TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/12/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente est. dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice riunito in Camera di Consiglio, esaminati gli atti del procedimento iscritto al N.1394 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025, su ricorso congiunto proposto da n. a IP (ME) il 01/12/1960 Parte_1
e n. a SA AR LI (ME) il 28/05/1972 Parte_2
E interpellato il Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 09/12/2025, Parte_1
e , premesso che con sentenza del 07 aprile 2021 il
[...] Parte_2
Tribunale di Barcellona P.G. aveva disciplinato le condizioni relative alla separazione tra i coniugi, nonchè il rapporto tra i coniugio ed i figli;
che la situazione era mutata ed occorreva, pertanto, modificare le predette condizioni;
tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il Pubblico Ministero cui venivano trasmessi gli atti nulla osservava.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la modifica delle statuizioni concernenti la separazione tra i coniugi, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, può essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge, inoltre disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e la prole, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole. Nel caso di specie, è intervenuto un fatto, ovvero lo svolgimento di attività lavorativa della figlia, con consegente autosufficienza economica, vher ha modificato le condizioni esistenti al momento della separazione4.
Va, d'altronde, osservato che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., a seguito della modifica introdotta con D. Lgs. 154/2013, il giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 ter c.c., 337 quinquies c.c., 38 disp. att. c.c. e 473-bis.51
c.p.c., modifica le statuizioni concernenti la separazione tra i coniugied il mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti con ricorso depositato in data 09/12/2025.
Così deciso in Barcellona P.G., il 18/12/2025
Il Presidente est.
(Antonino Orifici)
e n. a SA AR LI (ME) il 28/05/1972 Parte_2
E interpellato il Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato in data 09/12/2025, Parte_1
e , premesso che con sentenza del 07 aprile 2021 il
[...] Parte_2
Tribunale di Barcellona P.G. aveva disciplinato le condizioni relative alla separazione tra i coniugi, nonchè il rapporto tra i coniugio ed i figli;
che la situazione era mutata ed occorreva, pertanto, modificare le predette condizioni;
tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni secondo quanto meglio specificato nel medesimo ricorso.
Il Pubblico Ministero cui venivano trasmessi gli atti nulla osservava.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la modifica delle statuizioni concernenti la separazione tra i coniugi, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, può essere accolto in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge, inoltre disciplina in maniera adeguata i rapporti tra i genitori e la prole, mentre non risulta in alcun modo che possa essere di pregiudizio per la prole. Nel caso di specie, è intervenuto un fatto, ovvero lo svolgimento di attività lavorativa della figlia, con consegente autosufficienza economica, vher ha modificato le condizioni esistenti al momento della separazione4.
Va, d'altronde, osservato che, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., a seguito della modifica introdotta con D. Lgs. 154/2013, il giudice prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 ter c.c., 337 quinquies c.c., 38 disp. att. c.c. e 473-bis.51
c.p.c., modifica le statuizioni concernenti la separazione tra i coniugied il mantenimento della prole secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti con ricorso depositato in data 09/12/2025.
Così deciso in Barcellona P.G., il 18/12/2025
Il Presidente est.
(Antonino Orifici)