TRIB
Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2912/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2912 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
promossa da
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. , (C.F. ), Pt_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6 CP_1
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._7 Parte_7 C.F._8 Parte_8
, a mezzo del proprio amministratore di sostegno (C.F.
[...] Controparte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._9 Parte_9 C.F._10 Parte_10
) e (C.F. ), tutti rappresentati e difesi, C.F._11 Parte_11 C.F._12 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Emanuele Belardi, Eugenio Longo e Gianluca
Luongo attori contro
Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore pro tempore in Italia, per il tramite del con sede in Roma, Piazzale Controparte_3 della Farnesina n. 1 convenuta (contumace)
e con l'intervento di
(c.f. ), in persona del Presidente del Consiglio Controparte_4 P.IVA_1 pro tempore, e (c.f. ), in persona del Ministro Controparte_5 P.IVA_2 pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze intervenuti conclusioni:
Per gli attori: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa: - accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i danni arrecati in occasione dei fatti descritti in narrativa in merito all'eccidio avvenuto in Civitella Val di Chiana ed in località Vallucciole, - per l'effetto, condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale responsabile civile per i danni arrecati agli attori dall'esercito tedesco per i
1 R.G. n. 2912/2022
fatti sopra descritti relativi ai due eccidi, al pagamento nella misura indicata in narrativa così come richiesto per ciascuno degli attori, salvo le diverse somme maggiori o minori che risulteranno di Giustizia, anche in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Per la e il : Controparte_4 Controparte_5
“Piaccia all'On. Tribunale di Arezzo, disattesa ogni contraria istanza, in rito, dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale Civile di Firenze e/o del Tribunale di Roma, territorialmente competenti ai sensi dell'art. 25 c.p.c.; nel merito, in via preliminare, dichiarare l'estromissione dal giudizio della Repubblica Federale Tedesca, ed in ogni caso il suo difetto di legittimazione passiva;
in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_12 Parte_7 Parte_8
, a mezzo del proprio amministratore di sostegno ,
[...] Controparte_2 Parte_9 [...]
e hanno convenuto in giudizio la Repubblica Federale di Germania Pt_10 Parte_11 allegando che:
i. nel 1944, i soldati tedeschi, giunti nella provincia di Arezzo, portarono a compimento una serie di eccidi, tra i quali quello di Civitella Val di Chiana del 29 giugno 1944 e quello di Vallucciole dell'11 aprile 1944, nell'ambito dei quali persero la vita oltre 200 persone. Le specifiche modalità di attuazione di tali eccidi, con puntuale indicazione dei suoi fautori, dettagliatamente descritte, quanto all'eccidio di Civitella Val di Chiana, nella sentenza del Tribunale Militare di La Spezia n.
49 del 10/10/2006 e, quanto all'eccidio di Vallucciole, nella sentenza del Tribunale Militare di
Verona n. 43 del 04/10/2011;
ii. le stragi compiute sono da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità secondo l'ordinamento nazionale e internazionale;
iii. in conseguenza di tali fatti, gli attori hanno subito i seguenti ingenti danni non patrimoniali, sia iure proprio che iure hereditatis, dei quali viene chiesto il risarcimento nel presente giudizio.
Su tali premesse, gli attori hanno chiesto, previo accertamento della responsabilità della
Repubblica Federale di Germania per i danni arrecati in occasione dei fatti descritti in narrativa in merito all'eccidio avvenuto in Civitella Val di Chiana ed in località Vallucciole, condannare la
Repubblica Federale di Germania, quale responsabile civile per i danni arrecati agli attori dall'esercito tedesco per i fatti sopra descritti relativi ai due eccidi, al pagamento nella misura indicata in narrativa così come richiesto per ciascuno degli attori, salvo le diverse somme maggiori o minori risultanti di giustizia, anche in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. La Repubblica Federale di Germania non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
3. Ai sensi del d.m. n. 36/2022, gli attori hanno provveduto a notificare l'atto introduttivo del giudizio anche presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, per mezzo della quale sono
2 R.G. n. 2912/2022
intervenuti nel presente giudizio la ed il Controparte_4 [...]
, i quali hanno contestato le domande avversarie, eccependo: Controparte_5
i. l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Firenze o di Roma, sede del foro erariale;
ii. il difetto di legittimazione ad agire, attesa l'assenza di prova della qualità di eredi degli odierni attori e dell'avvenuta accettazione dell'eredità;
iii. il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca dal momento che il d.l.
36/2022, nell'istituire il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich presso il
, avrebbe realizzato una successione a titolo particolare nei Controparte_5 rapporti giuridici controversi con la conseguenza che l'amministrazione statale avrebbe acquisito la posizione processuale di parte esclusiva;
iv. la prescrizione dell'azione risarcitoria;
v. l'infondatezza della domanda risarcitoria iure proprio proposta nonché di quella iure hereditatis avanzata;
vi. la mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per giungere alla quantificazione dei danni.
4. La causa è stata istruita su base documentale e trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate e con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche.
****
5. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo, sollevata dall'Avvocatura dello Stato in favore della ritenuta competenza del Tribunale di Firenze e/o di Roma.
6. Al fine di meglio esaminare l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa erariale, appare opportuno ripercorrere brevemente il percorso giurisprudenziale e normativo che ha portato all'emanazione dell'art. 43 del d.l. 36/2022, posto dagli attori a fondamento delle domande spiegate nel presente giudizio.
All'esito della nota pronuncia RR (Cass. sez. un. n. 5044/2004), la sentenza della Corte
Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012 ha affermato che “la Repubblica Italiana ha violato il suo obbligo di rispettare l'immunità di cui la Repubblica Federale di Germania gode ai sensi del diritto internazionale, consentendo che fossero promosse contro di essa cause civili sulla base di violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 e il 1945”; la stessa Corte ha affermato che “la Repubblica italiana deve attivarsi, mediante l'adozione di una legislazione appropriata, o ricorrendo ad altri metodi a sua scelta, affinché le decisioni dei suoi tribunali e quelle di altre autorità giudiziarie che violano l'immunità di cui la Repubblica federale di Germania gode in base al diritto internazionale, cessino di avere effetto”.
A seguito di tale pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che avrebbero dato attuazione alla sentenza della Corte Internazionale: con la pronuncia n.
238/2014, i Giudici di Palazzo della Consulta hanno, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle
Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre
3 R.G. n. 2912/2022
2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a
San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle
Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Pur dovendosi considerare inalterato l'impegno dello Stato Italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, la Corte costituzionale ha ribadito come i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un limite all'ingresso delle norme internazionali nell'ordinamento interno, affermando come in ipotesi di richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali derivanti da crimini di guerra, non poteva riconoscersi alcuna immunità in capo allo Stato Estero e che, pertanto, andava riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano su siffatte domande.
Tale impostazione è stata, altresì, confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno ancora ribadito come a fronte di crimini di guerra non possa trovare spazio l'immunità dello Stato straniero, con conseguente sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano (cfr. Cass. sez. un., 20442/2020).
A fronte di tale assetto giurisprudenziale, si sono susseguite attività esecutive su beni presenti sul territorio italiano di proprietà della Germania, la quale ha proposto nuovo ricorso presso la Corte
Internazionale di Giustizia per lamentare l'inottemperanza dell'Italia alla precedente pronuncia del 3 febbraio 2012 e la violazione del principio dell'immunità giurisdizionale dello stato estero.
È, quindi, intervenuto il legislatore con l'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, istituendo, presso il Ministero conomia CP_5 CP_5
Finanze, il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Tale intervento mira a dare «continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263», ossia all'Accordo di Bonn del 1961. Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, co. 4, lett.
b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963, recante norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della
Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96, alla legge n. 791 del 1980 e alla legge n. 94 del 1994.
4 R.G. n. 2912/2022
Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico – con una norma virtuosa, anche se onerosa – del «ristoro» dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani (Corte cost.
n. 159/2023).
Il titolo per l'accesso al Fondo è costituito da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 (co. 2).
Il successivo comma 3, oltre a statuire l'estinzione delle procedure esecutive già iniziate sulla base di titoli preesistenti, prevede, in deroga alla previsione di cui all'art. 282 c.p.c., che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel corso del secondo conflitto mondiale acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito.
Il comma 5 prevede come il pagamento effettuato con la procedura prevista dal comma 4 (la cui disciplina è demandata a decreto del Ministro dell'Economia in concerto con il Ministro degli
Affari Esteri, emanato in data 28 giugno 2023) estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti sopra richiamati.
Il comma 6 introduce un termine decadenziale per l'introduzione dei giudizi in questione, prevedendo la rilevabilità d'ufficio della medesima e dispone che gli atti introduttivi di tali giudizi siano notificati presso gli uffici dell'Avvocatura di Stato (secondo l'art. 144 c.p.c.); in caso di omissione di tale notifica, il legislatore ha previsto che il giudice assegni un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente, con ciò ammettendo che il
[...]
rivesta qualità di parte necessaria del giudizio. Controparte_5
Le ragioni appena illustrate consentono di escludere che tale partecipazione al giudizio possa ridursi a mera litis denuntiatio.
7. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, deve ritenersi fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa erariale.
Ed invero, ai sensi dell'art. 25, primo periodo, c.p.c., la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo preventivo delle parti (art. 28 c.p.c.) né per adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, co. 2, c.p.c.) e il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio dal giudice (art. 38, co. 3, c.p.c.).
La competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c.., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della
5 R.G. n. 2912/2022
stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norma, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (cfr. Cass. 03/09/2004, n. 17880; Cass. 26/11/2020, n. 26883).
Nelle controversie in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato, il distretto in cui si trova il giudice competente si stabilisce con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione o deve eseguirsi l'adempimento oppure ancora in cui si trova la cosa oggetto della domanda (art. 25, secondo periodo, c.p.c.).
In siffatte cause, quando l'obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito si realizza poi una concorrenza alternativa tra criteri di radicamento: l'individuazione del giudice competente ratione loci può infatti avvenire in base al forum delicti (luogo di commissione dell'illecito) o, in via alternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deve effettuarsi la prestazione).
Circa questo secondo criterio, tuttavia, il luogo di adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni si determina non già alla stregua della regola dettata, in via generale, dall'art. 1182 c.c., bensì facendo applicazione delle norme di contabilità pubblica, le quali
(segnatamente: l'art. 54 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; gli artt. 278, lett. d, 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) fanno riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, cioè la sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato (cfr. Cass. 02/08/2024, n. 21817; sulle obbligazioni da fatto illecito: Cass. 17/09/2015, n. 18287; Cass. 04/10/2004, n. 19808).
Nel caso di specie, sia in relazione al locus commissi delicti (Arezzo), sia in relazione al forum destinatae solutionis (Arezzo), il distretto di riferimento, sede dell'Avvocatura di Stato ai sensi del richiamato art. 25 c.p.c., risulta essere quello di Firenze.
Va quindi affermata la competenza del Tribunale di Firenze a conoscere la controversia in oggetto, davanti al quale le parti potranno riassumere il processo ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Il presente provvedimento è reso nella forma dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 279, co. 1, c.p.c., come novellato dall'art. 46, co. 9 lett. a), l. 18 giugno 2009 n. 69.
8. Considerando che le questioni esaminate sono oggetto di contrasti interpretativi e che non si è entrati nel merito della controversia, si giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Arezzo, in favore del Tribunale di Firenze;
b) assegna per la riassunzione della controversia innanzi al Tribunale dichiarato competente termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimento;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Arezzo, in data 11 aprile 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2912 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
promossa da
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ), (C.F. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. , (C.F. ), Pt_5 C.F._5 Parte_6 C.F._6 CP_1
(C.F. ), (C.F. ,
[...] C.F._7 Parte_7 C.F._8 Parte_8
, a mezzo del proprio amministratore di sostegno (C.F.
[...] Controparte_2
), (C.F. ), (C.F. C.F._9 Parte_9 C.F._10 Parte_10
) e (C.F. ), tutti rappresentati e difesi, C.F._11 Parte_11 C.F._12 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Emanuele Belardi, Eugenio Longo e Gianluca
Luongo attori contro
Repubblica Federale di Germania, in persona dell'Ambasciatore pro tempore in Italia, per il tramite del con sede in Roma, Piazzale Controparte_3 della Farnesina n. 1 convenuta (contumace)
e con l'intervento di
(c.f. ), in persona del Presidente del Consiglio Controparte_4 P.IVA_1 pro tempore, e (c.f. ), in persona del Ministro Controparte_5 P.IVA_2 pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze intervenuti conclusioni:
Per gli attori: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa: - accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i danni arrecati in occasione dei fatti descritti in narrativa in merito all'eccidio avvenuto in Civitella Val di Chiana ed in località Vallucciole, - per l'effetto, condannare la Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale responsabile civile per i danni arrecati agli attori dall'esercito tedesco per i
1 R.G. n. 2912/2022
fatti sopra descritti relativi ai due eccidi, al pagamento nella misura indicata in narrativa così come richiesto per ciascuno degli attori, salvo le diverse somme maggiori o minori che risulteranno di Giustizia, anche in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Per la e il : Controparte_4 Controparte_5
“Piaccia all'On. Tribunale di Arezzo, disattesa ogni contraria istanza, in rito, dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale Civile di Firenze e/o del Tribunale di Roma, territorialmente competenti ai sensi dell'art. 25 c.p.c.; nel merito, in via preliminare, dichiarare l'estromissione dal giudizio della Repubblica Federale Tedesca, ed in ogni caso il suo difetto di legittimazione passiva;
in ogni caso, rigettare ogni avversa domanda perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_12 Parte_7 Parte_8
, a mezzo del proprio amministratore di sostegno ,
[...] Controparte_2 Parte_9 [...]
e hanno convenuto in giudizio la Repubblica Federale di Germania Pt_10 Parte_11 allegando che:
i. nel 1944, i soldati tedeschi, giunti nella provincia di Arezzo, portarono a compimento una serie di eccidi, tra i quali quello di Civitella Val di Chiana del 29 giugno 1944 e quello di Vallucciole dell'11 aprile 1944, nell'ambito dei quali persero la vita oltre 200 persone. Le specifiche modalità di attuazione di tali eccidi, con puntuale indicazione dei suoi fautori, dettagliatamente descritte, quanto all'eccidio di Civitella Val di Chiana, nella sentenza del Tribunale Militare di La Spezia n.
49 del 10/10/2006 e, quanto all'eccidio di Vallucciole, nella sentenza del Tribunale Militare di
Verona n. 43 del 04/10/2011;
ii. le stragi compiute sono da considerarsi crimini di guerra e contro l'umanità secondo l'ordinamento nazionale e internazionale;
iii. in conseguenza di tali fatti, gli attori hanno subito i seguenti ingenti danni non patrimoniali, sia iure proprio che iure hereditatis, dei quali viene chiesto il risarcimento nel presente giudizio.
Su tali premesse, gli attori hanno chiesto, previo accertamento della responsabilità della
Repubblica Federale di Germania per i danni arrecati in occasione dei fatti descritti in narrativa in merito all'eccidio avvenuto in Civitella Val di Chiana ed in località Vallucciole, condannare la
Repubblica Federale di Germania, quale responsabile civile per i danni arrecati agli attori dall'esercito tedesco per i fatti sopra descritti relativi ai due eccidi, al pagamento nella misura indicata in narrativa così come richiesto per ciascuno degli attori, salvo le diverse somme maggiori o minori risultanti di giustizia, anche in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. La Repubblica Federale di Germania non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
3. Ai sensi del d.m. n. 36/2022, gli attori hanno provveduto a notificare l'atto introduttivo del giudizio anche presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, per mezzo della quale sono
2 R.G. n. 2912/2022
intervenuti nel presente giudizio la ed il Controparte_4 [...]
, i quali hanno contestato le domande avversarie, eccependo: Controparte_5
i. l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Firenze o di Roma, sede del foro erariale;
ii. il difetto di legittimazione ad agire, attesa l'assenza di prova della qualità di eredi degli odierni attori e dell'avvenuta accettazione dell'eredità;
iii. il difetto di legittimazione passiva della Repubblica Federale Tedesca dal momento che il d.l.
36/2022, nell'istituire il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo Reich presso il
, avrebbe realizzato una successione a titolo particolare nei Controparte_5 rapporti giuridici controversi con la conseguenza che l'amministrazione statale avrebbe acquisito la posizione processuale di parte esclusiva;
iv. la prescrizione dell'azione risarcitoria;
v. l'infondatezza della domanda risarcitoria iure proprio proposta nonché di quella iure hereditatis avanzata;
vi. la mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati per giungere alla quantificazione dei danni.
4. La causa è stata istruita su base documentale e trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti sopra riportate e con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche.
****
5. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo, sollevata dall'Avvocatura dello Stato in favore della ritenuta competenza del Tribunale di Firenze e/o di Roma.
6. Al fine di meglio esaminare l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa erariale, appare opportuno ripercorrere brevemente il percorso giurisprudenziale e normativo che ha portato all'emanazione dell'art. 43 del d.l. 36/2022, posto dagli attori a fondamento delle domande spiegate nel presente giudizio.
All'esito della nota pronuncia RR (Cass. sez. un. n. 5044/2004), la sentenza della Corte
Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012 ha affermato che “la Repubblica Italiana ha violato il suo obbligo di rispettare l'immunità di cui la Repubblica Federale di Germania gode ai sensi del diritto internazionale, consentendo che fossero promosse contro di essa cause civili sulla base di violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 e il 1945”; la stessa Corte ha affermato che “la Repubblica italiana deve attivarsi, mediante l'adozione di una legislazione appropriata, o ricorrendo ad altri metodi a sua scelta, affinché le decisioni dei suoi tribunali e quelle di altre autorità giudiziarie che violano l'immunità di cui la Repubblica federale di Germania gode in base al diritto internazionale, cessino di avere effetto”.
A seguito di tale pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che avrebbero dato attuazione alla sentenza della Corte Internazionale: con la pronuncia n.
238/2014, i Giudici di Palazzo della Consulta hanno, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle
Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre
3 R.G. n. 2912/2022
2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a
San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle
Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
Pur dovendosi considerare inalterato l'impegno dello Stato Italiano al rispetto di tutti gli obblighi internazionali derivanti dall'adesione alla Carta delle Nazioni Unite, la Corte costituzionale ha ribadito come i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un limite all'ingresso delle norme internazionali nell'ordinamento interno, affermando come in ipotesi di richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali derivanti da crimini di guerra, non poteva riconoscersi alcuna immunità in capo allo Stato Estero e che, pertanto, andava riconosciuta la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano su siffatte domande.
Tale impostazione è stata, altresì, confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno ancora ribadito come a fronte di crimini di guerra non possa trovare spazio l'immunità dello Stato straniero, con conseguente sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano (cfr. Cass. sez. un., 20442/2020).
A fronte di tale assetto giurisprudenziale, si sono susseguite attività esecutive su beni presenti sul territorio italiano di proprietà della Germania, la quale ha proposto nuovo ricorso presso la Corte
Internazionale di Giustizia per lamentare l'inottemperanza dell'Italia alla precedente pronuncia del 3 febbraio 2012 e la violazione del principio dell'immunità giurisdizionale dello stato estero.
È, quindi, intervenuto il legislatore con l'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, istituendo, presso il Ministero conomia CP_5 CP_5
Finanze, il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Tale intervento mira a dare «continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di
Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263», ossia all'Accordo di Bonn del 1961. Ciò emerge anche dalla prescrizione, contenuta nell'art. 43, co. 4, lett.
b), secondo cui dal danno risarcibile, recato dalla sentenza di condanna, vanno detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi del d.P.R. n. 2043 del 1963, recante norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della
Repubblica federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste. La detrazione è poi prescritta anche con riferimento a somme percepite per i benefici di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 96, alla legge n. 791 del 1980 e alla legge n. 94 del 1994.
4 R.G. n. 2912/2022
Proprio in continuità con tale Accordo, lo Stato si fa carico – con una norma virtuosa, anche se onerosa – del «ristoro» dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra, compiuti, dalle forze armate del Terzo Reich, sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani (Corte cost.
n. 159/2023).
Il titolo per l'accesso al Fondo è costituito da sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni da crimini di guerra, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del d.l. n. 36 del 2022, come convertito, ovvero entro il termine da ultimo prorogato al 28 giugno 2023, dall'art. 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 (co. 2).
Il successivo comma 3, oltre a statuire l'estinzione delle procedure esecutive già iniziate sulla base di titoli preesistenti, prevede, in deroga alla previsione di cui all'art. 282 c.p.c., che le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel corso del secondo conflitto mondiale acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito.
Il comma 5 prevede come il pagamento effettuato con la procedura prevista dal comma 4 (la cui disciplina è demandata a decreto del Ministro dell'Economia in concerto con il Ministro degli
Affari Esteri, emanato in data 28 giugno 2023) estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti sopra richiamati.
Il comma 6 introduce un termine decadenziale per l'introduzione dei giudizi in questione, prevedendo la rilevabilità d'ufficio della medesima e dispone che gli atti introduttivi di tali giudizi siano notificati presso gli uffici dell'Avvocatura di Stato (secondo l'art. 144 c.p.c.); in caso di omissione di tale notifica, il legislatore ha previsto che il giudice assegni un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente, con ciò ammettendo che il
[...]
rivesta qualità di parte necessaria del giudizio. Controparte_5
Le ragioni appena illustrate consentono di escludere che tale partecipazione al giudizio possa ridursi a mera litis denuntiatio.
7. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, deve ritenersi fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa erariale.
Ed invero, ai sensi dell'art. 25, primo periodo, c.p.c., la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo preventivo delle parti (art. 28 c.p.c.) né per adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, co. 2, c.p.c.) e il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio dal giudice (art. 38, co. 3, c.p.c.).
La competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 c.p.c.., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della
5 R.G. n. 2912/2022
stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norma, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (cfr. Cass. 03/09/2004, n. 17880; Cass. 26/11/2020, n. 26883).
Nelle controversie in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato, il distretto in cui si trova il giudice competente si stabilisce con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione o deve eseguirsi l'adempimento oppure ancora in cui si trova la cosa oggetto della domanda (art. 25, secondo periodo, c.p.c.).
In siffatte cause, quando l'obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito si realizza poi una concorrenza alternativa tra criteri di radicamento: l'individuazione del giudice competente ratione loci può infatti avvenire in base al forum delicti (luogo di commissione dell'illecito) o, in via alternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deve effettuarsi la prestazione).
Circa questo secondo criterio, tuttavia, il luogo di adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni si determina non già alla stregua della regola dettata, in via generale, dall'art. 1182 c.c., bensì facendo applicazione delle norme di contabilità pubblica, le quali
(segnatamente: l'art. 54 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; gli artt. 278, lett. d, 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) fanno riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, cioè la sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato (cfr. Cass. 02/08/2024, n. 21817; sulle obbligazioni da fatto illecito: Cass. 17/09/2015, n. 18287; Cass. 04/10/2004, n. 19808).
Nel caso di specie, sia in relazione al locus commissi delicti (Arezzo), sia in relazione al forum destinatae solutionis (Arezzo), il distretto di riferimento, sede dell'Avvocatura di Stato ai sensi del richiamato art. 25 c.p.c., risulta essere quello di Firenze.
Va quindi affermata la competenza del Tribunale di Firenze a conoscere la controversia in oggetto, davanti al quale le parti potranno riassumere il processo ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Il presente provvedimento è reso nella forma dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 279, co. 1, c.p.c., come novellato dall'art. 46, co. 9 lett. a), l. 18 giugno 2009 n. 69.
8. Considerando che le questioni esaminate sono oggetto di contrasti interpretativi e che non si è entrati nel merito della controversia, si giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
a) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Arezzo, in favore del Tribunale di Firenze;
b) assegna per la riassunzione della controversia innanzi al Tribunale dichiarato competente termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente provvedimento;
c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Arezzo, in data 11 aprile 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
6