Cass. pen., sez. VII, sentenza 16/01/2023, n. 1183
CASS
Sentenza 16 gennaio 2023

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La sentenza in esame è stata emessa dal Consigliere Matilde Brancaccio della Corte di Cassazione. Il ricorrente ha contestato la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila, che aveva confermato la sua condanna per diffamazione e minaccia. Le richieste delle parti includevano, da un lato, l'accoglimento del ricorso e il proscioglimento dell'imputato, sostenuto dal difensore, e dall'altro, la posizione della persona offesa, che ha successivamente presentato una remissione di querela.

Il giudice ha considerato che, ai sensi dell'art. 597 del codice penale, i reati di diffamazione e minaccia sono procedibili a querela di parte, e la remissione di querela, accettata dalla persona offesa, determina l'estinzione dei reati. La Corte ha quindi dichiarato estinti i reati per remissione di querela, annullando senza rinvio la sentenza impugnata e eliminando le statuizioni civili. Tuttavia, ha stabilito che le spese processuali rimangono a carico del querelato, in conformità con l'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale. La decisione si fonda su precedenti giurisprudenziali che confermano l'efficacia estintiva della remissione di querela anche in fase di giudizio di cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VII, sentenza 16/01/2023, n. 1183
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1183
    Data del deposito : 16 gennaio 2023

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