Art. 2. (Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo).
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituto dall' articolo 8 del decreto -legge 24 luglio 1992, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390 , sono prorogate per il triennio 1993-1995.
2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi di cui:
a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari esteri;
b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare all'Autorita' di bacino del fiume Isonzo.
4. E' demandato all'Autorita' di bacino del fiume Isonzo il coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.
5. La restante somma di lire 790 miliardi sara' utilizzata, con procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorita' di bacino, nel rispetto dei principi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli interventi potranno essere previste opere di realizzare in territorio sloveno, purche' strettamente connesse alle conseguenti opere da realizzare in territorio italiano; per l'esecuzione di tali opere il Comitato interministeriale di coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico previo parere vincolante dell'Autorita' di bacino, individuera' le relative procedure. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente Autorita' di bacino, in deroga alla procedura di cui all' articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , provvedera' all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori.
6. All'onere derivante dall'applicazione dei comuni 3 e 5 si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui relative, quanto a lire 1.900 milioni, al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994, quanto a lire 3.100 milioni e a lire 70.000 milioni, rispettivamente ai capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno. Le somme non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno successivo.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui. Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 350/1992 (Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia, nonche' misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero), non modificato dalla legge di conversione 24 settembre 1992, n. 390, e' il seguente:
"Art. 8 (Comitato interministeriale di coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico). - 1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, e' costituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito Comitato interministeriale, in sostituzione del Comitato di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73 , le cui funzioni sono prorogate fino all'atto di costituzione del nuovo Comitato. Il Comitato e' composto da dodici rappresentanti, rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e della regione Friuli-Venezia Giulia. Il Comitato e' presieduto dal rappresentante del Ministero degli affari esteri ed e' assistito, per lo svolgimento dei suoi compiti, da una segreteria istituita presso il medesimo Ministero.
2. Il Comitato interministeriale di cui al comma 1 provvede al coordinamento delle amministrazioni competenti al fine di assicurare la partecipazione italiana alle commissioni miste italo-slovene, italo-croate ed italo-croate-slovene nelle seguenti materie:
a) traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra aree limitrofe di frontiera;
b) protezione ambientale del mare Adriatico e delle zone costiere dall'inquinamento;
c) cooperazione economica e scambi commerciali di frontiera;
d) idroeconomia e protezione ambientale dei corsi d'acqua nelle zone di frontiera;
e) difesa comune contro la grandine ed agrometereologia;
f) manutenzione dei confini di Stato;
g) manutenzione delle strade di frontiera".
- Il testo dell' art. 22 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e' il seguente:
"Art. 22 (Adozione dei programmi). - 1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali.
2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni, in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'art. 20.
3. Alla adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.
4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinche' entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
5. La scadenza di ogni programma triennale e' stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all' art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , con riferimento all'accertamento di conformita' ed alle intese di cui al citato art. 81".
nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo).
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituto dall' articolo 8 del decreto -legge 24 luglio 1992, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390 , sono prorogate per il triennio 1993-1995.
2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi di cui:
a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari esteri;
b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare all'Autorita' di bacino del fiume Isonzo.
4. E' demandato all'Autorita' di bacino del fiume Isonzo il coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.
5. La restante somma di lire 790 miliardi sara' utilizzata, con procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorita' di bacino, nel rispetto dei principi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli interventi potranno essere previste opere di realizzare in territorio sloveno, purche' strettamente connesse alle conseguenti opere da realizzare in territorio italiano; per l'esecuzione di tali opere il Comitato interministeriale di coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico previo parere vincolante dell'Autorita' di bacino, individuera' le relative procedure. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente Autorita' di bacino, in deroga alla procedura di cui all' articolo 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , provvedera' all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori.
6. All'onere derivante dall'applicazione dei comuni 3 e 5 si provvede a carico delle disponibilita' in conto residui relative, quanto a lire 1.900 milioni, al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994, quanto a lire 3.100 milioni e a lire 70.000 milioni, rispettivamente ai capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno. Le somme non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno successivo.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui. Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 8, commi 1 e 2, del D.L. n. 350/1992 (Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia, nonche' misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero), non modificato dalla legge di conversione 24 settembre 1992, n. 390, e' il seguente:
"Art. 8 (Comitato interministeriale di coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico). - 1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attivita' di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, e' costituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito Comitato interministeriale, in sostituzione del Comitato di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73 , le cui funzioni sono prorogate fino all'atto di costituzione del nuovo Comitato. Il Comitato e' composto da dodici rappresentanti, rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e della regione Friuli-Venezia Giulia. Il Comitato e' presieduto dal rappresentante del Ministero degli affari esteri ed e' assistito, per lo svolgimento dei suoi compiti, da una segreteria istituita presso il medesimo Ministero.
2. Il Comitato interministeriale di cui al comma 1 provvede al coordinamento delle amministrazioni competenti al fine di assicurare la partecipazione italiana alle commissioni miste italo-slovene, italo-croate ed italo-croate-slovene nelle seguenti materie:
a) traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra aree limitrofe di frontiera;
b) protezione ambientale del mare Adriatico e delle zone costiere dall'inquinamento;
c) cooperazione economica e scambi commerciali di frontiera;
d) idroeconomia e protezione ambientale dei corsi d'acqua nelle zone di frontiera;
e) difesa comune contro la grandine ed agrometereologia;
f) manutenzione dei confini di Stato;
g) manutenzione delle strade di frontiera".
- Il testo dell' art. 22 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e' il seguente:
"Art. 22 (Adozione dei programmi). - 1. I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali.
2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni, in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'art. 20.
3. Alla adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti.
4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinche' entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria.
5. La scadenza di ogni programma triennale e' stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione.
6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all' art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , con riferimento all'accertamento di conformita' ed alle intese di cui al citato art. 81".