Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 8.4.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 8442/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
LU CE, n. il 22/01/1973 in CATANIA, c.f. parte C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. RAPISARDA ANTONIO;
Ricorrente
CONTRO
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. , in persona P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della
Repubblica n. 26 - Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di
CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso:
LU NZ, nato a [...] il [...], è affetto da: “Obesità severa in soggetto affetto da OSAS di grado severo con necessità di un respiratore Bi-Level e marcata sintomatologia algo-disfunzionale alla colonna vertebrale per spondiloartrosi e discopatie multiple, alle anche, alle ginocchia e ai piedi per artrosi;
esiti di asportazione totale della tiroide per carcinoma in terapia sostitutiva con eutirox in assenza di lesioni ripetitive”. Per tale quadro clinico-disfunzionale, il periziando presenta complessivamente la riduzione permanente della sua capacità lavorativa nella misura del 100% a far data dal 18 ottobre 2023, epoca in cui il periziando presentava domanda di aggravamento alla competente Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile. Inoltre, il complesso patologico di cui trattasi, rende il soggetto NON sufficientemente autonomo nello svolgimento degli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua per lo svolgimento degli stessi, ciò a far data da giugno 2024. In visione di una evoluzione “in melius” ( si potrebbe verificare, anche
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla percezione della pensione di invalidità, in quanto soggetto invalido civile nella misura del 100%, nonché riconoscere i benefici handicap grave ex art. 3 comma 3, della L. 104/1992, con diritto alla percezione dell'assegno di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda presentata all'Istituto, avvenuta in data 18.10.2023; - Per effetto condannare l'I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentate pro tempore, a corrispondere, in favore del ricorrente,
l'assegno di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento, sin dalla data della presentazione della domanda od in subordine da quella, diversa, che sarà accertata dall'adito Tribunale. - Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi: ovvero condannare l'INPS, alle spese di giustizia, oltre che del presente procedimento, anche per le spese e compensi del precedente procedimento rubricato al R.G. 3855/2024”.
Costituitosi in giudizio, l'INPS ha rilevato l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il Consulente nominato nella presente fase di opposizione, nella relazione depositata in atti, ha così concluso: “il ricorrente Sig. NZ LU, nato a [...] il [...], è affetto da: “Grave deficit statico-dinamico in soggetto con obesità patologica (BMI stimato > 70 Kg/mq) e alterata tolleranza ai carboidrati. Ipotiroidismo post-chirurgico per tiroidectomia totale da carcinoma capillifero della tiroide, in trattamento con levo-
Tiroxina. Insufficienza respiratoria con OSAS complessa, di grado severo, in terapia con
CPAP”; Per le suddette infermità, in armonia con il quesito posto dall'Ill.mo Giudice Dr.
M.A. Pennisi della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, ritengo che il sunnominato debba essere valutato INVALIDO con TOTALE e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88) dalla data della domanda amministrativa del
18/10/2023. Le sue condizioni di salute, dunque, soddisfano il requisito sanitario richiesto dalla legge per l'indennità di accompagnamento a partire dall'epoca dianzi indicata. Per valutare l'evoluzione o la conferma dello stato inabilitante rilevato si propone revisione a distanza di 4 anni dalla data della domanda amministrativa
(ottobre 2027)”.
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem, costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili, risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
2 Pertanto, alla luce dell'istruttoria espletata, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario richiesto ai fini della provvidenza invocata dalla parte ricorrente, con la conseguenza che l'opposizione va accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell'INPS.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dal
18.10.2023; condanna l'INPS al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di entrambe le fasi del giudizio, che liquida nella misura complessiva di € 3.862,50 (di cui € 1.168,50 per l'ATP ed € 2.694,00 per l'opposizione ad ATP), con distrazione in favore del difensore del ricorrente, che si dichiara antistatario;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separati decreti, nei rapporti tra le parti, a carico dell'INPS.
Catania, 08/04/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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