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Decreto 10 marzo 2025
Decreto 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Maurizio D'AB, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., ma non quelle di cui all'art. 642 c.p.c., atteso che il riconoscimento proviene da un solo debitore e comunque è per un importo inferiore a quello richiesto in sede monitoria;
vista la sentenza n. 9479 del 2023 della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili;
rilevato che:
è stato adito il foro del consumatore;
le clausole contrattuali sono state accettate anche con doppia sottoscrizione ove richiesta;
la ricorrente ha limitato la propria richiesta di interessi di mora al tasso legale a partire dalla data della domanda;
da sommario esame, non si ravvisano nel contratto clausole “abusive”
INGIUNGE A
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 40484,88;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370 per onorari, in € 286 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE avverte che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Aosta, 10 marzo 2025 Il Giudice
dott. Maurizio D'AB
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice dott. Maurizio D'AB, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 P.IVA_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., ma non quelle di cui all'art. 642 c.p.c., atteso che il riconoscimento proviene da un solo debitore e comunque è per un importo inferiore a quello richiesto in sede monitoria;
vista la sentenza n. 9479 del 2023 della Corte di cassazione, Sezioni Unite civili;
rilevato che:
è stato adito il foro del consumatore;
le clausole contrattuali sono state accettate anche con doppia sottoscrizione ove richiesta;
la ricorrente ha limitato la propria richiesta di interessi di mora al tasso legale a partire dalla data della domanda;
da sommario esame, non si ravvisano nel contratto clausole “abusive”
INGIUNGE A
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2
di pagare, in solido, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 40484,88;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1370 per onorari, in € 286 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE avverte che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Aosta, 10 marzo 2025 Il Giudice
dott. Maurizio D'AB