
l'acquisto dei beni indicati nei contratti, né il mancato pagamento delle rate" (pag. 3 della sentenza impugnata);
- ha ritenuto non validamente convenute le condizioni economiche dei contratti pur certamente intercorsi tra le parti e ha rideterminato il debito in misura corrispondente alla sola sorte capitale oggetto di finanziamento, al netto delle rate corrisposte, e così in complessivi € 27.206,32;
- ha compensato in ragione del 30% tra le parti le spese di lite, ponendo la restante quota in capo all'opponente.
Si duole l'appellante:
I) dell'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. Osserva che, lungi dall'aver omesso di contestare l'erogazione dei prestiti, egli aveva al contrario sin da subito eccepito "l'inesistenza di un valido contratto di finanziamento" e "la nullità dei
contratti di finanziamento oggetto di causa" (pag. 17 dell'atto di appello). Richiama,
quindi, le deduzioni svolte in primo grado e in particolare il contenuto della nota inviata a Findomestic il 25.11.2014 con la quale, "non ricordando di aver sottoscritto
alcun contratto" (pag. 18 dell'atto di appello), aveva richiesto la consegna dei due documenti negoziali, per tali intendendo quelli relativi al finanziamento per €
26.700,00 e ad altro finanziamento di € 6.930,00. Ottenuti i contratti -per quel che
6 qui rileva, il primo dei due- aveva quindi osservato di essere "stato contattato dal Sig.
presentatosi all'epoca ( settembre del 2013) quale agente della Parte_3
prospettando l'installazione di un impianto fotovoltaico più CP_7
pacchetto energ. per un importo complessivo di € 15.000,00. A fronte di tale Pt_4
impegno oggi …, senza aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento si
ritrova indebitato per oltre 32.0000,00, che con gli interessi a scadere ammontano a
circa € 52.000,00. Si precisa che l'odierno Appellante Sig. , non ha mai Pt_1
ricevuto dalla FINDOMESTIC alcuna comunicazione telefonica a mezzo della quale
veniva informato della richiesta di finanziamento proposta del Sig. . Pt_3
Sostiene che tanto rivela "che la Findomestic non ha utilizzato le cautele necessarie
per accertare la regolarità dei finanziamenti richiesti non dall'odierno opponente,
ma bensì di chi ha proposto l'eventuale istallazione di un impianto fotovoltaico,
ovvero dal sig. (pag. 18 dell'appello). Adombrando di essere Parte_3
stato vittima di una truffa, ha soggiunto, a comprova dei raggiri, che: dei contratti erano state prodotte unicamente le copie fotostatiche;
i contratti non riportavano la firma di un funzionario della banca ed erano privi di data certa;
il luogo della sottoscrizione era indicato in AN (VE); nella "Delega Cliente" è indicato un numero di pratica finanziamento (n. 026240230) diverso da quello indicato nel contratto (n. 20003862238326); dalla richiesta di credito finalizzato datata
15.10.2013, "non si evince alcun numero di finanziamento, se non una numerazione
7 SCRITTA A PENNA"; il "documento dovrebbe essere composta da 13 pagine, ma
controparte allega solo le pag. 9,10,11/13, non si trova traccia dei documenti di
sintesi" (pag. 20 dell'appello). Con riguardo al contratto di finanziamento di € 318,00
osserva inoltre che: dalla richiesta di credito finalizzato non si evince alcun numero di finanziamento;
il "documento dovrebbe essere composta da 13 pagine, ma
controparte allega solo le pag. 9,10,11/13, non si trova traccia del documento di
sintesi"; "il contratto non riporta alcuna sottoscrizione da parte del Sig.
[...]
, ma sono apposte semplice sigla non riconducibile allo stesso" Parte_1
(pag. 21 dell'atto di citazione in appello); la copia del contratto non reca la firma di un funzionario dell'istituto erogatore;
il contratto è privo di data certa;
II) della regolazione delle spese di lite.
Per resistere all'appello si è costituita in giudizio , per contratto Controparte_8
del 29.6.2018, del ramo di azienda di relativo all'attività di acquisto e Controparte_2
gestione di portafogli di crediti deteriorati. Per effetto del deliberato assembleare del
20.4.2020, ha modificato la propria denominazione sociale in Controparte_1 [...]
la quale, con contratto del 1.3.2021, ha ceduto pro soluto un portafoglio Controparte_6
di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7 comma 1 della Legge sulla
Cartolarizzazione a Quest'ultima è dunque intervenuta in Controparte_4
giudizio a mezzo della propria mandataria insistendo per la Controparte_5
conferma della sentenza impugnata.
8 L'appello non è meritevole di accoglimento.
Non ha, invero, trovato soluzione in sede di gravame l'altalenante deduzione difensiva di
, il quale nel primo grado di giudizio -eccepita come prima difesa Parte_1
la vessatorietà delle clausole, prive di specifica approvazione scritta dell'aderente, che si sarebbe limitato a sottoscrivere "dei moduli contrattuali predisposti unilateralmente dalla
predisponente" (pag. 7 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo)- aveva sostenuto:
- di "non aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento" (pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo);
- di non ricordare di aver sottoscritto "un documento avente tale veste grafica" (pag. 25
dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo);
- vertersi in tema di riempimento absque pactis atteso che "il riempimento dei contratti de
quibus è avvenuto in totale stravolgimento tra quanto dichiarato dagli opponenti (come
testimonieranno i testi) e quanto effettivamente sottoscritto e che non sussiste alcun
documento che provi l'esistenza di un patto di riempimento", così che "la denuncia del Sig.
è diretta a far valere una falsità che travolge il collegamento fra dichiarazione e Pt_1
sottoscrizione " (pag. 26 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo);
- di essere stato "contattato dal Sig. presentatosi all'epoca ( settembre Parte_3
del 2013) quale agente della prospettando l'installazione di un impianto CP_7
fotovoltaico piu' pacchetto energ. Termico per un importo complessivo di € 15.000,00",
9 trovandosi invece "indebitato per oltre 32.0000,00 finanziati che con gli interessi a scadere
ammontano a € 52.000,00" (pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo)
precisazione, quest'ultima, che evoca un riempimento contra pacta (segnatamente per un corrispettivo più oneroso) del documento contrattuale.
A fronte di una simile congerie di -inconciliabili e comunque imprecisi- rilievi, neppure seguiti dalla proposizione di coerenti e indispensabili strumenti di supporto e prova (querela di falso per acclarare il riempimento absque pactis, prove testimoniali per accertare il riempimento contra pacta), il Tribunale ha ritenuto di valorizzare i limitati dati certi, ovvero l'assenza di un disconoscimento esplicito della sottoscrizione apposta in calce ai documenti negoziali e l'assenza di specifica contestazione dell'avvenuta "erogazione dei prestiti a
favore dei rivenditori autorizzati “ e “Pistone S.p.A.”", così CP_7 Controparte_7
come dello "acquisto dei beni indicati nei contratti", in ultimo, del "mancato pagamento
delle rate" (pag. 3 della sentenza impugnata), pervenendo alla conferma dell'obbligo per lo stipulante della restituzione della sola sorte capitale ricevuta in prestito.
In assenza di impugnazione incidentale della società finanziatrice, la soluzione merita di essere confermata.
L'appellante ha invero riproposto le censure svolte in primo grado aggiungendo di essere rimasto "vittima di una truffa" (pag. 19 dell'atto di appello), allegazione, questa,
verosimilmente sostitutiva e compensativa della mancata espressa riproposizione del rilievo di riempimento absque pactis e, in caso diverso, destinata alla reiezione per essere stata
10 inammissibilmente prospettata per la prima volta in sede di gravame in difetto, peraltro, di specificazioni -e, in termini ancor più radicali, di prova- riguardo all'autore della truffa e alle sue modalità attuative.
Le sottolineature relative ai documenti contrattuali, da intendere -ragionevolmente- quali indicatori di natura presuntiva della truffa perpetrata in danno dell'appellante, non deprivano i contratti della loro efficacia probatoria.
Giova invero evidenziare che:
- a nulla rileva che i contratti siano stati prodotti in copia fotostatica, difettando nelle allegazioni dell'opponente, oggi appellante, il disconoscimento della conformità della copia all'originale. E' necessario rammentare che l'art. 2712 c.c. equipara l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di un documento all'originale “se colui contro
il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alla cose”. Il
disconoscimento della conformità della riproduzione meccanica, che deve in ogni caso risultare esplicito e circostanziato, non produce, peraltro, i medesimi effetti del disconoscimento disciplinato dagli artt. 214 e ss c.p.c. in quanto non impedisce che il
Giudice possa accertarne la conformità all'originale valorizzando altri elementi di prova,
comprese le presunzioni. “Il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui
all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo
soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro,
circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti
11 la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta;
comunque non impedisce
che il giudice possa accertarne la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi
di prova, comprese le presunzioni” Cass. civ., sez. lav., 17/02/2015, n. 3122 e, in termini,
Cass. civ., sez. III, 17/01/2013, n. 1033;
- del pari irrilevante è l'assenza di sottoscrizione dell'istituto erogatore. La circostanza che i contratti da questo depositati in atti risultino sottoscritti unicamente dal sovvenuto non integra motivo di nullità. Pronunziando ex art. 374 comma II c.p.c. su una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno invero affermato che “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai
servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lg. n. 58 del 1998, è rispettato ove sia
redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è
sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione
anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di
comportamenti concludenti dallo stesso tenuto” (Cass. S.U. 16.1.2018 n. 898 e Cass.
S.U. 23.1.2018 n. 1653, cui si sono conformate, Cass civ 16.7.2018 n. 18828, Cass. civ.
27.8.2019 n. 21750 nonché, più di recente, Cass. Civ. sez. I, ord.
2.4.2021 n. 9196 che espressamente ha esteso l'insegnamento ai contratti di conto corrente di corrispondenza sottolineando, in motivazione, l'unicità dell'intento che ha mosso il legislatore nell'imporre, con gli artt. 23 D.Lgs. n. 58 del 1998 e 117 T.U.B., la redazione per iscritto,
sotto pena di nullità del contratto di accensione del rapporto “la prescrizione della forma
12 scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta
a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza
dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è
alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo,
risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di
intermediazione finanziaria del contratto monofirma -ovvero del contratto recante la
sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario- che "il
requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal
solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma
funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla
norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per
iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la
sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben
può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass.,
Sez. U., 16/01/2018, n. 898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta
a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte,
segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti,
della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle
modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità,
contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche
13 in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova
riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti
debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella
accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non
strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale
da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo
sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente
e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il
consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass.,
Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018,
n. 14646), quali … l'avvenuta apertura del conto e l'invio dei relativi estratti".
- manca un disconoscimento esplicito dell'appartenenza a sé delle sottoscrizioni presenti,
per esteso o in sigla, sui contratti, disconoscimento che sarebbe stato comunque inconciliabile con lo sviluppo difensivo in tema di riempimento absque pactis,
specialmente con il passaggio in cui l'opponente aveva chiaramene enunciato che "la
denuncia del Sig. è diretta a far valere una falsità che travolge il collegamento Pt_1
fra dichiarazione e sottoscrizione … in ragione di una disfunzione intervenuta nel
processo di formazione della dichiarazione" (pag. 26 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), non anche negato l'appartenenza a sé delle sottoscrizioni;
14 - i testi prodotti recano compiuta indicazione delle condizioni economiche di concessione dei prestiti (interessi e costi di conclusione del contratto e di riscossione delle rate), del costo totale del credito (TAEG) e delle voci in esso incluse, della modulazione e della durata dell'ammortamento (scadenza, numero e frequenza delle rate, importo costante di queste) e soddisfano dunque i requisiti, non solo formali, posti dall'art. 117 TUB quale condizione di validità dei contratti;
- non è chiarito per quale ragione il numero di pratica di finanziamento, aperta con il ricevimento della richiesta di credito avanzata dall'interessato, e il numero infine attribuito al contratto di finanziamento debbano coincidere o che rilevanza spieghi la mancata attribuzione al contratto di un numero d'ordine identificativo o l'aggiunta di tale numero a penna sul modulo.
Se a ciò si aggiunge che ha mantenuto una condotta del tutto Parte_1
incompatibile con l'estraneità al rapporto contrattale, al quale ha dato parziale esecuzione,
corrispondendo alcune delle rate, si comprende perché scolori anche l'indicazione, in uno dei due contratti, del luogo di sottoscrizione come AN (VE), che, come si evince chiaramente dal timbro apposto in testa alla richiesta di finanziamento, è il luogo ove ha sede ovvero il fornitore dei beni e servizi nonché intermediario Controparte_7
nella conclusione del contratto di finanziamento.
15 Riaffermata la ricorrenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare l'avvenuta stipula dei contratti di finanziamento, e dato atto della mancata contestazione del (parziale)
inadempimento del debitore all'obbligo restiturio, l'appello deve essere respinto.
In accordo al canone della soccombenza le spese del presente grado di giudizio liquidate in in misura prossima ai medi delle cause di valore compreso tra € 26.001 ed euro 52.000 di cui al d.m. n. 147/2022, in € 5.900,00, di cui € 1.900,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per la fase introduttiva ed € 2.700,00 per la fase decisoria, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato a Parte_1
il 9 dicembre 2019 avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 771 del Controparte_2
3 settembre 2019;
condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 5.900,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
16 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello in data 21 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2384 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli Avv.ti Luigi Giacomo Messina e Andrea Fazio per mandato allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante
(p. iva , quale conferitaria del ramo di azienda relativo CP_1 P.IVA_1
all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di (c.f. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, dottor P.IVA_2 Controparte_3 e del procuratore generale alle liti Avv. Leopoldo Conti del Foro di Genova, in virtù di procura generale alle liti a rogito Notaio di Venezia Mestre n. 39720 Rep. E Persona_1
n. 14049 Racc., insieme all'Avv. Flavio Broglio che pure la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
Appellata
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore, e per essa p. iva , in virtù di procura Controparte_5 P.IVA_1
speciale per atto autenticato dal Notaio di Milano, Rep. n.30799 Rac. Persona_2
n.13217 il 2.32021, società con socio unico in persona della Controparte_6
procuratrice speciale dott.ssa giusta procura del 5.8.2022 per atto a rogito Parte_2
Notaio di Mestre, rep. n. 44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il giorno Persona_1
8.8.2022 al n. 22089 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
Interveniente
Conclusioni di parte appellante:
riformare parzialmente la sentenza n. 771/2019 emessa dal Tribunale di Marsala, pubblicata in data 3/9/2019 e non notificata, con accoglimento di tutte le domande spiegate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e nell'atto di appello, che si intendono quivi integralmente trascritte;
2 • con vittoria di spese, diritti e onorari sia del giudizio di primo grado, sia del giudizio di appello, da distrarre in favore dei procuratori;
nella denegata ipotesi di parziale accoglimento delle domande di controparte, ridurre la loro portata nella misura che risulterà congrua ed opportuna in relazione alle risultanze istruttorie raggiunte nel presente giudizio e per i motivi esposti in narrativa, con vittoria di competenze e spese del doppio grado anche nella denegata ipotesi in cui venisse confermata nel merito la sentenza di primo grado,
riformare comunque la stessa nella parte relativa alla regolazione delle spese, condannando parte appellata alle spese di lite, per i motivi esposti in narrativa, con vittoria di competenze e spese del secondo grado di giudizio;
nel caso di rigetto del presente appello, compensare le spese di lite del presente grado di giudizio per i motivi di cui in narrativa.
Conclusioni dell'appellata:
In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c.;
Nel merito:
in via principale, rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza n. 771/2019 resa dal Tribunale di Marsala in data
03.09.2019.
in subordine, in ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di credito, ritenere e dichiarare che l'appellante è debitore nei
3 confronti di della somma di Euro 27.206,32 o, comunque, di quella Controparte_1
maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio;
conseguentemente, condannare l'appellante al pagamento della somma di Euro 27.206,32 o della maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi e spese;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale.
Conclusioni dell'interveniente:
In via preliminare di rito, preso atto dell'intervenuta surroga di e per Controparte_4
essa nei diritti e nell'azione di ora Controparte_5 Controparte_2 [...]
già chiede che quest'ultima, non essendo più Controparte_6 Controparte_1
parte necessaria del presente giudizio, ne venga estromessa;
in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c.;
nel merito:
in via principale, rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
confermare integralmente la sentenza n. 771/2019 resa dal Tribunale di Marsala in data
3.9.2019;
in subordine, in ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di credito, ritenere e dichiarare che l'appellante è debitore nei confronti di e per essa ella somma Controparte_4 Controparte_5
di Euro 27.206,32 o, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio. Conseguentemente, condannare l'odierno appellante al pagamento
4 della somma di Euro 27.206,32 o della maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi e spese;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Marsala Parte_1
n. 771 del 3 settembre 2019 che, accogliendone solo parzialmente l'opposizione ex art. 645
c.p.c, ha revocato il decreto monitorio emesso dal medesimo Tribunale su istanza di
[...]
con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di € 34.560,17 in restituzione dei CP_2
finanziamenti n 2000386223836 di originari € 26.700,00 e n. 20138992433912 di originari
€ 318,00 erogati il 15.10.2013 e il 5.9.2014 rispettivamente, per la fornitura e l'installazione,
da parte di di un impianto fotovoltaico e per l'acquisto, presso Controparte_7
Pistone s.p.a., di uno smartphone, e lo ha condannato al pagamento di € 27.206,32, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla decisione.
Più in dettaglio, il Tribunale:
- valorizzato l'esito della consulenza tecnico contabile disposta in corso di causa,
segnatamente il passaggio in cui l'ausiliare evidenziava che "dalle verifiche effettuate, il
valore della rata come indicato in contratto può essere ottenuto solo maggiorando l'importo
originario del debito finanziato, ma tale eventuale maggiorazione operata non trova
riscontro nella documentazione in atti" (pag. 3 della sentenza impugnata);
5 - considerato che "l'opponente non ha specificamente contestato né l'erogazione dei prestiti
a favore dei rivenditori autorizzati “ e “Pistone S.p.A.” e Controparte_7
l'acquisto dei beni indicati nei contratti, né il mancato pagamento delle rate" (pag. 3 della sentenza impugnata);
- ha ritenuto non validamente convenute le condizioni economiche dei contratti pur certamente intercorsi tra le parti e ha rideterminato il debito in misura corrispondente alla sola sorte capitale oggetto di finanziamento, al netto delle rate corrisposte, e così in complessivi € 27.206,32;
- ha compensato in ragione del 30% tra le parti le spese di lite, ponendo la restante quota in capo all'opponente.
Si duole l'appellante:
I) dell'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie. Osserva che, lungi dall'aver omesso di contestare l'erogazione dei prestiti, egli aveva al contrario sin da subito eccepito "l'inesistenza di un valido contratto di finanziamento" e "la nullità dei
contratti di finanziamento oggetto di causa" (pag. 17 dell'atto di appello). Richiama,
quindi, le deduzioni svolte in primo grado e in particolare il contenuto della nota inviata a Findomestic il 25.11.2014 con la quale, "non ricordando di aver sottoscritto
alcun contratto" (pag. 18 dell'atto di appello), aveva richiesto la consegna dei due documenti negoziali, per tali intendendo quelli relativi al finanziamento per €
26.700,00 e ad altro finanziamento di € 6.930,00. Ottenuti i contratti -per quel che
6 qui rileva, il primo dei due- aveva quindi osservato di essere "stato contattato dal Sig.
presentatosi all'epoca ( settembre del 2013) quale agente della Parte_3
prospettando l'installazione di un impianto fotovoltaico più CP_7
pacchetto energ. per un importo complessivo di € 15.000,00. A fronte di tale Pt_4
impegno oggi …, senza aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento si
ritrova indebitato per oltre 32.0000,00, che con gli interessi a scadere ammontano a
circa € 52.000,00. Si precisa che l'odierno Appellante Sig. , non ha mai Pt_1
ricevuto dalla FINDOMESTIC alcuna comunicazione telefonica a mezzo della quale
veniva informato della richiesta di finanziamento proposta del Sig. . Pt_3
Sostiene che tanto rivela "che la Findomestic non ha utilizzato le cautele necessarie
per accertare la regolarità dei finanziamenti richiesti non dall'odierno opponente,
ma bensì di chi ha proposto l'eventuale istallazione di un impianto fotovoltaico,
ovvero dal sig. (pag. 18 dell'appello). Adombrando di essere Parte_3
stato vittima di una truffa, ha soggiunto, a comprova dei raggiri, che: dei contratti erano state prodotte unicamente le copie fotostatiche;
i contratti non riportavano la firma di un funzionario della banca ed erano privi di data certa;
il luogo della sottoscrizione era indicato in AN (VE); nella "Delega Cliente" è indicato un numero di pratica finanziamento (n. 026240230) diverso da quello indicato nel contratto (n. 20003862238326); dalla richiesta di credito finalizzato datata
15.10.2013, "non si evince alcun numero di finanziamento, se non una numerazione
7 SCRITTA A PENNA"; il "documento dovrebbe essere composta da 13 pagine, ma
controparte allega solo le pag. 9,10,11/13, non si trova traccia dei documenti di
sintesi" (pag. 20 dell'appello). Con riguardo al contratto di finanziamento di € 318,00
osserva inoltre che: dalla richiesta di credito finalizzato non si evince alcun numero di finanziamento;
il "documento dovrebbe essere composta da 13 pagine, ma
controparte allega solo le pag. 9,10,11/13, non si trova traccia del documento di
sintesi"; "il contratto non riporta alcuna sottoscrizione da parte del Sig.
[...]
, ma sono apposte semplice sigla non riconducibile allo stesso" Parte_1
(pag. 21 dell'atto di citazione in appello); la copia del contratto non reca la firma di un funzionario dell'istituto erogatore;
il contratto è privo di data certa;
II) della regolazione delle spese di lite.
Per resistere all'appello si è costituita in giudizio , per contratto Controparte_8
del 29.6.2018, del ramo di azienda di relativo all'attività di acquisto e Controparte_2
gestione di portafogli di crediti deteriorati. Per effetto del deliberato assembleare del
20.4.2020, ha modificato la propria denominazione sociale in Controparte_1 [...]
la quale, con contratto del 1.3.2021, ha ceduto pro soluto un portafoglio Controparte_6
di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7 comma 1 della Legge sulla
Cartolarizzazione a Quest'ultima è dunque intervenuta in Controparte_4
giudizio a mezzo della propria mandataria insistendo per la Controparte_5
conferma della sentenza impugnata.
8 L'appello non è meritevole di accoglimento.
Non ha, invero, trovato soluzione in sede di gravame l'altalenante deduzione difensiva di
, il quale nel primo grado di giudizio -eccepita come prima difesa Parte_1
la vessatorietà delle clausole, prive di specifica approvazione scritta dell'aderente, che si sarebbe limitato a sottoscrivere "dei moduli contrattuali predisposti unilateralmente dalla
predisponente" (pag. 7 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo)- aveva sostenuto:
- di "non aver mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento" (pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo);
- di non ricordare di aver sottoscritto "un documento avente tale veste grafica" (pag. 25
dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo);
- vertersi in tema di riempimento absque pactis atteso che "il riempimento dei contratti de
quibus è avvenuto in totale stravolgimento tra quanto dichiarato dagli opponenti (come
testimonieranno i testi) e quanto effettivamente sottoscritto e che non sussiste alcun
documento che provi l'esistenza di un patto di riempimento", così che "la denuncia del Sig.
è diretta a far valere una falsità che travolge il collegamento fra dichiarazione e Pt_1
sottoscrizione " (pag. 26 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo);
- di essere stato "contattato dal Sig. presentatosi all'epoca ( settembre Parte_3
del 2013) quale agente della prospettando l'installazione di un impianto CP_7
fotovoltaico piu' pacchetto energ. Termico per un importo complessivo di € 15.000,00",
9 trovandosi invece "indebitato per oltre 32.0000,00 finanziati che con gli interessi a scadere
ammontano a € 52.000,00" (pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo)
precisazione, quest'ultima, che evoca un riempimento contra pacta (segnatamente per un corrispettivo più oneroso) del documento contrattuale.
A fronte di una simile congerie di -inconciliabili e comunque imprecisi- rilievi, neppure seguiti dalla proposizione di coerenti e indispensabili strumenti di supporto e prova (querela di falso per acclarare il riempimento absque pactis, prove testimoniali per accertare il riempimento contra pacta), il Tribunale ha ritenuto di valorizzare i limitati dati certi, ovvero l'assenza di un disconoscimento esplicito della sottoscrizione apposta in calce ai documenti negoziali e l'assenza di specifica contestazione dell'avvenuta "erogazione dei prestiti a
favore dei rivenditori autorizzati “ e “Pistone S.p.A.”", così CP_7 Controparte_7
come dello "acquisto dei beni indicati nei contratti", in ultimo, del "mancato pagamento
delle rate" (pag. 3 della sentenza impugnata), pervenendo alla conferma dell'obbligo per lo stipulante della restituzione della sola sorte capitale ricevuta in prestito.
In assenza di impugnazione incidentale della società finanziatrice, la soluzione merita di essere confermata.
L'appellante ha invero riproposto le censure svolte in primo grado aggiungendo di essere rimasto "vittima di una truffa" (pag. 19 dell'atto di appello), allegazione, questa,
verosimilmente sostitutiva e compensativa della mancata espressa riproposizione del rilievo di riempimento absque pactis e, in caso diverso, destinata alla reiezione per essere stata
10 inammissibilmente prospettata per la prima volta in sede di gravame in difetto, peraltro, di specificazioni -e, in termini ancor più radicali, di prova- riguardo all'autore della truffa e alle sue modalità attuative.
Le sottolineature relative ai documenti contrattuali, da intendere -ragionevolmente- quali indicatori di natura presuntiva della truffa perpetrata in danno dell'appellante, non deprivano i contratti della loro efficacia probatoria.
Giova invero evidenziare che:
- a nulla rileva che i contratti siano stati prodotti in copia fotostatica, difettando nelle allegazioni dell'opponente, oggi appellante, il disconoscimento della conformità della copia all'originale. E' necessario rammentare che l'art. 2712 c.c. equipara l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche di un documento all'originale “se colui contro
il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alla cose”. Il
disconoscimento della conformità della riproduzione meccanica, che deve in ogni caso risultare esplicito e circostanziato, non produce, peraltro, i medesimi effetti del disconoscimento disciplinato dagli artt. 214 e ss c.p.c. in quanto non impedisce che il
Giudice possa accertarne la conformità all'originale valorizzando altri elementi di prova,
comprese le presunzioni. “Il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui
all'art. 2712 c.c., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo
soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve, tuttavia, essere chiaro,
circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti
11 la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta;
comunque non impedisce
che il giudice possa accertarne la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi
di prova, comprese le presunzioni” Cass. civ., sez. lav., 17/02/2015, n. 3122 e, in termini,
Cass. civ., sez. III, 17/01/2013, n. 1033;
- del pari irrilevante è l'assenza di sottoscrizione dell'istituto erogatore. La circostanza che i contratti da questo depositati in atti risultino sottoscritti unicamente dal sovvenuto non integra motivo di nullità. Pronunziando ex art. 374 comma II c.p.c. su una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno invero affermato che “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai
servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lg. n. 58 del 1998, è rispettato ove sia
redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è
sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione
anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di
comportamenti concludenti dallo stesso tenuto” (Cass. S.U. 16.1.2018 n. 898 e Cass.
S.U. 23.1.2018 n. 1653, cui si sono conformate, Cass civ 16.7.2018 n. 18828, Cass. civ.
27.8.2019 n. 21750 nonché, più di recente, Cass. Civ. sez. I, ord.
2.4.2021 n. 9196 che espressamente ha esteso l'insegnamento ai contratti di conto corrente di corrispondenza sottolineando, in motivazione, l'unicità dell'intento che ha mosso il legislatore nell'imporre, con gli artt. 23 D.Lgs. n. 58 del 1998 e 117 T.U.B., la redazione per iscritto,
sotto pena di nullità del contratto di accensione del rapporto “la prescrizione della forma
12 scritta, cui sono soggetti i contratti bancari a mente dell'art. 117, comma 1, TUB, è posta
a presidio del contraente debole in quanto mira a soddisfare finalità di certezza
dell'impegno giuridico assunto con la sottoscrizione del contratto. La considerazione è
alla radice della premura che ha condotto questa Corte ad affermare da ultimo,
risolvendo una querelle che da tempo si trascinava in ordine alla validità in materia di
intermediazione finanziaria del contratto monofirma -ovvero del contratto recante la
sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario- che "il
requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal
solo cliente) dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, va inteso non in senso strutturale, ma
funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla
norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per
iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la
sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben
può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti" (Cass.,
Sez. U., 16/01/2018, n. 898). Le finalità sottese all'adozione della forma scritta prescritta
a pena di nullità per i contratti regolati dal TUF valorizzate nell'occasione - e volte,
segnatamente ad assicurare al cliente la piena cognizione degli specifici servizi forniti,
della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle
modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità,
contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione - si rinvengono anche
13 in relazione ai contratti bancari, sicché la medesima prescrizione che per essi trova
riconoscimento nell'art. 117, comma 3, TUB, secondo cui anche questi contratti
debbono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità, ha, non dissimilmente a quella
accordata dalle SS.UU. al contratto di intermediazione, natura funzionale e non
strutturale. Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale
da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo
sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente
e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo. Corollario di questa impostazione è che il
consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass.,
Sez. I, 6/09/2019, n. 22385; Cass., Sez. I, 18/06/2018, n. 16070; Cass., Sez. I, 6/06/2018,
n. 14646), quali … l'avvenuta apertura del conto e l'invio dei relativi estratti".
- manca un disconoscimento esplicito dell'appartenenza a sé delle sottoscrizioni presenti,
per esteso o in sigla, sui contratti, disconoscimento che sarebbe stato comunque inconciliabile con lo sviluppo difensivo in tema di riempimento absque pactis,
specialmente con il passaggio in cui l'opponente aveva chiaramene enunciato che "la
denuncia del Sig. è diretta a far valere una falsità che travolge il collegamento Pt_1
fra dichiarazione e sottoscrizione … in ragione di una disfunzione intervenuta nel
processo di formazione della dichiarazione" (pag. 26 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), non anche negato l'appartenenza a sé delle sottoscrizioni;
14 - i testi prodotti recano compiuta indicazione delle condizioni economiche di concessione dei prestiti (interessi e costi di conclusione del contratto e di riscossione delle rate), del costo totale del credito (TAEG) e delle voci in esso incluse, della modulazione e della durata dell'ammortamento (scadenza, numero e frequenza delle rate, importo costante di queste) e soddisfano dunque i requisiti, non solo formali, posti dall'art. 117 TUB quale condizione di validità dei contratti;
- non è chiarito per quale ragione il numero di pratica di finanziamento, aperta con il ricevimento della richiesta di credito avanzata dall'interessato, e il numero infine attribuito al contratto di finanziamento debbano coincidere o che rilevanza spieghi la mancata attribuzione al contratto di un numero d'ordine identificativo o l'aggiunta di tale numero a penna sul modulo.
Se a ciò si aggiunge che ha mantenuto una condotta del tutto Parte_1
incompatibile con l'estraneità al rapporto contrattale, al quale ha dato parziale esecuzione,
corrispondendo alcune delle rate, si comprende perché scolori anche l'indicazione, in uno dei due contratti, del luogo di sottoscrizione come AN (VE), che, come si evince chiaramente dal timbro apposto in testa alla richiesta di finanziamento, è il luogo ove ha sede ovvero il fornitore dei beni e servizi nonché intermediario Controparte_7
nella conclusione del contratto di finanziamento.
15 Riaffermata la ricorrenza di elementi probatori sufficienti a dimostrare l'avvenuta stipula dei contratti di finanziamento, e dato atto della mancata contestazione del (parziale)
inadempimento del debitore all'obbligo restiturio, l'appello deve essere respinto.
In accordo al canone della soccombenza le spese del presente grado di giudizio liquidate in in misura prossima ai medi delle cause di valore compreso tra € 26.001 ed euro 52.000 di cui al d.m. n. 147/2022, in € 5.900,00, di cui € 1.900,00 per la fase di studio, € 1.300,00 per la fase introduttiva ed € 2.700,00 per la fase decisoria, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato a Parte_1
il 9 dicembre 2019 avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 771 del Controparte_2
3 settembre 2019;
condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 5.900,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
16 Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello in data 21 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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