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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/05/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 986 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
In persona del Giudice, dott. Elisa Trotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 986 /2022 promossa
DA
, nato a [...], in data [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
residente in [...], corso Francia, 27, scala B, in qualità di erede della signora , nata a Persona_1
San Benigno Canavese (TO), il 23 agosto 1957, e deceduta in data 27 agosto 2022, elettivamente domiciliato in Torino, via Susa, 35, presso lo studio degli avv.ti Lorenzo Fenoglio, fiscale
[...]
indirizzo di posta elettronica certificata C.F._2
e Andrea Fenoglio, avente codice fiscale Email_1 [...]
, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._3 Email_2
ATTORE IN RIASSUNZIONE DELLA CAUSA AVVIATA
[...]
(C.F. , con l'avv. BIGIORDI SIMONE (C.F. CP_1 C.F._4
) C.F._5
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Scappino n. 61, CF , difeso e rappresentato dall'Avv. Sabrina Balzola e C.F._6
presso la stessa elettivamente domiciliato in Torino – Piazza Castello n. 113, (C.F.
– P.Iva ), C.F._7 P.IVA_1 Email_3
PARTE CONVENUTA
Conclusioni: parte attrice in riassunzione: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il 16/1/2025; parte convenuta: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il 15/1/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Persona_1 CP_2
asserendo di aver intrattenuto con il convenuto una relazione sentimentale dal 1991 al settembre 2019, aggiungendo che il incrinatasi la relazione sentimentale e valendosi di procura CP_2 precedentemente rilasciata dall'attrice, aveva venduto a sé stesso l'immobile sito in Crescentino, frazione Galli, via Scappino 61, ad un prezzo di molto inferiore al valore di mercato, concludendo quindi un atto pregiudizievole per gli interessi del rappresentato e senza versare all'attrice il prezzo di vendita, dichiarato in contratto per euro 14.000.
Ritenuto invalido il negozio concluso dal rappresentante in conflitto di interessi, l'attrice ha chiesto dichiararsi l'annullamento del contratto di vendita ai sensi dell'art. 1395 c.c. e la condanna del convenuto alla restituzione dell'immobile, al risarcimento dei danni quantificati in euro 10.000,00, nonché alla corresponsione di indennità di occupazione dell'immobile dal 19/9/2019 (data a partire dalla quale aveva cominciato ad utilizzare in via esclusiva l'immobile) al rilascio, per una CP_2
somma complessiva non inferiore a euro 21.606,40, oltre importi successivi alla notifica della citazione.
In via subordinata parte attrice ha chiesto condannarsi a corrispondere il reale valore di mercato CP_2
del bene immobile venduto ad importo irrisorio, per una somma non inferiore a euro 125.540,00 o, in ulteriore subordine, a corrisponde il prezzo di vendita indicato in contratto per euro 14.000,00.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, sostenendo che CP_2
l'immobile per cui è causa era solo fittiziamente di proprietà di atteso che esso era stato Persona_1
acquistato con denaro di . Il convenuto ha aggiunto che aveva CP_2 Persona_1 riconosciuto di essere debitrice verso delle somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile, per CP_2
euro 72.000, ed aveva anche conferito a procura notarile a vendere, anche a sé stesso, CP_2 proprio al fine di consentire al di rientrare formalmente nella proprietà dell'immobile. CP_2
Il convenuto ha ulteriormente sostenuto che , finita la relazione sentimentale tra i due, Persona_1 aveva spontaneamente lasciato l'immobile ed il lo aveva poi venduto a sé stesso, in forza di CP_2
procura a vendere, al fine di tutelare la propria posizione e ridivenire formale intestatario del bene, corrispondendo all'attrice il prezzo di euro 14.000,00, circostanza di cui dava atto anche il rogito.
Per il caso di annullamento del contratto di vendita, ha chiesto in via subordinata la CP_2 condanna dell'attrice alla corresponsione della somma di euro 72.000, somma mutuata dal per CP_2
l'acquisto da parte dell'attrice dell'immobile di via Scappino, mai restituita da . Persona_1
In data 27/8/2022, pendente il giudizio, è deceduta. Persona_1
Il giudizio è stato riassunto da , figlio di . Parte_1 Persona_1
2 Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., è stata disposta CTU grafologica per accertare la paternità della sottoscrizione apposta da all'atto di riconoscimento di debito della somma di euro Persona_1
72.000.
In seguito, è stata disposta CTU onde verificare il valore dell'immobile oggetto di causa.
All'udienza del 16/1/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
In diritto, si osserva quanto segue.
1. La domanda di annullamento del contratto di vendita concluso da con sè stesso. CP_2
Parte attrice ha domandato l'annullamento della compravendita stipulata in data 18/9/2019 da con sé stesso, sul presupposto che tale contratto sia stato concluso in conflitto di CP_2
interessi e in modo pregiudizievole per gli interessi del rappresentato.
, di contro, ha eccepito che la procura a vendere conferita da ha CP_2 Persona_1
rappresentato il negozio attuativo di un accordo di simulazione intercorso tra rappresentante e rappresentato, in forza del quale il reale proprietario del bene in quanto soggetto che aveva CP_2
effettivamente pagato il prezzo, avrebbe potuto riacquisire la formale titolarità del bene.
Nessuna delle due tesi può essere accolta.
Emerge in via documentale che, contestualmente all'acquisto dell'immobile per cui è causa il
14/4/2010, , divenuta intestataria del bene, si era riconosceva debitrice verso il Persona_1 CP_2
della somma di euro 72.000, somma da restituire, senza interessi, entro un anno dalla semplice richiesta scritta di L'atto di riconoscimento di debito espressamente ricollega la causa del CP_2 mutuo all'atto a rogito notaio in data 14/4/2010 repertorio numero 2732/2105 e Persona_2
dunque alla vendita dell'immobile di via Scappino.
In esito a CTU è stato confermato che la sottoscrizione apposta sull'atto di riconoscimento di debito sia con certezza riconducibile a . Persona_1
Non vi è quindi dubbio che si sia dichiarata debitrice verso in relazione alla Persona_1 CP_2 restituzione del prezzo di acquisto dell'immobile di via Scappino, prezzo di acquisto che, peraltro, coincide proprio con l'importo oggetto di riconoscimento di debito.
Qualche mese dopo, il 23/9/2010, rilasciava procura a vendere, autorizzando a Persona_1 CP_2
vendere l'immobile anche a sé stesso. Tale procura aveva una funzione di garanzia, servendo essenzialmente a a ottenere la restituzione del prezzo, in caso di inadempimento di CP_2 _1
, attraverso la vendita dell'immobile. Correlativamente, ciò avrebbe consentito a
[...] Persona_1
di saldare il proprio debito restitutorio.
3 La tesi del convenuto, secondo cui le parti avrebbero concordato l'intestazione fittizia dell'immobile
(con simulazione relativa della vendita per interposizione fittizia di persona), non trova alcun riscontro.
Va peraltro ricordato che l'interposizione fittizia esige la prova della partecipazione all'accordo simulatorio non solo di interponente e interposto, ma anche del terzo contraente chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due, onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente. L'interposto figura come acquirente, mentre gli effetti del negozio di trasferimento della proprietà si producono a favore dell'interponente (cfr. Cass. n. 4738/2015). Ove poi la simulazione relativa sia stata invocata dalla parte dell'accordo simulatorio, la prova non può essere data per testi o presunzioni ed è soggetto all'onere della forma scritta richiesta per il negozio simulato.
Nel caso di specie, manca la controdichiarazione scritta attestante l'accordo simulatorio partecipato da tutte le parti (compresi i dante causa, e ed i capitoli di prova Persona_3 Persona_4
formulati da parte convenuta sono comunque generici e, quindi, inidonei.
La mancata conoscenza, da parte del terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto potrebbe integrare gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona (Cass. n.
4738/2015), ove non esiste simulazione in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti all'interponente (Cass. n. 5457/2006).
Nel caso di specie, non si verte neanche nell'ipotesi di intestazione fiduciaria.
Infatti, in generale, attraverso il negozio fiduciario il bene viene acquistato dal fiduciario con l'accordo che lo stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito al fiduciante (cfr. Cass.
n.13216 del 25.5.2017; Cass. SU n. 6459/2020). Nel nostro caso, con l'atto di riconoscimento di debito in data 14/4/2010, redatto lo stesso giorno dell'acquisto dell'immobile da parte di _1
, si limitava a riconoscere il proprio debito di restituzione del prezzo prestato, per
[...] Persona_1 euro 72.000,00, mentre nulla diceva circa l'obbligo di restituire l'immobile.
Né può ritenersi che la procura a vendere costituisse una modalità con cui attuare l'obbligo di restituzione dell'immobile a favore di visto che autorizzava il a vendere anche a sé CP_2 CP_2
stesso.
In esito a quanto sopra si ritiene, piuttosto:
- che l'immobile per cui è causa sia stato formalmente e sostanzialmente di proprietà di _1
;
[...]
- che il prezzo di acquisto dell'immobile sia stato prestato da CP_2
4 - che, per tale ragione, si sia riconosciuta debitrice verso della restituzione Persona_1 CP_2
del prezzo per euro 72.000;
- che alcuni mesi dopo le parti, evidentemente per far fronte alla mancata restituzione del prezzo da parte di e comunque per attribuire al una più sicura e idonea garanzia, Persona_1 CP_2
abbiano convenuto la stipulazione, a mezzo atto notarile, di procura, autorizzando il a CP_2
vendere anche a sé stesso ed alle condizioni da egli ritenute più convenienti.
Il fatto che la procura a vendere autorizzasse il ad alienare ai patti e alle condizioni che riterrà CP_2
più convenienti non significa che egli potesse alienare a qualunque cifra, visto che la procura a vendere aveva funzione di garanzia della restituzione del prestito e che, quindi, avrebbe consentito a di estinguere il proprio debito restitutorio. Persona_1
Non si ritiene che il contratto di vendita a sé stesso sia affetto da profili di invalidità perché stipulato in conflitto di interessi.
In generale, occorre ricordare che, nel caso di contratto concluso con sé stesso, si ha una presunzione iuris tantum di invalidità del contratto concluso da rappresentato, che può essere superata dalla prova contraria dell'autorizzazione o della predeterminazione del contenuto da parte del rappresentato, ossia del ruolo attivo assunto dal rappresentato nella fase prodromica del contratto, prova di cui è onerato il rappresentante (cfr. Cass. n. 29959/2019; Cass. n. 19229/2013; Cass. n. 1852/1970).
Si è affermato in giurisprudenza che ricorre l'ipotesi dell'autorizzazione specifica tutte le volte in cui il rappresentato autorizzi il rappresentante alla stipula del negozio determinandone gli elementi necessari e sufficienti ad assicurare la tutela dei suoi interessi;
si configura, per converso, l'ipotesi della predeterminazione del contenuto qualora il rappresentato, per tutelarsi contro eventuali infedeltà del rappresentante, predetermini il contenuto contrattuale nella sua interezza, onde la persona dell'altro contraente venga in definitiva a risultare indifferente, sì da impedire l'insorgere di ogni possibile conflitto di interessi (cfr. Cass. n. 14982/2002).
Nel caso di specie, l'espressione affinché ( per conto e in rappresentanza di essa mandante CP_2
abbia a vendere alle condizioni che meglio crederà, ed anche a sé stesso ed ai patti e alle condizioni che riterrà più convenienti, consente l'individuazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato, in quanto nella procura è sostanzialmente stabilito che:
- la vendita avrebbe dovuto avvenire per conto del rappresentato e, quindi, nel suo interesse e non a detrimento;
- la vendita avrebbe dovuto avvenire alle condizioni più convenienti, dove per convenienti non può intendersi convenienti per il rappresentante quanto, evidentemente, per il rappresentato
(e quindi essenzialmente la vendita sarebbe dovuta avvenire al prezzo di mercato dell'immobile), visto che con la procura a vendere conferiva i poteri a vendere Persona_1
5 un immobile, di sua proprietà, per cui si era impegnata a restituire al il prestito di euro CP_2
72.000,00. Visto il contesto ed i tempi di sottoscrizione dei due atti negoziali, si ritiene che procura e vendere e riconoscimento di debito debbano essere interpretati come collegati l'uno all'altro.
Alla luce di tutto quanto sopra, non sussistono i presupposti di invalidità del contratto di vendita stipulato da con sé stesso e, in conseguenza, la domanda di annullamento va respinta, così come CP_2
la conseguente generica, e comunque non provata, domanda di risarcimento del danno per euro
10.000.
In ragione del rigetto della domanda di annullamento del contratto, va respinta anche la domanda dell'attrice di ottenere da il pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile. CP_2
2. Sulla domanda subordinata di condanna di al pagamento del valore dell'immobile CP_2
venduto a sé stesso.
Parte attrice ha chiesto, in via subordinata, condannarsi al pagamento della somma di euro CP_2
125.540,00, pari al valore dell'immobile che egli, in modo del tutto pregiudizievole, avrebbe alienato a sé stesso al minore importo di euro 14.000, somma quest'ultima, a dire di parte attrice, mai versata alla rappresentata.
La quantificazione offerta da parte attrice è infondata.
Infatti, il CTU ha stimato il valore dell'immobile, all'attualità, in euro 53.800 e, al momento della vendita da a sé stesso, in (media) 61.400 euro. CP_2
Atteso che avrebbe dovuto restituire a la somma di euro 72.000 e visto che Persona_1 CP_2
l'immobile acquistato da con la vendita a sé stesso all'epoca (18/9/2019) valeva euro 61.400, CP_2
consegue che la vendita è avvenuta non lontano dal prezzo di mercato e per un valore quasi pari al debito restitutorio per mutuo.
Circa il pagamento del prezzo derivante dalla vendita, pari a euro 14.000, si rileva quanto segue.
Nell'atto pubblico di vendita, dichiarava (sia in proprio che in veste di procuratore di CP_2 _1
) che il prezzo di euro 14.000 era già stato incassato, in particolare euro 12.350,00 in data
[...]
23/9/2010 ed euro 2.000 in data 3/10/2010: cioè ben nove anni prima.
Di tale pagamento, essendo avvenuto in contanti, non vi è alcuna prova e la circostanza che la dichiarazione di sia avvenuta essenzialmente a sé stesso non costituisce alcun elemento di CP_2
prova di tale pagamento;
né vi sono gli estremi per una prova testimoniale al riguardo, essendo genericamente dedotte le circostanze di fatto il in cui il pagamento sarebbe avvenuto alla presenza di terzi ( ). Persona_5
Il fatto che il pagamento in contanti sarebbe avvenuto ad ottobre 2010, e quindi sei mesi dopo l'acquisto dell'immobile per cui è causa da parte di (lo si ricorda, il 14/4/2010), rende Persona_1
6 ancora più inverosimile la tesi secondo cui il predetto pagamento (euro 14.000) sia stato dichiarato, anni dopo, come avvenuto a titolo di saldo prezzo dell'immobile di via Scappino 61, visto che in quel momento era ad essere proprietaria dell'immobile e ad avere ancora un obbligo Persona_1
restitutorio di euro 72.000 verso CP_2
Pertanto,
- o detto importo corrispondeva ad un altro prestito fatto da a non ancora CP_2 Persona_1
restituito, prestito diverso da quello che aveva riguardato la casa di via Scappino, e di cui però non vi è alcuna prova: interpretazione, quindi, non accoglibile;
- oppure quella del era una dichiarazione volta, essenzialmente, a dare per estinto il CP_2
debito restitutorio di , in essere dal 2010, andando negli effetti a compensare la Persona_1
differenza tra il valore del bene venduto a sé stesso e il debito restitutorio residuo di _1
.
[...]
Questa seconda interpretazione è quella che, qui, viene accolta, perché verosimile e munita di riscontri in fatto alla luce del tenore complessivo delle motivazioni sopra esplicitate.
Consegue da quanto sopra che nulla è dovuto da parte attrice in riassunzione verso a CP_2 titolo di saldo del mutuo, ritenuto detto debito estinto per effetto della vendita dell'immobile da CP_2
a sé stesso. Irrilevante, in tale contesto, è l'eccezione di prescrizione del debito restitutorio fatta valere da parte convenuta, dovendosi comunque considerare che, secondo l'atto di riconoscimento di debito, la prescrizione sarebbe decorsa dopo un anno dalla richiesta scritta di pagamento svolta dal mutuatario, richiesta avvenuta nel 2022.
In definitiva, sia le domande di parte attrice che le domande di parte convenuta devono essere rigettate.
La causa è matura per la decisione allo stato degli atti e dell'istruttoria espletata, irrilevanti e inammissibili le istanze di prova come reiterate dalle parti.
***
Stante il rigetto di tutte le domande delle parti, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Valutato il disposto dell'art. 92 c. 1 c.p.c., le spese di CTU grafologica sono poste interamente in capo a parte attrice, indipendentemente dalla valutazione della soccombenza reciproca, avendo detta parte dato causa all'accertamento peritale a mezzo (infondata) eccezione di disconoscimento.
Sussistono, peraltro, evidenti profili di mala fede nel disconoscimento della firma, che è risultata essere con certezza riconducibile a , oltre che nel fatto che i compensi del CTU, come Persona_1
liquidati provvisoriamente a carico solidale delle parti, siano stati per intero pagati da parte convenuta e non da parte attrice in riassunzione, che pure ha insistito nell'eccezione.
7 Le spese di CTU avente ad oggetto la stima dell'immobile, invece, seguono il regime della soccombenza reciproca e, quindi, sono poste in pari misura in capo ad entrambe le parti.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- rigetta le domande di parte convenuta;
- pone le spese di CTU grafologica, come liquidate in data 27/5/2024, definitivamente in capo a parte attrice in riassunzione;
- compensa per il resto, integralmente, le spese di lite;
- pone le spese di CTU inerente alla stima dell'immobile di Via Scappino, come liquidate in data 21/11/2024, in pari misura in capo ad entrambe le parti.
Vercelli, 6 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
In persona del Giudice, dott. Elisa Trotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 986 /2022 promossa
DA
, nato a [...], in data [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
residente in [...], corso Francia, 27, scala B, in qualità di erede della signora , nata a Persona_1
San Benigno Canavese (TO), il 23 agosto 1957, e deceduta in data 27 agosto 2022, elettivamente domiciliato in Torino, via Susa, 35, presso lo studio degli avv.ti Lorenzo Fenoglio, fiscale
[...]
indirizzo di posta elettronica certificata C.F._2
e Andrea Fenoglio, avente codice fiscale Email_1 [...]
, indirizzo di posta elettronica certificata C.F._3 Email_2
ATTORE IN RIASSUNZIONE DELLA CAUSA AVVIATA
[...]
(C.F. , con l'avv. BIGIORDI SIMONE (C.F. CP_1 C.F._4
) C.F._5
ATTRICE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Scappino n. 61, CF , difeso e rappresentato dall'Avv. Sabrina Balzola e C.F._6
presso la stessa elettivamente domiciliato in Torino – Piazza Castello n. 113, (C.F.
– P.Iva ), C.F._7 P.IVA_1 Email_3
PARTE CONVENUTA
Conclusioni: parte attrice in riassunzione: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il 16/1/2025; parte convenuta: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il 15/1/2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Persona_1 CP_2
asserendo di aver intrattenuto con il convenuto una relazione sentimentale dal 1991 al settembre 2019, aggiungendo che il incrinatasi la relazione sentimentale e valendosi di procura CP_2 precedentemente rilasciata dall'attrice, aveva venduto a sé stesso l'immobile sito in Crescentino, frazione Galli, via Scappino 61, ad un prezzo di molto inferiore al valore di mercato, concludendo quindi un atto pregiudizievole per gli interessi del rappresentato e senza versare all'attrice il prezzo di vendita, dichiarato in contratto per euro 14.000.
Ritenuto invalido il negozio concluso dal rappresentante in conflitto di interessi, l'attrice ha chiesto dichiararsi l'annullamento del contratto di vendita ai sensi dell'art. 1395 c.c. e la condanna del convenuto alla restituzione dell'immobile, al risarcimento dei danni quantificati in euro 10.000,00, nonché alla corresponsione di indennità di occupazione dell'immobile dal 19/9/2019 (data a partire dalla quale aveva cominciato ad utilizzare in via esclusiva l'immobile) al rilascio, per una CP_2
somma complessiva non inferiore a euro 21.606,40, oltre importi successivi alla notifica della citazione.
In via subordinata parte attrice ha chiesto condannarsi a corrispondere il reale valore di mercato CP_2
del bene immobile venduto ad importo irrisorio, per una somma non inferiore a euro 125.540,00 o, in ulteriore subordine, a corrisponde il prezzo di vendita indicato in contratto per euro 14.000,00.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree, sostenendo che CP_2
l'immobile per cui è causa era solo fittiziamente di proprietà di atteso che esso era stato Persona_1
acquistato con denaro di . Il convenuto ha aggiunto che aveva CP_2 Persona_1 riconosciuto di essere debitrice verso delle somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile, per CP_2
euro 72.000, ed aveva anche conferito a procura notarile a vendere, anche a sé stesso, CP_2 proprio al fine di consentire al di rientrare formalmente nella proprietà dell'immobile. CP_2
Il convenuto ha ulteriormente sostenuto che , finita la relazione sentimentale tra i due, Persona_1 aveva spontaneamente lasciato l'immobile ed il lo aveva poi venduto a sé stesso, in forza di CP_2
procura a vendere, al fine di tutelare la propria posizione e ridivenire formale intestatario del bene, corrispondendo all'attrice il prezzo di euro 14.000,00, circostanza di cui dava atto anche il rogito.
Per il caso di annullamento del contratto di vendita, ha chiesto in via subordinata la CP_2 condanna dell'attrice alla corresponsione della somma di euro 72.000, somma mutuata dal per CP_2
l'acquisto da parte dell'attrice dell'immobile di via Scappino, mai restituita da . Persona_1
In data 27/8/2022, pendente il giudizio, è deceduta. Persona_1
Il giudizio è stato riassunto da , figlio di . Parte_1 Persona_1
2 Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., è stata disposta CTU grafologica per accertare la paternità della sottoscrizione apposta da all'atto di riconoscimento di debito della somma di euro Persona_1
72.000.
In seguito, è stata disposta CTU onde verificare il valore dell'immobile oggetto di causa.
All'udienza del 16/1/2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
In diritto, si osserva quanto segue.
1. La domanda di annullamento del contratto di vendita concluso da con sè stesso. CP_2
Parte attrice ha domandato l'annullamento della compravendita stipulata in data 18/9/2019 da con sé stesso, sul presupposto che tale contratto sia stato concluso in conflitto di CP_2
interessi e in modo pregiudizievole per gli interessi del rappresentato.
, di contro, ha eccepito che la procura a vendere conferita da ha CP_2 Persona_1
rappresentato il negozio attuativo di un accordo di simulazione intercorso tra rappresentante e rappresentato, in forza del quale il reale proprietario del bene in quanto soggetto che aveva CP_2
effettivamente pagato il prezzo, avrebbe potuto riacquisire la formale titolarità del bene.
Nessuna delle due tesi può essere accolta.
Emerge in via documentale che, contestualmente all'acquisto dell'immobile per cui è causa il
14/4/2010, , divenuta intestataria del bene, si era riconosceva debitrice verso il Persona_1 CP_2
della somma di euro 72.000, somma da restituire, senza interessi, entro un anno dalla semplice richiesta scritta di L'atto di riconoscimento di debito espressamente ricollega la causa del CP_2 mutuo all'atto a rogito notaio in data 14/4/2010 repertorio numero 2732/2105 e Persona_2
dunque alla vendita dell'immobile di via Scappino.
In esito a CTU è stato confermato che la sottoscrizione apposta sull'atto di riconoscimento di debito sia con certezza riconducibile a . Persona_1
Non vi è quindi dubbio che si sia dichiarata debitrice verso in relazione alla Persona_1 CP_2 restituzione del prezzo di acquisto dell'immobile di via Scappino, prezzo di acquisto che, peraltro, coincide proprio con l'importo oggetto di riconoscimento di debito.
Qualche mese dopo, il 23/9/2010, rilasciava procura a vendere, autorizzando a Persona_1 CP_2
vendere l'immobile anche a sé stesso. Tale procura aveva una funzione di garanzia, servendo essenzialmente a a ottenere la restituzione del prezzo, in caso di inadempimento di CP_2 _1
, attraverso la vendita dell'immobile. Correlativamente, ciò avrebbe consentito a
[...] Persona_1
di saldare il proprio debito restitutorio.
3 La tesi del convenuto, secondo cui le parti avrebbero concordato l'intestazione fittizia dell'immobile
(con simulazione relativa della vendita per interposizione fittizia di persona), non trova alcun riscontro.
Va peraltro ricordato che l'interposizione fittizia esige la prova della partecipazione all'accordo simulatorio non solo di interponente e interposto, ma anche del terzo contraente chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due, onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente. L'interposto figura come acquirente, mentre gli effetti del negozio di trasferimento della proprietà si producono a favore dell'interponente (cfr. Cass. n. 4738/2015). Ove poi la simulazione relativa sia stata invocata dalla parte dell'accordo simulatorio, la prova non può essere data per testi o presunzioni ed è soggetto all'onere della forma scritta richiesta per il negozio simulato.
Nel caso di specie, manca la controdichiarazione scritta attestante l'accordo simulatorio partecipato da tutte le parti (compresi i dante causa, e ed i capitoli di prova Persona_3 Persona_4
formulati da parte convenuta sono comunque generici e, quindi, inidonei.
La mancata conoscenza, da parte del terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto potrebbe integrare gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona (Cass. n.
4738/2015), ove non esiste simulazione in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti all'interponente (Cass. n. 5457/2006).
Nel caso di specie, non si verte neanche nell'ipotesi di intestazione fiduciaria.
Infatti, in generale, attraverso il negozio fiduciario il bene viene acquistato dal fiduciario con l'accordo che lo stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito al fiduciante (cfr. Cass.
n.13216 del 25.5.2017; Cass. SU n. 6459/2020). Nel nostro caso, con l'atto di riconoscimento di debito in data 14/4/2010, redatto lo stesso giorno dell'acquisto dell'immobile da parte di _1
, si limitava a riconoscere il proprio debito di restituzione del prezzo prestato, per
[...] Persona_1 euro 72.000,00, mentre nulla diceva circa l'obbligo di restituire l'immobile.
Né può ritenersi che la procura a vendere costituisse una modalità con cui attuare l'obbligo di restituzione dell'immobile a favore di visto che autorizzava il a vendere anche a sé CP_2 CP_2
stesso.
In esito a quanto sopra si ritiene, piuttosto:
- che l'immobile per cui è causa sia stato formalmente e sostanzialmente di proprietà di _1
;
[...]
- che il prezzo di acquisto dell'immobile sia stato prestato da CP_2
4 - che, per tale ragione, si sia riconosciuta debitrice verso della restituzione Persona_1 CP_2
del prezzo per euro 72.000;
- che alcuni mesi dopo le parti, evidentemente per far fronte alla mancata restituzione del prezzo da parte di e comunque per attribuire al una più sicura e idonea garanzia, Persona_1 CP_2
abbiano convenuto la stipulazione, a mezzo atto notarile, di procura, autorizzando il a CP_2
vendere anche a sé stesso ed alle condizioni da egli ritenute più convenienti.
Il fatto che la procura a vendere autorizzasse il ad alienare ai patti e alle condizioni che riterrà CP_2
più convenienti non significa che egli potesse alienare a qualunque cifra, visto che la procura a vendere aveva funzione di garanzia della restituzione del prestito e che, quindi, avrebbe consentito a di estinguere il proprio debito restitutorio. Persona_1
Non si ritiene che il contratto di vendita a sé stesso sia affetto da profili di invalidità perché stipulato in conflitto di interessi.
In generale, occorre ricordare che, nel caso di contratto concluso con sé stesso, si ha una presunzione iuris tantum di invalidità del contratto concluso da rappresentato, che può essere superata dalla prova contraria dell'autorizzazione o della predeterminazione del contenuto da parte del rappresentato, ossia del ruolo attivo assunto dal rappresentato nella fase prodromica del contratto, prova di cui è onerato il rappresentante (cfr. Cass. n. 29959/2019; Cass. n. 19229/2013; Cass. n. 1852/1970).
Si è affermato in giurisprudenza che ricorre l'ipotesi dell'autorizzazione specifica tutte le volte in cui il rappresentato autorizzi il rappresentante alla stipula del negozio determinandone gli elementi necessari e sufficienti ad assicurare la tutela dei suoi interessi;
si configura, per converso, l'ipotesi della predeterminazione del contenuto qualora il rappresentato, per tutelarsi contro eventuali infedeltà del rappresentante, predetermini il contenuto contrattuale nella sua interezza, onde la persona dell'altro contraente venga in definitiva a risultare indifferente, sì da impedire l'insorgere di ogni possibile conflitto di interessi (cfr. Cass. n. 14982/2002).
Nel caso di specie, l'espressione affinché ( per conto e in rappresentanza di essa mandante CP_2
abbia a vendere alle condizioni che meglio crederà, ed anche a sé stesso ed ai patti e alle condizioni che riterrà più convenienti, consente l'individuazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato, in quanto nella procura è sostanzialmente stabilito che:
- la vendita avrebbe dovuto avvenire per conto del rappresentato e, quindi, nel suo interesse e non a detrimento;
- la vendita avrebbe dovuto avvenire alle condizioni più convenienti, dove per convenienti non può intendersi convenienti per il rappresentante quanto, evidentemente, per il rappresentato
(e quindi essenzialmente la vendita sarebbe dovuta avvenire al prezzo di mercato dell'immobile), visto che con la procura a vendere conferiva i poteri a vendere Persona_1
5 un immobile, di sua proprietà, per cui si era impegnata a restituire al il prestito di euro CP_2
72.000,00. Visto il contesto ed i tempi di sottoscrizione dei due atti negoziali, si ritiene che procura e vendere e riconoscimento di debito debbano essere interpretati come collegati l'uno all'altro.
Alla luce di tutto quanto sopra, non sussistono i presupposti di invalidità del contratto di vendita stipulato da con sé stesso e, in conseguenza, la domanda di annullamento va respinta, così come CP_2
la conseguente generica, e comunque non provata, domanda di risarcimento del danno per euro
10.000.
In ragione del rigetto della domanda di annullamento del contratto, va respinta anche la domanda dell'attrice di ottenere da il pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile. CP_2
2. Sulla domanda subordinata di condanna di al pagamento del valore dell'immobile CP_2
venduto a sé stesso.
Parte attrice ha chiesto, in via subordinata, condannarsi al pagamento della somma di euro CP_2
125.540,00, pari al valore dell'immobile che egli, in modo del tutto pregiudizievole, avrebbe alienato a sé stesso al minore importo di euro 14.000, somma quest'ultima, a dire di parte attrice, mai versata alla rappresentata.
La quantificazione offerta da parte attrice è infondata.
Infatti, il CTU ha stimato il valore dell'immobile, all'attualità, in euro 53.800 e, al momento della vendita da a sé stesso, in (media) 61.400 euro. CP_2
Atteso che avrebbe dovuto restituire a la somma di euro 72.000 e visto che Persona_1 CP_2
l'immobile acquistato da con la vendita a sé stesso all'epoca (18/9/2019) valeva euro 61.400, CP_2
consegue che la vendita è avvenuta non lontano dal prezzo di mercato e per un valore quasi pari al debito restitutorio per mutuo.
Circa il pagamento del prezzo derivante dalla vendita, pari a euro 14.000, si rileva quanto segue.
Nell'atto pubblico di vendita, dichiarava (sia in proprio che in veste di procuratore di CP_2 _1
) che il prezzo di euro 14.000 era già stato incassato, in particolare euro 12.350,00 in data
[...]
23/9/2010 ed euro 2.000 in data 3/10/2010: cioè ben nove anni prima.
Di tale pagamento, essendo avvenuto in contanti, non vi è alcuna prova e la circostanza che la dichiarazione di sia avvenuta essenzialmente a sé stesso non costituisce alcun elemento di CP_2
prova di tale pagamento;
né vi sono gli estremi per una prova testimoniale al riguardo, essendo genericamente dedotte le circostanze di fatto il in cui il pagamento sarebbe avvenuto alla presenza di terzi ( ). Persona_5
Il fatto che il pagamento in contanti sarebbe avvenuto ad ottobre 2010, e quindi sei mesi dopo l'acquisto dell'immobile per cui è causa da parte di (lo si ricorda, il 14/4/2010), rende Persona_1
6 ancora più inverosimile la tesi secondo cui il predetto pagamento (euro 14.000) sia stato dichiarato, anni dopo, come avvenuto a titolo di saldo prezzo dell'immobile di via Scappino 61, visto che in quel momento era ad essere proprietaria dell'immobile e ad avere ancora un obbligo Persona_1
restitutorio di euro 72.000 verso CP_2
Pertanto,
- o detto importo corrispondeva ad un altro prestito fatto da a non ancora CP_2 Persona_1
restituito, prestito diverso da quello che aveva riguardato la casa di via Scappino, e di cui però non vi è alcuna prova: interpretazione, quindi, non accoglibile;
- oppure quella del era una dichiarazione volta, essenzialmente, a dare per estinto il CP_2
debito restitutorio di , in essere dal 2010, andando negli effetti a compensare la Persona_1
differenza tra il valore del bene venduto a sé stesso e il debito restitutorio residuo di _1
.
[...]
Questa seconda interpretazione è quella che, qui, viene accolta, perché verosimile e munita di riscontri in fatto alla luce del tenore complessivo delle motivazioni sopra esplicitate.
Consegue da quanto sopra che nulla è dovuto da parte attrice in riassunzione verso a CP_2 titolo di saldo del mutuo, ritenuto detto debito estinto per effetto della vendita dell'immobile da CP_2
a sé stesso. Irrilevante, in tale contesto, è l'eccezione di prescrizione del debito restitutorio fatta valere da parte convenuta, dovendosi comunque considerare che, secondo l'atto di riconoscimento di debito, la prescrizione sarebbe decorsa dopo un anno dalla richiesta scritta di pagamento svolta dal mutuatario, richiesta avvenuta nel 2022.
In definitiva, sia le domande di parte attrice che le domande di parte convenuta devono essere rigettate.
La causa è matura per la decisione allo stato degli atti e dell'istruttoria espletata, irrilevanti e inammissibili le istanze di prova come reiterate dalle parti.
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Stante il rigetto di tutte le domande delle parti, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Valutato il disposto dell'art. 92 c. 1 c.p.c., le spese di CTU grafologica sono poste interamente in capo a parte attrice, indipendentemente dalla valutazione della soccombenza reciproca, avendo detta parte dato causa all'accertamento peritale a mezzo (infondata) eccezione di disconoscimento.
Sussistono, peraltro, evidenti profili di mala fede nel disconoscimento della firma, che è risultata essere con certezza riconducibile a , oltre che nel fatto che i compensi del CTU, come Persona_1
liquidati provvisoriamente a carico solidale delle parti, siano stati per intero pagati da parte convenuta e non da parte attrice in riassunzione, che pure ha insistito nell'eccezione.
7 Le spese di CTU avente ad oggetto la stima dell'immobile, invece, seguono il regime della soccombenza reciproca e, quindi, sono poste in pari misura in capo ad entrambe le parti.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- rigetta le domande di parte convenuta;
- pone le spese di CTU grafologica, come liquidate in data 27/5/2024, definitivamente in capo a parte attrice in riassunzione;
- compensa per il resto, integralmente, le spese di lite;
- pone le spese di CTU inerente alla stima dell'immobile di Via Scappino, come liquidate in data 21/11/2024, in pari misura in capo ad entrambe le parti.
Vercelli, 6 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
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