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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 12/06/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2189/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2189 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022; promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, Parte_1
nel presente giudizio, dall'avv. Gabriella Gamberale;
(parte attrice- creditrice opposta)
contro
:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, nel presente Controparte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Simone Forte;
(parte convenuta- debitore opponente) nonché nei confronti di:
• in atti generalizzata); Controparte_2
• in atti generalizzata) Controparte_3
(litisconsorti necessari- terzi pignorati)
Oggetto: riassunzione della fase di merito di un'opposizione esecutiva;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Parte_2
riassunto la fase di merito dell'opposizione proposta da avverso l'esecuzione Controparte_1 presso terzi iscritta al R.G.E.M. n. 501/2022, opposizione conclusasi, quanto alla fase sommaria dinanzi al G.E., con la sospensione cautelare dell'esecuzione stessa, stante la ritenuta fondatezza, da parte del G.E., del fumus boni iuris relativamente al primo motivo di opposizione.
L'odierno opponente, in particolare, aveva dedotto, quali motivi di opposizione:
1. l'inesistenza giuridica della notificazione degli atti di pignoramento e degli atti prodromici
(intimazioni di pagamento), in quanto provenienti da indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi;
2. l'illegittimità dell'esecuzione, stante la sospensione ex lege prevista dalla legge n. 228/2012
a seguito di presentazione dell'apposita istanza;
3. la nullità dell'atto di pignoramento, stante l'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
L'odierna amministrazione attrice, creditrice opposta, nel riassumere la fase di merito, ha contestato espressamente i primi due motivi di opposizione proposti dall'odierno opponente, chiedendo, quindi,
l'integrale rigetto dell'opposizione stessa.
Si è costituito, nel presente giudizio, il debitore opponente:
• eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della riassunzione del giudizio di opposizione ad opera della creditrice opposta, in quanto promossa:
o in assenza di valida procura ad litem, stante l'obbligo di
[...]
di avvalersi del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura Parte_2
dello Stato;
o in assenza, in ogni caso, di valida legittimazione ad processum, stante il difetto di prova circa la legittimazione del funzionario incaricato ad attribuire la rappresentanza dell'ente ad un avvocato del libero foro;
• riproponendo, quanto ai motivi di opposizione, solo il motivo di opposizione avente ad oggetto l'inesistenza giuridica della notificazione degli atti di pignoramento e degli atti prodromici (intimazioni di pagamento), in quanto provenienti da indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi.
Il debitore opponente ha, quindi, concluso chiedendo, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità della riassunzione della fase di merito e, nel merito dell'opposizione proposta, di accertare l'insussistenza del diritto del creditore opposto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti per il motivo riproposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni mediante note scritte, la stessa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20 novembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi. ***
L'opposizione non è fondata e, pertanto, non può essere accolta.
Preliminarmente, deve essere qualificata l'opposizione proposta quale opposizione successiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto ciascuno dei tre motivi di opposizione originariamente proposti dal debitore opponente ha ad oggetto l'accertamento in ordine alla sussistenza o meno del diritto del creditore opposto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierno opponente.
Si osserva, infatti, quanto al primo motivo, che, qualora venga dedotto (come nel caso di specie) un asserito vizio della notificazione talmente grave da dare luogo alla radicale inesistenza (e non alla mera nullità) della notificazione stessa, il rimedio è, appunto, quello dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e non quello dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.).
Si osserva, inoltre, che costituiscono, del pari, motivi di opposizione successiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. i restanti motivi di opposizione originariamente proposti dal debitore opponente, in quanto volti, il motivo n. 2, ad accertare l'asserita insussistenza del diritto del creditore opposto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierno opponente stante la sospensione ex lege dell'esecuzione ai sensi della legge n. 228/2012 e, il motivo n. 3, ad accertare l'asserita insussistenza del diritto del creditore opposto di procedere a esecuzione forzata anche relativamente al pagamento degli interessi.
Ciò premesso in punto di qualificazione, deve ora, del pari preliminarmente, essere rigettata l'eccezione, formulata dall'odierno opponente, di inammissibilità della riassunzione per asserita carenza in capo all'odierna parte opposta, attrice in riassunzione, della legittimazione ad processum
e per l'insussistenza di valida procura ad litem in quanto conferita ad un avvocato del libero foro, anziché all'Avvocatura dello Stato.
Si osserva, infatti, con riguardo a tale ultimo profilo, che l'art. 1, co. 8, del D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, istitutivo dell'ente pubblico economico denominato “ Pt_2
”, ha previsto che “l'ente è autorizzato ad avvalersi del Parte_2
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611/1933”.
A chiarire l'esatta portata di tale norma, sulla quale era inizialmente insorto un contrasto interpretativo, è intervenuto, poi, lo stesso legislatore con il D.L. n. 34/2019, convertito in legge n.
58/2019, il cui art. 4-novies detta una norma di interpretazione autentica, che chiarisce che l'art. 1, co. 8, del D.L. n. 193/2016 cit. “si interpreta nel senso che la disposizione dell'art. 43, co. 4, del R.D.
n. 1611/1933” (secondo cui “salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza”), “si applica esclusivamente nei casi in cui l , per la propria rappresentanza e difesa in Parte_2 giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa
Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.
A tacere del tenore letterale della disposizione, è pacifico che, con tale norma, il legislatore abbia sostanzialmente inteso chiarire che, al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l Parte_2
può avvalersi di proprio personale interno o di legali del libero foro, senza dovere adottare apposita motivata delibera sul punto.
In altri termini, la difesa di a parte dell'Avvocatura dello Stato ha carattere eccezionale, in CP_4
quanto la fonte primaria cui occorre fare riferimento, onde verificare la validità del mandato difensivo, è la convenzione.
Ne consegue che la disciplina di cui all'art. 43, co. 4, del R.D. n. 1611/1933 (che prevede la necessità di adottare un'apposita delibera motivata da sottoporre agli organi di vigilanza) opera, dunque, solo nel caso in cui nonostante la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra CP_4 quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di avvalersene.
Qualora, invece, come nel caso di specie, la materia non rientri tra quelle oggetto di convenzione, ben può stare in giudizio tramite propri funzionari nonché tramite avvocati del libero foro. CP_4
Ciò chiarito in ordine all'asserito difetto di procura ad litem, si osserva, inoltre, quanto all'asserito difetto di legittimazione ad processum, che tale doglianza è del tutto priva di pregio, atteso che, dalla documentazione versata in atti, si evince che la procura speciale conferita, con atto a rogito del Notaio di Roma (rep. n. 177893; racc. n. 11776), dal direttore di a Persona_1 CP_4 [...]
(ossia al funzionario che ha concretamente firmato la procura Controparte_5
alle liti conferita all'avvocato del libero foro, Gabriella Gamberale), comprende il potere, tra gli altri, di rappresentare l'ente in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria.
Ciò premesso in via preliminare, e venendo, quindi, al merito dell'opposizione proposta, si osserva quanto segue.
1.
Con il primo motivo di opposizione, l'odierno opponente ha eccepito l'inesistenza giuridica della notificazione degli atti di pignoramento e degli atti prodromici (intimazioni di pagamento), in quanto provenienti da indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi.
Il motivo è infondato.
Come chiarito dai più recenti arresti della Suprema corte, infatti, la notificazione effettuata da a mezzo PEC, avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non CP_4
risultante nei pubblici elenchi, non è nulla ogniqualvolta la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza, cioè, determinare, in concreto, alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art. 3-bis, co. 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati (così: Cass. civ. n. 6015/2023 e, più di recente, Cass. civ. n. 26682/2024).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'odierno opponente sia stato senz'altro in grado di svolgere compiutamente le proprie difese, dal momento che, come dallo stesso allegato, la PEC proveniva dall'indirizzo di posta elettronica t”, ossia Email_1 da un indirizzo PEC che, appartenendo, comunque, al dominio di .gov.it” Controparte_6
consentiva di evincere agevolmente, con l'utilizzo della normale diligenza, la provenienza degli atti notificati dall'odierno creditore opposto, con conseguente insussistenza di alcuna preclusione a che l'odierno opponente potesse svolgere compiutamente le proprie difese nel merito.
2.
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito l'illegittimità dell'esecuzione, stante la sospensione ex lege prevista dalla legge n. 228/2012.
Tale motivo, benché non riproposto dall'opponente nell'ambito dell'odierno giudizio di merito, deve, cionondimeno, essere analizzato, in quanto oggetto di domanda di accertamento negativo da parte del creditore opposto.
Il motivo è privo di pregio.
La sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 1, co. 537, della legge n. 228/2012, infatti, non è affatto automatica, ossia non conseguenze, semplicemente, alla presentazione, tout court, della dichiarazione da parte del debitore, essendo pur sempre necessario che si tratti di una dichiarazione effettuata ai sensi del successivo co. 538, ossia di un'istanza corredata della necessaria documentazione, mentre, nel caso di specie, è pacifico (in quanto incontestato) che l'istanza in questione veniva dichiarata irricevibile dall'amministrazione per carenza di documentazione, con l'invito a riproporla in maniera conforme alla norma citata, senza che, tuttavia, l'odierno opponente abbia allegato né documentato alcunché al riguardo.
3.
Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente, infine, aveva originariamente eccepito la nullità dell'atto di pignoramento, stante l'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Tale motivo di opposizione non è stato tuttavia riproposto, nell'ambito della presente fase di giudizio, né da parte del debitore opponente, né è stato oggetto di domanda di accertamento negativo da parte del creditore opposto, di talché lo stesso deve reputarsi, a tutti gli effetti, rinunciato.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deriva l'integrale rigetto dell'opposizione proposta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 260.001,00 a € 520.000,00, individuato avuto riguardo al credito per cui si procede), con riferimento a tutte le fasi, ad esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata, non essendo stata svolta, nell'ambito del presente giudizio, alcuna attività istruttoria in senso stretto e tenuto, altresì, conto del fatto che l'intero giudizio si è esaurito in sole tre udienze, di cui una sola in presenza, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le spese così liquidate devono, infine, essere distratte in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., stante l'espressa richiesta in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2189 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_1
• Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si Parte_2 liquidano in complessivi € 6.023,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, e oltre al contributo unificato), da distrarsi in favore dell'avv.
Gabriella Gamberale, antistatario;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 11/06/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2189 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022; promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, Parte_1
nel presente giudizio, dall'avv. Gabriella Gamberale;
(parte attrice- creditrice opposta)
contro
:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, nel presente Controparte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Simone Forte;
(parte convenuta- debitore opponente) nonché nei confronti di:
• in atti generalizzata); Controparte_2
• in atti generalizzata) Controparte_3
(litisconsorti necessari- terzi pignorati)
Oggetto: riassunzione della fase di merito di un'opposizione esecutiva;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha Parte_2
riassunto la fase di merito dell'opposizione proposta da avverso l'esecuzione Controparte_1 presso terzi iscritta al R.G.E.M. n. 501/2022, opposizione conclusasi, quanto alla fase sommaria dinanzi al G.E., con la sospensione cautelare dell'esecuzione stessa, stante la ritenuta fondatezza, da parte del G.E., del fumus boni iuris relativamente al primo motivo di opposizione.
L'odierno opponente, in particolare, aveva dedotto, quali motivi di opposizione:
1. l'inesistenza giuridica della notificazione degli atti di pignoramento e degli atti prodromici
(intimazioni di pagamento), in quanto provenienti da indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi;
2. l'illegittimità dell'esecuzione, stante la sospensione ex lege prevista dalla legge n. 228/2012
a seguito di presentazione dell'apposita istanza;
3. la nullità dell'atto di pignoramento, stante l'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
L'odierna amministrazione attrice, creditrice opposta, nel riassumere la fase di merito, ha contestato espressamente i primi due motivi di opposizione proposti dall'odierno opponente, chiedendo, quindi,
l'integrale rigetto dell'opposizione stessa.
Si è costituito, nel presente giudizio, il debitore opponente:
• eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della riassunzione del giudizio di opposizione ad opera della creditrice opposta, in quanto promossa:
o in assenza di valida procura ad litem, stante l'obbligo di
[...]
di avvalersi del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura Parte_2
dello Stato;
o in assenza, in ogni caso, di valida legittimazione ad processum, stante il difetto di prova circa la legittimazione del funzionario incaricato ad attribuire la rappresentanza dell'ente ad un avvocato del libero foro;
• riproponendo, quanto ai motivi di opposizione, solo il motivo di opposizione avente ad oggetto l'inesistenza giuridica della notificazione degli atti di pignoramento e degli atti prodromici (intimazioni di pagamento), in quanto provenienti da indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi.
Il debitore opponente ha, quindi, concluso chiedendo, preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità della riassunzione della fase di merito e, nel merito dell'opposizione proposta, di accertare l'insussistenza del diritto del creditore opposto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti per il motivo riproposto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni mediante note scritte, la stessa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 20 novembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi. ***
L'opposizione non è fondata e, pertanto, non può essere accolta.
Preliminarmente, deve essere qualificata l'opposizione proposta quale opposizione successiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto ciascuno dei tre motivi di opposizione originariamente proposti dal debitore opponente ha ad oggetto l'accertamento in ordine alla sussistenza o meno del diritto del creditore opposto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierno opponente.
Si osserva, infatti, quanto al primo motivo, che, qualora venga dedotto (come nel caso di specie) un asserito vizio della notificazione talmente grave da dare luogo alla radicale inesistenza (e non alla mera nullità) della notificazione stessa, il rimedio è, appunto, quello dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e non quello dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.).
Si osserva, inoltre, che costituiscono, del pari, motivi di opposizione successiva all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. i restanti motivi di opposizione originariamente proposti dal debitore opponente, in quanto volti, il motivo n. 2, ad accertare l'asserita insussistenza del diritto del creditore opposto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'odierno opponente stante la sospensione ex lege dell'esecuzione ai sensi della legge n. 228/2012 e, il motivo n. 3, ad accertare l'asserita insussistenza del diritto del creditore opposto di procedere a esecuzione forzata anche relativamente al pagamento degli interessi.
Ciò premesso in punto di qualificazione, deve ora, del pari preliminarmente, essere rigettata l'eccezione, formulata dall'odierno opponente, di inammissibilità della riassunzione per asserita carenza in capo all'odierna parte opposta, attrice in riassunzione, della legittimazione ad processum
e per l'insussistenza di valida procura ad litem in quanto conferita ad un avvocato del libero foro, anziché all'Avvocatura dello Stato.
Si osserva, infatti, con riguardo a tale ultimo profilo, che l'art. 1, co. 8, del D.L. n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016, istitutivo dell'ente pubblico economico denominato “ Pt_2
”, ha previsto che “l'ente è autorizzato ad avvalersi del Parte_2
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 1611/1933”.
A chiarire l'esatta portata di tale norma, sulla quale era inizialmente insorto un contrasto interpretativo, è intervenuto, poi, lo stesso legislatore con il D.L. n. 34/2019, convertito in legge n.
58/2019, il cui art. 4-novies detta una norma di interpretazione autentica, che chiarisce che l'art. 1, co. 8, del D.L. n. 193/2016 cit. “si interpreta nel senso che la disposizione dell'art. 43, co. 4, del R.D.
n. 1611/1933” (secondo cui “salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza”), “si applica esclusivamente nei casi in cui l , per la propria rappresentanza e difesa in Parte_2 giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;
la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa
Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”.
A tacere del tenore letterale della disposizione, è pacifico che, con tale norma, il legislatore abbia sostanzialmente inteso chiarire che, al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l Parte_2
può avvalersi di proprio personale interno o di legali del libero foro, senza dovere adottare apposita motivata delibera sul punto.
In altri termini, la difesa di a parte dell'Avvocatura dello Stato ha carattere eccezionale, in CP_4
quanto la fonte primaria cui occorre fare riferimento, onde verificare la validità del mandato difensivo, è la convenzione.
Ne consegue che la disciplina di cui all'art. 43, co. 4, del R.D. n. 1611/1933 (che prevede la necessità di adottare un'apposita delibera motivata da sottoporre agli organi di vigilanza) opera, dunque, solo nel caso in cui nonostante la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra CP_4 quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di avvalersene.
Qualora, invece, come nel caso di specie, la materia non rientri tra quelle oggetto di convenzione, ben può stare in giudizio tramite propri funzionari nonché tramite avvocati del libero foro. CP_4
Ciò chiarito in ordine all'asserito difetto di procura ad litem, si osserva, inoltre, quanto all'asserito difetto di legittimazione ad processum, che tale doglianza è del tutto priva di pregio, atteso che, dalla documentazione versata in atti, si evince che la procura speciale conferita, con atto a rogito del Notaio di Roma (rep. n. 177893; racc. n. 11776), dal direttore di a Persona_1 CP_4 [...]
(ossia al funzionario che ha concretamente firmato la procura Controparte_5
alle liti conferita all'avvocato del libero foro, Gabriella Gamberale), comprende il potere, tra gli altri, di rappresentare l'ente in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria.
Ciò premesso in via preliminare, e venendo, quindi, al merito dell'opposizione proposta, si osserva quanto segue.
1.
Con il primo motivo di opposizione, l'odierno opponente ha eccepito l'inesistenza giuridica della notificazione degli atti di pignoramento e degli atti prodromici (intimazioni di pagamento), in quanto provenienti da indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi.
Il motivo è infondato.
Come chiarito dai più recenti arresti della Suprema corte, infatti, la notificazione effettuata da a mezzo PEC, avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale non CP_4
risultante nei pubblici elenchi, non è nulla ogniqualvolta la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza, cioè, determinare, in concreto, alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art. 3-bis, co. 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati (così: Cass. civ. n. 6015/2023 e, più di recente, Cass. civ. n. 26682/2024).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'odierno opponente sia stato senz'altro in grado di svolgere compiutamente le proprie difese, dal momento che, come dallo stesso allegato, la PEC proveniva dall'indirizzo di posta elettronica t”, ossia Email_1 da un indirizzo PEC che, appartenendo, comunque, al dominio di .gov.it” Controparte_6
consentiva di evincere agevolmente, con l'utilizzo della normale diligenza, la provenienza degli atti notificati dall'odierno creditore opposto, con conseguente insussistenza di alcuna preclusione a che l'odierno opponente potesse svolgere compiutamente le proprie difese nel merito.
2.
Con il secondo motivo di opposizione, l'opponente ha eccepito l'illegittimità dell'esecuzione, stante la sospensione ex lege prevista dalla legge n. 228/2012.
Tale motivo, benché non riproposto dall'opponente nell'ambito dell'odierno giudizio di merito, deve, cionondimeno, essere analizzato, in quanto oggetto di domanda di accertamento negativo da parte del creditore opposto.
Il motivo è privo di pregio.
La sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 1, co. 537, della legge n. 228/2012, infatti, non è affatto automatica, ossia non conseguenze, semplicemente, alla presentazione, tout court, della dichiarazione da parte del debitore, essendo pur sempre necessario che si tratti di una dichiarazione effettuata ai sensi del successivo co. 538, ossia di un'istanza corredata della necessaria documentazione, mentre, nel caso di specie, è pacifico (in quanto incontestato) che l'istanza in questione veniva dichiarata irricevibile dall'amministrazione per carenza di documentazione, con l'invito a riproporla in maniera conforme alla norma citata, senza che, tuttavia, l'odierno opponente abbia allegato né documentato alcunché al riguardo.
3.
Con il terzo motivo di opposizione, l'opponente, infine, aveva originariamente eccepito la nullità dell'atto di pignoramento, stante l'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Tale motivo di opposizione non è stato tuttavia riproposto, nell'ambito della presente fase di giudizio, né da parte del debitore opponente, né è stato oggetto di domanda di accertamento negativo da parte del creditore opposto, di talché lo stesso deve reputarsi, a tutti gli effetti, rinunciato.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deriva l'integrale rigetto dell'opposizione proposta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione particolari questioni di fatto o di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da € 260.001,00 a € 520.000,00, individuato avuto riguardo al credito per cui si procede), con riferimento a tutte le fasi, ad esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata, non essendo stata svolta, nell'ambito del presente giudizio, alcuna attività istruttoria in senso stretto e tenuto, altresì, conto del fatto che l'intero giudizio si è esaurito in sole tre udienze, di cui una sola in presenza, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le spese così liquidate devono, infine, essere distratte in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., stante l'espressa richiesta in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2189 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_1
• Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese di lite sostenute per il presente giudizio, che si Parte_2 liquidano in complessivi € 6.023,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge, e oltre al contributo unificato), da distrarsi in favore dell'avv.
Gabriella Gamberale, antistatario;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 11/06/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo